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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/11/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2467 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Arce n. 30;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.,; CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2024 rappresentava che l Parte_1 CP_1
di LI, nel disporre la liquidazione per complessivi € 2.446,17 dovuti per arretrati dell'assegno mensile di assistenza in virtù di sentenza n° 2136/2023
resa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Salerno, aveva trattenuto per recupero indebito la quasi totalità dell'accennato importo per € 2.037,70, corrispondendo unicamente € 752,13 comprensivo dell'importo pensionistico di 343,66 per il mese di aprile 2024. Sostenendo l'illegittimità di detta trattenuta, chiedeva che l' fosse condannato a restituirle i predetti 2.037,70 €. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l sceglieva di non costituirsi CP_1
in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare. Sono destituiti di fondamento i motivi di opposizione con cui la ricorrente avanza la carenza di legittimazione attiva dell e la violazione delle norme CP_1
sull'impignorabilità della pensione nonché della L. 241 del 1990 per mancanza dell'indicazione dei mezzi di ricorso esperibili.
Tutte le contestazioni muovono dall'erroneo presupposto che il cedolino sia un
“provvedimento amministrativo” emesso da un Ente impositore che abbia, con lo stesso, iniziato un procedimento di esecuzione forzata. In realtà, l'unico provvedimento impugnato - ed allegato al ricorso - in modo specifico è un mero
prospetto di liquidazione: di conseguenza, nessun atto di esecuzione coattiva
è iniziato.
Non essendo ancora iniziata l'esecuzione, la cognizione di questo giudice è
limitata a contestazioni di merito, non afferenti in alcun modo ad eventuali procedure esecutive che potrebbero instaurarsi. Quindi, esonda dalla competenza di questo Tribunale pronunciarsi sui limiti di pignorabilità della pensione del ricorrente ex art. 547 c.p.c., potendo tale eccezione essere mossa al giudice dell'esecuzione qualora l'esecuzione coattiva sia iniziata. In
ogni caso, pur volendo intendere la domanda, così come formulata dal ricorrente, come una istanza di accertamento di un futuro e possibile
pignoramento ultra limes, essa difetta comunque dell'interesse ex art. 100
c.p.c., poiché non sorretta dall'attualità dello stesso. Similmente, è inconferente il motivo di opposizione con cui la ricorrente si duole del difetto di legittimazione attiva dell di LI sostenendo che ai CP_1
sensi dell'art. 13 della L. 488/98, l'ente impositore sarebbe l' Controparte_2
con sede in Roma al Largo Chigi n° 5, per l'assorbente ragione che il
[...]
procedimento di riscossione non è ancora iniziato. In ogni caso, inoltre, la norma richiamata si riferisce ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, spazio temporale non relativo al caso di specie.
Da ultimo, proprio dalla qualificazione dell'atto impugnato come mero cedolino discende l'inapplicabilità della L. 241/90 oltre che dell'art. 47 del d.P.R. 639/70,
in quanto si tratta di atto paritetico non espressione di esercizio di potere amministrativo.
Rimane da scrutinare, pertanto, soltanto la contestazione relativa alla irripetibilità delle somme ricevute dal ricorrente ai sensi dell'art. 52 della legge n° 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni.
In merito, occorre specificare che la prestazione di cui si chiede la ripetizione
è propriamente di natura assistenziale poiché erogata in conseguenza del riconoscimento, in un primo tempo, del reddito di cittadinanza. L'indebito scaturisce, infatti, dalla revoca nel 2022 di detta provvidenza per accertate false dichiarazioni rese nell'istanza RDC.
Pare utile anzitutto individuare il tipo di indebito in rilievo in modo da ricavarne la disciplina applicabile. Orbene, in linea generale può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112,
richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(arg. da Cass. n. 13915/2021).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n.
13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito,
non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Si applicano, allora, piuttosto i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019 n. 26036) e il cui onere è a carico dell' . CP_3
Il caso tipico di dolo dell'accipiens è la condotta di chi in sede di domanda amministrativa volta a ottenere la provvidenza artatamente indichi talune circostanze in realtà mancanti o per l'inverso ometta di indicare talune circostanze in realtà sussistenti in modo da apparire in possesso dei requisiti per l'erogazione della stessa.
Ed è proprio questa la condotta che viene contestata alla e che spetta Pt_1
all' provare (segnatamente una falsa dichiarazione di questa in sede di CP_1
DSU al momento della presentazione della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza - falsa dichiarazione per la quale è lo stesso d.l. n. 4/2019
istitutivo del reddito di cittadinanza a prevedere all'art. 7, comma 4, l'immediata revoca da parte dell' del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo da CP_1
parte del beneficiario di restituzione, appunto, di quanto nel frattempo indebitamente percepito -).
Orbene, nel caso di specie può ritenersi provata tale falsa dichiarazione per mancata specifica contestazione. La ricorrente nulla contesta in proposito. ZI
evidenzia di aver anche pagato già in parte l'indebito.
Pienamente legittima è, pertanto, la pretesa restitutoria dell' e il ricorso CP_1
non può che essere rigettato. Nulla sulle spese di lite essendo l rimasto contumace e non avendo CP_1
dovuto, pertanto, sostenere spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2467 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 13.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2467 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Falletta presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliato in Salerno alla Via Arce n. 30;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t.,; CP_1
- CONVENUTO CONTUMACE - OGGETTO: indebito assistenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 5.5.2024 rappresentava che l Parte_1 CP_1
di LI, nel disporre la liquidazione per complessivi € 2.446,17 dovuti per arretrati dell'assegno mensile di assistenza in virtù di sentenza n° 2136/2023
resa dalla Sez. Lavoro del Tribunale di Salerno, aveva trattenuto per recupero indebito la quasi totalità dell'accennato importo per € 2.037,70, corrispondendo unicamente € 752,13 comprensivo dell'importo pensionistico di 343,66 per il mese di aprile 2024. Sostenendo l'illegittimità di detta trattenuta, chiedeva che l' fosse condannato a restituirle i predetti 2.037,70 €. CP_1
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, l sceglieva di non costituirsi CP_1
in giudizio restando contumace.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare. Sono destituiti di fondamento i motivi di opposizione con cui la ricorrente avanza la carenza di legittimazione attiva dell e la violazione delle norme CP_1
sull'impignorabilità della pensione nonché della L. 241 del 1990 per mancanza dell'indicazione dei mezzi di ricorso esperibili.
Tutte le contestazioni muovono dall'erroneo presupposto che il cedolino sia un
“provvedimento amministrativo” emesso da un Ente impositore che abbia, con lo stesso, iniziato un procedimento di esecuzione forzata. In realtà, l'unico provvedimento impugnato - ed allegato al ricorso - in modo specifico è un mero
prospetto di liquidazione: di conseguenza, nessun atto di esecuzione coattiva
è iniziato.
Non essendo ancora iniziata l'esecuzione, la cognizione di questo giudice è
limitata a contestazioni di merito, non afferenti in alcun modo ad eventuali procedure esecutive che potrebbero instaurarsi. Quindi, esonda dalla competenza di questo Tribunale pronunciarsi sui limiti di pignorabilità della pensione del ricorrente ex art. 547 c.p.c., potendo tale eccezione essere mossa al giudice dell'esecuzione qualora l'esecuzione coattiva sia iniziata. In
ogni caso, pur volendo intendere la domanda, così come formulata dal ricorrente, come una istanza di accertamento di un futuro e possibile
pignoramento ultra limes, essa difetta comunque dell'interesse ex art. 100
c.p.c., poiché non sorretta dall'attualità dello stesso. Similmente, è inconferente il motivo di opposizione con cui la ricorrente si duole del difetto di legittimazione attiva dell di LI sostenendo che ai CP_1
sensi dell'art. 13 della L. 488/98, l'ente impositore sarebbe l' Controparte_2
con sede in Roma al Largo Chigi n° 5, per l'assorbente ragione che il
[...]
procedimento di riscossione non è ancora iniziato. In ogni caso, inoltre, la norma richiamata si riferisce ai crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, spazio temporale non relativo al caso di specie.
Da ultimo, proprio dalla qualificazione dell'atto impugnato come mero cedolino discende l'inapplicabilità della L. 241/90 oltre che dell'art. 47 del d.P.R. 639/70,
in quanto si tratta di atto paritetico non espressione di esercizio di potere amministrativo.
Rimane da scrutinare, pertanto, soltanto la contestazione relativa alla irripetibilità delle somme ricevute dal ricorrente ai sensi dell'art. 52 della legge n° 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni.
In merito, occorre specificare che la prestazione di cui si chiede la ripetizione
è propriamente di natura assistenziale poiché erogata in conseguenza del riconoscimento, in un primo tempo, del reddito di cittadinanza. L'indebito scaturisce, infatti, dalla revoca nel 2022 di detta provvidenza per accertate false dichiarazioni rese nell'istanza RDC.
Pare utile anzitutto individuare il tipo di indebito in rilievo in modo da ricavarne la disciplina applicabile. Orbene, in linea generale può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d. Igs. 31 marzo 1998 n. 112,
richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
All'interno di questo riferimento generale che fornisce i parametri positivi di qualificazione delle prestazioni economiche pubbliche, la natura assistenziale della prestazione per cui è causa (reddito di cittadinanza) si desume dal fatto che non si fonda su presupposti contributivi;
avuto riguardo alla sua finalità, il reddito di cittadinanza può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale
(arg. da Cass. n. 13915/2021).
Pertanto, non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n.
412 del 1991. Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019, richiamata da Cass. n.
13915/2021), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito,
non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n.
3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e
15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
Si applicano, allora, piuttosto i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate,
un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si tratta invero di un sottosistema che si fonda sulla regola per cui la ripetizione dei pagamenti indebiti è esclusa in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento. Sull'esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della
Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale, che, pur affermando con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 l'inesistenza di un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già
consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare
(Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993).
Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (sentenza 15.10.2019 n. 26036) e il cui onere è a carico dell' . CP_3
Il caso tipico di dolo dell'accipiens è la condotta di chi in sede di domanda amministrativa volta a ottenere la provvidenza artatamente indichi talune circostanze in realtà mancanti o per l'inverso ometta di indicare talune circostanze in realtà sussistenti in modo da apparire in possesso dei requisiti per l'erogazione della stessa.
Ed è proprio questa la condotta che viene contestata alla e che spetta Pt_1
all' provare (segnatamente una falsa dichiarazione di questa in sede di CP_1
DSU al momento della presentazione della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza - falsa dichiarazione per la quale è lo stesso d.l. n. 4/2019
istitutivo del reddito di cittadinanza a prevedere all'art. 7, comma 4, l'immediata revoca da parte dell' del beneficio con efficacia retroattiva e l'obbligo da CP_1
parte del beneficiario di restituzione, appunto, di quanto nel frattempo indebitamente percepito -).
Orbene, nel caso di specie può ritenersi provata tale falsa dichiarazione per mancata specifica contestazione. La ricorrente nulla contesta in proposito. ZI
evidenzia di aver anche pagato già in parte l'indebito.
Pienamente legittima è, pertanto, la pretesa restitutoria dell' e il ricorso CP_1
non può che essere rigettato. Nulla sulle spese di lite essendo l rimasto contumace e non avendo CP_1
dovuto, pertanto, sostenere spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2467 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024,
promosso da nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te Parte_1 CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese di lite.
Salerno, 13.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro