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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, così composta:
Dott.ssa Concettina Epifanio Presidente
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott. Giuseppe Perri Consigliere rel./est.
Dott. Marco Veltri Consigliere Onorario esperto
Dott.ssa Anna Fazzari Consigliere Onorario esperto ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 215/2025 R.V.G., avente ad oggetto reclamo ex art. 739
c.p.c., avverso il decreto n. 1697/2022 Tar, emesso in data 4.2.2025, nel proc. n. 1183/22
r.v.g. instaurato ex art. 330 c.c., dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro,
proposto da nata in [...] il [...], residente in [...]
alla Via Calabria n. 27, C.F: , rappresentata e difesa come da C.F._1
procura in calce al reclamo dall'Avv. Angela DE FAZIO del Foro di Lamezia Terme con studio in Lamezia Terme alla Via Enrico Fermi 17, 88046 Lamezia Terme, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
e nato a [...] il [...] e residente in [...]
Miglierina alla Via dei Normanni n. 10, C.F.: , rappresentato e C.F._2
difeso come da procura in calce al reclamo dall'Avv. Angela DE FAZIO del Foro di
Lamezia Terme con studio in Lamezia Terme alla Via Enrico Fermi 17, 88046 Lamezia
Terme, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
Reclamanti
1
nei confronti di nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
nato in [...] il [...], nata in [...]_4
Camerun il 16.04.2020, nata a [...]_5
Terme il 15.01.2023, i primi tre figli di e di padre deceduto e/o Parte_1
irreperibile, figlia di e Parte_5 Parte_1 Persona_1
affidati al Servizio Sociale del Comune di Lamezia Terme, attualmente collocati presso
“Casa Meulì” di Lamezia Terme, elettivamente domiciliati per il presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Rossana Greco, sito in Corso Mazzini n. 28, che li rappresenta e difende nella qualità di tutore (già curatore speciale dei minori) in forza di Decreto del
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro del 04.02.2025;
Reclamati
Con l'intervento del Procuratore Generale.
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio di primo grado
Il giudizio di primo grado è stato così ricostruito nel decreto gravato.
“Instaurato con ricorso ex art. 330 c.c. del PMM del 18.7.2022 con il quale chiedeva
“previa nomina del curatore speciale, diverso inserimento dei bambini, ove possibile presso nuclei familiari disponibili alla loro accoglienza ed accudimento, con sospensione dalla responsabilità genitoriale della madre sino all'esito dell'osservazione del Servizio specialistico, della verifica della aderenza alle terapie che saranno prescritte e della disponibilità al sostegno alla genitorialità in vista del futuro eventuale ricongiungimento con i figli minori, ed in caso di negativi risconti e di evidenza della impossibilità di emersione di adeguate capacità genitoriali, ne pronunci la decadenza dalla responsabilità genitoriale”. OSSERVA Con nota del 14.07.2022
l'Assistente sociale in servizio presso il SAI di Miglierina, informava questo Tribunale della condizione del nucleo monoparentale Liale composto da tre minori e la madre la quale, arrivata in Italia tramite richiesta di ricongiungimento familiare avanzata dalla
2 madre della stessa, in data 14.12.2021 faceva ingresso nel Progetto S.A.I di Miglierina.
Tuttavia, sin dal suo inserimento in struttura, emergevano forti criticità circa l'accudimento della prole;
in particolare, gli operatori della struttura constavano l'uso, da parte della madre, di metodi violenti nei confronti dei bambini (picchiati a mezzo di bottiglie di plastica piene d'acqua), che la madre giustificava come legittima reazione ai comportamenti maleducati dei propri figli in conformità alle consuetudini educative nel proprio paese d'origine. Emergeva inoltre che la donna - la quale era solita intrattenere plurime relazioni - era rimasta di nuovo incinta da un uomo conosciuto da poco che presenta fragilità psichiche;
che lasciava i figli (tutti in tenerissima età,) in stato di abbandono, costringendo gli operatori a doverli sorvegliare per molte ore al giorno per evitare che i minori creassero ulteriori danni alla struttura;
che più volte gli operatori avevano tentato di persuadere la ad assumere i farmaci prescritti dallo Pt_1 psichiatra del CSM, il quale l'aveva riscontrata affetta da evidente vulnerabilità di tipo psicologico;
che la donna rifiutava l'assunzione dei farmaci sostenendo che gli stessi erano causa del proprio stato di malessere. In merito alla condizione sanitaria della donna e dei minori, veniva effettuato screening diagnostico che rilevava la positività al test di della madre e della figlia minore, ma non era possibile attuare la Per_2 relativa terapia per l'incapacità della donna la quale, sebbene in un primo momento si dimostrasse collaborativa rispetto alla gestione della casa e dei figli, nel corso del tempo manifestava conclamato disinteresse e scarsa attenzione nella gestione della prole. Con nota del 13.09.22, il SAI di Miglierina riferiva che, dall'osservazione effettuata, emergevano forti criticità nello svolgimento delle attività di cura (igiene personale e cura della casa) e accudimento dei tre figli, mostrandosi la donna sempre con atteggiamento passivo nei loro riguardi, in conformità a un modello educativo improntato ai principi culturali e comunitari del paese d'origine; la donna trascorreva intere giornate a letto non occupandosi dei bisogni primari della prole come la preparazione dei pasti o il cambio del pannolino;
i minori versavano in condizioni igieniche scarse, senza opportuno abbigliamento ed in evidente stato di disagio psico fisico anche a cagione delle scarse condizioni igieniche dell'abitazione. Nonostante i continui moniti e le continue esortazioni, la non provvedeva neppure alle cure Pt_1
sanitarie della prole;
alla piccola veniva prescritta la terapia per la Parte_4
profilassi antitubercolare, che prevede la somministrazione giornaliera del farmaco
3 indicato per un intervallo di temporale di 4 mesi, ma gli operatori erano costretti a farsi carico della preparazione e consegna del farmaco alla madre, dubitando fortemente della sua capacità di effettuare correttamente la relativa somministrazione, Le esortazioni quotidianamente rivolte alle non risultavano sufficienti a renderla Pt_1
autonoma nella gestione della propria famiglia, sicché si rendeva necessario, a giudizio del servizio sociale, il trasferimento del nucleo familiare in una struttura idonea ad offrire assistenza continuativa. Perveniva, intanto, la certificazione del CSM presso cui la donna si era recata accompagnata dalla propria madre la quale si mostrava fortemente preoccupata per le condizioni di salute mentale della figlia, già dall'epoca in cui la stessa si trovava nel paese natale. Nel corso del primo incontro, avvenuto in data 11.03.2022, dall'esame psichico condotto sulla donna, era stato possibile
“individuare episodica ideazione delirante a carattere persecutorio (descritta dai familiari), è emersa altresì assenza di insight e scarsa compliance, oltre alla difficoltà
a comprendere e accettare le regole dello stile di vita europeo...in trattamento con antipsicotico atipico…cui è stato aggiunto un secondo antipsicotico…”. Tanto premesso, reputava il Collegio necessario apprestare tutela ai minori i quali, a cagione dei fatti sopra descritti, apparivano gravemente pregiudicati dai comportamenti della madre, sotto il profilo affettivo, formativo e sanitario. Si rendeva pertanto necessario, attese le condotte scarsamente tutelanti della madre e rilevata la disfunzionalità delle dinamiche familiari, procedere all'affidamento ai Servizi Sociali dei minori con loro conseguente collocamento in altra adeguata struttura, con facoltà della madre, ove consenziente di permanere con i figli ed opportuno intervento di sostegno di cui si sarebbe dovuto verificare, nel corso del tempo, l'esito. Pertanto, con decreto in data
13.09.2022, questo Tribunale cosi disponeva: “AFFIDA i minori al Servizio Sociale di
Miglierina perché provveda al loro collocamento in adeguata struttura, con facoltà per la madre di congiunto inserimento, se consenziente, e rispondente al preminente interesse dei minori, con assoluto divieto di prelievo o distoglimento dall'assetto individuato senza l'autorizzazione di questa Autorità Giudiziaria;
PRESCRIVE alla madre, a pena di decadenza dalla responsabilità genitoriale: di assumere comportamenti responsabili nei confronti dei figli, di tenere stabili e regolari contatti con il CSM, seguendo i percorsi ritenuti necessari;
di seguire tutte le indicazioni del
Servizio affidatario e di collaborare fattivamente alle iniziative, agli interventi, ai
4 progetti ed alle valutazioni che il Servizio Sociale porrà in essere nell'interesse dei minori, anche con l'apporto dei Servizi specialistici;
INCARICA il Servizio territorialmente competente: di relazionare a questo Ufficio con urgenza in ordine alla esecuzione del presente provvedimento ed alla idonea collocazione dei minori;
di relazione in ordine all'esistenza di parenti entro il quarto grado disponibili ed idonei ad accogliere i minori, che saranno tutti interpellati;
di attivare interventi di sostegno sociale in favore del nucleo familiare;
di avviare interventi di sostegno alla genitorialità
e di stretto monitoraggio della situazione familiare, di verificare l'esito del percorso della madre presso il CSM;
di attivare valutazione delle competenze genitoriali;
di elaborare un concreto progetto di tutela nell'interesse dei minori;
di relazionare a questo Ufficio con relazione da depositarsi entro il 31 dicembre 2022 in ordine all'andamento della situazione, all'adempimento delle prescrizioni ed all'espletamento degli incarichi, tenuto conto anche dei percorsi presso il C.S.M.; INCARICA il CSM territorialmente competente di attivare la presa in carico della madre con Parte_1
ogni opportuno sostegno, e di relazionare a questa Autorità Giudiziaria, sulla diagnosi, sul funzionamento di personalità, sulla eventuale terapia necessaria, sulla adesione e collaborazione della medesimo, su situazioni di rischio per i minori a causa delle sue condizioni, sulla incidenza del suo stato sulle capacità genitoriali;
”. In esecuzione del citato decreto, in data 21.09.2022, i minori venivano inseriti presso la Casa Famiglia
“Casa Meulì” di Lamezia Terme, unitamente alla madre, dove tutt'ora si trovano.
Successivamente all'adozione del citato decreto, la situazione non registrava alcun miglioramento persistendo atteggiamenti materni gravemente disfunzionali, oltre a un ostinato rifiuto, da parte della donna, di adempiere alle prescrizioni impartitele da questo Tribunale. Con relazione del 29.12.2022, veniva segnalata la predisposizione di un opportuno percorso di sostegno alla donna la quale, dal canto, sua aveva manifestato timidissimi segnali di miglioramento e la dichiarata volontà di acquisire adeguate competenze genitoriali. Intanto, in data 15.01.2023, la donna partoriva l'ultimogenita, nata dalla relazione della donna con , assuntore di sostanze Persona_1
stupefacenti e invalido civile al 100% a causa di patologia psichiatrica per le quale è in cura presso il CSM. Lo stesso, circa il destino della figlia neonata, riconosceva la sua incapacità di prendersene cura auspicando il suo affidamento a una coppia di coniugi della zona affinché ogni tanto potesse incontrarla. In data 7.04.2023, il PM estendeva
5 il ricorso ex art. 330 c.c. anche all'ultimogenita della donna, la minore
[...]
. All'udienza del 10 maggio 2023, si procedeva all'audizione delle Parte_5
parti. La madre, , attraverso un interprete di lingua francese (non Parte_1
essendo, al pari dei figli, in grado di comprendere e parlare la lingua italiana), riferiva che, quando era in Africa, aveva sofferto di depressione mentre in Italia non le è stato diagnosticato alcun disturbo psichico né è mai stata sottoposta a valutazione clinica;
quanto al padre dell'ultimogenita, la donna riferiva che è un buon Persona_1
padre, che lo stesso contribuisce regolarmente al mantenimento della bambina, negando tuttavia le patologia psichiatriche da cui è affetto e il consumo, da parte del medesimo, di droga e alcool;
negava, inoltre, di averlo mai ricattato con la minaccia di non fargli vedere la figlia;
precisava che il padre di e di si è suicidato Pt_3 CP_1
mentre è frutto di una violenza subita in Nigeria, durante il viaggio per Parte_4 raggiungere l'Italia. Nella medesima udienza, veniva sentito il Persona_1
quale confermava di soffrire di problemi psichiatrici consistenti in depressione e ansia e di sottoporsi, ormai da circa cinque anni, a una puntura mensile presso il CSM;
di percepire una pensione di invalidità di circa 650,00 mensili con la quale contribuisce al mantenimento della figlia;
dichiarava di non potersi prendere cura della piccola a causa delle sue precarie condizioni di salute. Veniva, altresì, sentita la responsabile della comunità di accoglienza la quale, pur ammettendo timidi segnali di miglioramenti della donna nell'accudimento della prole e nel percorso di autonomia, riferiva la sua mancanza di consapevolezza circa il grave quadro clinico a carico del ( il Per_1
quale comunque provvedeva al mantenimento della donna con rimesse di denaro mensili) nonché il fatto che la donna, ormai da circa un anno e mezzo, non faceva più accesso al CSM di Lamezia Terme nonostante la diagnosi di “altre e non specificate psicosi reattive”, con somministrazione di terapia antipsicotica che tuttavia la stessa ha assunto solo per un breve periodo, per poi smettere del tutto;
la madre della ha Pt_1 intanto lasciato la rete Sai, ha trovato un'abitazione propria e lavora come badante, raggiungendo un buon livello di autonomia e di inserimento sociale;
riferiva ancora che la avrebbe ricattato in più occasioni il per costringerlo a Pt_1 Per_1
corrisponderle delle somme di denaro in cambio di incontri con la figlia. Quanto al figlio primogenito, lo stesso manifesta comportamenti stereotipati con Parte_3
atteggiamento di isolamento che il Servizio di Neuropsichiatria Infantile ha ricondotto
6 a “atteggiamenti consolatori” escludendo l'esistenza di patologie organiche. Part Perveniva, in data 1.12.2023, una relazione di aggiornamento del il quale rappresentava come la donna avesse ancora una volta rifiutato la terapia farmacologica prescrittale, ritenendola sedativa;
confermava il quadro clinico in precedenza delineato, affermando come la presentasse “tratti di personalità (rigidità del Pt_1 carattere) che …hanno fatto registrare un'intensificazione in conseguenza delle difficoltà relazionali che elle vive.. anche in conseguenza della propria difficoltà ad accettare le regole ed i costumi che caratterizzano i paesi europei”, concludendo nel senso che “le terapie prescritte non hanno avuto alcun esito se non la sedazione della sig.ra che, anche nei periodi di mancata assunzione, non ha mai manifestato Pt_1 turbe formali o sostanziali del pensiero”. Con relazione del 9.4.2024, la responsabile della struttura di accoglieva rappresentava che nonostante le nuove modalità concordate di affiancamento in struttura, la continuava a dedicarsi alle sue uscite Pt_1
personali, coincidenti con la presenza di bambini a casa, a suo dire finalizzate alla ricerca di un lavoro sul territorio, non rispettava gli orari di uscita e di rientro da lei stessa comunicati, asserendo di non volersi attenere a tali regole, per come rappresentato anche dai suoi legali. Negli ultimi periodi, le uscite sono diventate quotidiane;
la esce al mattino e rientra in serata, spesso dopocena, costringendo Pt_1
le operatrici a occuparsi della totale gestione dei quattro figli (preparazione e somministrazione dei pasti, igiene, intrattenimento del tempo libero, svolgimento dei compiti, accompagnamenti per le attività pomeridiane). Tali assenze provocano uno stato di smarrimento dei figli, tristezza e delusione, soprattutto al rientro da scuola, per le aspettative che la madre disattende regolarmente, tant'è che, nell'ultima settimana, il primogenito rifiuta di pranzare e durante il pasto trascorre il tempo a piangere per l'assenza materna, ma ciò nonostante la madre ha continuato a uscire noncurante dell'immensa sofferenza cagionata alla prole dal suo atteggiamento di totale disinteresse. La donna appare centrata unicamente sui suoi bisogni;
mette sempre al primo posto le sue esigenze e diventa ostile nei confronti dei coloro che la richiamano ai doveri genitoriali. Non solo la donna effettua tutto il giorno uscite personali prive di plausibile giustificazione, ma nel residuo tempo che trascorre in comunità è sempre impegnata in videochiamate o in conversazioni telefoniche, totalmente indifferente ai bisogni dei bambini e noncurante dei rischi domestici cui è esposta l'ultimogenita che
7 si accinge a camminare. Insofferente alle regole, è stata richiamata per avere fatto entrare nella struttura una donna senza alcuna autorizzazione e, per ripicca contro gli operatori, si allontanava dalla struttura in compagnia di due uomini non meglio identificati che erano lì fuori ad aspettarla. La stessa si dimostra incapace di osservare le regole minime per offrire ai figli una convivenza serena all'interno della struttura e i momenti più critici si osservano durante i pasti, allorquando i minori per attirare l'attenzione della madre, sempre in tutt'altre faccende affaccendata e noncurante dei richiami di figli, non riescono a portare a termine un pasto senza urlare, spingersi ed alzarsi continuamene da tavola. Di recente i minori mostrano un peggioramento del rendimento scolastico e atteggiamenti di rabbia e di ribellione anche in ambito scolastico, difficoltà a dormire, agiti aggressivi verso gli altri bambini. Quanto a lo stesso manifesta episodi di enuresi notturna, non dipendenti da cause CP_1
organiche. Erano state programmate le visite presso la Neuropsichiatria di Lamezia
Terme per la data del 7 febbraio 2024, che tuttavia non si sono realizzate per indisponibilità della madre, asseritamente impegnata con i suoi legali, con la madre e il fratello. Permane inoltre un'estrema precarietà degli spazi abitativi, che si presentano sporchi e in condizioni caotiche, obbligando i figli a vivere nel disordine e nell'approssimazione più assoluta;
gli indumenti sono accumulati dalla donna alla rinfusa, senza distinzione tra sporchi e puliti, richiedendo il constante intervento degli operatori;
il pavimento è sporco, coperto da briciole, biscotti e residui di cibo, i cosmetici e i vestiti della donna sparsi alla rinfusa sul letto e per la camera. Ogni tentativo di richiamare la donna ai suoi doveri genitoriali è risultato vano per la mancanza di consapevolezza da parte della , che lamenta stanchezza e insofferenza Pt_1
alle regole comunitarie e che, comunque, ritiene di essere una madre adeguata. Con relazione in data 23.4.2023, il servizio sociale rappresentava che la non aveva Pt_1
affatto modificato i suoi metodi educativi, valutati come tendenzialmente violenti e non solo verbalmente, giustificandoli sotto il profilo culturale “mia mamma mi ha cresciuto cosi…in Africa facciamo cosi… i miei figli sono cresciuti in strada in Africa e questo è
l'unico modo per educarli”. Riguardo alla rete familiare, la riferiva di aver chiuso Pt_1
i rapporti con la madre e la zia, unici punti di riferimento sul territorio, senza indicarne i motivi ma riferendo trattarsi di questioni private. Veniva, inoltre, rappresentato che la ha usato violenza nei confronti di una bambina di dieci anni ospite della stessa Pt_1
8 struttura, episodio che la donna negava riferendo invece che la bambina le avrebbe toccato in modo molesto il sedere. Alla ennesima proposta di riprendere a frequentare il CSM, la donna esprimevla totale sfiducia nelle istituzioni, negli operatori che accusa di volerle togliere i figli, nelle leggi italiane, ritenendo ingiuste le procedure giudiziarie che la coinvolgono, vissute come una lesione della propria libertà; si dichiara intenzionata a fare rientro in Camerun con i figli. La durante i colloqui si dimostra Pt_1
assolutamente non collaborativa, grida, blatera frasi in francese incomprensibili, manifestando ostilità nei confronti del personale della struttura. La successiva relazione della struttura del 11.6.24 confermava il quadro già in precedenza delineatosi, ovvero il totale disinteresse della donna verso le esigenze della prole, anche della più piccola, uscite continue dal mattino alla sera e spesso fino al dopocena, senza alcuna giustificazione, totale disinteresse per le attività dei figli e per il loro rendimento scolastico, tutte questioni lasciate esclusivamente alla gestione degli operatori (la donna torna in tarda serata e non chiede nulla circa i pasti dei figli, la scuola, le attività pomeridiane e quant'altro). Non si preoccupa minimante di lavare, accudire i bambini, lavare e sistemare gli indumenti, attività delegate, come sempre, alla cura esclusiva degli operatori. Con relazione del 5.6.2024, il servizio sociale concludeva nel senso che il tentativo di sostenere le capacità genitoriali della consentendole di prendersi Pt_1 cura dei figli in autonomia non aveva sortito alcun positivo risultato in quanto “la paziente non ha aderito assortamente al programma proposto, anzi nel corso dell'ultima visita chiedeva esplicitamene di non essere più convocata per i colloqui in quanto “non sente nessun bisogno non percependone giovamento”, essendo evidente che la donna
“non è consapevole delle difficoltà concrete quotidiane che derivano da un'organizzazione familiare con quattro figlioletti tutti piccoli e abbisognevoli di adeguate e costanti cure materne”. Con relazione del 28.10.2024, il responsabile della struttura di accoglienza confermava il quadro già in precedenza delineato, aggiungendo che durante le visite della donna presso l'abitazione materna si erano verificati forti scontri che avevano reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Con successiva relazione del 30.10.2024, sempre a firma del responsabile della struttura, veniva rappresento un grave episodio di cui si era responsabile la donna la quale, dopo avere minacciato e aggredito gli operatori, scendeva dall'auto in cui si trovava con la figlia, si recava in cucina a prendere una forbice con la quale urlando colpiva ripetutamente
9 le gomme dell'auto, provando poi a rompere il finestrino lato passeggero corrispondente al seggiolino della figlia, che fortunatamente non si frantumava;
di seguito colpiva il finestrino posteriore mandandolo in frantumi;
l'operatrice nel cercare di proteggere la bambina, che sgomenta guardava la mamma che brandendo le forbici si accaniva contro la carrozzeria dell'autovettura, riportava dei graffi al volto causati dai vetri rotti della macchina. La furia della donna rendeva necessario a tutti gli astanti ripararsi all'interno della struttura, mentre la donna, impugnato un masso di grosse dimensioni, cercava di lanciarlo contro il parabrezza dell'auto lato guida, nel mentre l'operatore cercava di accostare l'auto. La violenza e la pericolosità dell'episodio rendevano necessario l'intervento delle forze dell'ordine e del Servizio 118 che procedeva al ricovero in ospedale della donna, in preda a un “importante episodio di agitazione psico motoria, con agiti di aggressività eterodiretti”. Con relazione in data
19.12.2024, il Servizio segnalava che, al fine di tutelare l'incolumità psico fisica dei minori e degli altri ospiti ed operatori, in data 6.11.2024, la donna veniva dimessa dalla struttura solo grazie, nuovamente, all'intervento del sevizio 118 e delle forze dell'ordine, trovando ospitalità dapprima presso un suo amico, tale Persona_3 commercialista, e in seguito venendo inserita presso la Cooperativa “Malgrado tutto” di Lamezia Terme, continuando tuttavia a garantire gli incontri con i figli. Con relazione del 27.12.2024, la Struttura “Casa di Meuli” segnalava che, durante uno di questi incontri, svoltosi reso i locali della parrocchia, la lanciava una bombetta magnum Pt_1 accesa all'interno della sala delle operatrici, iniziando poi a correre con i figli verso l'esterno; passato lo scoppio, la donna cominciava ad urlare contro le operatrici dicendo che trattavasi di una reazione al fatto che “le si vogliono togliere i figli inventando delle falsità” e che il danneggiamento all'autovettura era “solo un avvertimento perché voi non sapete chi sono io”, il tutto davanti ai bambini che osservavano attoniti e che, in seguito, si rifiutavano di chiamare la madre al telefono”.
2. Il decreto reclamato
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha così statuito:
10 “Dichiara decaduta dalla responsabilità genitoriale nei confronti Parte_1
dei figli minori Parte_3 Controparte_1 [...]
e Parte_4 Parte_5
Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti Persona_1
della figlia minore Parte_5
l'avv. Rossana Greco, (già curatore speciale) tutore dei minori in oggetto;
CP_2
Conferma l'affidamento dei primi tre minori in oggetto al Servizio Sociale del comune di Lamezia Terme e dispone l'affidamento al medesimo servizio della minore
Cara Lamezia Terme;
Parte_5
Manda al Settore adozione di questo Tribunale per l'individuazione, di concerto con il servizio sociale affidatario, di idonei nuclei familiari presso cui collocare i minori, le cui generalità saranno secretate, con salvaguardia della continuità della fratria e con divieto di distoglimento senza l'autorizzazione di questa Autorità Giudiziaria,
Incarica il Servizio Sociale del Comune di Lamezia Terme di dare esecuzione al presente provvedimento, demandando allo stesso Servizio, sentito il Tutore e su espressa richiesta dei genitori, la gestione degli incontri genitori-minori in luogo neutro ed in forma osservata, nelle forme e nei tempi ritenuti congrui, nell'esclusivo interesse dei minori, con secretazione delle generalità degli affidatari una volta che i minori saranno affidati a famiglie, con facoltà del servizio di immediata sospensione degli incontri in caso di condotta disfunzionale dei genitori;
Incarica il medesimo servizio di relazionare a questo Ufficio con cadenza trimestrale e, comunque, con urgenza relativamente a eventuali situazioni di rischio, riferendo ogni evento di particolare rilevanza che possa influire sulle presenti statuizioni”.
Il primo giudice ha così motivato tale decisione.
“è del tutto evidente che, malgrado i poderosi interventi di sostegno alla genitorialità effettuati in tutto l'arco dell'accoglienza comunitaria, la donna non ha mostrato la benché minima collaborazione, manifestando un pervicace rifiuto a provvedere a tutto quanto necessario all'accudimento persino basilare dei bambini, anteponendo costantemente le proprie esigenze personali alla soddisfazione dei bisogni dei figli, sostanzialmente ignorati, anche nel residuo tempo che la donna trascorreva in comunità in loro compagnia, la cui cura è stata sempre totalmente delegata a terzi. Nessuna consapevolezza critica la donna ha mai manifestato nei confronti della propria indole
11 violenta, già manifestatasi all'inizio del percorso di accoglienza e poi culminata in una pericolosa escalation che l'ha portata ad agiti etero aggressivi tali da mettere a serio repentaglio la vita dei minori, degli altri ospiti della struttura e degli operatori, episodio che ha determinato le dimissioni della donna dalla struttura di accoglienza. Reputa, pertanto, il collegio che dall'istruttoria siano emersi molteplici elementi che comprovano la gravità della condotta assunta dalla madre, la quale non ha tenuto in minimo conto le preminenti esigenze della numerosa prole, ha totalmente disatteso i doveri connessi alla funzione genitoriale, nella chiara sottovalutazione degli accadimenti e nell'assenza anche di ogni forma di protezione, con inevitabili ripercussioni sulla sana crescita e sull'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori. Ciò posto, all'esito dell'istruttoria svolta e dei dati che precedono, deve essere pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale di , avendo la stessa Parte_1
tenuto condotte altamente pregiudizievoli per i figli minori, costretti a vivere in una struttura di accoglienza e in contesto di forte deprivazione e trascuratezza, unitamente a una madre che si è mostrata totalmente inadempiente ai doveri genitoriali e renitente a ogni forma di collaborazione e supporto sociale nell'interesse della prole. Medesima pronuncia deve essere emessa anche nei confronti di con riguardo Persona_1
alla minore per svariati profili;
innanzitutto è Persona_4
palese innanzitutto il suo sostanziale disinteresse per la sorte della minore, espressa dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio;
in secondo luogo, a cagione delle sue precarie condizioni psico fisiche sopra descritte (per le quali gli è stata riconosciuta l'invalidità totale) e della totale assenza di rete parentale, che giammai gli consentirebbero di prendersi cura di una minore peraltro in così tenera età; in terzo luogo per la totale assenza di progettualità rispetto alla figlia, auspicandone l'affidamento a una coppia di coniugi. Va infatti rilevato che, a norma dell'art. 330 c.c., il Tribunale per i Minorenni può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli;
declaratoria di decadenza, dunque, quale misura protettiva e non a carattere sanzionatorio per il genitore che ne è colpito, ma con funzione preventiva nell'interesse del minore, tendendo a salvaguardare quest'ultimo affinché non si ripetano, per l'avvenire, altri fatti dannosi e pericolosi in suo danno. La situazione di criticità - ragionevolmente non superabile e/o certamente
12 non superabile agevolmente e in tempi brevi - suggerisce di attivare il collocamento dei minori in oggetto presso idoneo nucleo familiare, non sussistendo risorse in ambito familiare che possano supplire alle accertate gravi carenze genitoriale”.
3. Il giudizio di secondo grado
Detto decreto veniva impugnato da e Parte_1 Persona_1
con reclamo ex art. 739 c.p.c., contestando la decisione del Tribunale e chiedendo, in riforma del decreto gravato, la declaratoria di idoneità genitoriale degli stessi reclamanti, con ricongiungimento dei predetti quattro minori presso l'appartamento della madre e diritto di visita della minore da parte del padre. Parte_5
In tale procedimento, si costituiva, resistendo al reclamo, l'Avv. Rossana Greco, in qualità di tutore dei quattro minori Parte_3 [...]
e CP_1 Parte_4 Parte_5
chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
L'udienza di trattazione era sostituita dal deposito telematico di note scritte, con le quali le parti si riportavano alle predette conclusioni.
Il Procuratore Generale esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.
La causa veniva quindi trattenuta in riserva allo scadere del termine per il deposito di note scritte, disposto, come detto, in sostituzione dell'udienza del 25 marzo 2025.
Nelle more, in data 26 marzo 2025, perveniva istanza dei reclamanti, i quali, lamentando la cancellazione di uno degli incontri con i minori, chiedevano l'attuazione di tutti gli interventi necessari alla conservazione dei rapporti dei minori con i parenti.
4. I motivi del reclamo
I reclamanti con l'interposto gravame hanno dedotto quanto segue.
“a) Sulle risultanze istruttorie.
L'istruttoria condotta dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro risulta essere particolarmente lacunosa e lesiva del diritto di difesa dei genitori. La sig.ra è stata Pt_1
ascoltata dal Tribunale solo due volte come risulta dal provvedimento stesso. Lo stesso vale per il sig. ascoltato una unica volta, la cui reale situazione personale Per_1
non è mai stata approfondita. Non risultano citati nelle relazioni esposte al Tribunale, i
13 numerosi colloqui e incontri con questo difensore presso il Comune di Lamezia Terme, né si è provveduto ad ascoltare l'assistente sociale che ha sostituito il dott. presso Per_5
il servizio sociale di Lamezia Terme, inoltre pur essendo a conoscenza delle enormi criticità emerse nei rapporti quotidiani con gli operatori della struttura e con la responsabile della stessa, non si è provveduto a fissare alcuna udienza interlocutoria che sarebbe stata quantomai opportuna anche atteso il cambio di difensore. Non risulta che la struttura o i suoi responsabili abbiano elaborato tempestivamente un CP_3
progetto di qualsiasi tipo per la famiglia e per il superamento delle criticità che Pt_1
una madre con 4 figli minori può mostrare atteso il difficile percorso di vita. Non vi è traccia che sia stato fornito alla sig.ra un supporto psicologico specifico per Pt_1
l'elaborazione e l'analisi del difficilissimo percorso di vita della stessa, giunta in Italia per ricongiungimento familiare ma con un vissuto in Camerun di donna rimasta vedova giovanissima con due bambini in tenerissima età e vittima di una violenza sessuale dalla quale è nata la terza figlia. Non viene in alcun modo messo in evidenza che la sig.ra ha chiesto di poter essere iscritta a scuola per poter prendere la licenza media. Pt_1
Oggi frequenta, infatti ,pur lavorando a tempo pieno, il c.p.a. presso una Scuola Media di Sambiase conseguendo il primo e secondo livello A2 e attualmente sta frequentando ogni mattina la scuola per conseguire la licenza media. Le relazioni della struttura collocataria parziali e sommarie non menzionano l'impegno nella ricerca del lavoro, la frequenza a scuola, gli attestati conseguiti dalla sig.ra in modo del tutto autonomo, Pt_1 né tantomeno il suo lavoro, l'apertura di una partita iva per crearsi un'attività propria con la quale mantenere in futuro la propria famiglia. Non è menzionato che la sig.ra per non disturbare gli operatori percorreva a piedi diversi chilometri per Pt_1
raggiungere la scuola e per fare rientro dopo le 20.00. Anziché supportarla ed incoraggiarla verso queste attività e anzichè comprendere che le ore fuori casa erano giustificate da un fine del tutto nobile quale lo studio e la ricerca del lavoro finalizzai proprio all'inserimento e al superamento delle criticità gli operatori e la responsabile di Casa si limitavano a tenere il conto del numero delle ore in cui la era CP_3 Pt_1
fuori casa rimproverandola giornalmente perché lavorava diverse ore al giorno. Dalle relazioni presentate al Tribunale non emerge alcun progetto di inclusione e di aiuto verso la famiglia , contrariamente alla Mission di tali strutture dove si accolgono Pt_1
donne e famiglie vittime di situazioni particolarmente difficili come quella in oggetto.
14 Risulta pertanto contraddetto dai fatti e dalla documentazione producibile ed acquisibile dall'istituto scolastico la frequenza e il conseguimento degli attestati.
Altrettanto non riscontrabile nella realtà è l'affermazione della responsabile del s.a.i. di Miglierina secondo la quale la sig.ra intrattenesse relazioni plurime con più Pt_1
uomini, così come falsa, e sarà oggetto di esame da parte delle competenti autorità,
l'affermazione della responsabile di secondo la quale la sig.ra CP_3 Pt_1
ricattasse il sig. per farsi corrispondere somme mensili. Affermazioni di Per_1
questo tipo sono di estrema gravità oltre che calunniose e diffamatorie. Tanto è vero che il sig. ha sempre corrisposto la somma mensile di circa 200/300 euro Per_1
sin da quando era incinta della figlia ha contribuito e partecipato Per_6 Parte_5
unitamente alla sua famiglia al battesimo della figlia e degli altri bimbi, anzi addirittura il fratello del sig , è il padrino del piccolo . Ciò Per_1 Persona_7 Pt_3
testimonia non solo i rapporti tra le famiglie ma anche la piena volontà di interessarsi alla vita della stessa. La contribuzione mensile da parte del sig. è stata Per_1
costante nel tempo ed oggi a maggior ragione possibile in quanto allo stesso, oltre alla pensione di invalidità è stato riconosciuto l'accompagnamento pertanto attualmente percepisce una pensione mensile di euro 1.150,00. Non risulta che il sig. Per_1
abbia un amministratore di sostegno o un tutore e le somme versate alla sig.ra Pt_1
sono date volontariamente e spontaneamente nella consapevolezza di contribuire alla crescita della figlia tanto è vero che lo stesso si preoccupa di conservare le ricevute di bonifico che si allegano. Naturalmente di tutto questo e delle richieste rivolte al Servizio
Sociale di Miglierina perché potesse fare gli incontri con la figlia. Non risultano richieste né da parte dei servizi sociali ne da parte del Curatore Speciale circa la possibilità di fare incontrare con frequenza la minore al padre e ai di lui familiari che pure lo richiedevano. Nessuno si è preoccupato di garantire, quantomeno ad Pt_5
il diritto alla bigenitorialità. La lesione dei diritti dei genitori e dei minori
[...]
costituzionalmente garantiti è nel caso de quo oltremodo evidente. Alla luce di quanto sin qui esposto è oltremodo evidente la sommarietà e la parzialità dell'istruttoria dalla quale si è giunti al provvedimento oggi oggetto di reclamo.
b) Sulla attuale situazione della sig.ra e del sig. Parte_7 Parte_2
.
[...]
15 Il collegio evidenzia che a norma dell'art. 330 cc il Tribunale per i Minorenni può pronunciare la decadenza della responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio dei figli: declaratoria di decadenza quale misura protettiva e non a carattere sanzionatorio per il genitore che ne è colpito ma con funzione preventiva nell'interesse del minore, tenendo a salvaguardare quest'ultimo affinchè non si ripetano, per l' avvenire, altri fatti dannosi o pericolosi in suo danno. La situazione di criticità- ragionevolmente non superabile e/o certamente non superabile agevolmente e in tempi brevi – suggerisce di attivare il collocamento dei minori in oggetto presso idoneo nucleo familiare, non sussistendo risorse in ambito familiare che possano supplire alle accertate gravi carenze genitoriali. Sul punto occorre evidenziare che proprio a seguito dell'uscita da
Casa Mauli è stato possibile per la sig.ra , riallacciare i rapporti Parte_1
con la madre e i propri familiari presenti sul territorio di Lamezia Terme. Ne consegue la piena disponibilità degli stessi familiari a fornire supporto e aiuto sia dal punto di vista logistico che alloggiativo e di cura dei minori durante le ore di lavoro della madre.
La sig.ra ha sottoscritto dopo un periodo di prova contratto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato e percepisce regolare stipendio di euro 900,00 mensili oltre all'assegno unico per ciascun figlio minore per un totale di euro 1.275,00 mensili. Il che le consente non solo di contribuire alle spese di locazione dell'immobile sito in Lamezia terme alla via Calabria n. 27 costituito da 5 vani dove viene ospitata con piena disponibilità dei familiari ad ospitare temporaneamente anche tutti i minori e ad attendere alla loro cura unitamente alla nonna materna nelle ore pomeridiane e serali in cui la madre è impegnata nel suo lavoro. Con riferimento al sig. va evidenziato Parte_2
che le informazioni sulla base delle quali è stato emesso il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sono del tutto parziali e saranno approfondite dalle autorità competenti nelle sedi opportune. Il sig. non è un soggetto oggi Per_1
alcolista né drogato come definito dal provvedimento del Tribunale. Lo stesso ha riportato a seguito di un gravissimo incidente occorsogli anni fa un importante trauma per cui gli è stata applicata una placca cranica. Da ciò sono derivati dei disturbi e per un periodo ha frequentato il Sert competente. Oggi da diversi anni non solo non beve ma conduce una vita normale perfettamente compatibile con la genitorialità. Non può svolgere attività lavorativa ma percepisce assegno di invalidità e accompagnamento
16 riconosciutogli solo dopo ricorso al Giudice. Lo stesso oggi, a differenza del passato è supportato dalla sua rete familiare costituita dal padre e dal fratello con i quali vive, e da una sorella che pur non facendo parte del nucleo familiare è presente nella vita della famiglia. Come specificato sopra il sig. effettua mensilmente a favore della Per_1 minore un bonifico di € 250,00/300,00 per il Parte_5
mantenimento della stessa. I familiari del sig. offrono la loro Per_1
disponibilità ad accompagnare fisicamente il sig a stare insieme alla Per_1 propria figlia per assisterla moralmente e darle tutte le cure di cui ha bisogno. E' del tutto falso che non si sia interessato della figlia come è del tutto non veritiero che lo stesso non disponga di una rete familiare di supporto. Sarebbe bastato convocare il fratello e la sorella. Differentemente da quanto sostenuto dal Tribunale e dalle relazioni degli operatori di la sig.ra continua a mantenere, nonostante CP_3 Pt_1
l'allontanamento, un rapporto amorevole e premuroso nei confronti dei figli, con i quali i contatti sono regolari sia attraverso le video chiamate sia con il figlio con il Pt_3
quale scambia messaggi e audio nelle ore e nei giorni consentiti. Non corrisponde al vero pertanto quanto esposto dagli operatori della struttura che sostengono il contrario.
La circostanza è documentabile e si producono le chat, da cui risultano le chiamate della madre al figlio. Altra gravissima incongruenza riguarda il narrato in merito alla condizione psicologica della sig.ra . La sig.ra non ha mai lasciato incustoditi i Pt_1
minori o in stato di abbandono gli stessi. Semplicemente la stessa a causa del gravissimo stress subito durante il viaggio di arrivo in Italia e delle enormi difficoltà affrontate in
Camerun dopo il suicidio del marito, rimasta sola con due bambini in tenerissima età,
e vittima di violenza, è stata seguita ed è seguita dal CSM di Lamezia Terme anche con la somministrazione di farmaci, ma tale somministrazione non poteva certamente essere una dose massiccia di antipsicotici che hanno prodotto nella sig.ra effetti collaterali.
Tanto è vero che la stessa manifestava la necessità di sospendere o quanto meno ridurre e modificare tale terapia del tutto inadatta all'effettivo bisogno. In ogni caso la terapia psicologica non è mai stata affiancata ad un idoneo percorso di analisi e da colloqui con lo psicologo. Nella relazione del CSM DEL 1.12.2023 infatti veniva rappresentato come la donna avesse rifiutato la terapia farmacologica poiché la stessa aveva avuto il solo esito di sedarla impedendole lo svolgimento delle quotidiane attività anche di cura dei figli, tanto è vero che anche nei periodi in cui non ha somministrato i predetti
17 farmaci non ha manifestato mai turbe formali o sostanziali del pensiero. E ciò rappresenta l'ennesima incongruenza della vicenda confermata dal fatto che a seguito del ricovero per un episodio di agitazione psicomotoria la stessa viene dimessa con la diagnosi di un disturbo episodico dell'umore non specificato e viene inviata al CSM competente per territorio per monitoraggio clinico e farmacologico. La sig.ra non Pt_1
soffre di patologie psichiatriche incompatibili con la funzione di genitore o che possano rappresentare un pericolo per i minori.
c) Sull'interesse preminente dei minori.
Il provvedimento del Tribunale dei Minori oggi impugnato non tiene conto di una serie di circostanze. Anzitutto i bambini hanno età diverse, in particolare e Pt_3 CP_1
rispettivamente di 10 e 9 anni sono tra i fratelli quelli che hanno vissuto più tempo insieme alla madre ed hanno affrontato con la stessa il difficile percorso che la famiglia ha attraversato prima di giungere in Italia, la separazione dalla madre rappresenta per loro inevitabilmente un ulteriore trauma. Inoltre anche preservare il rapporto di fratria trattandosi di bambini di età diverse risulterebbe molto complicato e quasi certamente i due verrebbero separati dalle sorelline più piccole qualora non si trovassero famiglie disposte ad un affido temporaneo di tutti e quattro. Ciò inevitabilmente sarà per i fratellini un ulteriore motivo di dolore e di trauma ce influirà certamente sul loro sviluppo psicofisico”.
In definitiva, i reclamanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza ed esperito ogni opportuno accertamento,
- In via principale:
- revocare, annullare o comunque privare di qualsiasi effetto il decreto emesso in data
04 Febbraio 2025 dal Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, all'esito del procedimento
R.G. n. 1183/2022 VG e, per l'effetto;
- dichiarare l'idoneità genitoriale degli odierni reclamanti e disporre il ricongiungimento dei figli minori della LIALE, Parte_3 [...]
e CP_1 Parte_4 Parte_5 presso l'appartamento di via Calabria n. 27 di Lamezia Terme;
disporre una visita settimanale della minore da parte del padre Parte_5
18 accompagnato di volta in volta dai propri familiari presso Persona_1
l'abitazione di via Calabria 27.
- con vittoria di spese e compensi come da d.m. n. 55/2014;
- In via istruttoria:
- Audizione dei seguenti signori in merito alla loro disponibilità di rete familiare”:
Parte_8 Parte_9 Persona_7
, e
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12
.
[...]
5. Il merito
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Costituisce ius receptum il principio secondo cui il Giudice, prima di dichiarare decaduto il genitore dalla potestà genitoriale, deve tenere in considerazione l'interesse del minore e accertare se quest'ultimo risulti effettivamente pregiudicato in modo grave dalla condotta del genitore.
In punto di diritto va infatti osservato che la Convenzione di New York del 20 novembre
1989 sui diritti del fanciullo - ai sensi dell'art. 1 della Convenzione stessa, “ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile” - ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge
27 maggio 1991, n. 176, dispone all'art. 3, primo comma, che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.
La Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio
d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, nel disciplinare il processo decisionale nei procedimenti sul minore, detta le modalità cui l'autorità giudiziaria deve conformarsi “prima di giungere a qualunque decisione”, stabilendo (tra l'altro) che l'autorità stessa deve acquisire
“informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore”.
La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000, adottata il
12 dicembre 2007 a Strasburgo, nell'art. 24, comma secondo, prescrive che “In tutti gli
19 atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private,
l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente” e il comma terzo del medesimo articolo aggiunge che “Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Il pregiudizio deve ritenersi grave solo quando è sintomatico dell'inidoneità del padre o della madre ad assolvere al proprio ruolo, per cui l'unica soluzione possibile è quella di sottrargli i poteri decisionali in modo da non nuocere al figlio, non avendo, la decadenza dalla potestà genitoriale una funzione sanzionatoria, bensì una funzione preventiva, perché volta ad evitare che, in futuro, il protrarsi delle condotte negative del genitore possa danneggiare il figlio.
Due, sono infatti, i presupposti previsti dall'art. 330 c.c. per la declaratoria della decadenza dalla potestà: una condotta del genitore in contrasto con i doveri inerenti alla potestà o con abuso dei relativi poteri ed un grave pregiudizio per il figlio, quale conseguenza di quella condotta.
Ebbene, alla luce delle superiori evidenziazioni, ritiene la Corte che il reclamo non possa trovare accoglimento.
Ed invero, a fronte del fatto che l'interposto reclamo, ai limiti dell'inammissibilità, non sembra confrontarsi con le argomentazioni del decreto gravato, ribadisce la Corte come dalle risultanze in atti emerga un'evidente inadeguatezza della madre in ordine all'accudimento ed all'educazione dei quattro figli, ostativa ad un loro sereno e sano percorso di crescita.
Per come correttamente stigmatizzato dal giudice di prime cure, la donna non ha mai manifestato alcuna consapevolezza critica nei confronti della propria indole violenta, già manifestatasi all'inizio del percorso di accoglienza e poi culminata in una pericolosa escalation.
Basti evidenziare, a titolo esemplificativo, come, in data 30.10.2024, la responsabile della struttura abbia rappresentato un ulteriore episodio gravissimo cagionato dalla reclamante, la quale, dopo aver minacciato ed aggredito gli operatori, scendeva dall'auto in cui si trovava una delle figlie, si recava in cucina per prendere una forbice e, urlando, iniziava a colpire ripetutamente, prima le gomme della macchina, poi il finestrino lato passeggero corrispondente proprio al seggiolino della minore, cercando di romperlo: a
20 seguire, percuoteva il cruscotto posteriore riuscendo a mandarlo in frantumi;
la violenza era tale da richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine e del 118, nonché il ricovero in ospedale della donna, la quale, in data 6.11.2024, veniva dimessa e, per salvaguardare l'incolumità degli altri ospiti della struttura e degli operatori, inserita presso la
Cooperativa “Malgrado Tutto” di Lamezia Terme.
Inoltre, in data 27.12.2024, veniva segnalato un altro grave episodio, posto che, durante gli incontri presso i locali della parrocchia, la lanciava una bombetta magnum Pt_1 accesa all'interno della sala delle operatrici, iniziando poi ad urlare e a correre con i figli verso l'esterno, nonché minacciando che il danneggiamento all'auto era solo “un avvertimento perché voi non sapete chi sono io”: tale comportamento avveniva ancora una volta davanti i bambini, i quali, rimasti terrorizzati, si rifiutavano successivamente di sentire la madre al telefono ed in video chiamata.
Appare evidente, dunque, il tenore autoreferenziale dell'interposto reclamo, che, del tutto apoditticamente, si limita a censurare in maniera aspecifica l'attività istruttoria svolta dal Tribunale e le relative conclusioni, non allegando tuttavia elementi concreti e oggettivi idonei a confutare le evidenti emergenze processuali che comprovano inequivocabilmente la gravità delle condotte della madre, la quale non ha tenuto in minimo conto le preminenti esigenze dei figli, disattendendo totalmente i doveri connessi alla funzione genitoriale, non solo omettendo ogni forma di protezione, ma mettendo ella stessa a repentaglio la sana crescita e l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori, con comportamenti per loro pregiudizievoli.
Per di più, anche in relazione alla rete familiare, è emerso da tutte le relazioni e dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che la stessa avesse chiuso i rapporti con la madre e la zia, unici punti di riferimento sul territorio, senza fornire al riguardo alcuna spiegazione.
Peraltro, l'assoluta inesistenza della rete familiare è confermata dalla ulteriore dichiarazione della di voler fare rientro in Camerun con i figli. Pt_1
Quanto poi al padre della minore questi, non solo è Parte_5
rimasto contumace durante il giudizio di primo grado, ma ha dichiarato univocamente di voler dare in affidamento ad una coppia la prole, confermando quindi il suo già palese totale disinteresse per le sorti della figlia.
21 Del resto, per come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, le precarie condizioni psico-fisiche del reclamante (cui è stata riconosciuta l'invalidità totale) e la totale inesistenza di rete parentale - unitamente all'assoluta assenza di progettualità rispetto alla figlia, avendo egli auspicato, si ribadisce, il suo affidamento a una coppia di coniugi
- confermano l'incapacità e la non volontà dell'uomo di prendersi cura di una minore in così tenera età.
Dai superiori rilievi consegue, pertanto, il rigetto del reclamo, nonché la conferma del decreto impugnato.
Deve essere rigettata altresì l'istanza depositata in data 26 marzo 2025, non solo perché avente ad oggetto richieste avanzate alla Corte del tutto aspecifiche e comunque volta in ogni caso a chiedere nella sua genericità la semplice attuazione del decreto reclamato, ma anche perché la mera cancellazione di un incontro con i minori non appare di per sé neppure indicativa della non esecuzione delle statuizioni disposte dal Tribunale.
6. Le spese di giudizio e l'omissione delle generalità delle parti
Le spese del giudizio di reclamo - liquidate in dispositivo (tenendo conto del fatto che si tratta di causa di valore indeterminabile, della concreta attività difensiva svolta, della semplificazione del rito camerale e del computo anche della fase istruttoria-trattazione come da ordinanza n. 29857/2023 della Corte di Cassazione) in euro 4.996,00, oltre accessori di legge - seguono il criterio della soccombenza dei reclamanti in favore dell'erario, posto che i reclamati sono stati ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello stato.
Il rigetto integrale del gravame comporta, inoltre, la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo dei reclamanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, salve le valutazioni della Cancelleria circa i presupposti del pagamento del contributo unificato.
In ultimo, va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati, nonché degli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo quanto disposto normativamente dall'art. 52 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2003, n. 193.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
22
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile - Minori, definendo il giudizio, iscritto con il n. 215/2025 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto il reclamo proposto ex art. 739 c.p.c. da Parte_1
e avverso il decreto n. 1697/2022 Tar, emesso in
[...] Persona_1
data 4.2.2025, nel proc. n. 1183/22 r.v.g. instaurato ex art. 330 c.c., dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro, nei confronti dei minori Parte_3
e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Rossana Greco in qualità di tutore,
[...]
disattesa ogni contraria richiesta, deduzione, istanza o eccezione, così provvede:
Rigetta il reclamo;
Conferma il decreto impugnato;
Rigetta l'istanza depositata dai reclamanti in data 26 marzo 2025;
Condanna e al rimborso delle spese Parte_1 Persona_1
legali del giudizio di reclamo nei confronti dei minori Parte_3
e Controparte_1 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. Rossana Greco in qualità di tutore,
[...]
liquidate in euro 4.996,00, oltre accessori di legge, in favore dello stato;
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di e Parte_1 Persona_1
l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52, D. Lgs. n. 193/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione
Civile - Minori, tenutasi in data 11 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Giuseppe Perri dott.ssa Concettina Epifanio
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