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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1063 /2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Pt_2
All'udienza del 30/05/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Annamaria Montoneri in sostituzione dell'Avv. SIGNORELLO PAOLO e per l' l'avv. Rina Rossitto, in Pt_2 sostituzione dell'avv. NUCCIARONE UGO
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 30/05/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 1063/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Signorello Paolo , per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Nucciarone Ugo , giusta procura generale alle liti in atti
- resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
Si dà atto che con provvedimento del 19.04.2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/04/2023 ha dedotto di avere presentato nel Parte_1
2019 e nel 2020 domanda di ammissione al beneficio del reddito di IT , di avere ricevuto nel 2022 comunicazione di revoca della prestazione relativa alla domanda del
2019 con richiesta di restituzione del presunto indebito impugnata davanti al tribunale con ricorso iscritto al n. 2449/2022 , che nella pendenza di detto ricorso ha ricevuto nota del
2 01/03/2023 relativa alla domanda di reddito di cittadinanza presentata nel 2020 prot. Pt_2
RDC-2020-3417961 con cui ha chiesto la restituzione della somma di € 10.800,00 Pt_2
relativa alla prestazione di reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2020 – maggio
2022. Ha altresì dedotto che la revoca è stata motivata in entrambi i casi dalla asserita mancanza di continuità del requisito di residenza . Ciò dedotto ha sostenuto di essere in possesso del requisito di continuità della residenza ed ha chiesto al tribunale accertare e dichiarare infondata la richiesta dell' di restituzione pervenuta con la nota del Pt_2
01/03/2020.
Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, ha dedotto che la revoca, con Pt_2
efficacia retroattiva, della prestazione concessa a in esito alla prima domanda Parte_1
(del 21/04/2019, prot. -RDC -2019-1300031) è stata effettuata a seguito della Pt_2
riscontrata mancanza del requisito della residenza ex art.2, comma 1, a) L.26/2019. In particolare, ha dedotto l' che la revoca della prestazione erogata in esito alla prima CP_1 domanda è stata disposta dall' a seguito della certificazione del 22/07/2022 trasmessa Pt_2 all' dal Comune di Avola nella quale si attesta che dal 04/09/2019 la sig.ra Pt_2 Pt_1
risultava irreperibile. Il Comune di Avola, demandato ai controlli sui requisiti di
[...] residenza e di soggiorno, ha trasmesso all' attraverso la Piattaforma GEPI Pt_2
l'insussistenza in capo alla sig.ra del requisito della residenza continuativa negli Pt_1
ultimi due anni e per tutta la durata di erogazione del beneficio di cui all'art. 1, lett. a), n.2), del D.L. n.4/19. A seguito di tale revoca della prestazione erogata in virtù della domanda prot. INPS-RDC-2019-1300031'Istituto ha proceduto anche alla revoca della prestazione erogata a seguito della successiva domanda del 05/11/2020, contraddistinta dal prot. Pt_2
RDC2020-3417961, n applicazione dell'art. 7, comma 11, del D.L. n.4/19, per il quale il
Reddito di IT può essere richiesto solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca ovvero sei mesi nel caso facciano parte del nucleo componenti minorenni. Pertanto, stante la revoca dalla prestazione richiesta con la domanda del
21/04/2019 (periodo maggio 2019 – ottobre 2020, la ricorrente non avrebbe potuto fruire di una nuova prestazione se non dopo sei mesi dalla prestazione interessata dalla revoca.
Con ole note autorizzate l' in via subordinata ha chiesto compensarsi le spese di lite Pt_2
nella ipotesi di accoglimento del ricorso tenuto conto che la revoca della prestazione disposta dall' è stata determinata dall'attività accertativa di altra Amministrazione Pt_2
(comune di Avola) e dalla condotta omissiva della ricorrente che ha indicato in domanda una residenza diversa da quella effettiva e ha omesso la comunicazione delle variazioni intervenute.
3 Il giudizio è stato istruito con la acquisizione di documenti prodotti dalle parti e con l'esame del teste di parte ricorrente.
Dopo il deposito di note autorizzate, all'udienza odierna la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Oggetto del giudizio è l'accertamento del possesso o no in capo alla Sig.ra del Parte_1
requisito della continuità della residenza, ai fini dell'erogazione del sussidio rappresentato dal reddito di cittadinanza, requisito contestato alla stessa da parte dell' e di Pt_2
conseguenza dedotto come motivo di restituzione del ritenuto indebito di quanto erogato per la prima domanda di reddito di cittadinanza e, conseguentemente , di quanto erogato con la seconda domanda presentata prima del decorso del termine di legge dalla revoca della prima domanda , pari ad euro 10.800,00.
Il legislatore ha previsto una serie di requisiti affinché possa essere riconosciuto il diritto a percepire il reddito di cittadinanza. La norma richiede che il richiedente sia in possesso della cittadinanza italiana o di quella di altro Paese dell'Unione europea oppure, in alternativa, che sia familiare di un cittadino italiano o di un cittadino dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di
Paesi terzi in possesso del permesso UE di lungo soggiorno. È inoltre necessario avere avuto residenza in Italia per almeno dieci anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Quanto alla prova del requisito della residenza la giurisprudenza riconosce valore preminente alla residenza effettiva (da provare con ogni mezzo) rispetto alla residenza formale desumibile dal certificato di residenza anagrafica. Infatti, la Corte di Cassazione ha statuito che “il certificato di residenza costituisce solo una presunzione e non una prova certa. Di contro la residenza effettiva può essere provata in qualsiasi modo” . Da questo deriva che nel caso della notifica, ma anche in quello del reddito di cittadinanza, se la residenza effettiva fosse diversa da quella legale, la prima prevale sulla seconda , a patto che ci sia modo di dimostrarla.
Il Ministero del Lavoro con la circolare del 14 aprile del 2020 al fine di chiarire in che modo vada intesa ai fini del reddito di cittadinanza la residenza di dieci anni stabilita dalla legge ha precisato che: “La ratio della legge 4 del 2019 non può che intendersi riferita all'effettiva presenza del richiedete sul territorio italiano, al fine di beneficiare di una misura di contrasto alla povertà quale è il reddito di cittadinanza.“. Sempre il Ministero
4 del lavoro, con circolare numero 1310 del 2020 ha precisato che le persone prive di fissa dimora , le quali non avendo un indirizzo non possono produrre un certificato di residenza, dovessero provare solo la loro presenza sul territorio nazionale. Alla luce delle circolari ministeriali, ai fini della determinazione della residenza l' dovrà ritenere sufficiente la Pt_2
residenza effettiva decennale effettiva del richiedente, da provarsi con elementi oggettivi di riscontro.
Ciò chiarito in punto di diritto, è possibile affermare che dall'istruttoria svolta nel giudizio emerge la sussistenza del requisito della residenza effettiva e la fondatezza del ricorso.
La ricorrente ha affermato, di aver risieduto fino al 04/09/2019 nel Comune di Avola, in
Via Arch. F. Juvara n. 30, ove dopo tale data è risultata irreperibile perché ha trasferito il proprio domicilio in un appartamento della Sig.ra nel vicino comune di Parte_3
Pozzallo, in contrada Fondo RO snc.. In tale Comune ella ha affermato di aver avuto stabile domicilio e di avere intessuto tutta una serie di rapporti affettivo-sociali, nonostante le difficoltà create dalla crisi pandemica scoppiata da lì a pochi mesi.
Tale circostanza, è stata provata nel giudizio attraverso alcuni documenti. In particolare, la ricorrente ha depositato ricorso ex art. 702 bis con cui la Sig.ra (proc. n. 4340/2019 Pt_3
RG) premettendo che la Sig.ra è residente in [...]C.da Fondo RO (v. relata di Pt_1
notifica del ricorso e del decreto di comparizione parti avvenuta proprio nella suddetta contrada, in data 18/01/2020) ha chiesto al tribunale ritenersi e dichiararsi la detenzione sine titulo da parte della resistente a far data dall'ottobre 2018. Il Tribunale di Parte_1
Ragusa nel provvedimento conclusivo del giudizio reso il 21/09/2022 con cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere ha dichiarato “ considerato che, nelle more del giudizio de quo, la resistente ( ) aveva rilasciato l'immobile in questione, Pt_1 nell'agosto del 2020”.
La residenza di fatto nel comune di Pozzallo della signora è stata provata in giudizio Pt_1 anche con il certificato di iscrizione e frequenza rilasciato dall'Istituto Comprensivo
“Antonio Amore” di Pozzallo, sito in Viale Papa Giovanni XXIII dal quale emerge che il figlio della ricorrente, è stato iscritto, ed ha frequentato l'istituto nell'anno CP_2
scolastico settembre 2019-giugno 2020 nonché dell'Istituto Comprensivo Giovanni Aurispa di Noto . Tale circostanza avvalora il domicilio di fatto della ricorrente presso la quale il minore ha sempre abitato.
Lo stesso Istituto non ha contestato di avere prodotto nel procedimento relativo alla prima revoca fra i propri allegati una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inviata dalla
Sig.ra nella quale la dichiarante riferisce “ mi sono trasferita a Pozzallo in contrada Pt_1
5 Grottelle, la proprietaria dell'immobile, non ha rilasciato il nulla-osta per il cambio residenza e nel frattempo la proprietaria del Comune di Avola mi ha tolto la residenza”.
A ulteriore conferma della circostanza depongono le dichiarazioni rese dal teste Tes_1
all'udienza del 21/11/2023 il quale ha dichiarato: “Si, è vero. Conosco la
[...]
circostanza, perché quando ho conosciuto la signora , ad inizio 2020 lei Parte_1
abitava li. Sono andato personalmente a casa della signora a giugno 2020, dopo la Pt_1
revoca dei provvedimenti di restrizione alla circolazione adottati nel periodo COVID 19, e sono entrato a casa sua per poco e siamo andati a prendere una pizza. Lei aveva portato con sé anche il figlio di 11 anni circa. La sera l'ho poi riaccompagnata a casa in via
Fondo RO a Pozzallo, conosciuta anche come contrada Grottelle.” Sul secondo articolato relativo poi al trasferimento della ricorrente nel comune di Noto, il Sig. Tes_1
ha riferito: “Si, è vero ho personalmente aiutato la mia amica a
[...] Parte_1 cercare una nuova abitazione e l'ho aiutata a trovare abitazione a Noto vico Acre n. 11 dove la stessa si è trasferita ad inizio settembre 2020.Io l'ho aiutata anche per il trasloco da Pozzallo alla casa di Noto”.
Infine, calcolo compensi in relazione all'articolato 3 circa la frequenza scolastica del figlio della ricorrente riferisce: “So che il figlio della , ha frequentato Pt_1 CP_2
l'istituto Antonio Amore di Pozzallo nell'anno scolastico 2019/2020 per avermelo detto la
e in più d' una occasione la accompagnai io stesso con la mia macchina a scuola Pt_1
del figlio perché doveva sbrigare delle cose in amministrazione. Preciso che la signora
ha la patente e la macchina ma in quel periodo era guasta. Dopo il trasferimento a Pt_1 settembre a Noto la iscrisse il figlio per l'anno accademico 2020/2021 preso Pt_1
l'istituto Giovanni Aurispa di Noto.”
Nelle more del presente giudizio è stato definito il giudizio n. 2449/2022 R.G con sentenza n. 825/2023 pubblicata il 20/10/2023 passata in giudicato che ha accolto il ricorso ritenendo provato il requisito della continuità della residenza effettiva in capo alla signora Pt_4
ed illegittima la richiesta di restituzione delle somme percepite dalla ricorrente a
[...]
titolo di reddito di cittadinanza nel periodo maggio 2019- ottobre 2020, per la prima domanda.
Ne deriva che il provvedimento impugnato nel presente giudizio è illegittimo sia perché è risultato provato, anche nel presente giudizio, che la ricorrente ha sempre posseduto il requisito della residenza contestato, sia perché, ritenuta illegittima la revoca del reddito di cittadinanza relativo alla prima domanda con sentenza passata in cosa giudicata deve
6 ritenersi illegittima la revoca del reddito di cittadinanza relativo alla seconda domanda che in quella prima revoca trovava la sua motivazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, restando assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, e vanno poste in favore dello Stato stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara illegittima la richiesta di restituzione della somma di € 10.800,00 percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo dicembre 2020 – maggio 2022 relativamente alla domanda presentata nel 2020 prot. Parte_5
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle Pt_2
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2695,50 (già ridotti del 50%) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art 133 DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 30/05/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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