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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dott. Francesca Mammone Consigliere
Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1746/2024 con atto di citazione in grado di appello promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARENA Parte_1 C.F._1
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUONASERA,3 35139 PADOVA, presso il difensore
Avv. ARENA MIRKO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_2 C.F._2
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139 PADOVA presso il difensore avv.
ARENA MIRKO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_3 C.F._3
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139 PADOVA presso il difensore avv.
ARENA MIRKO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_4 C.F._4
responsabilità genitoriale sui minori , con il Parte_5 patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139
PADOVA presso il difensore avv. ARENA MIRKO
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIODO Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 217 87100 COSENZA presso il difensore avv. CHIODO ROBERTO.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “NEL MERITO: In via principale: In totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 13255/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Milano, respingendo l'opposizione promossa da In via subordinata: in ipotesi di Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 13255/2022 R.G., in riforma della sentenza impugnata, condannarsi, comunque, al pagamento in favore degli appellanti della somma di € Controparte_1
100.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, e, in ogni caso, agli interessi di legge, de-correnti dal 31.01.2019 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giu-dizio nonché della fase monitoria, oltre accessori come per legge”.
Per l'APPELLATA “Voglia l'On.le Corte d' Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tute si impugnano e si contestano:
In via preliminare:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.348 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
b) Rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.v., poichè infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
Respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, rigettando qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria.-
Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
******************
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo “ ) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo N. 13255/2022 emesso dal Tribunale di Milano per la somma di €100.000,00, oltre interessi e spese, su ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_4 Parte_5
e . L'opponente contestava il diritto di credito oggetto del provvedimento
[...] Parte_5
monitorio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, come previsto dall'atto di transazione (stipulato dalla quale compagnia assicuratrice dell' con CP_1 Parte_6
gli opposti, allo scopo di porre fine, stragiudizialmente, alla lite promossa per l'accertamento della
Parte responsabilità medica dell' nella causazione del decesso della loro congiunta Persona_1
aveva già pagato la somma di €245.000,00 posta a suo carico e la restante somma di € 100.000,00, doveva essere corrisposta direttamente dall' . Parte_6
Il Tribunale con la sentenza n. 4567/2024, pubblicata il 29.04.2024, accoglieva l'opposizione rilevando in primo luogo come nell'atto di “transazione e quietanza” sottoscritto dai sig.ri questi Parte_1
avevano dichiarato di accettare la somma di € 345.000,00 di cui € 330.000,00 in linea capitale ed €
15.000,00 per onorari di assistenza legale, “a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute e da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato”; avevano inoltre dichiarato che ricevuta la suddetta somma, “rinunciano all'azione civile instaurata innanzi al Tribunale di Palmi” e ad ogni altra azione civile, penale o amministrativa;
e, quanto al pagamento, che la predetta transazione prevedeva espressamente che: “in ragione della franchigia fissa di € 100.000,00 a carico di la liquidazione sarà così effettuata: Parte_6 pagamento a carico di ”, € 100.000,00 suddivisi fra i quattro coeredi, Parte_6
“pagamento a carico della AmTrus Europe” € 245.000,00, di cui € 230.000,00 suddivisi fra i quattro coerenti ed € 15.000,00 in favore dell'Avv. Mirko Arena.
Inoltre, sottolineava che l' sulla base della polizza assicurativa stipulata con l' CP_1 Parte_6
Parte
( art.11 e 13 della polizza) sulla base del verbale del Comitato Valutazione Sinistri di (da
[...]
cui risultava che il Comitato stesso avesse espresso parere favorevole alla definizione della richiesta risarcitoria “per euro 345.000,00 omnia”) aveva agito quale mandataria con rappresentanza della in relazione alla liquidazione della franchigia fissa di €100.000,00 prevista a Parte_7
carico del predetto Ente, non potendo rilevare conseguenzialmente il fatto che l'accordo transattivo Parte fosse intervenuto tra l' la famiglia senza alcun diretto coinvolgimento dell' di CP_1 Parte_1
pagina 3 di 9 . Di conseguenza riteneva non pertinente ed erroneo il richiamo della fattispecie di cui Parte_6
all'art. 1381 c.c. invocato dagli opposti non avendo con l'intervenuta transazione assunto CP_1
alcun obbligo in tal senso. Proprio in ragione di ciò il Tribunale con la sentenza oggetto di gravame accoglieva, l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo N. 13255/2022.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, datato 03.06.2024, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Parte_4
e , impugnavano la sentenza n. 4567/2024 emessa dal Parte_5 Parte_5
Tribunale di Milano chiedendone, sulla base di un unico motivo di appello, sia la sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 283 c.p.c. stante la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia l'integrale riforma. Si costituiva ritualmente in giudizio con costituzione in appello CP_1
(del 05.09.2024) eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione, l'appellata si riservava di dare esecuzione alla sentenza di primo grado solo all'esito della lite e, conseguentemente gli appellanti rinunciavano all'istanza di sospensione proposta ex art. 283 c.p.c. A seguito dell'invito del consigliere istruttore alle parti di precisare le conclusioni, queste concludevano come dai rispettivi atti. Veniva, quindi, disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e veniva fissata, a tal fine, l'udienza collegiale del
16.01.2025, con termine fino al 20.12.2024 per il deposito di brevi note difensive. La causa veniva, poi, decisa nella camera di consiglio del 22.01.2025
Motivi di gravame
Con l'unico motivo di appello intitolato “Il giudice di primo grado, con motivazione erronea, travisando il contenuto della documentazione dimessa in causa ed in violazione degli artt. 1704 e 1705
c.c., ha ritenuto che con l'atto di transazione per cui è causa, abbia Controparte_1 direttamente vincolato nei confronti degli odierni appellanti”, gli appellanti Parte_6
censurano la ricostruzione del giudice di primo grado che ha ritenuto che la Parte_8
abbia agito quale mandataria con rappresentanza della nella stipulazione Parte_6 dell'accordo transattivo.
Sostengono che, ai sensi degli artt. 1704 e 1705 c.c. (norme in tema di mandato), nel mandato con rappresentanza, affinché gli atti del negozio stipulato dal mandatario possano prodursi in capo al mandante, è necessaria la spendita del nome (contemplatio domini), sicché spetta al mandatario stesso,
pagina 4 di 9 laddove, venga convenuto ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contratte, fornire la prova di aver portato a conoscenza della controparte, all'atto della stipulazione o precedentemente, il fatto di agire per nome e per conto di un soggetto diverso (Cass. Civ., sent. n. 6631/1988). Ebbene, in base alla documentazione prodotta in giudizio, si evince come non abbia mai effettuato, né CP_1 esplicitamente, né implicitamente, la spendita del nome della propria assicurata, viceversa, quest'ultima non viene mai indicata quale mandante, ma solo come soggetto meramente obbligato (dati i rapporti interni tra le parti), a corrispondere una quota del risarcimento.
Non essendo ricorsa quindi la fattispecie del mandato con rappresentanza, si è impegnata ex CP_1
art. 1381 c.c. o comunque, a prescindere dall'applicabilità della norma predetta, si è impegnata alla corresponsione dell'intero importo risarcitorio fissato in sede di transazione. Chiedono, dunque, che in riforma della sentenza venga confermato il D.I. o comunque, venga condannata la appellata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, e, in ogni caso, agli interessi di legge, de-correnti dal 31.01.2019 sino al saldo effettivo.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla difesa della appellata.
Il primo e unico motivo di appello è infondato: va ricordato come gli appellanti avevano adito il
Tribunale di Palmi, con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al fine di accertare una eventuale
Parte responsabilità dell' (di qui in poi solo ) nella causazione del decesso di Parte_6
Successivamente venivano contattati da , quale compagnia Persona_1 Controparte_2
assicurativa di la quale concludeva con questi un accordo transattivo di Parte_6
cessazione definitiva della lite (doc. n. 4 fascicolo monitorio) che prevedeva in favore degli appellanti il pagamento della somma complessiva di € 330.000,00 in linea capitale, oltre a € 15.000,00 a titolo di spese legali;
di questo importo, € 245.000,00 sarebbero stati corrisposti dalla stessa CP_1
Parte l'ulteriore somma di € 100.000,00, pari alla franchigia, sarebbe stato pagato direttamente dalla Parte Ebbene, in base alla polizza assicurativa intercorsa tra l'appellata e l' si evince chiaramente come abbia agito quale mandataria con rappresentanza nella stipulazione del contratto di CP_1
transazione: l'art. 11 della polizza stessa prevede, infatti, come “la società assume la gestione delle vertenze, comprese quelle che ricadono in franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell' , designando d'intesa con lo stesso, legali Parte_9
o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso, e ciò fino Parte_9 all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del
pagina 5 di 9 danneggiato/i”; a ciò si aggiunga altresì l'art. 13 il quale dispone come “a precisazione di quanto previsto dall'art. 11, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientri totalmente o parzialmente nell'importo della franchigia a carico del Contraente o dell'Azienda Beneficiaria/Assicurata, stabilita nella presente polizza. La Società si impegna, per i sinistri il cui importo eccede quello della franchigia, a liquidare al Terzo la parte di danno a proprio carico, contestualmente alla liquidazione effettuate dalle Aziende Beneficiarie/Assicurate”.
Ma soprattutto, si deve ritenere sussistente, ai fini della configurazione della figura del mandato con rappresentanza, la spendita del nome: è risaputo, infatti, che affinché la rappresentanza possa estrinsecare i propri effetti tipici, consistenti nella produzione degli effetti del negozio in capo al rappresentato (art. 1388 c.c.), è necessaria, per l'appunto, la contemplatio domini. Spendere il nome del rappresentato vuol dire che il rappresentante nel suo agire deve rendere noto alla controparte il soggetto
(cioè il rappresentato) su cui il negozio produrrà i propri effetti, solo così facendo la spendita del nome riesce ad assolvere la sua duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso dal primo (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18441/2005). È tuttavia pacifico in giurisprudenza come la spendita del nome non esiga l'utilizzo di formule sacramentali, e può quindi essere desunta altresì da un comportamento del rappresentante che per univocità e concludenza sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 24262/2022; Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
22616/2019; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7510/2011). Laddove invece l'atto da porre in essere richieda una determinata forma, anche la contemplatio domini dovrà rispettare suddetto requisito formale in quanto “la natura formale del contratto esclude che la “contemplatio domini”, necessaria perché l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa alla natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19306/2021). In ogni caso, si deve considerare avvenuta la spendita del nome nel momento in cui vi sia, nell'atto sottoscritto dal rappresentante,
l'espressa enunciazione del nome del rappresentato, o comunque altra espressione che sia in grado di identificarlo (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22818/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova, questo incombe in giudizio su chi afferma di aver assunto la veste di rappresentante, laddove poi sia mancata effettivamente l'allegazione e la prova di tale pagina 6 di 9 comportamento, è da reputarsi insufficiente, ai fini della produzione degli effetti in capo al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto nel suo interesse (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25247/2006); la prova può essere fornita anche per presunzioni (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 433/2007). Infine, giova ricordare come l'accertamento o meno della spendita del nome del rappresentato, riferendosi ad elementi di fatto del giudizio, è compito devoluto al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità laddove adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Civ., sent. n. 2532/1976).
Ebbene, così delineato il quadro normativo e pretorio di riferimento, appare oltremodo evidente come vi sia stata da parte dell'appellata la spendita del nome: posto che il contratto di transazione, in ossequio al generale principio di libertà delle forme, non richiede nessuna particolare forma ai fini della sua validità (esigendo, invece, la forma scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1967 c.c.), di modo che la contemplatio domini sarebbe potuta avvenire anche in modo implicito o comunque tacitamente, ciò che rileva in questa sede è che proprio nell'accordo transattivo intercorso tra le parti (doc. n. 4 fascicolo Parte monitorio) viene fatta la chiara e precisa enunciazione del nome dell' non potendo che identificarsi, tale enunciazione, quale spendita del nome del rappresentato (“[…]in ragione della franchigia fissa di euro 100.000,00 a carico della ”) la liquidazione sarà Parte_6 così effettuata: pagamento a carico di ”, € 100.000,00 suddivisi fra i quattro Parte_6 coeredi, “pagamento a carico della AmTrus Europe” € 245.000,00, di cui € 230.000,00 suddivisi fra i quattro coerenti ed € 15.000,00 in favore dell'Avv. Mirko Arena..
Quindi, è incontrovertibile come all'interno dell'”atto di transazione e quietanza” vi sia stata la
Parte spendita del nome altrui, e che fosse stato individuato nella (e non l' il soggetto avente CP_1
un debito pari alla somma di € 100.000,00 (cioè la franchigia fissa da liquidare in favore della famiglia
. Parte_1
D'altra parte, è del tutto inconferente il richiamo fatto degli appellanti all'art. 1381 c.c.: infatti, è pacifico come questa norma (“promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo” secondo la quale “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto”) non costituisca un'obbligazione di garanzia e non abbia una natura (e una funzione) fideiussoria;
il promittente, infatti, assume in prima battuta un'obbligazione di facere o, se si preferisce, un'obbligazione di mezzi, obbligandosi questi a tenere un comportamento diligente idoneo a convincere il terzo a prestare o ad obbligarsi. Laddove tale comportamento non venga tenuto, il promittente ne risponderà ex art. 1218 c.c., avendo il promissario, per sua tutela, la possibilità di esperire i rimedi generali contro l'inadempimento (l'azione risarcitoria in questo caso); qualora invece il promittente si adoperi effettivamente affinché il terzo tenga effettivamente il comportamento oggetto della promessa, ma quest'ultimo decida comunque di non pagina 7 di 9 obbligarsi, allora sorge, sempre in capo al promittente, una mera obbligazione indennitaria
(un'obbligazione di dare). Quindi, anche laddove l' vesse promesso il fatto altrui (fattispecie CP_1
che comunque non ricorre) ella non sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare la medesima prestazione che avrebbe dovuto eseguire il terzo (nel caso di specie il pagamento della franchigia di € 100.000,00).
Ed è quindi giuridicamente scorretta l'affermazione degli appellanti secondo cui “In ogni caso il risultato non cambia, che si tratti di indennizzo o di risarcimento, lo stesso deve essere commisurato all'utilità non conseguita dal promissario che, nel ca-so in esame, corrisponde alla quota di risarcimento non corrisposta” (cfr. comparsa conclusionale appellanti, p. 5). Risarcimento ed indennizzo, infatti, hanno natura giuridica differente: il primo assolve una funzione conservativa/riparatoria ed è diretto al ripristino dello status quo ante, di modo che il soggetto danneggiato deve essere riportato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato, laddove, non si fosse verificato l'evento lesivo;
il risarcimento, quindi, deriva dalla commissione di un danno contra jus derivante da un fatto non iure (evidente come il risarcimento, quindi, svolga lato sensu anche una funzione sanzionatoria poiché il risarcimento stesso comporta pur sempre un depauperamento del patrimonio del danneggiante). L'indennizzo, invece, risponde ad una logica di giustizia distributiva, in quanto deriva sempre da un danno contra jus ma scatenato da un fatto iure, cioè un fatto lecito, motivo per cui le obbligazioni indennitarie sono ricomprese nell'ambito delle obbligazioni derivanti da fatto lecito (ciò spiega il motivo in base al quale, in assenza di precise indicazioni delle parti, l'obbligazione indennitaria vada calcolata facendo riferimento a criteri equitativi). Da tutto ciò si evince come risarcimento e indennizzo non possano mai essere commisurati in egual modo (giova inoltre ricordare come, proprio facendo perno sulla differenza tra risarcimento e indennizzo, laddove, la parte in primo grado chieda il risarcimento dei danni, la domanda di indennizzo fatta in secondo grado costituisce domanda nuova e come tale inammissibile).
Tuttavia, in ogni caso, l' né si è impegnata a liquidare la franchigia di € 100.000,00, né si è CP_1 impegnata a garantire il suddetto importo, nè ha dato vita ad una fattispecie riconducibile all'art. 1381
c.c., viceversa, ha agito quale mandataria con rappresentanza e, avendo fatto la spendita del nome del
Parte rappresentato, ha legittimamente accettato che in capo all' venisse posto il pagamento di un importo pari a €,0100.0000.
In base alle considerazioni sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
pagina 8 di 9 Si deve, infine, dare atto della sussistenza, a carico solidale degli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Controparte_3 [...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. CP_4 Controparte_1
4567/2024 ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna in via solidale gli appellanti a rifondere le spese di lite, in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi €9.991,00, oltre iva se dovuta, spese generali al 15 % e CPA;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico solidale degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il presidente est.
Maria Teresa Brena
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dal seguente collegio
Dott. Maria Teresa Brena Presidente est.
Dott. Francesca Mammone Consigliere
Dott. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1746/2024 con atto di citazione in grado di appello promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ARENA Parte_1 C.F._1
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUONASERA,3 35139 PADOVA, presso il difensore
Avv. ARENA MIRKO;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_2 C.F._2
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139 PADOVA presso il difensore avv.
ARENA MIRKO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARENA Parte_3 C.F._3
MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139 PADOVA presso il difensore avv.
ARENA MIRKO
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_4 C.F._4
responsabilità genitoriale sui minori , con il Parte_5 patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO, elettivamente domiciliato in VIA F. BUSONERA,3 35139
PADOVA presso il difensore avv. ARENA MIRKO
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 9 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHIODO Controparte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI, 217 87100 COSENZA presso il difensore avv. CHIODO ROBERTO.
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per gli APPELLANTI “NEL MERITO: In via principale: In totale riforma della sentenza impugnata, confermare il decreto ingiuntivo n. 13255/2022 R.G. emesso dal Tribunale di Milano, respingendo l'opposizione promossa da In via subordinata: in ipotesi di Controparte_1
revoca del decreto ingiuntivo n. 13255/2022 R.G., in riforma della sentenza impugnata, condannarsi, comunque, al pagamento in favore degli appellanti della somma di € Controparte_1
100.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, e, in ogni caso, agli interessi di legge, de-correnti dal 31.01.2019 sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giu-dizio nonché della fase monitoria, oltre accessori come per legge”.
Per l'APPELLATA “Voglia l'On.le Corte d' Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione che tute si impugnano e si contestano:
In via preliminare:
a) Accertare e dichiarare l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art.348 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;
b) Rigettare la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.v., poichè infondata in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito:
Respingere l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza appellata, rigettando qualsivoglia ulteriore pretesa risarcitoria.-
Il tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
******************
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
(di qui in poi solo “ ) proponeva opposizione avverso il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo N. 13255/2022 emesso dal Tribunale di Milano per la somma di €100.000,00, oltre interessi e spese, su ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Parte_4 Parte_5
e . L'opponente contestava il diritto di credito oggetto del provvedimento
[...] Parte_5
monitorio, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto, come previsto dall'atto di transazione (stipulato dalla quale compagnia assicuratrice dell' con CP_1 Parte_6
gli opposti, allo scopo di porre fine, stragiudizialmente, alla lite promossa per l'accertamento della
Parte responsabilità medica dell' nella causazione del decesso della loro congiunta Persona_1
aveva già pagato la somma di €245.000,00 posta a suo carico e la restante somma di € 100.000,00, doveva essere corrisposta direttamente dall' . Parte_6
Il Tribunale con la sentenza n. 4567/2024, pubblicata il 29.04.2024, accoglieva l'opposizione rilevando in primo luogo come nell'atto di “transazione e quietanza” sottoscritto dai sig.ri questi Parte_1
avevano dichiarato di accettare la somma di € 345.000,00 di cui € 330.000,00 in linea capitale ed €
15.000,00 per onorari di assistenza legale, “a tacitazione definitiva, anche a stralcio e transazione, di tutti i danni materiali e immateriali, patrimoniali e non patrimoniali, jure proprio e jure hereditario, presenti e futuri, a persone e cose, e delle spese sostenute e da sostenere, in conseguenza del sinistro sopra rubricato”; avevano inoltre dichiarato che ricevuta la suddetta somma, “rinunciano all'azione civile instaurata innanzi al Tribunale di Palmi” e ad ogni altra azione civile, penale o amministrativa;
e, quanto al pagamento, che la predetta transazione prevedeva espressamente che: “in ragione della franchigia fissa di € 100.000,00 a carico di la liquidazione sarà così effettuata: Parte_6 pagamento a carico di ”, € 100.000,00 suddivisi fra i quattro coeredi, Parte_6
“pagamento a carico della AmTrus Europe” € 245.000,00, di cui € 230.000,00 suddivisi fra i quattro coerenti ed € 15.000,00 in favore dell'Avv. Mirko Arena.
Inoltre, sottolineava che l' sulla base della polizza assicurativa stipulata con l' CP_1 Parte_6
Parte
( art.11 e 13 della polizza) sulla base del verbale del Comitato Valutazione Sinistri di (da
[...]
cui risultava che il Comitato stesso avesse espresso parere favorevole alla definizione della richiesta risarcitoria “per euro 345.000,00 omnia”) aveva agito quale mandataria con rappresentanza della in relazione alla liquidazione della franchigia fissa di €100.000,00 prevista a Parte_7
carico del predetto Ente, non potendo rilevare conseguenzialmente il fatto che l'accordo transattivo Parte fosse intervenuto tra l' la famiglia senza alcun diretto coinvolgimento dell' di CP_1 Parte_1
pagina 3 di 9 . Di conseguenza riteneva non pertinente ed erroneo il richiamo della fattispecie di cui Parte_6
all'art. 1381 c.c. invocato dagli opposti non avendo con l'intervenuta transazione assunto CP_1
alcun obbligo in tal senso. Proprio in ragione di ciò il Tribunale con la sentenza oggetto di gravame accoglieva, l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo N. 13255/2022.
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, datato 03.06.2024, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori
[...] Parte_4
e , impugnavano la sentenza n. 4567/2024 emessa dal Parte_5 Parte_5
Tribunale di Milano chiedendone, sulla base di un unico motivo di appello, sia la sospensione della provvisoria esecutorietà ex art. 283 c.p.c. stante la ricorrenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, sia l'integrale riforma. Si costituiva ritualmente in giudizio con costituzione in appello CP_1
(del 05.09.2024) eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, in subordine, chiedendo la conferma della sentenza oggetto di gravame.
All'udienza di prima comparizione, l'appellata si riservava di dare esecuzione alla sentenza di primo grado solo all'esito della lite e, conseguentemente gli appellanti rinunciavano all'istanza di sospensione proposta ex art. 283 c.p.c. A seguito dell'invito del consigliere istruttore alle parti di precisare le conclusioni, queste concludevano come dai rispettivi atti. Veniva, quindi, disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e veniva fissata, a tal fine, l'udienza collegiale del
16.01.2025, con termine fino al 20.12.2024 per il deposito di brevi note difensive. La causa veniva, poi, decisa nella camera di consiglio del 22.01.2025
Motivi di gravame
Con l'unico motivo di appello intitolato “Il giudice di primo grado, con motivazione erronea, travisando il contenuto della documentazione dimessa in causa ed in violazione degli artt. 1704 e 1705
c.c., ha ritenuto che con l'atto di transazione per cui è causa, abbia Controparte_1 direttamente vincolato nei confronti degli odierni appellanti”, gli appellanti Parte_6
censurano la ricostruzione del giudice di primo grado che ha ritenuto che la Parte_8
abbia agito quale mandataria con rappresentanza della nella stipulazione Parte_6 dell'accordo transattivo.
Sostengono che, ai sensi degli artt. 1704 e 1705 c.c. (norme in tema di mandato), nel mandato con rappresentanza, affinché gli atti del negozio stipulato dal mandatario possano prodursi in capo al mandante, è necessaria la spendita del nome (contemplatio domini), sicché spetta al mandatario stesso,
pagina 4 di 9 laddove, venga convenuto ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contratte, fornire la prova di aver portato a conoscenza della controparte, all'atto della stipulazione o precedentemente, il fatto di agire per nome e per conto di un soggetto diverso (Cass. Civ., sent. n. 6631/1988). Ebbene, in base alla documentazione prodotta in giudizio, si evince come non abbia mai effettuato, né CP_1 esplicitamente, né implicitamente, la spendita del nome della propria assicurata, viceversa, quest'ultima non viene mai indicata quale mandante, ma solo come soggetto meramente obbligato (dati i rapporti interni tra le parti), a corrispondere una quota del risarcimento.
Non essendo ricorsa quindi la fattispecie del mandato con rappresentanza, si è impegnata ex CP_1
art. 1381 c.c. o comunque, a prescindere dall'applicabilità della norma predetta, si è impegnata alla corresponsione dell'intero importo risarcitorio fissato in sede di transazione. Chiedono, dunque, che in riforma della sentenza venga confermato il D.I. o comunque, venga condannata la appellata al pagamento della somma di € 100.000,00, oltre agli interessi di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, e, in ogni caso, agli interessi di legge, de-correnti dal 31.01.2019 sino al saldo effettivo.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare per i motivi che seguono che assorbono e superano nel merito l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dalla difesa della appellata.
Il primo e unico motivo di appello è infondato: va ricordato come gli appellanti avevano adito il
Tribunale di Palmi, con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c., al fine di accertare una eventuale
Parte responsabilità dell' (di qui in poi solo ) nella causazione del decesso di Parte_6
Successivamente venivano contattati da , quale compagnia Persona_1 Controparte_2
assicurativa di la quale concludeva con questi un accordo transattivo di Parte_6
cessazione definitiva della lite (doc. n. 4 fascicolo monitorio) che prevedeva in favore degli appellanti il pagamento della somma complessiva di € 330.000,00 in linea capitale, oltre a € 15.000,00 a titolo di spese legali;
di questo importo, € 245.000,00 sarebbero stati corrisposti dalla stessa CP_1
Parte l'ulteriore somma di € 100.000,00, pari alla franchigia, sarebbe stato pagato direttamente dalla Parte Ebbene, in base alla polizza assicurativa intercorsa tra l'appellata e l' si evince chiaramente come abbia agito quale mandataria con rappresentanza nella stipulazione del contratto di CP_1
transazione: l'art. 11 della polizza stessa prevede, infatti, come “la società assume la gestione delle vertenze, comprese quelle che ricadono in franchigia, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell' , designando d'intesa con lo stesso, legali Parte_9
o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all' stesso, e ciò fino Parte_9 all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del
pagina 5 di 9 danneggiato/i”; a ciò si aggiunga altresì l'art. 13 il quale dispone come “a precisazione di quanto previsto dall'art. 11, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientri totalmente o parzialmente nell'importo della franchigia a carico del Contraente o dell'Azienda Beneficiaria/Assicurata, stabilita nella presente polizza. La Società si impegna, per i sinistri il cui importo eccede quello della franchigia, a liquidare al Terzo la parte di danno a proprio carico, contestualmente alla liquidazione effettuate dalle Aziende Beneficiarie/Assicurate”.
Ma soprattutto, si deve ritenere sussistente, ai fini della configurazione della figura del mandato con rappresentanza, la spendita del nome: è risaputo, infatti, che affinché la rappresentanza possa estrinsecare i propri effetti tipici, consistenti nella produzione degli effetti del negozio in capo al rappresentato (art. 1388 c.c.), è necessaria, per l'appunto, la contemplatio domini. Spendere il nome del rappresentato vuol dire che il rappresentante nel suo agire deve rendere noto alla controparte il soggetto
(cioè il rappresentato) su cui il negozio produrrà i propri effetti, solo così facendo la spendita del nome riesce ad assolvere la sua duplice funzione di esteriorizzare il rapporto di gestione rappresentativa esistente tra il rappresentante ed il rappresentato e di rendere conseguentemente possibile l'imputazione al secondo degli effetti del contratto concluso dal primo (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18441/2005). È tuttavia pacifico in giurisprudenza come la spendita del nome non esiga l'utilizzo di formule sacramentali, e può quindi essere desunta altresì da un comportamento del rappresentante che per univocità e concludenza sia idoneo a rendere edotto l'altro contraente che egli agisce non solo nell'interesse, ma anche in nome del rappresentato, nella cui sfera giuridica gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente (Cass. Civ., Sez. Trib., sent. n. 24262/2022; Cass. Civ., Sez. II, sent. n.
22616/2019; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 7510/2011). Laddove invece l'atto da porre in essere richieda una determinata forma, anche la contemplatio domini dovrà rispettare suddetto requisito formale in quanto “la natura formale del contratto esclude che la “contemplatio domini”, necessaria perché l'atto stipulato abbia effetto nei confronti del rappresentato, possa realizzarsi mediante un comportamento concludente, in quanto la spendita del nome altrui, quale requisito di efficacia dell'atto concluso dal rappresentante, partecipa alla natura formale del negozio cui afferisce, rendendo all'uopo necessaria la presenza dell'atto scritto (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 19306/2021). In ogni caso, si deve considerare avvenuta la spendita del nome nel momento in cui vi sia, nell'atto sottoscritto dal rappresentante,
l'espressa enunciazione del nome del rappresentato, o comunque altra espressione che sia in grado di identificarlo (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22818/2017).
Per quanto concerne l'onere della prova, questo incombe in giudizio su chi afferma di aver assunto la veste di rappresentante, laddove poi sia mancata effettivamente l'allegazione e la prova di tale pagina 6 di 9 comportamento, è da reputarsi insufficiente, ai fini della produzione degli effetti in capo al mandante, la circostanza che l'atto sia stato posto nel suo interesse (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25247/2006); la prova può essere fornita anche per presunzioni (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 433/2007). Infine, giova ricordare come l'accertamento o meno della spendita del nome del rappresentato, riferendosi ad elementi di fatto del giudizio, è compito devoluto al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità laddove adeguatamente e logicamente motivato (Cass. Civ., sent. n. 2532/1976).
Ebbene, così delineato il quadro normativo e pretorio di riferimento, appare oltremodo evidente come vi sia stata da parte dell'appellata la spendita del nome: posto che il contratto di transazione, in ossequio al generale principio di libertà delle forme, non richiede nessuna particolare forma ai fini della sua validità (esigendo, invece, la forma scritta ad probationem ai sensi dell'art. 1967 c.c.), di modo che la contemplatio domini sarebbe potuta avvenire anche in modo implicito o comunque tacitamente, ciò che rileva in questa sede è che proprio nell'accordo transattivo intercorso tra le parti (doc. n. 4 fascicolo Parte monitorio) viene fatta la chiara e precisa enunciazione del nome dell' non potendo che identificarsi, tale enunciazione, quale spendita del nome del rappresentato (“[…]in ragione della franchigia fissa di euro 100.000,00 a carico della ”) la liquidazione sarà Parte_6 così effettuata: pagamento a carico di ”, € 100.000,00 suddivisi fra i quattro Parte_6 coeredi, “pagamento a carico della AmTrus Europe” € 245.000,00, di cui € 230.000,00 suddivisi fra i quattro coerenti ed € 15.000,00 in favore dell'Avv. Mirko Arena..
Quindi, è incontrovertibile come all'interno dell'”atto di transazione e quietanza” vi sia stata la
Parte spendita del nome altrui, e che fosse stato individuato nella (e non l' il soggetto avente CP_1
un debito pari alla somma di € 100.000,00 (cioè la franchigia fissa da liquidare in favore della famiglia
. Parte_1
D'altra parte, è del tutto inconferente il richiamo fatto degli appellanti all'art. 1381 c.c.: infatti, è pacifico come questa norma (“promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo” secondo la quale “colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto”) non costituisca un'obbligazione di garanzia e non abbia una natura (e una funzione) fideiussoria;
il promittente, infatti, assume in prima battuta un'obbligazione di facere o, se si preferisce, un'obbligazione di mezzi, obbligandosi questi a tenere un comportamento diligente idoneo a convincere il terzo a prestare o ad obbligarsi. Laddove tale comportamento non venga tenuto, il promittente ne risponderà ex art. 1218 c.c., avendo il promissario, per sua tutela, la possibilità di esperire i rimedi generali contro l'inadempimento (l'azione risarcitoria in questo caso); qualora invece il promittente si adoperi effettivamente affinché il terzo tenga effettivamente il comportamento oggetto della promessa, ma quest'ultimo decida comunque di non pagina 7 di 9 obbligarsi, allora sorge, sempre in capo al promittente, una mera obbligazione indennitaria
(un'obbligazione di dare). Quindi, anche laddove l' vesse promesso il fatto altrui (fattispecie CP_1
che comunque non ricorre) ella non sarebbe in ogni caso tenuta ad effettuare la medesima prestazione che avrebbe dovuto eseguire il terzo (nel caso di specie il pagamento della franchigia di € 100.000,00).
Ed è quindi giuridicamente scorretta l'affermazione degli appellanti secondo cui “In ogni caso il risultato non cambia, che si tratti di indennizzo o di risarcimento, lo stesso deve essere commisurato all'utilità non conseguita dal promissario che, nel ca-so in esame, corrisponde alla quota di risarcimento non corrisposta” (cfr. comparsa conclusionale appellanti, p. 5). Risarcimento ed indennizzo, infatti, hanno natura giuridica differente: il primo assolve una funzione conservativa/riparatoria ed è diretto al ripristino dello status quo ante, di modo che il soggetto danneggiato deve essere riportato nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato, laddove, non si fosse verificato l'evento lesivo;
il risarcimento, quindi, deriva dalla commissione di un danno contra jus derivante da un fatto non iure (evidente come il risarcimento, quindi, svolga lato sensu anche una funzione sanzionatoria poiché il risarcimento stesso comporta pur sempre un depauperamento del patrimonio del danneggiante). L'indennizzo, invece, risponde ad una logica di giustizia distributiva, in quanto deriva sempre da un danno contra jus ma scatenato da un fatto iure, cioè un fatto lecito, motivo per cui le obbligazioni indennitarie sono ricomprese nell'ambito delle obbligazioni derivanti da fatto lecito (ciò spiega il motivo in base al quale, in assenza di precise indicazioni delle parti, l'obbligazione indennitaria vada calcolata facendo riferimento a criteri equitativi). Da tutto ciò si evince come risarcimento e indennizzo non possano mai essere commisurati in egual modo (giova inoltre ricordare come, proprio facendo perno sulla differenza tra risarcimento e indennizzo, laddove, la parte in primo grado chieda il risarcimento dei danni, la domanda di indennizzo fatta in secondo grado costituisce domanda nuova e come tale inammissibile).
Tuttavia, in ogni caso, l' né si è impegnata a liquidare la franchigia di € 100.000,00, né si è CP_1 impegnata a garantire il suddetto importo, nè ha dato vita ad una fattispecie riconducibile all'art. 1381
c.c., viceversa, ha agito quale mandataria con rappresentanza e, avendo fatto la spendita del nome del
Parte rappresentato, ha legittimamente accettato che in capo all' venisse posto il pagamento di un importo pari a €,0100.0000.
In base alle considerazioni sopra esposte, l'appello non può che essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo facendo riferimento agli importi medi per le cause di valore tra € 52.001,00 e € 260.000,00 con esclusione della fase istruttoria.
pagina 8 di 9 Si deve, infine, dare atto della sussistenza, a carico solidale degli appellanti, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di e Controparte_3 [...]
contro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. CP_4 Controparte_1
4567/2024 ogni diversa istanza e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna in via solidale gli appellanti a rifondere le spese di lite, in favore dell'appellata, che si liquidano in complessivi €9.991,00, oltre iva se dovuta, spese generali al 15 % e CPA;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico solidale degli appellanti, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 22.01.2025
Il presidente est.
Maria Teresa Brena
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