Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/03/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2341/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Miriano e Antonio Parte_1
Errico ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cardito al Corso Italia n.90; nonché, presso gli indirizzi digitali pec: Email_1 Email_2
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato ed Controparte_1 assistito dall'Avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato in Napoli alla Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura INPS;
Resistente
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato ed Controparte_2 assistito dall'avv. Alessandro Bianco elett.te domiciliato in Napoli alla Via Seggio del Popolo n.22; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_3
Resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere, in contraddittorio con l'INPS e la declaratoria dell'avvenuta prescrizione del credito oggetto dell'avviso CP_2 di addebito n. 37120130007042624000 di €. 22.891,74 derivante da un credito relativo all'anno 2007, con conseguente riduzione dell'importo richiesto con l'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione, relativamente alla somma complessiva indicata nel succitato avviso;
il tutto con vittoria di spese agli avvocati antistatari.
La ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione del credito oggetto dell'avviso di addebito, deducendo il decorso di oltre un quinquennio in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa creditoria di
INPS e CP_2
L'INPS e l' si sono costituite ed hanno insistito sull'infondatezza dell'eccezione di prescrizione chiesto il CP_2 rigetto del ricorso con diverse argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Ebbene, considerato che i contributi INPS si prescrivono nel termine cinque anni e la prima notifica, da parte dell'INPS, è avvenuta solo in data 25.11.2013; ne deriva che il termine di prescrizione è spirato.
Va altresì evidenziato che, successivamente al 2013, l ha dimostrato in giudizio una serie di notificazioni CP_2 di atti interruttivi.
Più nel dettaglio, di rilievo è la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.07176201500005320000, notificata personalmente alla signora in data 05/06/2015. Parte_1
Questa comunicazione si è perfezionata nel modo corretto giungendo nelle mani del destinatario.
Si rileva, però, che le comunicazioni successive a quelle del 05/06/2015 non si sono perfezionate in modo corretto;
infatti, la notifica del 31/05/2017 è stata eseguita nelle mani della sorella della ricorrente la IG.ra
; anche la raccomandata del 16/01/2019 viene rilasciata nelle mani di Parte_2 Persona_1 familiare non convivente della IG.ra . Parte_1
Ebbene, nei casi in cui le comunicazioni vengano notificate a familiare convivente è necessario fornire la prova dell'invio della relativa raccomandata informativa come prescritto per legge.
Infatti, ai fini del perfezionamento del processo notificatorio, solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell'atto del fisco (avviso e/o cartella di pagamento) in caso di assenza temporanea del destinatario.
L'Ente Impositore, pertanto, è tenuto a produrre in giudizio non solo la ricevuta di invio della raccomandata ma anche la ricevuta di ritorno.
In merito è stato precisato in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l'art. 60 del d.P.R. n.
600 del 1973 prevede che, anche qualora l'atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica.
Sul punto la sentenza n. 10012/21 Cass. SS.UU. specifica, inoltre, che anche laddove l' Controparte_2
si avvalga della notifica diretta a mezzo poste il ragionamento non cambia in quanto, se il postino
[...] non trova il destinatario ex art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982, deve:
1. compiere l'affissione dell'avviso di dove
è stato depositato l'atto presso l'abitazione del destinatario (immissione in cassetta postale);
2. spedire una raccomandata informativa con esplicito dove ritirare l'atto.
Proprio questa giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (n.10012/21), ha chiarito che tale raccomandata
è indefettibile, statuendo che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Pertanto, considerato che l'avviso di addebito del 2007 è stata data notifica da parte dell'INPS solo nel 2013
(termine già prescritto), e che per il perfezionarsi delle successive notifiche – a parte la prima consegnata nelle mani del destinatario nel 2015 – sarebbero stati necessari gli invii della raccomandata informativa previsto dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, la pretesa creditoria dell'INPS è senz'altro prescritta. Resta assorbita ogni altra questione.
Per le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta.
L'esistenza di diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine all'interesse ad agire relativamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento (cfr. precedenti giurisprudenziali prodotti dalla difesa dell'INPS) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 12/04/2023 nei confronti dell'INPS e così provvede: CP_2
a) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara prescritte e non dovute le somme richieste con l'avviso di addebito n.37120130007042624000 di €22.891,74 relativo all'anno 2007;
b) riduce, pertanto, l'intimazione di pagamento relativamente alla somma complessiva portata dall' opposto avviso;
c) compensa le spese di lite. Torre Annunziata, lì 19/06/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco