Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 21.1.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. 4961/ 2017 R.G., avente ad oggetto: possesso;
[...]
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Stabile come da procura in atti;
Parte_1
Ricorrente
e
, rapp.to e difeso dall'avv. Benedetto Lembo e Marco Di Feo come da procura Controparte_1
in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.5.2017 chiedeva al Tribunale di Salerno di essere Parte_1
reintegrato nel possesso della servitù di presa d'acqua a vantaggio del fondo di sua proprietà sito in Campagna (SA), loc. Romandola (in catasto al foglio 61 part. 217 e subalterni), mediante ordine di ripristino dell'anteriore stato dei luoghi con la ricollocazione delle tubazioni asportate ed eliminazione delle chiavi d'arresto sulle tubazioni in metallo, nonché riattivazione dell'energia elettrica di alimentazione della pompa;
in subordine, disporre la manutenzione del possesso;
condannare al risarcimento dei danni subiti entro la somma di euro Controparte_1
5.200,00, con condanna al pagamento delle spese di lite con attribuzione.
313) sulla quale, di comune accordo fra le parti in causa e a spese comuni, negli anni 1992-1993 veniva costruito un pozzo destinato a soddisfare le esigenze delle abitazioni insistenti sui suddetti fondi e dei circostanti terreni coltivati ad orto;
che il pozzo in questione era dotato di pompa ad immersione collegato all'impianto del ricorrente ed i cui consumi venivano pagati in egual misura dalle parti;
che lo stesso era collegato a tubi di derivazione che terminavano nel fondo e nell'abitazione del;
che il pozzo era sempre stato utilizzato da Parte_1
entrambi i fratelli, ma che dal 2006 si decise di collegare il motore del pozzo all'impianto di
, con rimborso della metà dei consumi da parte di;
che il Controparte_1 Parte_1
28.5.2016, a seguito di un litigio fra ed il figlio di , il primo Controparte_1 Parte_1
avrebbe minacciato di “tagliare l'acqua”; che il giorno seguente, 29.5.2016, Parte_1
constatava che la tubazione in gomma collegata al pozzo e che consentiva l'irrigazione del suo orto era stata asportata;
che nel successivo mese di luglio anche la tubazione in ferro che collegava il pozzo agli impianti dell'abitazione del ricorrente veniva chiusa con chiave d'arresto, impedendo in tal modo di attingere acqua dal pozzo;
che la condotta tenuta dal resistente tendeva ad escludere definitivamente il possesso della servitù di presa d'acqua vantata dal ricorrente.
Si costituiva il sig. , contestando la domanda e chiedendone il rigetto siccome Controparte_1
del tutto infondata sia in fatto, sia in diritto.
In particolare, eccepiva che il ricorrente non era titolare di alcuna servitù di presa d'acqua sul fondo del resistente e che, se di fatto aveva utilizzato il pozzo oggetto di causa, ciò era avvenuto in forza di un sostanziale atteggiamento di tolleranza ex art. 1441 c.c. da parte del resistente, in considerazione degli stretti vincoli di parentela fra le parti;
che il pozzo era stato realizzato esclusivamente a spese del resistente sulla particella 313 del foglio 71 e dichiarato al servizio acquedotti del Comune di Campagna nell'anno 1982; che tutti i costi di manutenzione erano stati sostenuti dal resistente e che dopo l'iniziale allaccio del motore del pozzo all'impianto elettrico del ricorrente, dal 2008 il resistente aveva provveduto ad intestare a sé stesso la fornitura;
che in un tentativo di composizione stragiudiziale della lite il resistente si era detto disposto a consentire l'utilizzo del pozzo al ricorrente previa installazione di una propria pompa e di autonomo collegamento elettrico. Escussi due informatori per parte, il giudice riservava la decisione all'udienza del 26.3.2018, concedendo termine per note fino al 16.4.2018.
Con ordinanza depositata il 20.5.2018 il giudice accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava a di reintegrare il ricorrente, , nel possesso consistente Controparte_1 Parte_1
nell'esercizio della facoltà di attingere acqua dal pozzo posto sul fondo di proprietà del resistente (individuato in catasto al foglio 61 particelle n. 372, 639 e 313), per le esigenze del proprio fondo e dell'abitazione sullo stesso insistente (individuato al foglio 61 part. 217 e subalterni), mediante il ripristino della tubazione in gomma collegata al pozzo e che consentiva l'irrigazione dell'orto del ricorrente, la riapertura della chiave d'arresto posta sulla tubazione in ferro che collegava il pozzo agli impianti dell'abitazione del ricorrente e il ripristino del collegamento elettrico di alimentazione della pompa;
condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 1.276,00, di cui € 76,00 per spese ed € 1.200,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge e con attribuzione al Difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Con ricorso ex art. 703 co.4 c.p.c., depositato in data 18.7.2018, il sig. chiedeva Parte_1
al giudice fissarsi udienza per la prosecuzione del giudizio di merito del giudizio possessorio.
Fissata l'udienza di prosieguo del giudizio, escussi i testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni per poi pervenire, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza.
Preliminarmente, in punto di diritto osserva il Tribunale che il felice esito dell'azione di reintegrazione, avente funzione eminentemente recuperatoria, presuppone in modo indefettibile la concorrenza di due requisiti. Da un lato, va verificata l'esistenza, in capo al soggetto agente di una situazione di possesso (ancorché illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché avente i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e non esercitato per mera tolleranza altrui, talché l'esistenza di un titolo di legittimazione a base del possesso rileva unicamente ad colorandam possessionem (sul punto, cfr. Cass. 15 maggio 1998 n. 4908; Cass.
7 febbraio 1998 n. 1299) o di detenzione qualificata;
mentre, dall'altro, è necessaria la privazione totale o parziale, purché manifestata con carattere duraturo (Cass. 25 luglio 1981 n.
4820), del possesso (intesa come qualsiasi atto che impedisca o restringa le facoltà inerenti il potere esercitato sulla res: ex plurimis, Cass. 2 dicembre 1994 n. 10363) caratterizzato dall'animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di sostituirsi nella detenzione o nel godimento di un bene, contro la volontà, manifestata o presunta, dello spogliato (v. Cass. 18 luglio 1985 n. 4226; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10366).
In sede di giudizio possessorio, infatti, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa e l'esistenza del potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto reale va apprezzata con riguardo all'idoneità degli atti ad esprimerlo, indipendentemente dal titolo. Per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è, dunque, sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di male fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (cfr. Cass. 10470/91).
Orbene, nella fattispecie in esame, risulta sufficientemente dimostrato l'elemento materiale del lamentato spoglio ed accertato l'elemento psicologico integrante lo spoglio, costituito dall'
“animus spoliandi”.
Alla luce delle acquisizioni processuali, infatti, nulla può ritenersi aggiunto a quanto emerso nella fase sommaria, e dunque non può portare a nessuna modifica della condivisibile ordinanza.
Ed invero il teste di parte ricorrente, , figlio del ricorrente, ha confermato Testimone_1
integralmente le circostanze dedotte da parte attrice ed in particolare riferiva che il pozzo fu costruito a spese di entrambi ed il costo per l'energia sostenuto da entrambi in parti uguali;
lo stesso teste precisava che “la circostanza avente riguardo la soppressione della adduzione dell'acqua, ed in particolare i motivi della stessa, alla metà del luglio 2016 di cui al capo 11 non sono stati da me verificati personalmente ma sono stati dedotti in quanto fino al giorno prima a noi arrivava l'acqua e poi improvvisamente non arrivava più; ed abbiamo anche azionato le chiavi esistenti dalla nostra parte ma invano;
dall'altra parte, da parte di mio zio l'acqua però, ci stava ed il sistema di irrigazione funzionava mediante la conduttura di metallo già esistente nel suo fondo”.
Lo stesso teste precisava che “il rimborso della metà della bolletta dell'Enel avveniva da parte di mio padre a mio zio, in contanti.”
L'altro testimone, , ha affermato che: “dal pozzo posto nella proprietà di Tes_2 [...]
partiva un tubo in plastica gialla, posto in superficie, che arrivava fino ad una specie di CP_1 cisterna posta sulla proprietà di dove veniva accumulata l'acqua che veniva utilizzata Pt_1
per innaffiare l'orto di , dove venivano coltivate primizie e ortaggi. Il 22 maggio, che Pt_1
era il mio onomastico, ricordo di essere andata a fare le pulizie a casa di e che il tubo era CP_2
presente. Quando mi sono recata lì la settimana successiva ho verificato che il tubo non c'era più, ma non so chi lo abbia rimosso”.
Circa l'interruzione della somministrazione idrica da parte del riferiva che: “il Comune CP_3
nel periodo estivo sospende l'erogazione di acqua corrente nelle abitazioni ed in quei casi a casa della sig.ra io azionavo una chiave che si trovava nel garage e che consentiva di CP_2
utilizzare l'acqua del pozzo attraverso tutti i rubinetti dell'abitazione, anche per le esigenze domestiche. Preciso che inoltre esisteva un altro rubinetto posto vicino al garage del sig.
dove era sempre possibile utilizzare l'acqua proveniente dal pozzo”. Confermava Pt_1
altresì che il sig. per i periodi successivi a maggio 2016 e fino al 17.10.2018 Parte_1
non ha più potuto irrigare l'orto e per gli anni successivi non lo ha più potuto impiantare per mancanza d'acqua. Precisava che tra le due proprietà non c'erano recinzioni, ma il pozzo era liberamente accessibile;
ricordava altresì che “la sig.ra andava sempre ad aprire la chiave CP_2
che consentiva di riempire la cisterna per l'irrigazione”.
Per quanto concerne le dichiarazioni dei testi di parte resistente il sig. dichiarava CP_4
di non sapere nulla ed ha solo evidenziato di essere intervenuto intorno agli anni 2000 per innalzare la pompa del pozzo ed il relativo corrispettivo gli era stato pagato da . Controparte_1
L'altro teste, , riferiva che il sig. aveva provveduto a pagare i lavori Tes_3 Controparte_1
del pozzo, circostanza irrilevante ai fini del presente giudizio e della situazione possessoria vantata dal ricorrente.
Per quanto concerne la richiesta risarcitoria avanzata da parte ricorrente può ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza del danno;
pur non essendo oggettivamente possibile dimostrabile con certezza l'entità economica dello stesso, risulta pienamente comprovato in corso di causa l'impossibilità da parte ricorrente di coltivare l'orto dal maggio 2016 al
17.10.2018 (data della reintegrazione a mezzo ufficiale giudiziario) e pertanto, considerata, per un verso, la durata dello spoglio patito dal possessore e, per altro verso, la sua incidenza effettiva rispetto alle possibilità obiettive di utilizzazione concreta del bene, il pregiudizio può quantificarsi in complessivi euro in € 1.500,00.
Gli interessi, al tasso legale, su detta somma decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo. Con riguardo, infine, alla richiesta di parte resistente, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, va ricordato il principio stabilito dalla Corte di Cassazione secondo il quale “la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sé non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, o con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone peraltro che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando escluso, che questi, senza dar luogo a decisione extrapetita, possa dichiarare cessata la materia del contendere, per avere una delle parti dato atto che successivamente all'introduzione della lite si sono verificati fatti astrattamente idonei a privarla di interesse alla prosecuzione del giudizio, quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia (cfr. Cass., sez. II, 22.1.1997, n. 622).
Nel caso di specie la reintegra è avvenuta, come sopra visto, a mezzo ufficiale giudiziario il
17.10.2018 ed il resistente, all'udienza di precisazione delle conclusioni (19.12.2023), si riportava alle difese in atti ed alle conclusioni già rassegnate.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate ex dm. Giustizia
55/14 come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del g.o.p. Marino Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante R.G. 4961/17 così decide:
1) Accoglie la domanda, conferma integralmente l'ordinanza del 20.5.2018 e, per l'effetto, ordina a di reintegrare il ricorrente Controparte_1 Parte_1
nel possesso consistente nell'esercizio della facoltà di attingere acqua dal pozzo posto sul fondo di proprietà del resistente (individuato in catasto al foglio 61 particelle n. 372, 639 e 313), per le esigenze del proprio fondo e dell'abitazione sullo stesso insistente (individuato al foglio 61 part. 217 e subalterni), mediante il ripristino della tubazione in gomma collegata al pozzo e che consentiva l'irrigazione dell'orto del ricorrente, la riapertura della chiave d'arresto posta sulla tubazione in ferro che collegava il pozzo agli impianti dell'abitazione del ricorrente e il ripristino del collegamento elettrico di alimentazione della pompa;
2) Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 1.500,00 a titolo di risarcimento danni oltre interessi come in parte motiva indicato;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore del Controparte_1
ricorrente , che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00 Parte_1
per compensi professionali oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. e con attribuzione al Difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 21.1.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi