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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1200/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuele Guarino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento, condannare la resistente al pagamento della somma di € 14.819,13, di cui € 887,83 per indennità sostitutiva della pausa giornaliera di 10 minuti ex art. 74 C.C.N.L., € 1.684,80 per indennità di piantonamento fisso bancario, oltre corrispondente maggior 13a per € 74,88, nonché € 1.150,24 per indennità sostitutiva dei permessi compensativi ex art. 76 C.C.N.L., € 189,28 per indennità sostitutiva dei permessi orari, € 528,73 per indennità sostitutiva di ferie, €
418,38 per 13a, € 1.921,79 per 14a, € 5.020,50 per paga base del superiore inquadramento spettante sin dall'assunzione ed € 2.942,70 per T.F.R., o della diversa somma di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della società resistente dal 3.6.2016 al 30.6.2018, con
1 contratto di lavoro subordinato full time, a tempo determinato, inquadrato nel livello
6 C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata, applicato in via diretta dalla resistente, con la qualifica di Guardia Giurata Particolare.
Rappresentava di aver già precedentemente lavorato alle dipendenze della società, con identico inquadramento, dal 4.4.2012 al 31.5.2016, allorquando, cessato il rapporto, aveva sottoscritto verbale di conciliazione dinanzi alla D.P.L. di Napoli, con rinuncia ad ogni pretesa.
Riferiva che veniva nuovamente assunto dalla resistente, dal 3.6.2018, al fine di svolgere le mansioni di guardia giurata presso la sede dell'istituto bancario CP_2 di Pianura (NA), sito alla via Salvador Dalì, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20 presso la sede dell'Istituto sede di Pianura, e sabato o Controparte_3 domenica, nei medesimi orari, presso la sede di sita in Acerra (NA) Controparte_4 alla via Giovanni Soriano, osservando il turno “5 + 1”, ossia 8 ore al giorno per 5 giorno con un successivo giorno di riposo.
Precisava di aver sempre svolto mansioni di on attività di piantonamento fisso Pt_2
(ispezione del perimetro interno ed esterno, controllo dell'ingresso, utilizzo di sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, apertura e chiusura dei cancelli di ingresso attraverso sistemi computerizzati, controllo dei varchi di accesso alle strutture, supervisione del sistema di allarme).
Indicava che il datore aveva fatto applicazione diretta del C.C.N.L. Vigilanza Privata e servizi fiduciari, di cui lamentava l'inadempimento in relazione a diverse disposizioni normative ed economiche.
Deduceva, in specie, l'inosservanza dell'art. 74 (“qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci …”), non avendo avuto la possibilità di fruire della pausa né dei riposi compensativi ivi stabiliti.
Affermava di non aver fruito dei 7 giorni annui di permesso compensativo ex art. 76
C.C.N.L., avendo osservato il turno 5+1.
Rivendicava altresì il diritto all'indennità di rischio per piantonamento fisso bancario, fissata in € 3,12 al giorno.
Contestava altresì l'inquadramento nel livello 6 in quanto egli aveva già una pregressa esperienza lavorativa specifica di più di 4 anni, maturata nel corso del primo rapporto, sicché avrebbe dovuto essergli applicato l'inquadramento nel livello 4 C.C.N.L., mentre
2 il livello 6 doveva essere applicato alle sole G.P.G. prive di esperienza, secondo l'automatismo previsto dalle parti sociali, in forza del quale, rispettivamente dopo 24
e 48 mesi di servizio, incluso quello svolto a tempo determinato, il lavoratore va inquadrato nel livello 5 e nel livello 4.
Dichiarava di aver diritto alle correlate differenze retributive per applicazione di una maggior paga base.
Rivendicava altresì l'indennità sostitutiva per ferie non fruite (10,92 giorni) e per permessi orari (R.O.L.) non goduti ex art. 84 C.C.N.L. (13 ore all'anno), ed i ratei di 14a mensilità non corrisposti da agosto 2016 fino a fine rapporto, nonché il T.F.R., totalmente omesso, quantificato come da C.U. 2019, il tutto per gli importi suindicati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio, benché regolarmente intimata, e veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Ai fini di un corretto iter motivazionale, l'esame di merito di tale segmento della domanda va preceduto dalla ricostruzione del riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza.
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, quale contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne
3 sia provata l'esistenza e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, quanto alla rivendicazione inerente all'inquadramento iniziale, reputa il giudicante che non si tratti di domanda diretta all'accertamento dell'intercorso espletamento di mansioni superiori ex art. 2103 co. 7 c.c., bensì dell'inadempimento della parte datoriale nell'applicazione dell'art. 31 C.C.N.L. in atti, che contiene le declaratorie professionali anche per il personale operativo, tra cui le G.P.G., qualifica attribuita al ricorrente, prevedendo un passaggio automatico tra i primi tre livelli in base all'anzianità di servizio.
Quanto alle mensilità aggiuntive, che hanno natura di retribuzioni ordinarie, il lavoratore, dimostrata l'esistenza del rapporto, può limitarsi ad allegarne l'omesso pagamento, salvo provare la fonte contrattuale collettiva per la 14a, gravando sul datore l'onere di provare l'avvenuta soddisfazione del diritto ovvero una causa d'inadempimento non imputabile ex art. 1218 c.c.
Identica osservazione va formulata in ordine ai permessi previsti dal C.C.N.L.
Giova rammentare, in punto di valenza probatoria delle buste paga, che i prospetti hanno valore di confessione stragiudiziale, purché muniti di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
4 Il tutto come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che altresì ha attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
Quanto al T.F.R., a fronte dell'allegazione del suo mancato pagamento, dovrà essere il datore di lavoro a provarne la corresponsione, fatto salvo l'onere del lavoratore, che ne rivendichi una misura maggiore rispetto a quanto liquidato, di dimostrare i sottesi fatti costitutivi.
Infine, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Siffatta ripartizione dell'onus probandi non è intaccata dalla contumacia della parte datoriale, condotta che non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985,
n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente
5 su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
2. Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere al vaglio di fondatezza del ricorso attraverso il globale esame del compendio probatorio raccolto nel giudizio. Queste le dichiarazioni rese dai testi.
: “ADR “Sono stato un collega del ricorrente, in quanto ho lavorato alle dipendenze di Testimone_1
dal 2014 al 2018. Il ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me.” ADR “Io sono stato licenziato Controparte_1
a giugno 2018 e, credo, con me, anche gli altri colleghi.” ADR “Io ed il sig. abbiamo svolto mansioni di GPG Pt_1
e facevamo vigilanza ad istituti bancari o altri esercizi commerciali, ad esempio siti in Nola.” ADR “Spesso capitava che ci davamo il cambio ad inizio e fine turno.” ADR “Ricordo che lavoravamo tutti i giorni, inclusi sabato
e domenica, nonché festivi. Facevamo turni orari dalle 7.00 alle 19.00, oppure dalle 20.00 alle 8.00. Quando lavoravamo presso le Banche, che chiudevano prima, alle 16.00 smontavamo e venivamo mandati a lavorare presso altri esercizi, ad esempio nei centri commerciali.” ADR “Tra le altre, ricordo che abbiamo lavorato presso la Banca Unicredit di Pozzuoli e di Pianura.” ADR “In particolare, lavoravamo non solo come portierato, ma anche come vigilanza fissa. Io non ho mai fatto scorta valori. Non so se il sig. l'abbia mai fatta. Nei Pt_1 supermercati, qualche volta abbiamo fatto anche l'antitaccheggio. Ad esempio, qualche volta, abbiamo lavorato presso l'Eurospin di ” ADR “Nella maggior parte dei casi, lavoravamo da soli. Solo occasionalmente, Per_1 eravamo in gruppi di 2 o più GPG.” ADR “In ogni caso, non abbiamo mai fatto la pausa giornaliera.” ADR
“Fruivamo delle ferie una settimana all'anno, nel mese di luglio o nel mese di agosto.” ADR “Preciso che l'attività di vigilanza da noi svolta era sempre armata.” ADR “Non ci è mai stata riconosciuta la possibilità di chiedere permessi retribuiti.” ADR “Preciso, altresì, che il titolare, sig. , aveva anche un'altra società, Parte_3
Securbull, e spesso ci mandava dall'una e dall'altra parte, utilizzandoci indistintamente”.
: “ADR “Sono stato un collega del ricorrente, in quanto ho lavorato anche io alle Testimone_2 dipendenze della società resistente, nel periodo dal 2015 al 2018. Quando ho iniziato, il sig. lavorava già, Pt_1 ed è andato via qualche mese dopo di me, non so essere più preciso. Io fui licenziato, se non erro, tra marzo ed aprile 2018.” ADR “Entrambi abbiamo svolto mansioni di GPG, facevamo vigilanza armata presso istituti bancari. Lavoravamo da soli, e ognuno aveva la propria Banca.” ADR “Il turno lavorativo, presso le Banche, andava dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, oppure dalle 8.20 alle 16.50. Inoltre, un giorno a settimana, avevamo la reperibilità durante l'orario di chiusura della Banca.” ADR “Gli istituti si trovavano in provincia di
Napoli, ad esempio Pompei, Nola, Pozzuoli e Pianura. Facevamo sempre vigilanza armata, oltre al pronto intervento, in caso di allarme.” ADR “Inoltre, lavoravamo su un turno di 12 ore, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato o la domenica e, molto spesso, in entrambi tali giorni. In tali occasioni, venivamo applicati presso il consorzio “Il
Sole”, a Nola, dove facevamo sorveglianza all'ingresso. Si trattava di un complesso industriale.” ADR
“Lavoravamo da soli e, quindi, non potevamo fruire della pausa giornaliera.” ADR “Saltuariamente, avevamo una giornata di riposo settimanale, o sabato o domenica, quando non si doveva lavorare.” ADR “Non ci venivano concessi permessi. Fruivamo delle ferie solo per una settimana all'anno”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, dichiarazioni le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
6 3. Il complessivo esame del compendio istruttorio impone anzitutto di ritenere fondata la domanda diretta ad ottenere il superiore inquadramento professionale.
Va premesso che la tesi del lavoratore, secondo cui la società ha applicato direttamente il C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, trova riscontro nei prospetti paga in atti, laddove, nel campo “C.Contr.”, si legge il valore “092N”, che, come noto, corrisponde al C..C.N.L. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV (cfr. messaggio n. 1552 del CP_5
16.4.2019).
Ebbene, il citato art. 31 C.C.N.L., nel ruolo del personale tecnico-operativo che espleta le attività di cui all'art. 3 D. M. 269/2010 (vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, telesorveglianza, scorta, traporto e deposito valori, ecc.), distingue tra livello VI, livello V e livello IV non già in base al contenuto tipologico delle mansioni espletate, ma solo in base alla pregressa anzianità di servizio specifico, che esprime, nella visione delle parti sociali, il “valore” (in senso atecnico) del lavoratore e, quindi,
l'attribuzione di un inquadramento (e di una paga base) più elevato proprio a seconda del quantum di siffatta esperienza.
Inoltre, la norma contrattuale prevede un vero e proprio automatismo nella progressione verticale tra tali livelli, così disponendo:
Pertanto, è di palmare evidenza che l'inquadramento della G.P.G. in uno di siffatti livelli dipende esclusivamente dalla precedente esperienza lavorativa.
7 Nella fattispecie, il sig. aveva già lavorato per più di 4 anni alle dipendenze di Pt_1
e con identiche mansioni di G.P.G., nel periodo dal 4.4.2012 al Controparte_1
31.5.2016, come emerge dal verbale di conciliazione del 13.6.2016 in atti.
Né potrebbe opinarsi che la cessazione di tale pristino rapporto di lavoro abbia
“cassato” l'anzianità di servizio così maturata dal ricorrente, considerando che egli è stato poi nuovamente assunto dalla stessa società odierna resistente dopo appena 2 giorni, ossia dal 3.6.2016 (cfr. prospetto paga di giugno 2016 in atti).
In termini generali, l'anzianità di servizio è notoriamente un mero fatto giuridico, fonte di diritti economici del lavoratore, e non già uno status munito di autonoma rilevanza.
Di conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro neutralizza l'anzianità di servizio pregressa, a meno che non si tratti di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, come prevede il succitato C.C.N.L., ovvero di elusione del principio di infrazionabilità dell'anzianità.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la risoluzione del rapporto, seguita dall'immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro precedente, integra una circostanza che può essere presuntivamente valutata come un artificio, diretto a comprimere i diritti del lavoratore, se non accompagnata da oggettivi elementi di novità caratterizzanti il nuovo rapporto (Cassazione civile, sez. lav., n. 2227 del 13/03/1997 (Rv. 502981 - 01): “Nell'ipotesi di formale interruzione di un rapporto di lavoro subordinato e di sua successiva prosecuzione tra le stesse parti, per il principio inderogabile dell'infrazionabilità dell'anzianità, sono nulli - e perciò irrilevanti ai fini della considerazione unitaria del rapporto - solo quei frazionamenti cui non corrisponda un'effettiva novazione sul piano oggettivo;
l'accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi della novazione oggettiva è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua immune da vizi logici e giuridici”; Cassazione civile, sez. lav., n. 2569 del 03/03/1992 (Rv. 476026 - 01):
“Nel caso di licenziamento di un lavoratore, seguito, senza soluzione di continuità, dalla sua immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, è insita una presunzione
(semplice) di sostanziale, ininterrotta unicità del rapporto, connessa con il principio di infrazionabilità della anzianità di servizio. Detta presunzione opera anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in quanto anche nella nuova disciplina del trattamento di fine rapporto
l'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro è rilevante in ragione degli incrementi automatici della retribuzione ad essa collegati) e può essere superata solo con la prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza di un accordo novativo tendente ad imprimere al secondo rapporto contrattuale concreti aspetti di diversità e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente diverse, tali da escludere un qualsiasi intento fraudolento”).
8 Applicando tali condivisibili criteri alla fattispecie concreta, si ravvisa uno scarto cronologico tra i due rapporti di lavoro in questione invero risibile, cioè, come detto, di appena due giorni (1 e 2 giugno 2016).
Da quanto riferito dai due testimoni, inoltre, si ricava la permanenza di identica qualifica ed identiche mansioni, la persistenza dello stesso impiego lavorativo e delle stesse località di espletamento della prestazione (istituti bancari in provincia di Napoli)
e, in senso più ampio, l'assenza di una significativa soluzione di continuità tra i due rapporti, tanto che i due testi hanno dichiarato che il ricorrente aveva sempre lavorato, con dette mansioni, in un periodo compreso almeno tra l'anno 2014 e l'anno 2018.
Per di più, la contumacia di parte resistente ha impedito l'emersione di elementi idonei a costituire, nel contesto del secondo rapporto lavorativo, un aliquid novi rispetto al primo rapporto.
Di conseguenza, la cessazione del 31.5.2016 e la riassunzione del 3.6.2016 devono considerarsi eventi negoziali inefficaci, nei limiti di quanto domandato da parte ricorrente, in quanto diretti ad eludere la disposizione cogente di cui all'art. 31
C.C.N.L., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad essere inquadrato nel livello V dopo 24 mesi di servizio e nel livello IV dopo ulteriori 24 mesi.
Pertanto, ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'anzianità di servizio a tanto valevole, i due rapporti vanno unitariamente considerati.
Per l'effetto, deve ritenersi che il sig. , alla data dell'1.6.2016 avesse già maturato Pt_1
48 mesi di anzianità di servizio specifica, con diritto ad essere inquadrato nel livello IV
C.C.N.L. ed a ricevere le differenze retributive nella misura rivendicata nei conteggi (€
5.020,50), che si rivela ivi correttamente determinata, avendo assunto a base di calcolo la corrispondente retribuzione tabellare mensile minima (€ 1.258,88) risultante dagli atti, per l'intero periodo del secondo arco lavorativo.
4. Risulta, invece, infondata la rivendicazione inerente all'indennità sostitutiva della pausa giornaliera.
I due testi hanno entrambi confermato che l'orario di lavoro osservato da essi e dal ricorrente era sempre superiore alle 6 ore e che, non essendovi di solito altre unità di personale nel loro stesso turno, non erano in grado di fruire della pausa di 10 minuti, come invece prevista dall'art. 74 C.C.N.L.
Provata tale circostanza di fatto, la norma, tuttavia, prevede che, in siffatta ipotesi, il lavoratore abbia diritto a riposi compensativi, da fruire entro i successivi 30 giorni.
9 A tal fine, è evidente che la norma postuli una richiesta che il lavoratore deve rivolgere al datore di lavoro, il quale può avere contezza della impossibilità di fruire della pausa de qua solo attraverso una comunicazione del lavoratore interessato.
Ebbene, di tali richieste, che con altrettanta evidenza devono essere tempestive rispetto al succitato termine di 30 giorni, non vi è prova né orale né documentale.
A ciò si aggiunga che, pur volendo obliterare tale risultanza processuale, la norma contrattuale suindicata non contempla alcuna indennità sostitutiva della pausa, e ciò proprio perché essa, se non fruita, è sostituita dai riposi.
Pertanto, deve ritenersi che l'inadempimento datoriale riguardi per l'appunto l'omessa concessione del riposo compensativo, fermo che, in caso di siffatto inadempimento, neppure è prevista una indennità sostitutiva prestabilita.
Dunque, tale segmento dell'azione proposta dal ricorrente integra una vera e propria domanda di risarcimento del danno, che richiede una compiuta allegazione e prova non solo del danno evento (cioè l'inadempimento datoriale), ma anche del danno conseguenza, ossia delle concrete conseguenze pregiudizievoli che il lavoratore abbia subìto, dovendo sempre escludersi l'ammissibilità di lesioni in re ipsa, anche in ambito contrattuale e lavoristico (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868;
Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016, n. 23146; Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2012, n. 7471; sul punto, TE d'Appello di Napoli, sez. lav., n. 4090/2024 del
18.11.2024, R. G. n. 2204/2022: “Con riferimento al motivo di gravame inerente la richiesta risarcitoria da mancato godimento dei dieci minuti di pausa in continuità con altre pronunce dell'intestata TE , richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, si ritiene la relativa pretesa destituita di ogni fondamento. L'art. 74 del CCNL di settore prevede … In base a detta disposizione, dunque, al dipendente che espleti un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive è concesso un intervallo pausa retribuita di dieci minuti e, se non è possibile goderlo, dovranno essere concessi riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi. In disparte la problematica della dubbia compatibilità di tale norma collettiva con il disposto della legge 133/08, si rileva che la fattispecie in oggetto è particolare perché si riferisce all'attività lavorativa - vigilanza privata molto distribuita sul territorio rispetto al quale è difficile un controllo reale, in particolare della fruizione della pausa. E' dunque ragionevole ritenere che spettava al singolo dipendente comunicare la mancata fruizione della pausa al fine di goder poi del riposo compensativo. … A ciò deve aggiungersi che la norma del contratto collettivo prevede espressamente, in caso di mancato godimento della pausa da parte del lavoratore, la possibilità di fruire di riposi compensativi, che, però, non risultano mai richiesti dal a ben vedere trattasi di circostanza neppure mai allegata in ricorso. Tale elemento, unitamente agli esiti dell'istruttoria, consente ancor di più di ritenere che la pausa effettivamente sia stata goduta. Sotto altro profilo non può non evidenziarsi che alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di danni, da allegarsi e provarsi
10 adeguatamente. Non va infatti dimenticato che il ricorrente in primo grado ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Pertanto non vi sono elementi che possano consentire di riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie così come richiesti in questa sede …”).
Invero, non risultano allegati e tanto meno provati concreti pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali, eziologicamente ricollegabili all'omessa fruizione delle pause giornaliera o dei riposi compensativi.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente il diritto al risarcimento qui esaminato.
5. Ad opposte conclusioni si perviene in ordine alle indennità sostitutive per permessi annuali ex art. 84 C.C.N.L. (7 giorni all'anno per i lavoratori esposti al turno
5+1, corrispondenti a 49 ore all'anno), di cui i testi hanno confermato l'omessa fruizione.
Per tale posta, tuttavia, i conteggi indicano la maggior cifra di 79 ore per l'anno 2017, senza che in ricorso sia stato specificato alcunché in merito.
Pertanto, la relativa quantificazione va ridimensionata nel minor importo di € 713,44, dovendo considerarsi un monte annuo di 49 ore anche per l'anno 2017.
Di contro, vanno riconosciuti per intero gli importi rivendicati per permessi orari non fruiti (€ 189,28) e per ferie non godute (€ 528,73), per queste ultime non essendo emersa la prova dell'avviso di datoriale circa la preclusione della monetizzazione in caso di omessa domanda di fruizione, da parte del lavoratore, nel corso del rapporto.
6. Stessa sorte segue la domanda di corresponsione dell'indennità di piantonamento fisso.
In effetti, l'art. 108 C.C.N.L. prevede un emolumento aggiuntivo pari ad € 3,12 die per indennità di rischio giornaliera collegata all'espletamento del servizio di piantonamento antirapina, dovendo, per esso, intendersi quello descritto dall'art. 3 co.
1 lett. c) D.M. 269/2010 (“c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio”).
I testi hanno riferito che il ricorrente, oltre alle ulteriori attività riferite, ha costantemente espletato il servizio di vigilanza armata presso istituti di credito.
In specie, ciò è stato confermato dal teste il quale ha dichiarato che il servizio Tes_1 presso le filiali bancarie in questione includeva non solo il portierato, ma anche la vigilanza fissa armata, la quale inevitabilmente comprende il servizio di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, rispetto ai quali le agenzie bancarie risultano
11 essere obiettivi particolarmente sensibili, come confermato dall'art.
3.f dell'allegato D al D.M. 269/2010 (“
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina - Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose”).
L'attività in esame, dunque, può essere sussunta nel piantonamento antirapina di cui al succitato art. 108 e dà diritto alla prefata indennità, da quantificarsi, secondo quanto indicato in ricorso, in complessivi € 1.684,80 (€ 3,12 die per 540 giorni), oltre incidenza sulla 13a mensilità, come in effetti prevede detta norma contrattuale, per €
74,88.
7. Va altresì accolta la domanda di pagamento dei maggiori ratei di 13a mensilità, per effetto dell'applicazione di una paga base più elevata connessa al superiore inquadramento spettante, e dei ratei di 14a mensilità, il tutto ex art. 117 C.C.N.L.
La contumacia della società ha impedito l'emersione di un inadempimento non imputabile o di altro fatto preclusivo del diritto, specie in ordine alla dedotta omissione integrale della 14a, ad esclusione di quella dell'anno 2016.
Anche per tali poste può essere condivisa la quantificazione operata in ricorso, rispettivamente per € 418,38 ed € 1.921,79.
Parimenti da accogliere, infine, è la domanda di corresponsione del T.F.R., di cui risultano provati i presupposti costitutivi ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto subordinato, non essendo emerse circostanze impeditive del diritto.
Il relativo importo, come determinato nei conteggi di parte ricorrente per € 2.942,70, risulta ossequioso del criterio di calcolo legale e degli elementi costitutivi del credito, e va perciò condiviso.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., le somme medesime vanno maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
12 08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
15 n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez.
II, 24724/2019), nonché l'oggetto e la natura del giudizio, la qualità e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma lorda Parte_1 di € 13.494,50, di cui € 2.942,70 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna in Controparte_1 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 8.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1200/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Emanuele Guarino, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
c.f.: ), in persona del l. r. p. t. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento, condannare la resistente al pagamento della somma di € 14.819,13, di cui € 887,83 per indennità sostitutiva della pausa giornaliera di 10 minuti ex art. 74 C.C.N.L., € 1.684,80 per indennità di piantonamento fisso bancario, oltre corrispondente maggior 13a per € 74,88, nonché € 1.150,24 per indennità sostitutiva dei permessi compensativi ex art. 76 C.C.N.L., € 189,28 per indennità sostitutiva dei permessi orari, € 528,73 per indennità sostitutiva di ferie, €
418,38 per 13a, € 1.921,79 per 14a, € 5.020,50 per paga base del superiore inquadramento spettante sin dall'assunzione ed € 2.942,70 per T.F.R., o della diversa somma di giustizia;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.4.2023, il sig. esponeva di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze della società resistente dal 3.6.2016 al 30.6.2018, con
1 contratto di lavoro subordinato full time, a tempo determinato, inquadrato nel livello
6 C.C.N.L. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza privata, applicato in via diretta dalla resistente, con la qualifica di Guardia Giurata Particolare.
Rappresentava di aver già precedentemente lavorato alle dipendenze della società, con identico inquadramento, dal 4.4.2012 al 31.5.2016, allorquando, cessato il rapporto, aveva sottoscritto verbale di conciliazione dinanzi alla D.P.L. di Napoli, con rinuncia ad ogni pretesa.
Riferiva che veniva nuovamente assunto dalla resistente, dal 3.6.2018, al fine di svolgere le mansioni di guardia giurata presso la sede dell'istituto bancario CP_2 di Pianura (NA), sito alla via Salvador Dalì, con orario dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 16.20 presso la sede dell'Istituto sede di Pianura, e sabato o Controparte_3 domenica, nei medesimi orari, presso la sede di sita in Acerra (NA) Controparte_4 alla via Giovanni Soriano, osservando il turno “5 + 1”, ossia 8 ore al giorno per 5 giorno con un successivo giorno di riposo.
Precisava di aver sempre svolto mansioni di on attività di piantonamento fisso Pt_2
(ispezione del perimetro interno ed esterno, controllo dell'ingresso, utilizzo di sistemi di videosorveglianza interni ed esterni, apertura e chiusura dei cancelli di ingresso attraverso sistemi computerizzati, controllo dei varchi di accesso alle strutture, supervisione del sistema di allarme).
Indicava che il datore aveva fatto applicazione diretta del C.C.N.L. Vigilanza Privata e servizi fiduciari, di cui lamentava l'inadempimento in relazione a diverse disposizioni normative ed economiche.
Deduceva, in specie, l'inosservanza dell'art. 74 (“qualora l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo, beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di minuti dieci …”), non avendo avuto la possibilità di fruire della pausa né dei riposi compensativi ivi stabiliti.
Affermava di non aver fruito dei 7 giorni annui di permesso compensativo ex art. 76
C.C.N.L., avendo osservato il turno 5+1.
Rivendicava altresì il diritto all'indennità di rischio per piantonamento fisso bancario, fissata in € 3,12 al giorno.
Contestava altresì l'inquadramento nel livello 6 in quanto egli aveva già una pregressa esperienza lavorativa specifica di più di 4 anni, maturata nel corso del primo rapporto, sicché avrebbe dovuto essergli applicato l'inquadramento nel livello 4 C.C.N.L., mentre
2 il livello 6 doveva essere applicato alle sole G.P.G. prive di esperienza, secondo l'automatismo previsto dalle parti sociali, in forza del quale, rispettivamente dopo 24
e 48 mesi di servizio, incluso quello svolto a tempo determinato, il lavoratore va inquadrato nel livello 5 e nel livello 4.
Dichiarava di aver diritto alle correlate differenze retributive per applicazione di una maggior paga base.
Rivendicava altresì l'indennità sostitutiva per ferie non fruite (10,92 giorni) e per permessi orari (R.O.L.) non goduti ex art. 84 C.C.N.L. (13 ore all'anno), ed i ratei di 14a mensilità non corrisposti da agosto 2016 fino a fine rapporto, nonché il T.F.R., totalmente omesso, quantificato come da C.U. 2019, il tutto per gli importi suindicati.
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Controparte_1
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, rassegnando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la resistente non si costituiva in giudizio, benché regolarmente intimata, e veniva dichiarata contumace.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Ai fini di un corretto iter motivazionale, l'esame di merito di tale segmento della domanda va preceduto dalla ricostruzione del riparto dell'onere probatorio, così come delineato dalla giurisprudenza.
Il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio, vigente in ambito contrattuale ed in tema di obbligazioni pecuniarie (Cass., S.U., n. 13533/2001: “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento”) non trova deroghe nel contratto di lavoro subordinato, quale contratto di diritto comune.
Dunque, l'attore che agisce per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione, cioè del fatto costitutivo del rivendicato diritto di credito, allegando poi l'inadempimento
(totale o parziale) del debitore;
a fronte, il convenuto sarà onerato di provare l'esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione, ovvero ancora altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto.
Da ciò deriva, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, che soltanto ove ne
3 sia provata l'esistenza e, dunque, la sussistenza dell'obbligazione retributiva, il lavoratore potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente ha, a sua volta, l'onere di provare l'esatto adempimento o un evento idoneo a tenerla indenne da responsabilità (Cassazione civile, sez. lav., 27/10/2020, n.
23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
Inoltre, quanto alla rivendicazione inerente all'inquadramento iniziale, reputa il giudicante che non si tratti di domanda diretta all'accertamento dell'intercorso espletamento di mansioni superiori ex art. 2103 co. 7 c.c., bensì dell'inadempimento della parte datoriale nell'applicazione dell'art. 31 C.C.N.L. in atti, che contiene le declaratorie professionali anche per il personale operativo, tra cui le G.P.G., qualifica attribuita al ricorrente, prevedendo un passaggio automatico tra i primi tre livelli in base all'anzianità di servizio.
Quanto alle mensilità aggiuntive, che hanno natura di retribuzioni ordinarie, il lavoratore, dimostrata l'esistenza del rapporto, può limitarsi ad allegarne l'omesso pagamento, salvo provare la fonte contrattuale collettiva per la 14a, gravando sul datore l'onere di provare l'avvenuta soddisfazione del diritto ovvero una causa d'inadempimento non imputabile ex art. 1218 c.c.
Identica osservazione va formulata in ordine ai permessi previsti dal C.C.N.L.
Giova rammentare, in punto di valenza probatoria delle buste paga, che i prospetti hanno valore di confessione stragiudiziale, purché muniti di contenuto chiaro e non contraddittorio (Tribunale di Roma, sez. lav., 06/07/2020, n. 4124: “I prospetti paga hanno natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c. , assumono piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni in esse contenute, purché le stesse siano chiare e non contraddittorie”), sicché compete al datore di lavoro allegare e provare, con la necessaria specificità, che il relativo contenuto sia erroneo, a pena di subire l'efficacia probatoria contra se del documento da esso predisposto (Tribunale di Roma, sez. I ,
26/11/2015: “Le risultanze delle buste paga hanno pieno valore probatorio contro il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2709 c.c., inquadrandosi le relative annotazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non revocabili se non in caso di errore di fatto o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c.: pertanto, anche se la parte dichiara il falso contro il proprio interesse, non può efficacemente ritrattare in ragione della non veridicità delle dichiarazioni che ha reso, ma deve subirne le conseguenze, a meno che non alleghi e dimostri che la confessione è stata viziata da errore di fatto o violenza”).
4 Il tutto come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, che altresì ha attribuito alla busta paga valore di confessione stragiudiziale, a condizione che la liquidazione sia chiara e coerente (Cassazione civile, sez. lav., 30/01/2017, n. 2239: “In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie …”).
Quanto al T.F.R., a fronte dell'allegazione del suo mancato pagamento, dovrà essere il datore di lavoro a provarne la corresponsione, fatto salvo l'onere del lavoratore, che ne rivendichi una misura maggiore rispetto a quanto liquidato, di dimostrare i sottesi fatti costitutivi.
Infine, posta l'irrinunciabilità del diritto alle ferie, ove il lavoratore ne alleghi la mancata fruizione, dovrà essere il datore di lavoro a dimostrare la non imputabilità a sé di tale circostanza, allegando e provando di aver inutilmente invitato il lavoratore a chiedere di fruire delle ferie maturate, e solo laddove tale onere sia soddisfatto il lavoratore perderà il diritto alla correlata indennità sostitutiva risarcitoria, spettante alla conclusione del rapporto (Cassazione civile, sez. lav., 11/07/2023, n. 19659: “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: - di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente;
- di averlo, nel contempo, avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”).
Siffatta ripartizione dell'onus probandi non è intaccata dalla contumacia della parte datoriale, condotta che non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore.
Quest'ultimo, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio su di lui gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985,
n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800).
In caso di contumacia della parte convenuta, opera, dunque, la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente
5 su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande
(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
2. Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre procedere al vaglio di fondatezza del ricorso attraverso il globale esame del compendio probatorio raccolto nel giudizio. Queste le dichiarazioni rese dai testi.
: “ADR “Sono stato un collega del ricorrente, in quanto ho lavorato alle dipendenze di Testimone_1
dal 2014 al 2018. Il ricorrente ha iniziato a lavorare prima di me.” ADR “Io sono stato licenziato Controparte_1
a giugno 2018 e, credo, con me, anche gli altri colleghi.” ADR “Io ed il sig. abbiamo svolto mansioni di GPG Pt_1
e facevamo vigilanza ad istituti bancari o altri esercizi commerciali, ad esempio siti in Nola.” ADR “Spesso capitava che ci davamo il cambio ad inizio e fine turno.” ADR “Ricordo che lavoravamo tutti i giorni, inclusi sabato
e domenica, nonché festivi. Facevamo turni orari dalle 7.00 alle 19.00, oppure dalle 20.00 alle 8.00. Quando lavoravamo presso le Banche, che chiudevano prima, alle 16.00 smontavamo e venivamo mandati a lavorare presso altri esercizi, ad esempio nei centri commerciali.” ADR “Tra le altre, ricordo che abbiamo lavorato presso la Banca Unicredit di Pozzuoli e di Pianura.” ADR “In particolare, lavoravamo non solo come portierato, ma anche come vigilanza fissa. Io non ho mai fatto scorta valori. Non so se il sig. l'abbia mai fatta. Nei Pt_1 supermercati, qualche volta abbiamo fatto anche l'antitaccheggio. Ad esempio, qualche volta, abbiamo lavorato presso l'Eurospin di ” ADR “Nella maggior parte dei casi, lavoravamo da soli. Solo occasionalmente, Per_1 eravamo in gruppi di 2 o più GPG.” ADR “In ogni caso, non abbiamo mai fatto la pausa giornaliera.” ADR
“Fruivamo delle ferie una settimana all'anno, nel mese di luglio o nel mese di agosto.” ADR “Preciso che l'attività di vigilanza da noi svolta era sempre armata.” ADR “Non ci è mai stata riconosciuta la possibilità di chiedere permessi retribuiti.” ADR “Preciso, altresì, che il titolare, sig. , aveva anche un'altra società, Parte_3
Securbull, e spesso ci mandava dall'una e dall'altra parte, utilizzandoci indistintamente”.
: “ADR “Sono stato un collega del ricorrente, in quanto ho lavorato anche io alle Testimone_2 dipendenze della società resistente, nel periodo dal 2015 al 2018. Quando ho iniziato, il sig. lavorava già, Pt_1 ed è andato via qualche mese dopo di me, non so essere più preciso. Io fui licenziato, se non erro, tra marzo ed aprile 2018.” ADR “Entrambi abbiamo svolto mansioni di GPG, facevamo vigilanza armata presso istituti bancari. Lavoravamo da soli, e ognuno aveva la propria Banca.” ADR “Il turno lavorativo, presso le Banche, andava dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00, oppure dalle 8.20 alle 16.50. Inoltre, un giorno a settimana, avevamo la reperibilità durante l'orario di chiusura della Banca.” ADR “Gli istituti si trovavano in provincia di
Napoli, ad esempio Pompei, Nola, Pozzuoli e Pianura. Facevamo sempre vigilanza armata, oltre al pronto intervento, in caso di allarme.” ADR “Inoltre, lavoravamo su un turno di 12 ore, dalle 8.00 alle 20.00, il sabato o la domenica e, molto spesso, in entrambi tali giorni. In tali occasioni, venivamo applicati presso il consorzio “Il
Sole”, a Nola, dove facevamo sorveglianza all'ingresso. Si trattava di un complesso industriale.” ADR
“Lavoravamo da soli e, quindi, non potevamo fruire della pausa giornaliera.” ADR “Saltuariamente, avevamo una giornata di riposo settimanale, o sabato o domenica, quando non si doveva lavorare.” ADR “Non ci venivano concessi permessi. Fruivamo delle ferie solo per una settimana all'anno”.
Siffatte dichiarazioni devono ritenersi coerenti e provenienti da soggetti attendibili, privi di qualsiasi interesse, anche di mero fatto, alla presente vicenda processuale, dichiarazioni le quali, pertanto, vanno ritenute credibili e idonee a fondare il convincimento del giudicante.
6 3. Il complessivo esame del compendio istruttorio impone anzitutto di ritenere fondata la domanda diretta ad ottenere il superiore inquadramento professionale.
Va premesso che la tesi del lavoratore, secondo cui la società ha applicato direttamente il C.C.N.L. Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, trova riscontro nei prospetti paga in atti, laddove, nel campo “C.Contr.”, si legge il valore “092N”, che, come noto, corrisponde al C..C.N.L. per i dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari ANIVP, ASSVIGILANZA, UNIV (cfr. messaggio n. 1552 del CP_5
16.4.2019).
Ebbene, il citato art. 31 C.C.N.L., nel ruolo del personale tecnico-operativo che espleta le attività di cui all'art. 3 D. M. 269/2010 (vigilanza ispettiva, fissa, antirapina, antitaccheggio, telesorveglianza, scorta, traporto e deposito valori, ecc.), distingue tra livello VI, livello V e livello IV non già in base al contenuto tipologico delle mansioni espletate, ma solo in base alla pregressa anzianità di servizio specifico, che esprime, nella visione delle parti sociali, il “valore” (in senso atecnico) del lavoratore e, quindi,
l'attribuzione di un inquadramento (e di una paga base) più elevato proprio a seconda del quantum di siffatta esperienza.
Inoltre, la norma contrattuale prevede un vero e proprio automatismo nella progressione verticale tra tali livelli, così disponendo:
Pertanto, è di palmare evidenza che l'inquadramento della G.P.G. in uno di siffatti livelli dipende esclusivamente dalla precedente esperienza lavorativa.
7 Nella fattispecie, il sig. aveva già lavorato per più di 4 anni alle dipendenze di Pt_1
e con identiche mansioni di G.P.G., nel periodo dal 4.4.2012 al Controparte_1
31.5.2016, come emerge dal verbale di conciliazione del 13.6.2016 in atti.
Né potrebbe opinarsi che la cessazione di tale pristino rapporto di lavoro abbia
“cassato” l'anzianità di servizio così maturata dal ricorrente, considerando che egli è stato poi nuovamente assunto dalla stessa società odierna resistente dopo appena 2 giorni, ossia dal 3.6.2016 (cfr. prospetto paga di giugno 2016 in atti).
In termini generali, l'anzianità di servizio è notoriamente un mero fatto giuridico, fonte di diritti economici del lavoratore, e non già uno status munito di autonoma rilevanza.
Di conseguenza, la cessazione del rapporto di lavoro neutralizza l'anzianità di servizio pregressa, a meno che non si tratti di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, come prevede il succitato C.C.N.L., ovvero di elusione del principio di infrazionabilità dell'anzianità.
In tema, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la risoluzione del rapporto, seguita dall'immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro precedente, integra una circostanza che può essere presuntivamente valutata come un artificio, diretto a comprimere i diritti del lavoratore, se non accompagnata da oggettivi elementi di novità caratterizzanti il nuovo rapporto (Cassazione civile, sez. lav., n. 2227 del 13/03/1997 (Rv. 502981 - 01): “Nell'ipotesi di formale interruzione di un rapporto di lavoro subordinato e di sua successiva prosecuzione tra le stesse parti, per il principio inderogabile dell'infrazionabilità dell'anzianità, sono nulli - e perciò irrilevanti ai fini della considerazione unitaria del rapporto - solo quei frazionamenti cui non corrisponda un'effettiva novazione sul piano oggettivo;
l'accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi della novazione oggettiva è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua immune da vizi logici e giuridici”; Cassazione civile, sez. lav., n. 2569 del 03/03/1992 (Rv. 476026 - 01):
“Nel caso di licenziamento di un lavoratore, seguito, senza soluzione di continuità, dalla sua immediata riassunzione alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, è insita una presunzione
(semplice) di sostanziale, ininterrotta unicità del rapporto, connessa con il principio di infrazionabilità della anzianità di servizio. Detta presunzione opera anche dopo l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297 (in quanto anche nella nuova disciplina del trattamento di fine rapporto
l'anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro è rilevante in ragione degli incrementi automatici della retribuzione ad essa collegati) e può essere superata solo con la prova, a carico del datore di lavoro, della sussistenza di un accordo novativo tendente ad imprimere al secondo rapporto contrattuale concreti aspetti di diversità e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente diverse, tali da escludere un qualsiasi intento fraudolento”).
8 Applicando tali condivisibili criteri alla fattispecie concreta, si ravvisa uno scarto cronologico tra i due rapporti di lavoro in questione invero risibile, cioè, come detto, di appena due giorni (1 e 2 giugno 2016).
Da quanto riferito dai due testimoni, inoltre, si ricava la permanenza di identica qualifica ed identiche mansioni, la persistenza dello stesso impiego lavorativo e delle stesse località di espletamento della prestazione (istituti bancari in provincia di Napoli)
e, in senso più ampio, l'assenza di una significativa soluzione di continuità tra i due rapporti, tanto che i due testi hanno dichiarato che il ricorrente aveva sempre lavorato, con dette mansioni, in un periodo compreso almeno tra l'anno 2014 e l'anno 2018.
Per di più, la contumacia di parte resistente ha impedito l'emersione di elementi idonei a costituire, nel contesto del secondo rapporto lavorativo, un aliquid novi rispetto al primo rapporto.
Di conseguenza, la cessazione del 31.5.2016 e la riassunzione del 3.6.2016 devono considerarsi eventi negoziali inefficaci, nei limiti di quanto domandato da parte ricorrente, in quanto diretti ad eludere la disposizione cogente di cui all'art. 31
C.C.N.L., nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto ad essere inquadrato nel livello V dopo 24 mesi di servizio e nel livello IV dopo ulteriori 24 mesi.
Pertanto, ai soli fini dell'inquadramento del lavoratore e dell'anzianità di servizio a tanto valevole, i due rapporti vanno unitariamente considerati.
Per l'effetto, deve ritenersi che il sig. , alla data dell'1.6.2016 avesse già maturato Pt_1
48 mesi di anzianità di servizio specifica, con diritto ad essere inquadrato nel livello IV
C.C.N.L. ed a ricevere le differenze retributive nella misura rivendicata nei conteggi (€
5.020,50), che si rivela ivi correttamente determinata, avendo assunto a base di calcolo la corrispondente retribuzione tabellare mensile minima (€ 1.258,88) risultante dagli atti, per l'intero periodo del secondo arco lavorativo.
4. Risulta, invece, infondata la rivendicazione inerente all'indennità sostitutiva della pausa giornaliera.
I due testi hanno entrambi confermato che l'orario di lavoro osservato da essi e dal ricorrente era sempre superiore alle 6 ore e che, non essendovi di solito altre unità di personale nel loro stesso turno, non erano in grado di fruire della pausa di 10 minuti, come invece prevista dall'art. 74 C.C.N.L.
Provata tale circostanza di fatto, la norma, tuttavia, prevede che, in siffatta ipotesi, il lavoratore abbia diritto a riposi compensativi, da fruire entro i successivi 30 giorni.
9 A tal fine, è evidente che la norma postuli una richiesta che il lavoratore deve rivolgere al datore di lavoro, il quale può avere contezza della impossibilità di fruire della pausa de qua solo attraverso una comunicazione del lavoratore interessato.
Ebbene, di tali richieste, che con altrettanta evidenza devono essere tempestive rispetto al succitato termine di 30 giorni, non vi è prova né orale né documentale.
A ciò si aggiunga che, pur volendo obliterare tale risultanza processuale, la norma contrattuale suindicata non contempla alcuna indennità sostitutiva della pausa, e ciò proprio perché essa, se non fruita, è sostituita dai riposi.
Pertanto, deve ritenersi che l'inadempimento datoriale riguardi per l'appunto l'omessa concessione del riposo compensativo, fermo che, in caso di siffatto inadempimento, neppure è prevista una indennità sostitutiva prestabilita.
Dunque, tale segmento dell'azione proposta dal ricorrente integra una vera e propria domanda di risarcimento del danno, che richiede una compiuta allegazione e prova non solo del danno evento (cioè l'inadempimento datoriale), ma anche del danno conseguenza, ossia delle concrete conseguenze pregiudizievoli che il lavoratore abbia subìto, dovendo sempre escludersi l'ammissibilità di lesioni in re ipsa, anche in ambito contrattuale e lavoristico (Cassazione civile, sez. lav., 23/04/2021, n. 10868;
Cassazione civile, sez. lav., 14/11/2016, n. 23146; Cassazione civile, sez. lav.,
14/05/2012, n. 7471; sul punto, TE d'Appello di Napoli, sez. lav., n. 4090/2024 del
18.11.2024, R. G. n. 2204/2022: “Con riferimento al motivo di gravame inerente la richiesta risarcitoria da mancato godimento dei dieci minuti di pausa in continuità con altre pronunce dell'intestata TE , richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. Cpc, si ritiene la relativa pretesa destituita di ogni fondamento. L'art. 74 del CCNL di settore prevede … In base a detta disposizione, dunque, al dipendente che espleti un orario di lavoro superiore alle sei ore consecutive è concesso un intervallo pausa retribuita di dieci minuti e, se non è possibile goderlo, dovranno essere concessi riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi. In disparte la problematica della dubbia compatibilità di tale norma collettiva con il disposto della legge 133/08, si rileva che la fattispecie in oggetto è particolare perché si riferisce all'attività lavorativa - vigilanza privata molto distribuita sul territorio rispetto al quale è difficile un controllo reale, in particolare della fruizione della pausa. E' dunque ragionevole ritenere che spettava al singolo dipendente comunicare la mancata fruizione della pausa al fine di goder poi del riposo compensativo. … A ciò deve aggiungersi che la norma del contratto collettivo prevede espressamente, in caso di mancato godimento della pausa da parte del lavoratore, la possibilità di fruire di riposi compensativi, che, però, non risultano mai richiesti dal a ben vedere trattasi di circostanza neppure mai allegata in ricorso. Tale elemento, unitamente agli esiti dell'istruttoria, consente ancor di più di ritenere che la pausa effettivamente sia stata goduta. Sotto altro profilo non può non evidenziarsi che alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di danni, da allegarsi e provarsi
10 adeguatamente. Non va infatti dimenticato che il ricorrente in primo grado ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Pertanto non vi sono elementi che possano consentire di riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie così come richiesti in questa sede …”).
Invero, non risultano allegati e tanto meno provati concreti pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali, eziologicamente ricollegabili all'omessa fruizione delle pause giornaliera o dei riposi compensativi.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente il diritto al risarcimento qui esaminato.
5. Ad opposte conclusioni si perviene in ordine alle indennità sostitutive per permessi annuali ex art. 84 C.C.N.L. (7 giorni all'anno per i lavoratori esposti al turno
5+1, corrispondenti a 49 ore all'anno), di cui i testi hanno confermato l'omessa fruizione.
Per tale posta, tuttavia, i conteggi indicano la maggior cifra di 79 ore per l'anno 2017, senza che in ricorso sia stato specificato alcunché in merito.
Pertanto, la relativa quantificazione va ridimensionata nel minor importo di € 713,44, dovendo considerarsi un monte annuo di 49 ore anche per l'anno 2017.
Di contro, vanno riconosciuti per intero gli importi rivendicati per permessi orari non fruiti (€ 189,28) e per ferie non godute (€ 528,73), per queste ultime non essendo emersa la prova dell'avviso di datoriale circa la preclusione della monetizzazione in caso di omessa domanda di fruizione, da parte del lavoratore, nel corso del rapporto.
6. Stessa sorte segue la domanda di corresponsione dell'indennità di piantonamento fisso.
In effetti, l'art. 108 C.C.N.L. prevede un emolumento aggiuntivo pari ad € 3,12 die per indennità di rischio giornaliera collegata all'espletamento del servizio di piantonamento antirapina, dovendo, per esso, intendersi quello descritto dall'art. 3 co.
1 lett. c) D.M. 269/2010 (“c) vigilanza antirapina: è il servizio svolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio”).
I testi hanno riferito che il ricorrente, oltre alle ulteriori attività riferite, ha costantemente espletato il servizio di vigilanza armata presso istituti di credito.
In specie, ciò è stato confermato dal teste il quale ha dichiarato che il servizio Tes_1 presso le filiali bancarie in questione includeva non solo il portierato, ma anche la vigilanza fissa armata, la quale inevitabilmente comprende il servizio di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, rispetto ai quali le agenzie bancarie risultano
11 essere obiettivi particolarmente sensibili, come confermato dall'art.
3.f dell'allegato D al D.M. 269/2010 (“
3.f: Servizi di vigilanza fissa antirapina - Il servizio consiste nella vigilanza fissa interna od esterna all'obiettivo da effettuarsi nelle sedi o nelle filiali di istituti di credito e uffici postali, nonché presso obiettivi che, per l'entità dei valori ivi esistenti, possono costituire un richiamo per possibili azioni criminose”).
L'attività in esame, dunque, può essere sussunta nel piantonamento antirapina di cui al succitato art. 108 e dà diritto alla prefata indennità, da quantificarsi, secondo quanto indicato in ricorso, in complessivi € 1.684,80 (€ 3,12 die per 540 giorni), oltre incidenza sulla 13a mensilità, come in effetti prevede detta norma contrattuale, per €
74,88.
7. Va altresì accolta la domanda di pagamento dei maggiori ratei di 13a mensilità, per effetto dell'applicazione di una paga base più elevata connessa al superiore inquadramento spettante, e dei ratei di 14a mensilità, il tutto ex art. 117 C.C.N.L.
La contumacia della società ha impedito l'emersione di un inadempimento non imputabile o di altro fatto preclusivo del diritto, specie in ordine alla dedotta omissione integrale della 14a, ad esclusione di quella dell'anno 2016.
Anche per tali poste può essere condivisa la quantificazione operata in ricorso, rispettivamente per € 418,38 ed € 1.921,79.
Parimenti da accogliere, infine, è la domanda di corresponsione del T.F.R., di cui risultano provati i presupposti costitutivi ex art. 2120 c.c., tra cui la cessazione del rapporto subordinato, non essendo emerse circostanze impeditive del diritto.
Il relativo importo, come determinato nei conteggi di parte ricorrente per € 2.942,70, risulta ossequioso del criterio di calcolo legale e degli elementi costitutivi del credito, e va perciò condiviso.
Le somme liquidate vanno intese al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge, in virtù di pacifico indirizzo giurisprudenziale (Cassazione civile, sez. lav., 09/03/2020, n. 6639).
Ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c., le somme medesime vanno maggiorate degli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale del ricorso, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (Cassazione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
12 08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
15 n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez.
II, 24724/2019), nonché l'oggetto e la natura del giudizio, la qualità e le posizioni delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione in misura di un terzo.
La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento, in favore di Controparte_1
e per i titoli indicati in motivazione, della complessiva somma lorda Parte_1 di € 13.494,50, di cui € 2.942,70 a titolo di T.F.R., oltre interessi legali sugli importi annualmente rivalutati, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole componenti del credito sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna in Controparte_1 persona del l. r. p. t., al pagamento della residua parte, che liquida in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 8.5.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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