CASS
Sentenza 5 maggio 2023
Sentenza 5 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 11788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11788 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12754/2020 R.G. proposto da: BO VI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato TA AN, che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE -intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 2708/2020 depositata il 07/02/2020. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del Civile Sent. Sez. 2 Num. 11788 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 05/05/2023 2 di 9 d.l. 29 dicembre 2022, n. 198), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALDO CENICCOLA, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA ID RI IA ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2708/2020, depositata in data 6.2.2020. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto attività difensive. Il giudizio attiene alla opposizione proposta da ID RI IA avverso un preavviso di iscrizione di ipoteca. Il Tribunale di Roma ha accolto l’appello contro la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Roma, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, ha dichiarato inammissibile l’opposizione avverso i verbali di accertamento presupposti alle cartelle di pagamento impugnate e avverso le stese cartelle di pagamento, ha rigettato l’eccezione di prescrizione in relazione ad una cartella, ha dichiarato estinti per prescrizione i crediti vantati da Roma Capitale e dal Comune di Monte Argentario relativi ad altre cartelle, ha infine condannato l’Agenzia delle Entrate Riscossione a rimborsare a ID RI IA le spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 977,00, di cui € 700,00 per onorari, nonché le spese del giudizio di appello, liquidate in € 1.255,50, di cui € 800,00 per onorari, diversamente regolando le spese nei rapporti tra il IA e la Prefettura di Grosseto, Roma Capitale e il Comune di Monte Argentario. Con ricorso intimato e notificato unicamente alla Agenzia delle Entrate Riscossione, ID RI IA ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, 3 di 9 come modificato dal d.m. 7 marzo 2018 n. 37, nonché delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, ed ancora dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., con riguardo alle spese liquidate in suo favore in misura onnicomprensiva per i due gradi di giudizio ed al di sotto dei minimi tariffari. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., venne fissata l'adunanza della camera di consiglio in data 27 maggio 2021. Il Collegio affermò, tuttavia, che, involgendo il ricorso la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi alla luce della formulazione dell'art. 4 d.m. 55/2014, introdotta dal d.m. 37/2018, non ricorresse l’ipotesi prevista dall'art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c. La causa, perciò, con ordinanza interlocutoria n. 23442/2021, venne rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice e rinviata a nuovo ruolo. Il ricorso è stato quindi deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell'art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198). Il ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.L’unico motivo del ricorso di ID RI IA deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 7 marzo 2018 n. 37, nonché delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, ed ancora dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per 4 di 9 aver il Tribunale di Roma operato, peraltro immotivatamente, una liquidazione dei compensi onnicomprensiva per ciascuno dei due gradi di giudizio ed in misura evidentemente inferiore ai minimi tariffari, da ritenersi inderogabili. Il ricorso indica specificamente che tali minimi, per lo scaglione € 5.201 - € 26.000, sarebbero stati ammontanti, sommando le quattro fasi, ad € 1.104,00 per il giudizio di primo grado e ad € 2.738,00 per il giudizio di secondo grado (a fronte degli importi rispettivamente liquidati di € 977,00, di cui € 700,00 per onorari, e di € 1.255,50, di cui € 800,00 per onorari). 1.1. Dolendosi il ricorrente unicamente della liquidazione delle spese processuali operata in suo favore nei confronti dell’agente per la riscossione, e non anche del rapporto sostanziale inerente alle pretese contestate in sede di opposizione, non sono parti di causa inscindibile o dipendente, agli effetti dell’art. 331 c.p.c., gli enti impositori parimenti evocati in giudizio nei precedenti gradi (Cass. Sez. 2, 13 dicembre 2018, n. 32347). 2. Il ricorso è fondato. 3. La questione in esame discende dalla riformulazione, operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. 8 marzo 2018, n. 37 (per le liquidazioni delle spese a far tempo dal 27 aprile 2018), e che permane a seguito del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, dell’art. 4, comma 1, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). 3.1. Com’è noto, l’art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012 dispone che i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, (e dunque mediante regolamento a norma dell’art. 17, 5 di 9 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400), “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”. 3.2. Nella iniziale formulazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, era stabilito che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei “valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Vigendo questo testo, la giurisprudenza aveva affermato che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. Sez. 6-3, 29 settembre 2022, n.28325; Cass. Sez. 2, 5 maggio 2022, n. 14198; Cass. Sez. 3, 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. Sez. 3, 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. Sez. 6 - 2, 1° giugno 2020, n. 10343; Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286). 3.3. Sulla base della modifica operata dall’art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018, l’art. 4, comma 1, dispone invece che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento”. 6 di 9 Analogamente per i compensi per attività stragiudiziali, l’art. 19 del d.m. n. 55 del 2014 è stato riformulato nel senso che i valori medi “possono essere diminuiti in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento”. Nel senso dell'inderogabilità delle “riduzioni massime” in conseguenza delle modifiche introdotte dal d.m. n. 37 del 2018, si sono pronunciate già le ordinanze Cass. Sez. 6-2, 22 gennaio 2021, n. 1421; 13 aprile 2021, n. 9690 e 9691. 3.4. Nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703/2017 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, si legge che il Ministro proponente riferiva che le modifiche dei parametri erano, fra l’altro, votate proprio a “superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell’attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell’avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”. La Sezione Consultiva del Consiglio di Stato rimarcò, peraltro, che l’intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, negli artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali. Il parere escluse anche che l’obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse con la sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 7 di 9 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, riferita alla disciplina degli onorari degli avvocati in Bulgaria, giacché in quel paese le soglie tariffarie sono stabilite da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense, mentre nell’ordinamento italiano esse sono approvate con atto normativo dal Ministro della giustizia, secondo criteri d’interesse pubblico volti alla trasparenza e all’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. 3.5. Un’ulteriore conferma della inderogabilità dei minimi tariffari alla stregua della riformulazione dell’art. 4, comma 1, introdotta dal d.m. n. 37 del 2018, può trarsi dalla pressoché coeva disciplina dell’‹‹equo compenso›› dettata dall’art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, come inserita dal d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, e poi modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilendosi che il compenso degli avvocati, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e “conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6”. 3.6. L’approdo interpretativo della inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale dei compensi degli avvocati neppure contrasta con il diritto unionale in tema di accesso al mercato e di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE), in quanto nel nostro ordinamento le tariffe sono determinate con atto normativo dal Ministro della giustizia, sono fissate nel rispetto di criteri di interesse pubblico, quali quelli alla 8 di 9 trasparenza e all’unitarietà nella determinazione dei compensi professionali, alla tutela dei consumatori e alla qualità dei servizi, e si applicano solo in caso di mancata determinazione consensuale degli onorari, restando consentito all’avvocato e al cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Prima Sezione, 23 novembre 2017, C-427/16 e C-428/16; Quarta Sezione, 4 luglio 2019, C-377/17). 4. Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto col proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. 5. Non può procedersi alla decisione della causa nel merito, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per la corretta liquidazione delle spese, non essendo sufficienti, ai fini dell’art. 384, comma 2, c.p.c., quelli che risultano dalla sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-2, 13 settembre 2013, n. 21045). Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata nei limiti della censura accolta, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che liquiderà le spese uniformandosi al principio enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.