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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/03/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2061/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2061 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come Controparte_1 in atti, dagli Avv.ti Patrizio Russo e Alessandra Iacono e con questi eletti- vamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla via
Mengs n. 19/21;
APPELLANTE
e
, C.F. e , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in atti, dall'Avv. Francesco Serao e presso di questi elettivamente domiciliati in Casal di Principe (CE) alla via Vecchia di Vico n. 2;
APPELLATI
nonché contro
C.F. residente in [...] al CP_4 C.F._3
Corso IV Novembre, 257/A;
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la AI SS.ni conveniva in giudizio CP_1
e , al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_2 Controparte_3 forma della sentenza n. 19/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carino- la dott.ssa Marrese, depositata in Cancelleria in data 11.01.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva quale motivi di gravame:
1) l'assoluta erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla proponi- bilità e procedibilità della stessa, stante il comportamento ostruzionistico dei danneggiati, i quali non avrebbero messo a disposizione le proprie biciclette per l'ispezione, rendendo in tal modo difficoltosa la ricostruzione del sini- stro per cui vi è causa;
2) l'assoluta erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'accertamento del fatto storico, stante le diverse anomalie della fattispecie in questione derivanti dall'escussione di un unico teste le cui di- chiarazioni, a dire dell'appellante, risultano essere state generiche ed inatten- dibili;
3) venivano erroneamente valutate le risultanze della CTU, non moti- vando sulle osservazioni mosse dal CTP della compagnia;
4) l'illegittimità della sentenza di primo grado con riguardo all'accoglimento delle richieste risarcitorie dell'appellato in assenza di supporto probatorio.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta;
2) nel merito, accogliere il primo motivo di appello e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'improponibilità delle domande introduttive;
3) accogliere, in subordine, il secondo motivo
d'appello ed accertare l'assoluta nullità dell'istruttoria condotta;
4) accogliere, ancora in subordine, il terzo motivo d'appello e rigettare le pretese risarcitorie degli appellati, rinno- vando la ctu medico-legale; 5) sempre in via subordinata, accogliere il quarto motivo
d'appello e rigettare le pretese risarcitorie per difetto di prova con riguardo alla quantifica- zione dei danni 6) il tutto con vittoria di spese e competenze giudiziali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per Legge.
Si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
adducendo: 1) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con
[...] quanto dettato dall'art. 342 c.p.c.. 2) Infondatezza dell'appello e legittimità della sentenza impugnata. 3) Nel merito l'assoluta infondatezza delle do-
2
glianze mosse dall'appellante, con riguardo in particolar modo all'inattendibilità del teste. 4) Il CTU incaricato ha riscontrato e motivato su basi scientifiche sulle osservazioni mosse dai CTP.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata;
2) con condanna alle spese
e competenze oltre IVA e CPA anche del presente giudizio, con attribuzione.
Preliminarmente si dà atto che seppur regolarmente citato, CP_4 non si è costituito.
In via ulteriormente preliminare, si precisa che l'appello è ammissibile per avere l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a sostegno della richiesta di riforma.
Nel merito l'appello è fondato, non potendosi ritenere raggiunta la prova del fatto storico.
Invero, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso innanzi al g.d.p.,
[...]
, appaiono incongruenze difficilmente spiegabili. Lo stesso, in- Testimone_1 fatti, seppur ha mostrato una sorprendente memoria nel ricostruire il fatto storico e ha confermato diversi dettagli del sinistro per cui vi è causa, avve- nuto circa tre anni prima, come l'orario in cui è avvenuto l'impatto, la di- stanza che separava il veicolo dallo stesso condotto dalle due biciclette ( sei- sette metri ), i punti d'impatto, l'età dei due infortunati, in maniera del tutto anomala, non riusciva a riferire di circostanze, non articolate nei capitoli di prova, che non poteva non sapere, tra cui il colore delle biciclette investite.
Singolare è poi la circostanza che i due istanti, in seguito all'impatto, fossero stati accompagnati al presidio ospedaliero di Aversa, posto a circa 40 km dal luogo del sinistro, Carinola, laddove nell'immediata vicinanza dei luoghi del sinistro è posto il pronto soccorso dell'ospedale il S. Rocco di Sessa Aurun- ca oppure Pineta Grande di Castel Volturno. Tale anomalia è poi partico- larmente stridente ove si consideri che le lesioni di cui è causa (accertate in sede di ctu medica nella misura del 6% di danno biologico per entrambi gli istanti) sono di particolare significatività e avrebbero certamente dovuto in- durre chiunque al trasporto presso l'ospedale di maggiore vicinanza.
Non da ultimo non può essere obliterata la circostanza che dalla documen- tazione in atti (estratto banca dati IVASS) si evince un'anomala e inquietan- te plurisinistrosità del sig.re , uno dei due ciclisti, dalla qua- Controparte_2 le emerge in modo dettagliato una consolidata consuetudine con gli inciden-
3
ti stradali e le connesse procedure risarcitorie. Il nominativo del è CP_2 presente a vario titolo (danneggiato, proprietario, responsabile, testimone, terzo non trasportato) in ben undici sinistri in un arco temporale di appena cinque anni, alcuni addirittura anche a distanza di un mese l'uno dall'altro.
Tale circostanza, salvo inammissibili presunzioni logiche, non consente per- tanto di ritenere accertato il nesso causale tra le lesioni, pur riscontrate dal nominato consulente tecnico, e l'evento di danno potendo trovare le prime il loro ancoraggio causale in taluno degli altri numerosi sinistri che hanno in- teressato il sig.re con dinamiche e focus lesivi sovrapponibili a CP_2 quello in esame.
Pertanto, data la convergenza di plurimi elementi di forte sospetto non può dirsi emergente una prova tranquillizzante in ordine alla effettività del sini- stro e al pregiudizio patiti dagli appellati con la conseguenza che l'appello deve essere accolto con rigetto della domanda degli istanti nel giudizio di prime cure.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande di Parte_1
[
e ; Controparte_3
Condanna alla restituzione in favore della delle somme Controparte_5 eventualmente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna il difensore nel giudizio di prime cure dichiaratosi anticipata- rio di e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3 quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure
Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida per il primo grado in €
1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge e per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
4
del 15% come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di e . Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2061 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come Controparte_1 in atti, dagli Avv.ti Patrizio Russo e Alessandra Iacono e con questi eletti- vamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Caserta alla via
Mengs n. 19/21;
APPELLANTE
e
, C.F. e , Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
C.F. , entrambi rappresentati e difesi, giusta procura C.F._2 in atti, dall'Avv. Francesco Serao e presso di questi elettivamente domiciliati in Casal di Principe (CE) alla via Vecchia di Vico n. 2;
APPELLATI
nonché contro
C.F. residente in [...] al CP_4 C.F._3
Corso IV Novembre, 257/A;
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.03.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la AI SS.ni conveniva in giudizio CP_1
e , al fine di sentir dichiarare la ri- Controparte_2 Controparte_3 forma della sentenza n. 19/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Carino- la dott.ssa Marrese, depositata in Cancelleria in data 11.01.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva quale motivi di gravame:
1) l'assoluta erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla proponi- bilità e procedibilità della stessa, stante il comportamento ostruzionistico dei danneggiati, i quali non avrebbero messo a disposizione le proprie biciclette per l'ispezione, rendendo in tal modo difficoltosa la ricostruzione del sini- stro per cui vi è causa;
2) l'assoluta erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'accertamento del fatto storico, stante le diverse anomalie della fattispecie in questione derivanti dall'escussione di un unico teste le cui di- chiarazioni, a dire dell'appellante, risultano essere state generiche ed inatten- dibili;
3) venivano erroneamente valutate le risultanze della CTU, non moti- vando sulle osservazioni mosse dal CTP della compagnia;
4) l'illegittimità della sentenza di primo grado con riguardo all'accoglimento delle richieste risarcitorie dell'appellato in assenza di supporto probatorio.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) in via preliminare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugna- ta;
2) nel merito, accogliere il primo motivo di appello e dichiarare l'improcedibilità e/o
l'improponibilità delle domande introduttive;
3) accogliere, in subordine, il secondo motivo
d'appello ed accertare l'assoluta nullità dell'istruttoria condotta;
4) accogliere, ancora in subordine, il terzo motivo d'appello e rigettare le pretese risarcitorie degli appellati, rinno- vando la ctu medico-legale; 5) sempre in via subordinata, accogliere il quarto motivo
d'appello e rigettare le pretese risarcitorie per difetto di prova con riguardo alla quantifica- zione dei danni 6) il tutto con vittoria di spese e competenze giudiziali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e CPA, come per Legge.
Si costituivano in giudizio gli appellati e Controparte_2 Controparte_3
adducendo: 1) Inammissibilità dell'appello in palese contrasto con
[...] quanto dettato dall'art. 342 c.p.c.. 2) Infondatezza dell'appello e legittimità della sentenza impugnata. 3) Nel merito l'assoluta infondatezza delle do-
2
glianze mosse dall'appellante, con riguardo in particolar modo all'inattendibilità del teste. 4) Il CTU incaricato ha riscontrato e motivato su basi scientifiche sulle osservazioni mosse dai CTP.
Ciò posto gli appellati rassegnavano le seguenti conclusioni: 1) inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma della sentenza impugnata;
2) con condanna alle spese
e competenze oltre IVA e CPA anche del presente giudizio, con attribuzione.
Preliminarmente si dà atto che seppur regolarmente citato, CP_4 non si è costituito.
In via ulteriormente preliminare, si precisa che l'appello è ammissibile per avere l'appellante compiutamente indicato le parti della sentenza impugnata e le ragioni a sostegno della richiesta di riforma.
Nel merito l'appello è fondato, non potendosi ritenere raggiunta la prova del fatto storico.
Invero, dalle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso innanzi al g.d.p.,
[...]
, appaiono incongruenze difficilmente spiegabili. Lo stesso, in- Testimone_1 fatti, seppur ha mostrato una sorprendente memoria nel ricostruire il fatto storico e ha confermato diversi dettagli del sinistro per cui vi è causa, avve- nuto circa tre anni prima, come l'orario in cui è avvenuto l'impatto, la di- stanza che separava il veicolo dallo stesso condotto dalle due biciclette ( sei- sette metri ), i punti d'impatto, l'età dei due infortunati, in maniera del tutto anomala, non riusciva a riferire di circostanze, non articolate nei capitoli di prova, che non poteva non sapere, tra cui il colore delle biciclette investite.
Singolare è poi la circostanza che i due istanti, in seguito all'impatto, fossero stati accompagnati al presidio ospedaliero di Aversa, posto a circa 40 km dal luogo del sinistro, Carinola, laddove nell'immediata vicinanza dei luoghi del sinistro è posto il pronto soccorso dell'ospedale il S. Rocco di Sessa Aurun- ca oppure Pineta Grande di Castel Volturno. Tale anomalia è poi partico- larmente stridente ove si consideri che le lesioni di cui è causa (accertate in sede di ctu medica nella misura del 6% di danno biologico per entrambi gli istanti) sono di particolare significatività e avrebbero certamente dovuto in- durre chiunque al trasporto presso l'ospedale di maggiore vicinanza.
Non da ultimo non può essere obliterata la circostanza che dalla documen- tazione in atti (estratto banca dati IVASS) si evince un'anomala e inquietan- te plurisinistrosità del sig.re , uno dei due ciclisti, dalla qua- Controparte_2 le emerge in modo dettagliato una consolidata consuetudine con gli inciden-
3
ti stradali e le connesse procedure risarcitorie. Il nominativo del è CP_2 presente a vario titolo (danneggiato, proprietario, responsabile, testimone, terzo non trasportato) in ben undici sinistri in un arco temporale di appena cinque anni, alcuni addirittura anche a distanza di un mese l'uno dall'altro.
Tale circostanza, salvo inammissibili presunzioni logiche, non consente per- tanto di ritenere accertato il nesso causale tra le lesioni, pur riscontrate dal nominato consulente tecnico, e l'evento di danno potendo trovare le prime il loro ancoraggio causale in taluno degli altri numerosi sinistri che hanno in- teressato il sig.re con dinamiche e focus lesivi sovrapponibili a CP_2 quello in esame.
Pertanto, data la convergenza di plurimi elementi di forte sospetto non può dirsi emergente una prova tranquillizzante in ordine alla effettività del sini- stro e al pregiudizio patiti dagli appellati con la conseguenza che l'appello deve essere accolto con rigetto della domanda degli istanti nel giudizio di prime cure.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande di Parte_1
[
e ; Controparte_3
Condanna alla restituzione in favore della delle somme Controparte_5 eventualmente percepita in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna il difensore nel giudizio di prime cure dichiaratosi anticipata- rio di e alla restituzione di Controparte_2 Controparte_3 quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di prime cure
Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellata, che liquida per il primo grado in €
1.046,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge e per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
4
del 15% come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU di entrambi i gradi di giudizio a carico di e . Controparte_2 Controparte_3
Santa Maria Capua Vetere, 19/03/2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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