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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2025, n. 17046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17046 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 323/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
LV CR, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to CALISSE MARIA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 15.05.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 29.12.2022, , nel chiedere che il Parte_1
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
LL IC (FR) il 25.06.2005 con deduceva: di Controparte_1 essersi separato dalla moglie, con separazione consensuale Controparte_1 omologata da OD Tribunale in data 08.06.2016; che i coniugi in costanza di matrimonio avevano adottato due minori, , nato in [...] il [...] e Per_1
nata in [...] il [...]; che le condizioni di separazione concordate dai R_ coniugi avevano previsto l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui era stata assegnata la casa familiare e ampio
1 diritto di frequentazione del padre;
che con provvedimento del 21 luglio 2017 il
Tribunale dei Minorenni aveva disposto in via provvisoria ed urgente la sospensione della responsabilità genitoriale della parti nominando tutore dei figli il sindaco pro tempore di Roma;
che i rapporti del ricorrente con i figli e erano R_ Per_1 pressoché inesistente anche a causa dell'ostruzionismo della che, CP_1 soprattutto a seguito della separazione, aveva sempre ostacolato il rapporto del padre con i figli;
che dopo la separazione si era visto costretto per ragioni economiche a tornare a Bari non potendo permettersi il costo di un affitto nella capitale, la qual cosa aveva reso ancor più difficile la frequentazione con stante l'ostruzionismo Per_1 della madre.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva: che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con che il figlio restasse Controparte_1 Per_1 affidato ai servizi sociali o in subordine alla madre statuendo che il ricorrente avrebbe dovuto versare per il mantenimento del figlio la somma di euro 150,00 Per_1 mensili alla madre o al soggetto al quale il minore sarebbe stato affidato;
di poter frequentare liberamente la figlia maggiorenne , nulla versando per il suo R_ mantenimento essendo economicamente autonoma e che fossero statuite le modalità di visita del figlio . Per_1
Si costituiva la quale rappresentava: che la figlia , Controparte_1 R_ oramai maggiorenne, dopo un periodo di crisi stava con profitto frequentando l'Università; che il figlio era affetto da ADHD e da una forma leggera di Per_1 autismo;
che il ricorrente, da sempre messo al corrente di tutte le difficoltà affrontate dalla madre, non si era mai fatto carico né dal punto di vista personale né dal punto di vista economico di alcunché, estraniandosi completamente da oltre tre anni da tutto ciò che ineriva alle responsabilità nei confronti dei figli;
che in particolare, il ricorrente, oltre a non pagare la rata di mutuo, raramente aveva versato l'assegno di mantenimento per i figli come previsto, e aveva manifestato assoluta mancanza di collaborazione in ordine alle altre spese;
che la casa familiare era stata venduta, ricavando le parti € 20.000,00 ciascuna;
che il in seguito al trasferimento a Pt_1
Bari poteva godere di uno stipendio medio-mensile di circa € 1500/1600 ed inoltre essendo andato a vivere con i genitori aveva azzerato tutte le spese abitative;
che la figlia non era ancora economicamente autonoma, non potendosi desumere R_ detta autonomia dal fatto che era rimasta per soli due mesi e mezzo a Londra come ragazza alla pari;
che il figlio , che frequentava il 3° anno di Liceo artistico, Per_1 non percepiva alcuna indennità; che attese le mancanze del ricorrente la resistente era stata supportata, nei momenti di bisogno, dai genitori e dai parenti tutti e di spendere mensilmente per la locazione (comprensiva di condominio) la somma di € 1.100,00.
La resistente, pertanto, chiedeva: che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili nascenti da matrimonio, che fosse disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre ed il collocamento di entrambi i figli presso la stessa Per_1 nell'immobile in locazione a Roma in Via Antonio Ceriani n.1, int.13 individuando le
2 modalità di visita paterne in comparsa;
che fosse disposto che il padre avrebbe dovuto versare la somma di €. 800,00 quale contributo al mantenimento di entrambi i figli oltre al 50% di tutte le spese extra e che fosse statuito che il padre avrebbe dovuto corrispondere la somma di € 200,00 in favore della resistente quale contributo al pagamento del canone di locazione.
All'udienza presidenziale del 26.04.2023 sentite personalmente le parti e disposta l'audizione dei figli che avveniva in data 07.02.2024 il Presidente confermava i provvedimenti della separazione come vigenti, eccetto che per l'affidamento del figlio minore , essendo stata pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Per_1
Roma la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
disponeva, quindi, la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
In data 26.06.2025 il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 15.05.2025; riservava la causa in decisione al IO, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.1 c.p.c. a decorrere dal 1.07.2025.
§§§
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con il decreto di omologa del Tribunale di Roma del 18.06.2016; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il IO deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Affidamento, collocamento e diritto di visita dei genitori
Il IO deve dare atto che entrambi i figli sono maggiorenni, lo era prima R_ dell'introduzione del presente giudizio, mentre è divenuto maggiorenne in Per_1 corso di causa. Quanto a , pertanto, nessuna statuizione deve essere resa in R_ tema di collocamento e diritto di visita, sebbene le parti l'abbiamo richiesta, atteso che era già maggiorenne al momento in cui il presente giudizio è stato iniziato, mentre, per deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in Per_1 merito ad affidamento collocamento e diritto di visita essedo divenuto maggiorenne in corso di causa.
Mantenimento ordinario e straordinario di e R_ Per_1
3 Per quanto attiene al mantenimento dei figli il ricorrente ha dichiarato che la figlia ha raggiunto l'indipendenza economica e che, pertanto, nulla deve essere R_ corrisposto per il suo mantenimento, mentre per il figlio ha dichiarato di Per_1 essere disposto a corrispondere l'importo di € 150,00 al mese oltre al 50% delle spese extra.
La resistente ha, invece, eccepito che la figlia non ha ancora raggiunto R_
l'indipendenza economica atteso che sta completando gli studi universitari ed ha chiesto per entrambi i figli un contributo paterno mensile di complessivi € 800,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In merito all'obbligo di mantenere i figli occorre rilevare che esso non viene meno con carattere di automaticità al raggiungimento della maggiore età, essendo destinato a protrarsi ove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori;
di conseguenza, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo.
In merito al raggiungimento della propria indipendenza economica all'udienza del
07.02.2024 la figlia ha dichiarato: “studio scienze giuridiche presso R_
l'Università Mercatorum online, mi sono iscritta online durante il periodo covid;
mi piace l'università ma sto avendo dei ripensamenti, […] mi dedico allo studio, ritengo di avere diritto ad essere mantenuta dai miei genitori, al momento non svolgo alcun lavoro neanche saltuario”.
In tal senso, parte ricorrente ha asserito che per un periodo di permanenza all'estero,
si è resa economicamente indipendente trovando un impiego e che l'aver R_ avviato una esperienza lavorativa, anche se terminata, ha palesato il raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa e di guadagno della ragazza, mentre la libera e apprezzabile scelta di di tornare agli studi, non le consentirebbero di R_ continuare ad ottenere il mantenimento paterno;
mentre parte resistente ha dedotto, in sede di memoria di replica in data 16.09.2025, che la figlia sta studiando con merito essendo iscritta all'Università svolgendo, frattanto, dei lavoretti saltuari per non pesare troppo sulla madre.
, dunque oggi, dopo un travagliato periodo personale, non ha ancora R_ completato il percorso formativo universitario prescelto e la circostanza che svolga dei lavoretti saltuari unitamente agli studi non consente di per sé di ritenere provata la circostanza del raggiungimento della completa autonomia economica, né è stata raggiunta la prova che nel periodo in cui ha lavorato a Londra avesse R_ raggiunto una piena indipendenza tale da escludere l'odierna contribuzione paterna.
Invero, appare dimostrato che , oggi, dopo un periodo di difficoltà familiari e R_ personali, ha ripreso gli studi universitari che ancora non ha ultimato e che, a quanto riportato dalla madre, ha una parziale indipendenza economica grazie ai lavoretti saltuari svolti.
4 Quanto al figlio è incontestato che non ha raggiunto l'indipendenza Per_1 economica.
Dall'analisi della situazione economica delle parti è emerso che lavora presso Pt_1 Part l' di Bari ed ha goduto di un reddito da lavoro nel 2018 pari ad € 28.932,19, nel
2019 pari ad € 29.327,01, nel 2020 pari ad € 20.254,19 e nel 2021 pari ad € 27.354,77
e che è gravato fino al 2029 da un finanziamento, contratto nel 2019, le cui rate mensili ammontano ad € 240,00. Quanto alla si osserva: che svolge la CP_1 professione di infermiera con un reddito mensile di circa € 1.800,00; che è proprietaria di tre appartamenti in provincia di Rieti ricevuti in eredità che non producono reddito;
che è gravata da un canone locativo per la casa di abitazione di €
834,00 e che è stata sostenuta negli anni dai familiari.
Per quanto sopra osservato, ritenuti i redditi delle parti, considerato che il ricorrente non è gravato da spese abitative, vivendo con i proprio genitori (circostanza dedotta da parte resistente non contestata), ma solo dal pagamento delle rate di un finanziamento decennale contratto nel 2019 e che la resistente, invece, sostiene spese locatizie per la casa di abitazione dove vive con i due figli ma che gode del sostegno economico della propria famiglia, OD IO ritiene equo porre a carico di a titolo di contributo al mantenimento dei figli, considerate le loro Parte_1 accresciute esigenze e la parziale indipendenza economica di , l'importo R_ complessivo mensile di € 550,00 (di cui € 350,00 per ed € 200,00 per Per_1
). R_
Quanto alle spese straordinarie queste dovranno gravare in pari misura sulle parti.
Secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del
17.12.2014 in tema di spese straordinarie, l'assegno di mantenimento deve ritenersi comprensivo delle seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione in cui vivono le figlie, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante per l'autovettura eventualmente in uso ai figli, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, etc.).
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli sono cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito vanno poi distinte le spese che devono considerarsi “obbligatorie” perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo), oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
5 Sempre in base al sovra citato Protocollo, le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori possono suddividersi nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); 3) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4) spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, sono quelle per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le spese straordinarie, ad eccezione di quelle “obbligatorie”, dovranno essere previamente concordate tra i genitori;
in difetto di previo accordo, dovranno essere sostenute dal genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
Spese di Giudizio
Attesa la natura della controversia ed il parziale accoglimento di quanto chiesto dalle parti le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
, e in LL IC il 25.06.2005;
[...] Controparte_1
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di LL IC (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 3, parte II, serie C);
3. dichiara la cessazione della materia del contendere in merito ad affidamento collocamento e diritto di visita di;
Per_1
6 4. dispone che corrisponderà a a decorrere Parte_1 Controparte_1 dalla pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di mantenimento dei figli e , la somma mensile R_ Per_1 complessiva di € 550,00 (di cui € 350,00 per ed € 200,00 per ) Per_1 R_ oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.;
5. dispone che le spese straordinarie per i figli, per come indicate in parte motiva, siano suddivise tra le parti al 50%
6. statuisce che ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.11.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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