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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(P.IVA ), PAe_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pasetto ed elettivamente domiciliata a
Verona, Lungadige Campagnola 5, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elia Dogliani ed elettivamente domiciliata a
Venezia, Dorsoduro n. 2420, presso lo Studio dell'avv. Emanuela Rizzi;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 8208/2024, pubblicata il 26 marzo
2024
Conclusioni
Per CP_2
: in riforma della sentenza di primo grado:
[...]
NELLA ORIGINARIA CAUSA R.G. N. 21584/03:
pagina 1 di 22 PAe respingere tutte le domande ed eccezioni e istanze proposte da;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 202/2003. PAe PA in via subordinata: condannare a pagare a la somma di € 50.000,00 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. dalla data di scadenza al saldo (o somma diversa ritenta di giustizia); in via istruttoria: qualora necessario ai fini del decidere, ammettersi le prove richieste in primo grado con memorie del 1.12.2004 e 20.1.2005;
1 NELLA ORIGINARIA CAUSA R.G. N. 21781/05:
PAe respingere tutte le domande ed eccezioni e istanze proposte da;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'opponente:
PAe condannare a) a restituire il mulino HSD 4040 e i relativi accessori in buono stato di manutenzione, risarcendo anche in forma specifica eventuali danni PA cagionati al bene;
b) a corrispondere a l'equivalente pecuniario dell'uso e del
PAe godimento del mulino HSD 4040, di cui si sia avvantaggiata nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna, in esecuzione del contratto, e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo (occorrendo con
PAe compensazione delle somme eventualmente dovute a favore di e condanna per la differenza); in via istruttoria: qualora necessario ai fini del decidere, ammettersi le prove richieste in primo grado con le memorie del 1.12.2004 e del 20.1.2005.
PAe PA IN OGNI CASO: condannare a) a restituire a tutte le somme da essa versate in esecuzione delle sentenze merito oltre interessi, anche ai sensi dell'art. PA 1284, comma 4, c.c. dal pagamento al saldo;
b) a rimborsare a le spese di lite della originaria causa R.G. n. 21584/03 e della originaria causa R.G. n.
21781/05 (oltre spese generali, CPA e IVA) del primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio;
oltre al rimborso delle PA spese di CTU e di CTP sostenute (o da sostenere) da .
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto sotto ogni profilo di articolazione;
per l'effetto, mandare esente l'esponente da ogni
pagina 2 di 22 domanda ex adverso proposta e confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Soave, n. 144, del 18 luglio 2011.
Con il favore delle spese di lite.
Fatto e diritto
1. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verona, sez. distaccata di PAe_1
Soave, nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
202/2003 per il pagamento della somma di euro 50.000,00 quale residuo avere della fornitura di macchinari (due vagli e un mulino ad urto) di cui alla fattura n.
39/2002, portante il prezzo complessivo di euro 286.036,00.
1.1 proponeva opposizione, eccependo il cattivo Controparte_1 funzionamento del mulino ad urto e facendo valere la garanzia prestata allo scopo PA da (doc. 6, pag. 3; Garanzia d'esercizio: “ dopo esaminato il Pt_1 CP_3 materiale da frantumare garantisce che con un gioco di martelli di fornitura si produrranno da 9.500 a 12.000 tonnellate di stabilizzato 0-30 mm. CP_4
Qualora i consumi, per usura dei martelli di fornitura del mulino, CP_4 superassero del cinque per cento quanto affermato, la I.C.M. si impegna a ritirare il mulino in oggetto e a restituirne il relativo importo di 103.300,00 euro”): posto che quest'ultima società non aveva rilasciato la fideiussione contrattualmente prevista, il versamento del residuo prezzo era stato posticipato per sei mesi, allo scopo di verificare il buon funzionamento della macchina. Asseriva l'opponente di avere accertato nell'agosto 2002, dopo avere ricevuto la fornitura, la presenza di PA un grave difetto costruttivo del mulino, immediatamente contestato a , la quale aveva provveduto a sostituire il pezzo difettoso (6 marzo 2003).
Considerato che, nonostante tale sostituzione, il macchinario non raggiungeva i promessi livelli di produzione (la terna di martelli si era consumata dopo che era stato prodotto un quantitativo di materiale di sole circa 620 tonnellate),
[...]
PA
– sul presupposto dell'inadempimento di , la quale, costituitasi in CP_1 giudizio, contestava quanto dedotto dall'opponente - chiedeva la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse e il risarcimento del danno corrispondente al ritardo nell'avvio della produzione della cava e instaurava un procedimento per accertamento tecnico preventivo.
pagina 3 di 22 1.2 All'esito dell'ATP (3 marzo 2004), che riscontrava l'incapacità del macchinario di garantire le prestazioni promesse, modificava l'iniziale Controparte_1 domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto. A seguito della implicita dichiarazione di inammissibilità della stessa da parte del
G.I., proponeva un nuovo giudizio (R.G. n. 21781/2005), Controparte_1 poi riunito al primo (R.G. n. 21584/2003), prospettando una vendita di aliud pro alio e chiedendo la risoluzione del contratto limitatamente al mulino oggetto di
ATP. PA 1.3 Come nel precedente, anche in questo secondo giudizio , costituendosi in giudizio, eccepiva la decadenza e la prescrizione della domanda attorea, oltre a contestare di avere garantito il rendimento del macchinario ipotizzato in sede di
ATP.
1.4 Con sentenza n. 144/2011, il Tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, ribadita l'inammissibilità del mutamento dell'iniziale domanda (da riduzione del presso a risoluzione del contratto) perché incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (trattandosi di domanda nuova) ed affermata l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con il secondo giudizio (qualificata come azione di garanzia ex art. 1495 c.c.), riteneva abbandonata la domanda di riduzione del prezzo, rigettava le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, pronunziando nelle cause riunite, revocava il decreto ingiuntivo emesso a carico di , dichiarava risolto il Controparte_1 contratto intervenuto tra le parti limitatamente alla macchina HSI4040 (mulino ad PA urto), condannava a restituire a la predetta macchina in Controparte_1
PA buono stato di manutenzione, condannava a restituire a Controparte_1 la somma di euro 53.000,00, oltre Iva e interessi, ottenuta per il pagamento del macchinario, detratta la somma di euro 22.394,55 a titolo di godimento del mulino, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 8.188,18, oltre Iva
(accessori acquistati da a causa dell'eccessiva usura dei Controparte_1 martelli e spese per prove tecniche), e rigettava la domanda di risarcimento di danni da lucro cessante derivante dall'impossibilità per di Controparte_1 utilizzare la macchina sulla base delle caratteristiche tecniche assicurate.
pagina 4 di 22 PA 2. Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di sette motivi.
2.1 Con sentenza n. 2486/2017 la Corte di appello di Venezia confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare:
1. rigettava il primo motivo di gravame (volto a contestare l'errata qualificazione e travisamento della domanda perché nella causa iscritta al R.G. n.
21781/2005 era stato risolto il contratto sulla base di una causa petendi - eccessiva usura dei martelli - che non costituiva fondamento della domanda di risoluzione proposta da in quel giudizio), ritenendo che il Controparte_1
Tribunale avesse fatto corretta applicazione della regola iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. e che non vi fosse stata violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice correttamente qualificato la domanda come azione di garanzia ex art. 1497 c.c., che consente all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (domanda ritualmente introdotta nel secondo giudizio); PA
2. infondato era il secondo motivo di gravame, con il quale asseriva di avere garantito non la produttività o il rendimento del mulino ma semplicemente la durata dei martelli, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuto il primo giudice di accoglimento della domanda di risoluzione;
3. le eccezioni di prescrizione e decadenza (terzo e quarto motivo) erano PA superate dalla circostanza che aveva riconosciuto il difetto del macchinario;
4. escludeva (quinto e sesto motivo) che il fatto che aveva Controparte_1 rinunciato a far valere la garanzia pattizia (che prevedeva la restituzione della macchina a fronte della restituzione del prezzo) potesse essere considerato indice della scarsa importanza dell'inadempimento, difettando la macchina delle caratteristiche promesse e dunque dell'essenzialità pattiziamente prevista;
5. la domanda di risarcimento del danno (settimo motivo) era stata regolarmente formulata da ed era perfettamente ammissibile. Controparte_1
Anche le contestazioni sulla regolazione delle spese di lite venivano considerate destituite di fondamento.
pagina 5 di 22 PA 3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi lamentando:
1) l'omessa motivazione sul rigetto del primo motivo di appello, tenuto conto che la Corte di appello, avendo rilevato che la risoluzione del contratto “non è stata dichiarata a causa della precoce usura dei martelli, ma per i difetti costruttivi accertati in sede di ATP e CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste”, non aveva spiegato quali sarebbero stati i difetti costruttivi accertati che implicavano tale non conformità;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo al rigetto del primo motivo di appello, avendo la Corte territoriale, nell'affermare la non conformità del macchinario, supposto l'esistenza di difetti costruttivi del mulino che non erano mai emersi nel corso del processo. In particolare, dalla CTU disposta in corso di causa non erano emersi questi difetti, ma: quanto al presupposto di fatto (fatto costitutivo) della prima causa (R.G. n 21584/03 di opposizione al decreto ingiuntivo con domanda di riduzione del prezzo), la garanzia non era stata rispettata poiché i martelli del mulino si usuravano prima di produrre 9.500 tonnellate di materiale frantumato della classe 0-30 mm;
quanto al presupposto di fatto (fatto costitutivo) della seconda causa (RG n.
21781/05 - autonomo giudizio con domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno), il mulino con la nuova puleggia da 17 pollici aveva la velocità di rotazione prevista dal contratto ed era quindi in ogni caso perfettamente conforme alle indicazioni contrattuali. Inoltre, dalla relazione del
CTU in merito al mulino si evinceva che mai in atti era stato indicato un suo guasto nella rottura di qualche sua componente e non erano indicate contestazioni relative alla qualità del frantumato prodotto, per cui si doveva ritenere che quanto prodotto dal mulino fosse idoneo all'uso che intendeva farne
, alla quale non veniva liquidato di conseguenza alcun danno Controparte_1 subito;
3) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sempre in relazione al rigetto del primo motivo di appello, essendo la Corte del merito incorsa nello stesso errore commesso dal Tribunale, avendo alterato la domanda pagina 6 di 22 proposta nel giudizio RG n. 21781/2005 (risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino) modificandone i fatti costitutivi, ossia fondando la risoluzione del contratto sull'inadempimento della garanzia (i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9.500 tonnellate di materiale), dunque su fatti che erano stati allegati da esclusivamente a Controparte_1 fondamento della domanda di riduzione del prezzo proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (RG n. 21584/2003);
4) l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello atteso che, dato che
[...]
aveva rinunciato allo scioglimento stragiudiziale del contratto in CP_1 caso di inadempimento della garanzia, il Tribunale non avrebbe potuto risolvere il contratto per inadempimento della garanzia e, di conseguenza, la Corte di appello aveva errato limitandosi a ritenere sul punto corretta la conclusione del primo giudice;
5) l'omesso esame del contenuto della garanzia contrattuale, in relazione al rigetto del secondo motivo di appello, in quanto non aveva Controparte_1 mai esercitato il diritto potestativo di esercitare stragiudizialmente lo scioglimento del contratto e di obbligare la ricorrente a ritirare il mulino e a restituire il prezzo incassato: domandando la riduzione del prezzo aveva rinunciato irrevocabilmente alla garanzia impedendo ai giudici di merito di emettere una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto, come quella invece resa nel caso di specie;
6) l'omessa motivazione sul rigetto del secondo motivo di appello in quanto la
Corte di appello non aveva motivato sul perché era corretta la decisione del
Tribunale di risolvere il contratto con una pronuncia costitutiva fondata sull'inadempimento della garanzia;
7) la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di rinuncia del diritto e degli artt. 1236 e ss. c.c., 1492 comma 2 c.c. e art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma nn. 3 e 4 c.p.c., riproponendo la questione della incompatibilità tra mancato esercizio della garanzia e pronunzia costitutiva di risoluzione sotto il profilo della irrevocabilità della scelta ex art. 1492 c.c. e dell'interesse ad agire;
pagina 7 di 22 8) l'omessa motivazione sul rigetto del terzo motivo di appello atteso che la sentenza non aveva reso percepibile il fondamento della decisione perché priva di argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per PA arrivare alla conclusione che il riconoscimento del difetto da parte di impediva la decadenza e/o la prescrizione dell'azione di risoluzione;
9) l'omesso esame della garanzia contrattuale, in relazione al rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, per avere il Giudice di secondo grado omesso di esaminare il fatto storico costituito dal contenuto della garanzia e dal suo mancato esercizio per oltre un anno dalla consegna del mulino, avvenuta nel mese di giugno 2002, mentre aveva fatto valere la garanzia Controparte_1 con citazione notificata il 14.7.2003, oltre l'anno dalla consegna del mulino, quando la garanzia, estinta comunque, era stata rinunciata in favore della richiesta di riduzione del prezzo;
10) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1495, 2943, 2944, 2945 c.c., sempre rispetto al rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, essendo irrilevante il riconoscimento del difetto, con sostituzione di due pezzi da parte di PA
, posto che ciò non inciderebbe sulla prescrizione dell'azione, così come dovrebbero considerarsi irrilevanti, perché non incidenti sullo spettro di applicazione della garanzia contrattuale, la sostituzione dello scudo del mulino e la sostituzione della puleggia;
11) l'omessa pronunzia sul settimo motivo di appello, atteso che la sentenza del
Tribunale di Verona conterrebbe due errori (l'inclusione nel risarcimento del PA danno del costo dei nuovi martelli, che erano stati forniti da a sua cura e spese, e delle spese sostenute per le prove tecniche nel corso delle CTU, che sono spese processuali) sui quali non si sarebbe pronunciata la Corte di appello;
12) l'omessa motivazione sul rigetto del settimo motivo di appello, avendo motivato la Corte distrettuale per relationem al primo giudizio, senza esplicitare le ragioni della conferma;
13) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss., 115 e 116 cpc, 1218,
1223, 2043, 2697 c.c., per avere la Corte di appello riconosciuto un danno
(l'acquisto di martelli) che non aveva provato;
Controparte_1
pagina 8 di 22 14) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e seguenti, 112, 274 e 279
c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto corretta la liquidazione delle spese secondo un criterio unitario e globale, in quanto ciò può valere solo all'interno dell'unica causa, non già per due cause riunite come nel caso di specie.
resisteva con controricorso. Controparte_1
3.1 Con sentenza n. 8208/2024 la Corte di cassazione accoglieva i motivi di ricorso dal primo al quarto e dall'ottavo al decimo, rigettava i motivi quinto e sesto, dichiarava assorbiti i restanti e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa dinanzi alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
In particolare, la Corte, dopo avere rigettato l'eccezione di giudicato sollevata da
, riguardante il capo della sentenza che aveva respinto il Controparte_1 quinto e il sesto motivo di appello, e ricordato che la sentenza impugnata aveva deciso due cause riunite, nelle quali una prima causa (R.G. n 21584/2003) di opposizione al decreto ingiuntivo, con domanda di riduzione del prezzo;
una seconda causa (RG n. 21781/2005), recante un autonomo giudizio con domanda di risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio, esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, che riguardavano la domanda di risoluzione contrattuale e che erano accomunati dalle contestazioni rivolte alla sentenza impugnata in relazione al rigetto del primo motivo di appello, li riteneva fondati.
3.2 La Corte, dopo aver PA 1. esposto la tesi sostenuta dalla ricorrente , secondo cui: a) il Tribunale aveva precisato che i diritti fatti valere nelle due cause erano diversi, rispondendo a due fattispecie con petitum e causa petendi differenti, e, ritenendo che il mutamento della domanda nell'ambito del primo giudizio non dipendesse dall'irrevocabilità della scelta dell'art. 1492 c.c. ma dalle preclusioni processuali dell'art. 183 c.p.c. vecchia formulazione, 1) nel primo giudizio non si era pronunciata sull'originaria domanda di riduzione del prezzo, ritenendola abbandonata, e aveva considerato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
2) nel secondo giudizio aveva accolto la domanda di risoluzione sul presupposto che i martelli si usuravano prima di frantumare 9.500,00
pagina 9 di 22 tonnellate;
b) nella causa R.G. n. 21781/2005 il contratto era è stato risolto sulla base di un fatto costitutivo che non rappresentava il fondamento della domanda di risoluzione proposta da in quel giudizio Controparte_1 atteso che la circostanza che i martelli si usuravano “prima di aver frantumato
9500 t. di materiale” era stata dedotta da Controparte_1 esclusivamente nella causa R.G. n. 21584/2003 di opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale era stata domandata la riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto;
c) il fatto costitutivo della domanda di risoluzione proposta nella causa R.G. n. 21781/2005 era esclusivamente l'inconveniente della ridotta “velocità di rotazione” del mulino, che – stando alle affermazioni di – ne alterava le caratteristiche essenziali, quindi sulla Controparte_1 scorta di un difetto nuovo (diverso dall'usura dei martelli), conosciuto solo a seguito di A.T.P. svolto in corso di causa;
2. affermato che le considerazioni della ricorrente trovavano conferma nello svolgimento del processo esposto nella sentenza, laddove si affermava che con l'opposizione a decreto ingiuntivo aveva eccepiva il Controparte_1 cattivo funzionamento del mulino ad urto facendo valere la garanzia PA (contrattuale) prestata allo scopo da e che nel nuovo giudizio poi riunito con il primo “ipotizzando una vendita di aliud pro alio”, chiedeva “la risoluzione del contratto limitatamente al macchinario oggetto di ATP”;
3. riportato la motivazione della Corte veneziana nella parte in cui riteneva corretta la decisione del Tribunale di accogliere la domanda di risoluzione del contratto (produzione di 9.500/12.000 tonnellate con un set di martelli) e rigettava il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale “fatto corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c.” e “...correttamente qualificato la domanda come azione di garanzia ex art 1497 c.c. che disciplina la mancanza delle qualità promesse e che consente all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto;
domanda ritualmente introdotta nel secondo giudizio poi riunito al primo”;
4. osservava che:
pagina 10 di 22 - se è vero che l'art. 113 c.p.c. implica la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo questi porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c. – invocato come violato nel caso di specie - in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo in tal modo al richiedente un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
- il giudice del merito non può interferire nel potere dispositivo delle parti, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, per emettere un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato);
- il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274
c.p.c., non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi...La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo;
pagina 11 di 22 - le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem"
e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.
3.3 Pertanto, secondo la Suprema Corte, “Nel caso de quo, il giudice del merito:
-non si è confrontato con tali precedenti e ha considerato il provvedimento di riunione di due cause connesse come una sostanziale fusione dei due giudizi;
-non ha chiarito quali fossero i “difetti costruttivi” accertati in sede di ATP e di
CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste, che fondavano la pronuncia di risoluzione del contratto, anche alla luce delle risultanze della CTU, come riportate dalla ricorrente alle pagine 29-31 del mezzo di gravame;
-ha effettivamente posto a fondamento della domanda avanzata nel giudizio iscritto al RG n. 21781/2005 - risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino - fatti costitutivi diversi (l'inadempimento della garanzia contrattuale, con il suo specifico contenuto, perché i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9500 t di materiale) che erano stati allegati da
[...]
esclusivamente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo CP_1 del mulino posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, violando in questo modo il disposto dell'art. 112 c.p.c.;
pagina 12 di 22 -non ha differenziato la garanzia convenzionale da un lato, e, dall'altro lato, le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto (che tendono ad esiti diversi;
la prima al mantenimento del contratto;
la seconda al suo scioglimento) e neppure ha tenuto in adeguata considerazione la differenza tra la vendita di un bene privo delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio, ormai ben scolpita dai principi posti da questa Corte (Cass. n. 2313/2016;
7555/2017) ai fini anche della soggezione al termine prescrizionale. Deriva da ciò
l'accoglimento dei motivi e la cassazione sul punto e per quanto di ragione della sentenza impugnata, con necessità di nuovo esame da parte del giudice del rinvio”.
3.4 Inoltre, secondo la Corte di cassazione, era fondato anche il quarto motivo, relativo alla garanzia contrattuale (la Corte territoriale non aveva verificato se avesse azionato -o richiesto di azionare- la garanzia o, Controparte_1 viceversa, avesse rinunciato alla stessa, limitandosi a ritenere corretta la conclusione cui era pervenuto il Tribunale di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza offrire adeguata risposta al rigetto del motivo di appello), nonché fondati erano anche i motivi da otto a dieci fondati, riguardanti sostanzialmente l'omesso esame della garanzia ex art. 1495 c.c. e la sua prescrizione e/o decadenza. Infondati, invece, erano i motivi quinto e sesto, accomunati dalle critiche aventi ad oggetto la mancata attivazione della garanzia convenzionale di restituzione del mulino, in relazione ai quali non sussistevano i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione.
3.5 I restanti motivi (sette e da undici a quattordici) dovevano considerarsi assorbiti stante il riesame devoluto al giudice del rinvio che generava la perdita della rilevanza decisoria del settimo motivo e rendeva vano discutere sia del profilo del danno e della sua prova, sia della liquidazione delle spese.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto PAe_1 il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
si è costituita in giudizio esponendo lo svolgimento dei Controparte_1 processi, rilevando l'infondatezza dei sette motivi di appello e chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 13 di 22 All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.1 Nel merito la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione con la citata sentenza, ai quali questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi, e la vicenda deve, pertanto, essere riesaminata alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza di rinvio.
4.2 In particolare, questo Giudice del rinvio deve valutare la sussistenza della mancanza delle qualità promesse lamentata dall'acquirente Controparte_1
e dedotta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto, con il preciso limite, come indicato dalla Suprema Corte, di non porre a fondamento della eventuale pronuncia di risoluzione del contratto il difetto posto a fondamento della domanda di riduzione del prezzo (domanda poi rinunciata) formulata nel primo dei due giudizi poi riuniti nel corso del processo di primo grado.
4.3 Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 21584/03)
l'attrice opponente aveva denunciato l'inadempimento da Controparte_1
PA parte di della “Garanzia speciale”, relativa alla durata dei martelli del mulino ad urto, dato che i martelli si erano consumati dopo avere prodotto un quantitativo di materiale inferiore a quello garantito (620 tonnellate a fronte di una produzione garantita di tonnellate da 9.500 a 12.000), e aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, senza, peraltro, esercitare il diritto contrattualmente previsto di obbligare PA
a ritirare il mulino e a restituirne l'importo di euro 103.300,00.
Nel corso del giudizio, su richiesta della società opponente, si era svolto un ATP sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione ad essi allegata: proceda a verificare e descrivere i macchinari forniti dalla Pt_1
accertando in particolare quali siano le caratteristiche tecniche di
[...] funzionamento dei macchinari e se esse corrispondano alle caratteristiche garantite nella lettera d'ordine 8 aprile 2002 (doc. n. 6); accertando, inoltre, se i martelli più “duri”, installati a seguito della fornitura dei nuovi cunei, siano idonei
pagina 14 di 22 a realizzare le prestazioni garantite, ovvero non siano idonei a conseguire tale risultato, e determinano una maggiore usura interna alla macchina”.
Il CTU aveva rilevato che il mulino aveva una velocità di rotazione di 478/490 giri al minuto, mentre nel contratto la velocità era indicata in 500/800 giri al minuto.
Però, successivamente alla sostituzione della puleggia (da 13 pollici a 17 pollici) PA da parte di , il CTU aveva dato atto che l'installazione della “nuova puleggia ha portato il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto” (pag.11), aggiungendo che, con il cambio della puleggia, “l'efficienza raggiunta, quale risultato tra prodotto finito (65%) e quota riciclata (35%), può soddisfare le esigenze di
[...]
, purché sia garantita l'integrità funzionale della struttura del CP_1 macchinario e la minor usura delle parti interne. Ciò è possibile verificarlo attraverso una produzione ciclica, a carattere sperimentale, di tre/quattro mesi di operatività continua del mulino, nel normale orario di lavoro, consentendo nel tempo il prolungamento del periodo di garanzia del mulino”.
All'esito dell'ATP (relazione depositata il 3.3.2004), con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (depositata il 22.4.2004), l'opponente mutava la Controparte_1 domanda di adempimento (riduzione del prezzo) in domanda di risoluzione del contratto in conseguenza degli esiti dell'ATP che aveva accertato delle
“manchevolezze ancora maggiori di quelle rilevate all'inizio e denunciate in citazione”. In particolare, secondo l'opponente, non solo era stata accertata l'insufficiente durezza dei martelli, ma anche che il mulino (con l'originaria puleggia) non aveva la velocità di rotazione indicata nel contratto, sebbene la sostituzione della puleggia avesse portato il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto, come affermato dal CTU.
Nell'ordinanza del 21 luglio 2005, con la quale veniva disposta una nuova CTU, il
Tribunale aveva precisato che poteva tenersi in considerazione la sola domanda di riduzione del prezzo proposta dall'opponente atteso che, prescelta la via della riduzione del prezzo non poteva, ex art. 1492 c.c., richiedersi la risoluzione del contratto.
4.4 Pertanto, aveva proposto un nuovo giudizio (R.G. n. Controparte_1
21781/05) nel quale aveva chiesto la risoluzione del contratto lamentando che pagina 15 di 22 era stato accertato un fatto nuovo, ulteriore e diverso (bassa velocità di rotazione del mulino) rispetto a quello (eccessiva usura dei martelli) posto a base della domanda di riduzione del prezzo (pag. 7 citazione CSB), precisamente la mancanza delle caratteristiche promesse nella lettera di ordine, e la riunione della causa con quella R.G. n. 21584/03.
5. Appare evidente, che le due cause erano diverse: nella causa di opposizione
R.G. n. 21584/03 il fatto costitutivo della domanda di riduzione del prezzo era l'inadempimento della “Garanzia d'esercizio”, cioè l'eccessiva usura dei martelli, mentre nella causa R.G. n. 21781/05 il fatto costitutivo della domanda di risoluzione era esclusivamente la lamentata bassa velocità di rotazione del mulino, inferiore a quanto previsto contrattualmente, inconveniente che, a giudizio di , comportava che la macchina fornita costituisse Controparte_1 un aliud pro alio rispetto a quella garantita nel contratto.
5.1 I due procedimenti venivano riuniti in data 22 marzo 2006.
5.2 La nuova CTU, depositata in data 1° dicembre 2007 e successivamente integrata, permetteva di accertare che 1) i martelli del mulino si usuravano prima di produrre 9.500 tonnellate di materiale frantumato della classe 0-30 mm, fatto costitutivo della prima causa di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n.
21584/03) dove era stata chiesta la riduzione del prezzo non essendo stata rispettata la garanzia prevista contrattualmente;
2) in relazione al fatto costitutivo della seconda causa (R.G. n. 21781/05), in cui si domandava la risoluzione del contratto per aliud pro alio, il mulino, con la nuova puleggia da 17 pollici, aveva la velocità di rotazione (500/800 giri al minuto) prevista dal contratto ed era conforme alle indicazioni contrattuali.
6. Ed allora non può essere condivisa la decisone del Tribunale di Verona
(144/2011) che, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata abbandonata la domanda di riduzione del prezzo proposta dalla società opponente, ha risolto il contratto ritenendo che fosse mancato il rispetto delle caratteristiche tecniche promesse espressamente nel contratto di vendita, precisamente l'usura dei martelli prima di avere frantumato 9.500 tonnellate di materiale.
pagina 16 di 22 6.1 Così facendo il Tribunale e di seguito la Corte di appello che ha confermato la sentenza di primo grado senza aver chiarito quali fossero i “difetti costruttivi” accertati in sede di ATP e di CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste e di conseguenza giustificavano la pronuncia di risoluzione del contratto, anche alla luce delle risultanze della CTU, è PA incorso nell'errore denunciato da e ritenuto sussistente dalla Corte di cassazione. In particolare, il Tribunale ha considerato il provvedimento di riunione di due cause connesse “come una sostanziale fusione dei due giudizi” e ha effettivamente posto a fondamento della domanda avanzata nel giudizio iscritto al
RG n. 21781/2005 - risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino - fatti costitutivi diversi (l'inadempimento della garanzia contrattuale, con il suo specifico contenuto, perché i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9500 t di materiale) che erano stati allegati da Controparte_1 esclusivamente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo del mulino posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, violando in questo modo il disposto dell'art. 112 c.p.c.
6.1.1 D'altra parte, la stessa , nell'atto di citazione con cui Controparte_1 aveva introdotto il secondo giudizio, giustificava tale nuova azione quale conseguenza degli esiti dell'ATP che aveva accertato un inconveniente, nuovo e diverso rispetto a quello dedotto nel primo giudizio, cioè il numero di giri al minuto inferiore rispetto alle previsioni contrattuali che riguardava la caratteristica intrinseca della macchina, essenziale, a suo giudizio, affinché la macchina stessa potesse effettuare le prestazioni necessarie “per assolvere la funzione di mulino secondario attribuitole dal progetto del ciclo produttivo” da PA essa predisposto ed espressamente garantita da .
Inoltre, l'attrice precisava che l'azione proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e l'azione proposta nel secondo giudizio si fondavano su presupposti di fatto totalmente distinti tra loro e che per tale motivo la preclusione processuale intervenuta nel primo giudizio non poteva avere riflesso nel secondo, visto che si trattava di due fattispecie con petitum e causa petendi diversi, e concludeva affermando che nel giudizio di opposizione al decreto pagina 17 di 22 ingiuntivo si sarebbe dovuto accertare esclusivamente la sussistenza dell'inconveniente relativo alla anomala usura dei martelli, e, una volta accertato questo inconveniente avrebbe dovuto essere determinata la sua incidenza economica in relazione alla riduzione del prezzo, mentre nel secondo giudizio si sarebbe dovuto accertare la sussistenza del fatto nuovo, conosciuto soltanto nella causa di opposizione a seguito dell'accertamento tecnico espletato, cioè che la macchina concretamente fornita non aveva le caratteristiche essenziali promesse,
e conseguentemente pronunciare la risoluzione del contratto con tutti gli effetti risolutori conseguenti oltre al risarcimento del danno (pag. 10 atto di citazione-
R.G. n. 21781/2005).
7. Ebbene, tenuto conto che non ha impugnato la sentenza Controparte_1 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto abbandonata la domanda di riduzione del prezzo per violazione della garanzia prevista nel contratto e inammissibile la domanda di risoluzione, in quanto tardivamente proposta in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 22 aprile 2004, e che sul punto si è formato il giudicato, occorre accertare se il fatto nuovo e diverso da quello già fatto valere da nel primo giudizio, precisamente il lamentato Controparte_1 numero di giri inferiore a quanto previsto nel contratto, abbia reso definitivamente il macchinario inidoneo all'uso pattuito e a realizzare le prestazioni garantite espressamente nel contratto di vendita, cioè se manchino le qualità promesse che, ai sensi dell'art. 1497 c.c., possano giustificare la risoluzione del contratto, con il preciso limite, come riconosciuto dalla stessa convenuta in riassunzione (memoria di replica – pag. 2) di non porre a fondamento della eventuale pronuncia caducatoria del rapporto il diverso difetto
(durezza dei martelli) posto a fondamento della domanda spiegata nel primo dei due giudizi riuniti.
7.1 A tale domanda deve darsi negativa risposta.
7.1.1 Occorre immediatamente rilevare l'infondatezza della tesi sostenuta da
(memoria di replica – pag. 4), secondo cui la valutazione del Controparte_1
Tribunale si sarebbe basata sugli esiti dell'ATP, nonché sul riconoscimento del PA difetto da parte della stessa che aveva sostituito la puleggia, e, in relazione pagina 18 di 22 alla sussistenza della dedotta mancanza di qualità (il macchinario difettava della velocità di rotazione garantita, ossia 500/800 giri/minuto), nulla avrebbe accertato la successiva CTU, svolta dall'ing. posto che non si trattava di Per_1 un accertamento allo stesso demandato, essendo il quesito relativo soltanto ai danni conseguenti ai problemi al macchinario e non all'esistenza delle problematiche stesse, già in precedenza accertate.
Infatti, lo stesso Tribunale di Verona, dopo avere riportato gli esiti dell'ATP e PA rilevato che nel corso di detto accertamento aveva sostituito la puleggia da
13 pollici con quella da 17, aveva dato atto che all'epoca della redazione della prima consulenza non era stato possibile effettuare la verifica sul funzionamento del macchinario successivamente alla sostituzione della puleggia. Per tale motivo era stato conferito l'incarico all'ing. e l'analisi aveva avuto “il suo Per_1 completamento” (pag. 13 e 14 sentenza n. 144/2011).
Inoltre, nel quesito peritale veniva richiesto all'ing. non solo di accertare Per_1 se l'usurabilità dei martelli fosse superiore a quella pattuita, e in caso positivo di quantificare i maggiori costi di esercizio, ma anche di accertare se la velocità di rotazione dell'impianto fosse conforme a quella contrattualmente promessa e idonea a frantumare il materiale secondo le specifiche esigenze di , sia CP_1 prima che dopo la sostituzione della puleggia. Veniva anche chiesto al CTU di dire se la sostituzione della puleggia avesse comportato o potesse comportare alterazione negativa delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
7.2 Ribadito che il contratto è stato risolto sulla base di un fatto costitutivo
(“presupposto di fatto”) che non costituiva il fondamento della domanda di risoluzione proposta da nel secondo giudizio (R.G. n. Controparte_1
21781/2005), e non in relazione alla velocità di rotazione dell'impianto, al fine di accertare se non si fosse realizzata quella qualità, ritenuta essenziale dalla società acquirente, del macchinario promessa dalla venditrice, occorre esaminare le conclusioni a cui è giunto, sul punto, l'ing. nella CTU e nelle successive Per_1 integrazioni rilevando, peraltro, che anche in sede di ATP si era accertato che la sostituzione della puleggia aveva portato “il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto”, conformemente alle previsioni contrattuali (da 500 a 800).
pagina 19 di 22 Orbene,
- nella CTU, depositata in data 1° dicembre 2007, l'ing. nel rilevare che Per_1 le dimensioni della puleggia determinavano la velocità del rotore del mulino, evidenziava che la sostituzione della puleggia non aveva comportato, né poteva comportare pregiudizio alle caratteristiche di funzionamento e di sicurezza della macchina (pagg. 21 e 45);
- nell'integrazione, depositata il 4 maggio 2009, il CTU, dopo avere osservato, in merito al mulino, che mai, in atti, era stato indicato un suo guasto, né la rottura di qualche suo componente e che non aveva, negli accertamenti eseguiti sulla macchina, riscontrato alcun indizio di guasto, né contestazioni relative alla qualità del frantumato prodotto (pag. 21), riteneva che: 1) quanto prodotto dal mulino fosse idoneo all'uso che intendeva farne
[...]
e che, non avendo riscontrato la mancanza indicata relativamente CP_1 alle qualità di rendimento promesse, non era possibile quantificare alcun danno subito da al riguardo;
2) la maggiore usura dei martelli Controparte_1 avesse comportato solamente una loro anticipata sostituzione, e non una minore produzione in termini assoluti, quantificando in euro 2.314,33 il maggior costo danno a carico di per l'anticipata Controparte_1 sostituzione dei martelli;
- nelle successive “
contro
-osservazioni del CTU alle memorie dei legali delle parti”, l'ing. dopo avere rilevato che l'usura dei martelli non era Per_1 qualificabile come “guasto”, che la macchina-mulino era stata rinvenuta in buone condizioni, che non era stato riscontrato sulla stessa alcun guasto, che il motore installato sul mulino (da 132 KW) era conforme al contratto e che le riscontrate prestazioni del mulino erano entro il range di produttività prevista dal contratto, affermava che, a seguito degli accertamenti eseguiti in corso di
ATP e di CTU, la macchina era conforme alle indicazioni contrattuali e che l'ulteriore modifica, in corso di causa, della velocità della macchina – da 478-
490 […] a 635 g/1' […] – rientrava nell'ambito delle caratteristiche della macchina previste a contratto, pari a 500/800 g/1' (pagg. 9 e 10).
pagina 20 di 22 8. Alla luce delle chiare conclusioni a cui è giunto il CTU, il quale ha anche compiutamente risposto alle osservazioni formulate da , si Controparte_1 deve affermare che nel momento in cui è stato introdotto il secondo giudizio la velocità di rotazione dell'impianto era conforme a quella contrattualmente stabilita e la sostituzione della puleggia non aveva comportato alterazioni negative nelle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
Conseguentemente, successivamente a tale sostituzione, e antecedentemente alla domanda di risoluzione, la macchina aveva le caratteristiche richieste dal contratto e vi era il rispetto della previsione contrattuale, e senza che possa avere alcun rilievo il rispetto della garanzia relativa all'usura dei martelli che esula dall'accertamento oggetto della presente causa.
Come detto, il Tribunale aveva ritenuto, in relazione al primo giudizio, abbandonata la domanda di riduzione del prezzo e inammissibile la domanda di risoluzione per mancata rispetto della garanzia relativa all'usura dei martelli.
Tali statuizioni non sono state oggetto di censura in sede di appello, con la conseguenza che tali domande non possono essere esaminate dovendosi, altrimenti, rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni espresse dal
Tribunale sulle quali si è formato il giudicato.
8.1 Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato revocato, in accoglimento della PA domanda formulata da , deve essere condannata a Controparte_1
PA corrispondere a la somma di euro 50.000,00, quale residuo avere della fornitura dei due vagli e del mulino ad urto di cui alla fattura n. 39/2002, portante il prezzo complessivo di euro 286.036,00, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento al saldo (conformemente a quanto domandato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado), nonché a PA restituire a quanto dalla stessa corrispostole, anche a titolo di spese processuali, in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, con interessi legali dal pagamento al saldo.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite stante l'esito della controversia.
9. Alla luce dell'accoglimento della domanda formulata da si deve PAe_1 procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la pagina 21 di 22 soccombenza di con conseguente condanna della Controparte_1 predetta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente, nella misura liquidata in dispositivo (valore della causa indeterminabile – complessità media, parametri medi, senza fase istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di ATP e di CTU seguono la soccombenza di e Controparte_1 vengono poste a suo carico.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dato atto che il decreto ingiuntivo n. 202/2003 è stato revocato dal Tribunale di
Verona con la sentenza n. 144/2011,
- rigetta la domanda di risoluzione proposta da Controparte_1
- in accoglimento della domanda formulata da condanna PAe_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 50.000,00, Controparte_1 PAe_1 oltre interessi come disposto in parte motiva;
- condanna a restituire a quanto da Controparte_1 PAe_1 quest'ultima corrispostole in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 PAe_1 delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro
10.860,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 8.470,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 6.585,00, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 8.470,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone le spese di ATP e di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Venezia, camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906 del Ruolo Generale dell'anno 2024, promossa da
(P.IVA ), PAe_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Pasetto ed elettivamente domiciliata a
Verona, Lungadige Campagnola 5, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Elia Dogliani ed elettivamente domiciliata a
Venezia, Dorsoduro n. 2420, presso lo Studio dell'avv. Emanuela Rizzi;
parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 8208/2024, pubblicata il 26 marzo
2024
Conclusioni
Per CP_2
: in riforma della sentenza di primo grado:
[...]
NELLA ORIGINARIA CAUSA R.G. N. 21584/03:
pagina 1 di 22 PAe respingere tutte le domande ed eccezioni e istanze proposte da;
confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 202/2003. PAe PA in via subordinata: condannare a pagare a la somma di € 50.000,00 oltre agli interessi ex art. 1284, comma 1 e comma 4, c.c. dalla data di scadenza al saldo (o somma diversa ritenta di giustizia); in via istruttoria: qualora necessario ai fini del decidere, ammettersi le prove richieste in primo grado con memorie del 1.12.2004 e 20.1.2005;
1 NELLA ORIGINARIA CAUSA R.G. N. 21781/05:
PAe respingere tutte le domande ed eccezioni e istanze proposte da;
in caso di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dall'opponente:
PAe condannare a) a restituire il mulino HSD 4040 e i relativi accessori in buono stato di manutenzione, risarcendo anche in forma specifica eventuali danni PA cagionati al bene;
b) a corrispondere a l'equivalente pecuniario dell'uso e del
PAe godimento del mulino HSD 4040, di cui si sia avvantaggiata nell'intervallo di tempo compreso tra la sua consegna, in esecuzione del contratto, e la sua restituzione a seguito della risoluzione del medesimo (occorrendo con
PAe compensazione delle somme eventualmente dovute a favore di e condanna per la differenza); in via istruttoria: qualora necessario ai fini del decidere, ammettersi le prove richieste in primo grado con le memorie del 1.12.2004 e del 20.1.2005.
PAe PA IN OGNI CASO: condannare a) a restituire a tutte le somme da essa versate in esecuzione delle sentenze merito oltre interessi, anche ai sensi dell'art. PA 1284, comma 4, c.c. dal pagamento al saldo;
b) a rimborsare a le spese di lite della originaria causa R.G. n. 21584/03 e della originaria causa R.G. n.
21781/05 (oltre spese generali, CPA e IVA) del primo grado, del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio;
oltre al rimborso delle PA spese di CTU e di CTP sostenute (o da sostenere) da .
Per Controparte_1
“Voglia la Corte di Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto sotto ogni profilo di articolazione;
per l'effetto, mandare esente l'esponente da ogni
pagina 2 di 22 domanda ex adverso proposta e confermare integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona, Sezione Distaccata di Soave, n. 144, del 18 luglio 2011.
Con il favore delle spese di lite.
Fatto e diritto
1. chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Verona, sez. distaccata di PAe_1
Soave, nei confronti di il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
202/2003 per il pagamento della somma di euro 50.000,00 quale residuo avere della fornitura di macchinari (due vagli e un mulino ad urto) di cui alla fattura n.
39/2002, portante il prezzo complessivo di euro 286.036,00.
1.1 proponeva opposizione, eccependo il cattivo Controparte_1 funzionamento del mulino ad urto e facendo valere la garanzia prestata allo scopo PA da (doc. 6, pag. 3; Garanzia d'esercizio: “ dopo esaminato il Pt_1 CP_3 materiale da frantumare garantisce che con un gioco di martelli di fornitura si produrranno da 9.500 a 12.000 tonnellate di stabilizzato 0-30 mm. CP_4
Qualora i consumi, per usura dei martelli di fornitura del mulino, CP_4 superassero del cinque per cento quanto affermato, la I.C.M. si impegna a ritirare il mulino in oggetto e a restituirne il relativo importo di 103.300,00 euro”): posto che quest'ultima società non aveva rilasciato la fideiussione contrattualmente prevista, il versamento del residuo prezzo era stato posticipato per sei mesi, allo scopo di verificare il buon funzionamento della macchina. Asseriva l'opponente di avere accertato nell'agosto 2002, dopo avere ricevuto la fornitura, la presenza di PA un grave difetto costruttivo del mulino, immediatamente contestato a , la quale aveva provveduto a sostituire il pezzo difettoso (6 marzo 2003).
Considerato che, nonostante tale sostituzione, il macchinario non raggiungeva i promessi livelli di produzione (la terna di martelli si era consumata dopo che era stato prodotto un quantitativo di materiale di sole circa 620 tonnellate),
[...]
PA
– sul presupposto dell'inadempimento di , la quale, costituitasi in CP_1 giudizio, contestava quanto dedotto dall'opponente - chiedeva la riduzione del prezzo per mancanza delle qualità promesse e il risarcimento del danno corrispondente al ritardo nell'avvio della produzione della cava e instaurava un procedimento per accertamento tecnico preventivo.
pagina 3 di 22 1.2 All'esito dell'ATP (3 marzo 2004), che riscontrava l'incapacità del macchinario di garantire le prestazioni promesse, modificava l'iniziale Controparte_1 domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto. A seguito della implicita dichiarazione di inammissibilità della stessa da parte del
G.I., proponeva un nuovo giudizio (R.G. n. 21781/2005), Controparte_1 poi riunito al primo (R.G. n. 21584/2003), prospettando una vendita di aliud pro alio e chiedendo la risoluzione del contratto limitatamente al mulino oggetto di
ATP. PA 1.3 Come nel precedente, anche in questo secondo giudizio , costituendosi in giudizio, eccepiva la decadenza e la prescrizione della domanda attorea, oltre a contestare di avere garantito il rendimento del macchinario ipotizzato in sede di
ATP.
1.4 Con sentenza n. 144/2011, il Tribunale di Verona, sezione distaccata di
Soave, ribadita l'inammissibilità del mutamento dell'iniziale domanda (da riduzione del presso a risoluzione del contratto) perché incorsa nelle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (trattandosi di domanda nuova) ed affermata l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con il secondo giudizio (qualificata come azione di garanzia ex art. 1495 c.c.), riteneva abbandonata la domanda di riduzione del prezzo, rigettava le eccezioni di decadenza e di prescrizione e, pronunziando nelle cause riunite, revocava il decreto ingiuntivo emesso a carico di , dichiarava risolto il Controparte_1 contratto intervenuto tra le parti limitatamente alla macchina HSI4040 (mulino ad PA urto), condannava a restituire a la predetta macchina in Controparte_1
PA buono stato di manutenzione, condannava a restituire a Controparte_1 la somma di euro 53.000,00, oltre Iva e interessi, ottenuta per il pagamento del macchinario, detratta la somma di euro 22.394,55 a titolo di godimento del mulino, nonché al risarcimento del danno quantificato in euro 8.188,18, oltre Iva
(accessori acquistati da a causa dell'eccessiva usura dei Controparte_1 martelli e spese per prove tecniche), e rigettava la domanda di risarcimento di danni da lucro cessante derivante dall'impossibilità per di Controparte_1 utilizzare la macchina sulla base delle caratteristiche tecniche assicurate.
pagina 4 di 22 PA 2. Avverso tale decisione proponeva appello sulla scorta di sette motivi.
2.1 Con sentenza n. 2486/2017 la Corte di appello di Venezia confermava integralmente la sentenza di primo grado. In particolare:
1. rigettava il primo motivo di gravame (volto a contestare l'errata qualificazione e travisamento della domanda perché nella causa iscritta al R.G. n.
21781/2005 era stato risolto il contratto sulla base di una causa petendi - eccessiva usura dei martelli - che non costituiva fondamento della domanda di risoluzione proposta da in quel giudizio), ritenendo che il Controparte_1
Tribunale avesse fatto corretta applicazione della regola iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c. e che non vi fosse stata violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il primo giudice correttamente qualificato la domanda come azione di garanzia ex art. 1497 c.c., che consente all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto (domanda ritualmente introdotta nel secondo giudizio); PA
2. infondato era il secondo motivo di gravame, con il quale asseriva di avere garantito non la produttività o il rendimento del mulino ma semplicemente la durata dei martelli, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuto il primo giudice di accoglimento della domanda di risoluzione;
3. le eccezioni di prescrizione e decadenza (terzo e quarto motivo) erano PA superate dalla circostanza che aveva riconosciuto il difetto del macchinario;
4. escludeva (quinto e sesto motivo) che il fatto che aveva Controparte_1 rinunciato a far valere la garanzia pattizia (che prevedeva la restituzione della macchina a fronte della restituzione del prezzo) potesse essere considerato indice della scarsa importanza dell'inadempimento, difettando la macchina delle caratteristiche promesse e dunque dell'essenzialità pattiziamente prevista;
5. la domanda di risarcimento del danno (settimo motivo) era stata regolarmente formulata da ed era perfettamente ammissibile. Controparte_1
Anche le contestazioni sulla regolazione delle spese di lite venivano considerate destituite di fondamento.
pagina 5 di 22 PA 3. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a quattordici motivi lamentando:
1) l'omessa motivazione sul rigetto del primo motivo di appello, tenuto conto che la Corte di appello, avendo rilevato che la risoluzione del contratto “non è stata dichiarata a causa della precoce usura dei martelli, ma per i difetti costruttivi accertati in sede di ATP e CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste”, non aveva spiegato quali sarebbero stati i difetti costruttivi accertati che implicavano tale non conformità;
2) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riguardo al rigetto del primo motivo di appello, avendo la Corte territoriale, nell'affermare la non conformità del macchinario, supposto l'esistenza di difetti costruttivi del mulino che non erano mai emersi nel corso del processo. In particolare, dalla CTU disposta in corso di causa non erano emersi questi difetti, ma: quanto al presupposto di fatto (fatto costitutivo) della prima causa (R.G. n 21584/03 di opposizione al decreto ingiuntivo con domanda di riduzione del prezzo), la garanzia non era stata rispettata poiché i martelli del mulino si usuravano prima di produrre 9.500 tonnellate di materiale frantumato della classe 0-30 mm;
quanto al presupposto di fatto (fatto costitutivo) della seconda causa (RG n.
21781/05 - autonomo giudizio con domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno), il mulino con la nuova puleggia da 17 pollici aveva la velocità di rotazione prevista dal contratto ed era quindi in ogni caso perfettamente conforme alle indicazioni contrattuali. Inoltre, dalla relazione del
CTU in merito al mulino si evinceva che mai in atti era stato indicato un suo guasto nella rottura di qualche sua componente e non erano indicate contestazioni relative alla qualità del frantumato prodotto, per cui si doveva ritenere che quanto prodotto dal mulino fosse idoneo all'uso che intendeva farne
, alla quale non veniva liquidato di conseguenza alcun danno Controparte_1 subito;
3) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., sempre in relazione al rigetto del primo motivo di appello, essendo la Corte del merito incorsa nello stesso errore commesso dal Tribunale, avendo alterato la domanda pagina 6 di 22 proposta nel giudizio RG n. 21781/2005 (risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino) modificandone i fatti costitutivi, ossia fondando la risoluzione del contratto sull'inadempimento della garanzia (i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9.500 tonnellate di materiale), dunque su fatti che erano stati allegati da esclusivamente a Controparte_1 fondamento della domanda di riduzione del prezzo proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (RG n. 21584/2003);
4) l'omessa pronuncia sul secondo motivo di appello atteso che, dato che
[...]
aveva rinunciato allo scioglimento stragiudiziale del contratto in CP_1 caso di inadempimento della garanzia, il Tribunale non avrebbe potuto risolvere il contratto per inadempimento della garanzia e, di conseguenza, la Corte di appello aveva errato limitandosi a ritenere sul punto corretta la conclusione del primo giudice;
5) l'omesso esame del contenuto della garanzia contrattuale, in relazione al rigetto del secondo motivo di appello, in quanto non aveva Controparte_1 mai esercitato il diritto potestativo di esercitare stragiudizialmente lo scioglimento del contratto e di obbligare la ricorrente a ritirare il mulino e a restituire il prezzo incassato: domandando la riduzione del prezzo aveva rinunciato irrevocabilmente alla garanzia impedendo ai giudici di merito di emettere una sentenza costitutiva di risoluzione del contratto, come quella invece resa nel caso di specie;
6) l'omessa motivazione sul rigetto del secondo motivo di appello in quanto la
Corte di appello non aveva motivato sul perché era corretta la decisione del
Tribunale di risolvere il contratto con una pronuncia costitutiva fondata sull'inadempimento della garanzia;
7) la violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di rinuncia del diritto e degli artt. 1236 e ss. c.c., 1492 comma 2 c.c. e art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma nn. 3 e 4 c.p.c., riproponendo la questione della incompatibilità tra mancato esercizio della garanzia e pronunzia costitutiva di risoluzione sotto il profilo della irrevocabilità della scelta ex art. 1492 c.c. e dell'interesse ad agire;
pagina 7 di 22 8) l'omessa motivazione sul rigetto del terzo motivo di appello atteso che la sentenza non aveva reso percepibile il fondamento della decisione perché priva di argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per PA arrivare alla conclusione che il riconoscimento del difetto da parte di impediva la decadenza e/o la prescrizione dell'azione di risoluzione;
9) l'omesso esame della garanzia contrattuale, in relazione al rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, per avere il Giudice di secondo grado omesso di esaminare il fatto storico costituito dal contenuto della garanzia e dal suo mancato esercizio per oltre un anno dalla consegna del mulino, avvenuta nel mese di giugno 2002, mentre aveva fatto valere la garanzia Controparte_1 con citazione notificata il 14.7.2003, oltre l'anno dalla consegna del mulino, quando la garanzia, estinta comunque, era stata rinunciata in favore della richiesta di riduzione del prezzo;
10) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1495, 2943, 2944, 2945 c.c., sempre rispetto al rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, essendo irrilevante il riconoscimento del difetto, con sostituzione di due pezzi da parte di PA
, posto che ciò non inciderebbe sulla prescrizione dell'azione, così come dovrebbero considerarsi irrilevanti, perché non incidenti sullo spettro di applicazione della garanzia contrattuale, la sostituzione dello scudo del mulino e la sostituzione della puleggia;
11) l'omessa pronunzia sul settimo motivo di appello, atteso che la sentenza del
Tribunale di Verona conterrebbe due errori (l'inclusione nel risarcimento del PA danno del costo dei nuovi martelli, che erano stati forniti da a sua cura e spese, e delle spese sostenute per le prove tecniche nel corso delle CTU, che sono spese processuali) sui quali non si sarebbe pronunciata la Corte di appello;
12) l'omessa motivazione sul rigetto del settimo motivo di appello, avendo motivato la Corte distrettuale per relationem al primo giudizio, senza esplicitare le ragioni della conferma;
13) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss., 115 e 116 cpc, 1218,
1223, 2043, 2697 c.c., per avere la Corte di appello riconosciuto un danno
(l'acquisto di martelli) che non aveva provato;
Controparte_1
pagina 8 di 22 14) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e seguenti, 112, 274 e 279
c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto corretta la liquidazione delle spese secondo un criterio unitario e globale, in quanto ciò può valere solo all'interno dell'unica causa, non già per due cause riunite come nel caso di specie.
resisteva con controricorso. Controparte_1
3.1 Con sentenza n. 8208/2024 la Corte di cassazione accoglieva i motivi di ricorso dal primo al quarto e dall'ottavo al decimo, rigettava i motivi quinto e sesto, dichiarava assorbiti i restanti e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa dinanzi alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.
In particolare, la Corte, dopo avere rigettato l'eccezione di giudicato sollevata da
, riguardante il capo della sentenza che aveva respinto il Controparte_1 quinto e il sesto motivo di appello, e ricordato che la sentenza impugnata aveva deciso due cause riunite, nelle quali una prima causa (R.G. n 21584/2003) di opposizione al decreto ingiuntivo, con domanda di riduzione del prezzo;
una seconda causa (RG n. 21781/2005), recante un autonomo giudizio con domanda di risoluzione del contratto per vendita di aliud pro alio, esaminati congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, che riguardavano la domanda di risoluzione contrattuale e che erano accomunati dalle contestazioni rivolte alla sentenza impugnata in relazione al rigetto del primo motivo di appello, li riteneva fondati.
3.2 La Corte, dopo aver PA 1. esposto la tesi sostenuta dalla ricorrente , secondo cui: a) il Tribunale aveva precisato che i diritti fatti valere nelle due cause erano diversi, rispondendo a due fattispecie con petitum e causa petendi differenti, e, ritenendo che il mutamento della domanda nell'ambito del primo giudizio non dipendesse dall'irrevocabilità della scelta dell'art. 1492 c.c. ma dalle preclusioni processuali dell'art. 183 c.p.c. vecchia formulazione, 1) nel primo giudizio non si era pronunciata sull'originaria domanda di riduzione del prezzo, ritenendola abbandonata, e aveva considerato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
2) nel secondo giudizio aveva accolto la domanda di risoluzione sul presupposto che i martelli si usuravano prima di frantumare 9.500,00
pagina 9 di 22 tonnellate;
b) nella causa R.G. n. 21781/2005 il contratto era è stato risolto sulla base di un fatto costitutivo che non rappresentava il fondamento della domanda di risoluzione proposta da in quel giudizio Controparte_1 atteso che la circostanza che i martelli si usuravano “prima di aver frantumato
9500 t. di materiale” era stata dedotta da Controparte_1 esclusivamente nella causa R.G. n. 21584/2003 di opposizione al decreto ingiuntivo, nella quale era stata domandata la riduzione del prezzo e non la risoluzione del contratto;
c) il fatto costitutivo della domanda di risoluzione proposta nella causa R.G. n. 21781/2005 era esclusivamente l'inconveniente della ridotta “velocità di rotazione” del mulino, che – stando alle affermazioni di – ne alterava le caratteristiche essenziali, quindi sulla Controparte_1 scorta di un difetto nuovo (diverso dall'usura dei martelli), conosciuto solo a seguito di A.T.P. svolto in corso di causa;
2. affermato che le considerazioni della ricorrente trovavano conferma nello svolgimento del processo esposto nella sentenza, laddove si affermava che con l'opposizione a decreto ingiuntivo aveva eccepiva il Controparte_1 cattivo funzionamento del mulino ad urto facendo valere la garanzia PA (contrattuale) prestata allo scopo da e che nel nuovo giudizio poi riunito con il primo “ipotizzando una vendita di aliud pro alio”, chiedeva “la risoluzione del contratto limitatamente al macchinario oggetto di ATP”;
3. riportato la motivazione della Corte veneziana nella parte in cui riteneva corretta la decisione del Tribunale di accogliere la domanda di risoluzione del contratto (produzione di 9.500/12.000 tonnellate con un set di martelli) e rigettava il motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale “fatto corretta applicazione del principio iura novit curia di cui all'art. 113 comma 1 c.p.c.” e “...correttamente qualificato la domanda come azione di garanzia ex art 1497 c.c. che disciplina la mancanza delle qualità promesse e che consente all'acquirente di chiedere la risoluzione del contratto;
domanda ritualmente introdotta nel secondo giudizio poi riunito al primo”;
4. osservava che:
pagina 10 di 22 - se è vero che l'art. 113 c.p.c. implica la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo questi porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 c.p.c. – invocato come violato nel caso di specie - in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo in tal modo al richiedente un bene non richiesto o diverso da quello domandato;
- il giudice del merito non può interferire nel potere dispositivo delle parti, alterando gli elementi obiettivi dell'azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, per emettere un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato);
- il provvedimento di riunione per connessione, emesso ai sensi dell'art. 274
c.p.c., non intacca l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo, ciascuna delle quali consta del proprio corredo assertivo e probatorio che la riunione non può né sopprimere né comprimere, pena la violazione del dovere di pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. Ad evitare eventuali abusi processuali della parte che, incorsa in decadenze, tenti di eluderne gli effetti promuovendo un altro giudizio, provvede il carattere discrezionale della riunione, nel disporre la quale il giudice deve operare un bilanciamento tra economia, celerità e correttezza dei processi...La riunione di cause connesse lascia inalterata l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che le statuizioni e gli atti riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo;
pagina 11 di 22 - le decadenze processuali verificatesi nel giudizio di primo grado non possono essere aggirate dalla parte che vi sia incorsa mediante l'introduzione di un secondo giudizio identico al primo e a questo riunito, in quanto la riunione di cause identiche non realizza una vera e propria fusione dei procedimenti, tale da determinarne il concorso nella definizione dell'effettivo "thema decidendum et probandum", restando anzi intatta l'autonomia di ciascuna causa. Ne consegue che, in tale evenienza, il giudice - in osservanza del principio del "ne bis in idem"
e allo scopo di non favorire l'abuso dello strumento processuale e di non ledere il diritto di difesa della parte in cui favore sono maturate le preclusioni - deve trattare soltanto la causa iniziata per prima, decidendo in base ai fatti tempestivamente allegati e al materiale istruttorio in essa raccolto, salva l'eventualità che, non potendo tale causa condurre ad una pronuncia sul merito, venga meno l'impedimento alla trattazione della causa successivamente instaurata.
3.3 Pertanto, secondo la Suprema Corte, “Nel caso de quo, il giudice del merito:
-non si è confrontato con tali precedenti e ha considerato il provvedimento di riunione di due cause connesse come una sostanziale fusione dei due giudizi;
-non ha chiarito quali fossero i “difetti costruttivi” accertati in sede di ATP e di
CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste, che fondavano la pronuncia di risoluzione del contratto, anche alla luce delle risultanze della CTU, come riportate dalla ricorrente alle pagine 29-31 del mezzo di gravame;
-ha effettivamente posto a fondamento della domanda avanzata nel giudizio iscritto al RG n. 21781/2005 - risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino - fatti costitutivi diversi (l'inadempimento della garanzia contrattuale, con il suo specifico contenuto, perché i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9500 t di materiale) che erano stati allegati da
[...]
esclusivamente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo CP_1 del mulino posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, violando in questo modo il disposto dell'art. 112 c.p.c.;
pagina 12 di 22 -non ha differenziato la garanzia convenzionale da un lato, e, dall'altro lato, le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione del contratto (che tendono ad esiti diversi;
la prima al mantenimento del contratto;
la seconda al suo scioglimento) e neppure ha tenuto in adeguata considerazione la differenza tra la vendita di un bene privo delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. e la consegna di aliud pro alio, ormai ben scolpita dai principi posti da questa Corte (Cass. n. 2313/2016;
7555/2017) ai fini anche della soggezione al termine prescrizionale. Deriva da ciò
l'accoglimento dei motivi e la cassazione sul punto e per quanto di ragione della sentenza impugnata, con necessità di nuovo esame da parte del giudice del rinvio”.
3.4 Inoltre, secondo la Corte di cassazione, era fondato anche il quarto motivo, relativo alla garanzia contrattuale (la Corte territoriale non aveva verificato se avesse azionato -o richiesto di azionare- la garanzia o, Controparte_1 viceversa, avesse rinunciato alla stessa, limitandosi a ritenere corretta la conclusione cui era pervenuto il Tribunale di accoglimento della domanda di risoluzione del contratto, senza offrire adeguata risposta al rigetto del motivo di appello), nonché fondati erano anche i motivi da otto a dieci fondati, riguardanti sostanzialmente l'omesso esame della garanzia ex art. 1495 c.c. e la sua prescrizione e/o decadenza. Infondati, invece, erano i motivi quinto e sesto, accomunati dalle critiche aventi ad oggetto la mancata attivazione della garanzia convenzionale di restituzione del mulino, in relazione ai quali non sussistevano i vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione.
3.5 I restanti motivi (sette e da undici a quattordici) dovevano considerarsi assorbiti stante il riesame devoluto al giudice del rinvio che generava la perdita della rilevanza decisoria del settimo motivo e rendeva vano discutere sia del profilo del danno e della sua prova, sia della liquidazione delle spese.
4. Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto PAe_1 il giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
si è costituita in giudizio esponendo lo svolgimento dei Controparte_1 processi, rilevando l'infondatezza dei sette motivi di appello e chiedendo il rigetto dell'atto di riassunzione e la conferma della sentenza di primo grado.
pagina 13 di 22 All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c.
4.1 Nel merito la causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione con la citata sentenza, ai quali questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi, e la vicenda deve, pertanto, essere riesaminata alla luce delle considerazioni esposte nella sentenza di rinvio.
4.2 In particolare, questo Giudice del rinvio deve valutare la sussistenza della mancanza delle qualità promesse lamentata dall'acquirente Controparte_1
e dedotta a fondamento della domanda di risoluzione del contratto, con il preciso limite, come indicato dalla Suprema Corte, di non porre a fondamento della eventuale pronuncia di risoluzione del contratto il difetto posto a fondamento della domanda di riduzione del prezzo (domanda poi rinunciata) formulata nel primo dei due giudizi poi riuniti nel corso del processo di primo grado.
4.3 Orbene, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n. 21584/03)
l'attrice opponente aveva denunciato l'inadempimento da Controparte_1
PA parte di della “Garanzia speciale”, relativa alla durata dei martelli del mulino ad urto, dato che i martelli si erano consumati dopo avere prodotto un quantitativo di materiale inferiore a quello garantito (620 tonnellate a fronte di una produzione garantita di tonnellate da 9.500 a 12.000), e aveva chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, senza, peraltro, esercitare il diritto contrattualmente previsto di obbligare PA
a ritirare il mulino e a restituirne l'importo di euro 103.300,00.
Nel corso del giudizio, su richiesta della società opponente, si era svolto un ATP sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di causa e la documentazione ad essi allegata: proceda a verificare e descrivere i macchinari forniti dalla Pt_1
accertando in particolare quali siano le caratteristiche tecniche di
[...] funzionamento dei macchinari e se esse corrispondano alle caratteristiche garantite nella lettera d'ordine 8 aprile 2002 (doc. n. 6); accertando, inoltre, se i martelli più “duri”, installati a seguito della fornitura dei nuovi cunei, siano idonei
pagina 14 di 22 a realizzare le prestazioni garantite, ovvero non siano idonei a conseguire tale risultato, e determinano una maggiore usura interna alla macchina”.
Il CTU aveva rilevato che il mulino aveva una velocità di rotazione di 478/490 giri al minuto, mentre nel contratto la velocità era indicata in 500/800 giri al minuto.
Però, successivamente alla sostituzione della puleggia (da 13 pollici a 17 pollici) PA da parte di , il CTU aveva dato atto che l'installazione della “nuova puleggia ha portato il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto” (pag.11), aggiungendo che, con il cambio della puleggia, “l'efficienza raggiunta, quale risultato tra prodotto finito (65%) e quota riciclata (35%), può soddisfare le esigenze di
[...]
, purché sia garantita l'integrità funzionale della struttura del CP_1 macchinario e la minor usura delle parti interne. Ciò è possibile verificarlo attraverso una produzione ciclica, a carattere sperimentale, di tre/quattro mesi di operatività continua del mulino, nel normale orario di lavoro, consentendo nel tempo il prolungamento del periodo di garanzia del mulino”.
All'esito dell'ATP (relazione depositata il 3.3.2004), con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. (depositata il 22.4.2004), l'opponente mutava la Controparte_1 domanda di adempimento (riduzione del prezzo) in domanda di risoluzione del contratto in conseguenza degli esiti dell'ATP che aveva accertato delle
“manchevolezze ancora maggiori di quelle rilevate all'inizio e denunciate in citazione”. In particolare, secondo l'opponente, non solo era stata accertata l'insufficiente durezza dei martelli, ma anche che il mulino (con l'originaria puleggia) non aveva la velocità di rotazione indicata nel contratto, sebbene la sostituzione della puleggia avesse portato il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto, come affermato dal CTU.
Nell'ordinanza del 21 luglio 2005, con la quale veniva disposta una nuova CTU, il
Tribunale aveva precisato che poteva tenersi in considerazione la sola domanda di riduzione del prezzo proposta dall'opponente atteso che, prescelta la via della riduzione del prezzo non poteva, ex art. 1492 c.c., richiedersi la risoluzione del contratto.
4.4 Pertanto, aveva proposto un nuovo giudizio (R.G. n. Controparte_1
21781/05) nel quale aveva chiesto la risoluzione del contratto lamentando che pagina 15 di 22 era stato accertato un fatto nuovo, ulteriore e diverso (bassa velocità di rotazione del mulino) rispetto a quello (eccessiva usura dei martelli) posto a base della domanda di riduzione del prezzo (pag. 7 citazione CSB), precisamente la mancanza delle caratteristiche promesse nella lettera di ordine, e la riunione della causa con quella R.G. n. 21584/03.
5. Appare evidente, che le due cause erano diverse: nella causa di opposizione
R.G. n. 21584/03 il fatto costitutivo della domanda di riduzione del prezzo era l'inadempimento della “Garanzia d'esercizio”, cioè l'eccessiva usura dei martelli, mentre nella causa R.G. n. 21781/05 il fatto costitutivo della domanda di risoluzione era esclusivamente la lamentata bassa velocità di rotazione del mulino, inferiore a quanto previsto contrattualmente, inconveniente che, a giudizio di , comportava che la macchina fornita costituisse Controparte_1 un aliud pro alio rispetto a quella garantita nel contratto.
5.1 I due procedimenti venivano riuniti in data 22 marzo 2006.
5.2 La nuova CTU, depositata in data 1° dicembre 2007 e successivamente integrata, permetteva di accertare che 1) i martelli del mulino si usuravano prima di produrre 9.500 tonnellate di materiale frantumato della classe 0-30 mm, fatto costitutivo della prima causa di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G. n.
21584/03) dove era stata chiesta la riduzione del prezzo non essendo stata rispettata la garanzia prevista contrattualmente;
2) in relazione al fatto costitutivo della seconda causa (R.G. n. 21781/05), in cui si domandava la risoluzione del contratto per aliud pro alio, il mulino, con la nuova puleggia da 17 pollici, aveva la velocità di rotazione (500/800 giri al minuto) prevista dal contratto ed era conforme alle indicazioni contrattuali.
6. Ed allora non può essere condivisa la decisone del Tribunale di Verona
(144/2011) che, dopo avere revocato il decreto ingiuntivo opposto e dichiarata abbandonata la domanda di riduzione del prezzo proposta dalla società opponente, ha risolto il contratto ritenendo che fosse mancato il rispetto delle caratteristiche tecniche promesse espressamente nel contratto di vendita, precisamente l'usura dei martelli prima di avere frantumato 9.500 tonnellate di materiale.
pagina 16 di 22 6.1 Così facendo il Tribunale e di seguito la Corte di appello che ha confermato la sentenza di primo grado senza aver chiarito quali fossero i “difetti costruttivi” accertati in sede di ATP e di CTU che implicavano la non conformità alle caratteristiche contrattualmente previste e di conseguenza giustificavano la pronuncia di risoluzione del contratto, anche alla luce delle risultanze della CTU, è PA incorso nell'errore denunciato da e ritenuto sussistente dalla Corte di cassazione. In particolare, il Tribunale ha considerato il provvedimento di riunione di due cause connesse “come una sostanziale fusione dei due giudizi” e ha effettivamente posto a fondamento della domanda avanzata nel giudizio iscritto al
RG n. 21781/2005 - risoluzione del contratto per insufficiente velocità di rotazione del mulino - fatti costitutivi diversi (l'inadempimento della garanzia contrattuale, con il suo specifico contenuto, perché i martelli si usuravano prima di avere frantumato 9500 t di materiale) che erano stati allegati da Controparte_1 esclusivamente a fondamento della domanda di riduzione del prezzo del mulino posta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, violando in questo modo il disposto dell'art. 112 c.p.c.
6.1.1 D'altra parte, la stessa , nell'atto di citazione con cui Controparte_1 aveva introdotto il secondo giudizio, giustificava tale nuova azione quale conseguenza degli esiti dell'ATP che aveva accertato un inconveniente, nuovo e diverso rispetto a quello dedotto nel primo giudizio, cioè il numero di giri al minuto inferiore rispetto alle previsioni contrattuali che riguardava la caratteristica intrinseca della macchina, essenziale, a suo giudizio, affinché la macchina stessa potesse effettuare le prestazioni necessarie “per assolvere la funzione di mulino secondario attribuitole dal progetto del ciclo produttivo” da PA essa predisposto ed espressamente garantita da .
Inoltre, l'attrice precisava che l'azione proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e l'azione proposta nel secondo giudizio si fondavano su presupposti di fatto totalmente distinti tra loro e che per tale motivo la preclusione processuale intervenuta nel primo giudizio non poteva avere riflesso nel secondo, visto che si trattava di due fattispecie con petitum e causa petendi diversi, e concludeva affermando che nel giudizio di opposizione al decreto pagina 17 di 22 ingiuntivo si sarebbe dovuto accertare esclusivamente la sussistenza dell'inconveniente relativo alla anomala usura dei martelli, e, una volta accertato questo inconveniente avrebbe dovuto essere determinata la sua incidenza economica in relazione alla riduzione del prezzo, mentre nel secondo giudizio si sarebbe dovuto accertare la sussistenza del fatto nuovo, conosciuto soltanto nella causa di opposizione a seguito dell'accertamento tecnico espletato, cioè che la macchina concretamente fornita non aveva le caratteristiche essenziali promesse,
e conseguentemente pronunciare la risoluzione del contratto con tutti gli effetti risolutori conseguenti oltre al risarcimento del danno (pag. 10 atto di citazione-
R.G. n. 21781/2005).
7. Ebbene, tenuto conto che non ha impugnato la sentenza Controparte_1 di primo grado nella parte in cui ha ritenuto abbandonata la domanda di riduzione del prezzo per violazione della garanzia prevista nel contratto e inammissibile la domanda di risoluzione, in quanto tardivamente proposta in seno alla prima memoria ex art. 183 c.p.c., depositata il 22 aprile 2004, e che sul punto si è formato il giudicato, occorre accertare se il fatto nuovo e diverso da quello già fatto valere da nel primo giudizio, precisamente il lamentato Controparte_1 numero di giri inferiore a quanto previsto nel contratto, abbia reso definitivamente il macchinario inidoneo all'uso pattuito e a realizzare le prestazioni garantite espressamente nel contratto di vendita, cioè se manchino le qualità promesse che, ai sensi dell'art. 1497 c.c., possano giustificare la risoluzione del contratto, con il preciso limite, come riconosciuto dalla stessa convenuta in riassunzione (memoria di replica – pag. 2) di non porre a fondamento della eventuale pronuncia caducatoria del rapporto il diverso difetto
(durezza dei martelli) posto a fondamento della domanda spiegata nel primo dei due giudizi riuniti.
7.1 A tale domanda deve darsi negativa risposta.
7.1.1 Occorre immediatamente rilevare l'infondatezza della tesi sostenuta da
(memoria di replica – pag. 4), secondo cui la valutazione del Controparte_1
Tribunale si sarebbe basata sugli esiti dell'ATP, nonché sul riconoscimento del PA difetto da parte della stessa che aveva sostituito la puleggia, e, in relazione pagina 18 di 22 alla sussistenza della dedotta mancanza di qualità (il macchinario difettava della velocità di rotazione garantita, ossia 500/800 giri/minuto), nulla avrebbe accertato la successiva CTU, svolta dall'ing. posto che non si trattava di Per_1 un accertamento allo stesso demandato, essendo il quesito relativo soltanto ai danni conseguenti ai problemi al macchinario e non all'esistenza delle problematiche stesse, già in precedenza accertate.
Infatti, lo stesso Tribunale di Verona, dopo avere riportato gli esiti dell'ATP e PA rilevato che nel corso di detto accertamento aveva sostituito la puleggia da
13 pollici con quella da 17, aveva dato atto che all'epoca della redazione della prima consulenza non era stato possibile effettuare la verifica sul funzionamento del macchinario successivamente alla sostituzione della puleggia. Per tale motivo era stato conferito l'incarico all'ing. e l'analisi aveva avuto “il suo Per_1 completamento” (pag. 13 e 14 sentenza n. 144/2011).
Inoltre, nel quesito peritale veniva richiesto all'ing. non solo di accertare Per_1 se l'usurabilità dei martelli fosse superiore a quella pattuita, e in caso positivo di quantificare i maggiori costi di esercizio, ma anche di accertare se la velocità di rotazione dell'impianto fosse conforme a quella contrattualmente promessa e idonea a frantumare il materiale secondo le specifiche esigenze di , sia CP_1 prima che dopo la sostituzione della puleggia. Veniva anche chiesto al CTU di dire se la sostituzione della puleggia avesse comportato o potesse comportare alterazione negativa delle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
7.2 Ribadito che il contratto è stato risolto sulla base di un fatto costitutivo
(“presupposto di fatto”) che non costituiva il fondamento della domanda di risoluzione proposta da nel secondo giudizio (R.G. n. Controparte_1
21781/2005), e non in relazione alla velocità di rotazione dell'impianto, al fine di accertare se non si fosse realizzata quella qualità, ritenuta essenziale dalla società acquirente, del macchinario promessa dalla venditrice, occorre esaminare le conclusioni a cui è giunto, sul punto, l'ing. nella CTU e nelle successive Per_1 integrazioni rilevando, peraltro, che anche in sede di ATP si era accertato che la sostituzione della puleggia aveva portato “il regime di rotazione a 620-630 giri al minuto”, conformemente alle previsioni contrattuali (da 500 a 800).
pagina 19 di 22 Orbene,
- nella CTU, depositata in data 1° dicembre 2007, l'ing. nel rilevare che Per_1 le dimensioni della puleggia determinavano la velocità del rotore del mulino, evidenziava che la sostituzione della puleggia non aveva comportato, né poteva comportare pregiudizio alle caratteristiche di funzionamento e di sicurezza della macchina (pagg. 21 e 45);
- nell'integrazione, depositata il 4 maggio 2009, il CTU, dopo avere osservato, in merito al mulino, che mai, in atti, era stato indicato un suo guasto, né la rottura di qualche suo componente e che non aveva, negli accertamenti eseguiti sulla macchina, riscontrato alcun indizio di guasto, né contestazioni relative alla qualità del frantumato prodotto (pag. 21), riteneva che: 1) quanto prodotto dal mulino fosse idoneo all'uso che intendeva farne
[...]
e che, non avendo riscontrato la mancanza indicata relativamente CP_1 alle qualità di rendimento promesse, non era possibile quantificare alcun danno subito da al riguardo;
2) la maggiore usura dei martelli Controparte_1 avesse comportato solamente una loro anticipata sostituzione, e non una minore produzione in termini assoluti, quantificando in euro 2.314,33 il maggior costo danno a carico di per l'anticipata Controparte_1 sostituzione dei martelli;
- nelle successive “
contro
-osservazioni del CTU alle memorie dei legali delle parti”, l'ing. dopo avere rilevato che l'usura dei martelli non era Per_1 qualificabile come “guasto”, che la macchina-mulino era stata rinvenuta in buone condizioni, che non era stato riscontrato sulla stessa alcun guasto, che il motore installato sul mulino (da 132 KW) era conforme al contratto e che le riscontrate prestazioni del mulino erano entro il range di produttività prevista dal contratto, affermava che, a seguito degli accertamenti eseguiti in corso di
ATP e di CTU, la macchina era conforme alle indicazioni contrattuali e che l'ulteriore modifica, in corso di causa, della velocità della macchina – da 478-
490 […] a 635 g/1' […] – rientrava nell'ambito delle caratteristiche della macchina previste a contratto, pari a 500/800 g/1' (pagg. 9 e 10).
pagina 20 di 22 8. Alla luce delle chiare conclusioni a cui è giunto il CTU, il quale ha anche compiutamente risposto alle osservazioni formulate da , si Controparte_1 deve affermare che nel momento in cui è stato introdotto il secondo giudizio la velocità di rotazione dell'impianto era conforme a quella contrattualmente stabilita e la sostituzione della puleggia non aveva comportato alterazioni negative nelle caratteristiche di funzionamento dell'impianto.
Conseguentemente, successivamente a tale sostituzione, e antecedentemente alla domanda di risoluzione, la macchina aveva le caratteristiche richieste dal contratto e vi era il rispetto della previsione contrattuale, e senza che possa avere alcun rilievo il rispetto della garanzia relativa all'usura dei martelli che esula dall'accertamento oggetto della presente causa.
Come detto, il Tribunale aveva ritenuto, in relazione al primo giudizio, abbandonata la domanda di riduzione del prezzo e inammissibile la domanda di risoluzione per mancata rispetto della garanzia relativa all'usura dei martelli.
Tali statuizioni non sono state oggetto di censura in sede di appello, con la conseguenza che tali domande non possono essere esaminate dovendosi, altrimenti, rimettere in discussione gli accertamenti e le valutazioni espresse dal
Tribunale sulle quali si è formato il giudicato.
8.1 Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato revocato, in accoglimento della PA domanda formulata da , deve essere condannata a Controparte_1
PA corrispondere a la somma di euro 50.000,00, quale residuo avere della fornitura dei due vagli e del mulino ad urto di cui alla fattura n. 39/2002, portante il prezzo complessivo di euro 286.036,00, oltre interessi legali dalla scadenza del pagamento al saldo (conformemente a quanto domandato nel ricorso per decreto ingiuntivo e nelle conclusioni precisate nel giudizio di primo grado), nonché a PA restituire a quanto dalla stessa corrispostole, anche a titolo di spese processuali, in esecuzione delle pronunce di primo e secondo grado, con interessi legali dal pagamento al saldo.
Tutte le altre questioni rimangono assorbite stante l'esito della controversia.
9. Alla luce dell'accoglimento della domanda formulata da si deve PAe_1 procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la pagina 21 di 22 soccombenza di con conseguente condanna della Controparte_1 predetta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente, nella misura liquidata in dispositivo (valore della causa indeterminabile – complessità media, parametri medi, senza fase istruttoria per il giudizio di appello e per il presente giudizio di rinvio.
Le spese di ATP e di CTU seguono la soccombenza di e Controparte_1 vengono poste a suo carico.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio, dato atto che il decreto ingiuntivo n. 202/2003 è stato revocato dal Tribunale di
Verona con la sentenza n. 144/2011,
- rigetta la domanda di risoluzione proposta da Controparte_1
- in accoglimento della domanda formulata da condanna PAe_1 [...]
a corrispondere a la somma di euro 50.000,00, Controparte_1 PAe_1 oltre interessi come disposto in parte motiva;
- condanna a restituire a quanto da Controparte_1 PAe_1 quest'ultima corrispostole in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo effettivo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 PAe_1 delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro
10.860,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 8.470,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 6.585,00, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 8.470,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- pone le spese di ATP e di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Venezia, camera di consiglio del 28 maggio 2025
La Presidente
Clotilde Parise
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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