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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CC, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 776 del ruolo generale delle cause dell'anno 2015, avverso la sentenza n. 1789/15 emessa dal tribunale di CC (ex sezione distaccata di Maglie), trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.07.2024
TRA
(c.f./p.i. ) in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Civilla che in data 27.12.2022 Parte_2
ha rinunciato al mandato;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f./p.i. ) in persona del curatore NT P.IVA_2
avv. Rosanna Perricci, elettivamente domiciliato in Maglie, alla via G. De Giuseppe n. 15, presso lo studio dell'avv. Donato Mele Mongiò da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. (poi dichiarata fallita) NT
conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di CC - sezione distaccata di Maglie - il
[...]
per chiedere la declaratoria di inammissibilità, nullità, illegittimità dell'atto Controparte_2
di precetto su decreto ingiuntivo notificato dalla opposta per violazione degli artt.479 e 480 c.p.c., perché non preceduto dalla notifica del relativo titolo esecutivo bensì da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altra società recante il n.215/2012. CP_3
Con comparsa del 26.9.12 si costituiva il il quale chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione, evidenziando, tra l'altro, che aveva a sua volta presentato opposizione CP_3
1 a precetto fondata sugli stessi motivi indicati da ossia sulla notifica del titolo esecutivo CP_1
riguardante altro debitore.
Con sentenza n.1789/15 il tribunale di CC accoglieva l'opposizione, dichiarando nullo ed illegittimo l'atto di precetto in quanto la notificazione del titolo esecutivo risultava inesistente, essendo stato notificato dalla creditrice un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di CP_3
Alla predetta sentenza con atto del 09/06/2015 interponeva appello il Parte_1
[... chiedendone la riforma deducendo in particolare che la conformità all'originale del decreto ingiuntivo n.214/2012 e del relativo precetto notificati alla risultava attestata e CP_1 dichiarata nella relata di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario, dott.ssa , che Persona_1 aveva provveduto ad effettuare la notifica, per cui l'eventuale falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto essere superata con la proposizione di querela di falso. Deduceva pertanto che, in assenza di querela di falso “il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestato e incontestabile il valore probatorio della relazione di notifica apposta in calce all'atto di precetto a cui la CP_1 si è opposta” (pag. 10 appello).
Costituendosi nel presente grado di giudizio, il chiedeva il rigetto NT dell'appello e comunque proponeva, in via incidentale, la querela di falso sicché, con ordinanza del
19.07.2021 questa corte ritenuta ammissibile la querela di falso e rilevante il documento ai fini del decidere, sospendeva il giudizio e fissava alle parti il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento per riassumere la causa dinanzi al tribunale competente, in composizione collegiale.
Nelle more, la veniva dichiarata fallita con sentenza n.51/2020. NT
Con comparsa di riassunzione ex artt.335 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. del 15.10.2021 il
[...]
introduceva il giudizio di querela di falso nei confronti del NT Parte_1
chiedendo al tribunale di riconoscere e dichiarare la falsità della relata di notifica del
[...]
12.3.15 a firma dell''ufficiale giudiziario dott.ssa apposta in calce all'originale di Persona_1
titolo e precetto, nella parte in cui attestava l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo n.214/12 del tribunale di CC alla laddove invece l'ingiunzione effettivamente a quest'ultima NT
notificata era la n.215/12, ad essa estranea.
Si costituiva il chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda Parte_1
e comunque, nel merito, la sua infondatezza con conseguente dichiarazione della veridicità della relazione di notifica oggetto di querela di falso.
Con sentenza n.2978/23 del 31.10.2023, il tribunale di CC, in composizione collegiale, accoglieva la querela di falso proposta dal e per l'effetto dichiarava la falsità della NT relata di notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario dott.ssa , apposta in calce Persona_1
2 all'atto notificato alla nella parte in cui attestava l'avvenuta notifica della copia NT dell'antescritta ingiunzione di pagamento n.214/12 ing. e pedissequo atto di precetto.
Tale sentenza, notificata alla appellante, passava in giudicato ex artt. 324 e 325 c.p.c.
Con ricorso ex art.297 e 355 c.p.c. la Curatela del fallimento chiedeva la Controparte_4
prosecuzione del giudizio sospeso al quale seguiva il decreto di fissazione dell'udienza notificati alla controparte.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.07.2014 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione od erronea applicazione degli artt. 2697 c.c., 2699 c.c. e soprattutto 2700 c.c. per non avere il tribunale di CC – ex sezione distaccata di Maglie - rigettato l'opposizione a precetto promossa da per omesso NT assolvimento dell'onere della prova circa la presunta “falsità” dell'atto pubblico redatto ex art.2699 dall'Ufficiale Giudiziario, Dott.ssa , al momento della notifica dell'atto di precetto Persona_1
opposto.
Deduce che se la avesse voluto "fondatamente" contestare la veridicità di quanto NT
dichiarato e relazionato dall'Ufficiale Giudiziario in calce all'atto di precetto di cui trattasi avrebbe dovuto proporre una rituale querela di falso e non essendo ciò accaduto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestato il valore probatorio della relazione di notifica apposta in calce all'atto di precetto avverso il quale la aveva proposto opposizione e, quindi rigettarla. CP_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erronea determinazione delle spese del giudizio di primo grado liquidate anche per la fase istruttoria perché sostiene non esperita.
L'appello è infondato.
Questa corte con ordinanza del 12.6.2019 ha già evidenziato che dagli atti di causa emergeva: che in favore della curatela di ennero emessi dal tribunale di CC in pari data (20 febbraio Parte_1
2012) due diversi decreti ingiuntivi nei confronti di e aventi NT CP_3
rispettivamente nn.214/12 e 215/12 e che, sulla base di detti decreti ingiuntivi, la curatela intimò precetto alle due società per il recupero del credito vantato con la ingiunzione di pagamento;
che sia che proposero opposizione ex art.615 cod. proc. civ., entrambe rilevando come CP_1 CP_3
il titolo esecutivo notificato unitamente al precetto fosse diverso da quello indicato nello stesso precetto sulla base del quale agiva il creditore (in sostanza, nella copia notificata a CP_1
sarebbe stato allegato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ed a quella notificata ad CP_3 CP_3
sarebbe stato allegato il decreto ingiuntivo emesso in favore di;
che tale circostanza è CP_1
3 documentata dalla copia del precetto notificato depositata in primo grado da parte appellata;
che l'originale dell'atto di precetto depositato dalla curatela con la citazione in appello reca allegata alla intimazione di pagamento la copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo n.214/12 emesso nei confronti della società appellata;
che nella relata apposta sulla copia notificata l'ufficiale giudiziario aveva ha attestato di avere “ad istanza della società in persona della Controparte_2 dott.ssa e dell'avv. Daniele Giannini (…) notificato copia dell'antescritta Parte_2
ingiunzione di pagamento (n.214/12 R.G., n.464/12 REP.) a soc. in persona del NT legale rappresentante”; che detta attestazione fa piena prova fino a proposizione di querela di falso della verità della dichiarazione in essa contenuta riguardo le attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario e cioè dell'avvenuta consegna di copia del decreto ingiuntivo n.214/12 in allegato alla intimazione di precetto;
che, del resto, la medesima attestazione appare in contrasto con la copia notificata depositata, come detto, da rilevato che con la comparsa di risposta NT [...]
ha formalmente proposto querela di falso “verso la relata 12.03.2015 in calce CP_1 all'originale di notifica di titolo e precetto, separatamente nella parte in cui attesterebbe l'avvenuta notifica di ingiunzione di pagamento n.214/12 ING., n.677/12 R.G., n.464/15 REP. laddove
l'ingiunzione effettivamente notificata è, invece, la n.215/12 ING:, n.676/12 R.G., n.465/12 REP”.
Ciò premesso la corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di rivolgere interpello a parte appellata ex art.220 c.p.c. in ordine alla volontà di avvalersi della copia dell'atto di precetto notificata e prodotta in atti e decidere in ordine all'ammissibilità della querela di falso.
Effettuati gli adempimenti di rito ed ammessa ed esperito il giudizio di querela di falso, il tribunale di CC, in composizione collegiale, con sentenza n.2978/23 così provvedeva: "accoglie la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, dichiara la falsità della relata di Parte_1 CP_1 notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario dott.ssa , apposta in calce all'atto Persona_1
notificato alla in data 12 marzo 2015 nella parte in cui attesta l'avvenuta notifica NT della copia dell'antescritta ingiunzione di pagamento (n. 214/12 ING, n. 677/12 R.G., n. 464/12
REP.) e pedissequo atto di precetto decreto ingiuntivo n. 214/12 Trib. CC e del pedissequo precetto".
Rileva la Corte che risultando dalla documentazione in atti la circostanza che all'atto di precetto notificato alla fosse stato allegato il decreto ingiuntivo n.215/12 del tribunale di NT
CC emesso nei confronti di e quindi un titolo esecutivo estraneo a CP_3 NT
(come del resto anche affermato nella sentenza n.2978/2023 del tribunale di CC resa in composizione collegiale e passata in giudicato) e dichiarata la falsità della relata di notifica di cui trattasi, l'appello proposto dal va rigettato e la sentenza di primo Parte_1
grado confermata.
4 Il secondo motivo di gravame è assorbito dalla decisione.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC - come sopra composta - definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.1789/15 del tribunale di CC
– ex sezione distaccata di Maglie);
- pone le spese di lite del presente grado a carico del in persona del Parte_1
suo curatore, ed in favore di parte appellata, che liquida, in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di CC, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Riccardo Mele Presidente
2) Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 776 del ruolo generale delle cause dell'anno 2015, avverso la sentenza n. 1789/15 emessa dal tribunale di CC (ex sezione distaccata di Maglie), trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 10.07.2024
TRA
(c.f./p.i. ) in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa rappresentato e difeso dall'avv. Benedetta Civilla che in data 27.12.2022 Parte_2
ha rinunciato al mandato;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f./p.i. ) in persona del curatore NT P.IVA_2
avv. Rosanna Perricci, elettivamente domiciliato in Maglie, alla via G. De Giuseppe n. 15, presso lo studio dell'avv. Donato Mele Mongiò da cui è rappresentato e difeso come da procura in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. (poi dichiarata fallita) NT
conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di CC - sezione distaccata di Maglie - il
[...]
per chiedere la declaratoria di inammissibilità, nullità, illegittimità dell'atto Controparte_2
di precetto su decreto ingiuntivo notificato dalla opposta per violazione degli artt.479 e 480 c.p.c., perché non preceduto dalla notifica del relativo titolo esecutivo bensì da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di altra società recante il n.215/2012. CP_3
Con comparsa del 26.9.12 si costituiva il il quale chiedeva il rigetto Parte_1 dell'opposizione, evidenziando, tra l'altro, che aveva a sua volta presentato opposizione CP_3
1 a precetto fondata sugli stessi motivi indicati da ossia sulla notifica del titolo esecutivo CP_1
riguardante altro debitore.
Con sentenza n.1789/15 il tribunale di CC accoglieva l'opposizione, dichiarando nullo ed illegittimo l'atto di precetto in quanto la notificazione del titolo esecutivo risultava inesistente, essendo stato notificato dalla creditrice un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di CP_3
Alla predetta sentenza con atto del 09/06/2015 interponeva appello il Parte_1
[... chiedendone la riforma deducendo in particolare che la conformità all'originale del decreto ingiuntivo n.214/2012 e del relativo precetto notificati alla risultava attestata e CP_1 dichiarata nella relata di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario, dott.ssa , che Persona_1 aveva provveduto ad effettuare la notifica, per cui l'eventuale falsità di tale dichiarazione avrebbe dovuto essere superata con la proposizione di querela di falso. Deduceva pertanto che, in assenza di querela di falso “il Giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestato e incontestabile il valore probatorio della relazione di notifica apposta in calce all'atto di precetto a cui la CP_1 si è opposta” (pag. 10 appello).
Costituendosi nel presente grado di giudizio, il chiedeva il rigetto NT dell'appello e comunque proponeva, in via incidentale, la querela di falso sicché, con ordinanza del
19.07.2021 questa corte ritenuta ammissibile la querela di falso e rilevante il documento ai fini del decidere, sospendeva il giudizio e fissava alle parti il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento per riassumere la causa dinanzi al tribunale competente, in composizione collegiale.
Nelle more, la veniva dichiarata fallita con sentenza n.51/2020. NT
Con comparsa di riassunzione ex artt.335 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. del 15.10.2021 il
[...]
introduceva il giudizio di querela di falso nei confronti del NT Parte_1
chiedendo al tribunale di riconoscere e dichiarare la falsità della relata di notifica del
[...]
12.3.15 a firma dell''ufficiale giudiziario dott.ssa apposta in calce all'originale di Persona_1
titolo e precetto, nella parte in cui attestava l'avvenuta notifica del decreto ingiuntivo n.214/12 del tribunale di CC alla laddove invece l'ingiunzione effettivamente a quest'ultima NT
notificata era la n.215/12, ad essa estranea.
Si costituiva il chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda Parte_1
e comunque, nel merito, la sua infondatezza con conseguente dichiarazione della veridicità della relazione di notifica oggetto di querela di falso.
Con sentenza n.2978/23 del 31.10.2023, il tribunale di CC, in composizione collegiale, accoglieva la querela di falso proposta dal e per l'effetto dichiarava la falsità della NT relata di notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario dott.ssa , apposta in calce Persona_1
2 all'atto notificato alla nella parte in cui attestava l'avvenuta notifica della copia NT dell'antescritta ingiunzione di pagamento n.214/12 ing. e pedissequo atto di precetto.
Tale sentenza, notificata alla appellante, passava in giudicato ex artt. 324 e 325 c.p.c.
Con ricorso ex art.297 e 355 c.p.c. la Curatela del fallimento chiedeva la Controparte_4
prosecuzione del giudizio sospeso al quale seguiva il decreto di fissazione dell'udienza notificati alla controparte.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 10.07.2014 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante denuncia la violazione od erronea applicazione degli artt. 2697 c.c., 2699 c.c. e soprattutto 2700 c.c. per non avere il tribunale di CC – ex sezione distaccata di Maglie - rigettato l'opposizione a precetto promossa da per omesso NT assolvimento dell'onere della prova circa la presunta “falsità” dell'atto pubblico redatto ex art.2699 dall'Ufficiale Giudiziario, Dott.ssa , al momento della notifica dell'atto di precetto Persona_1
opposto.
Deduce che se la avesse voluto "fondatamente" contestare la veridicità di quanto NT
dichiarato e relazionato dall'Ufficiale Giudiziario in calce all'atto di precetto di cui trattasi avrebbe dovuto proporre una rituale querela di falso e non essendo ciò accaduto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto ritenere incontestato il valore probatorio della relazione di notifica apposta in calce all'atto di precetto avverso il quale la aveva proposto opposizione e, quindi rigettarla. CP_1
Con il secondo motivo di gravame l'appellante denuncia l'erronea determinazione delle spese del giudizio di primo grado liquidate anche per la fase istruttoria perché sostiene non esperita.
L'appello è infondato.
Questa corte con ordinanza del 12.6.2019 ha già evidenziato che dagli atti di causa emergeva: che in favore della curatela di ennero emessi dal tribunale di CC in pari data (20 febbraio Parte_1
2012) due diversi decreti ingiuntivi nei confronti di e aventi NT CP_3
rispettivamente nn.214/12 e 215/12 e che, sulla base di detti decreti ingiuntivi, la curatela intimò precetto alle due società per il recupero del credito vantato con la ingiunzione di pagamento;
che sia che proposero opposizione ex art.615 cod. proc. civ., entrambe rilevando come CP_1 CP_3
il titolo esecutivo notificato unitamente al precetto fosse diverso da quello indicato nello stesso precetto sulla base del quale agiva il creditore (in sostanza, nella copia notificata a CP_1
sarebbe stato allegato il decreto ingiuntivo emesso in favore di ed a quella notificata ad CP_3 CP_3
sarebbe stato allegato il decreto ingiuntivo emesso in favore di;
che tale circostanza è CP_1
3 documentata dalla copia del precetto notificato depositata in primo grado da parte appellata;
che l'originale dell'atto di precetto depositato dalla curatela con la citazione in appello reca allegata alla intimazione di pagamento la copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo n.214/12 emesso nei confronti della società appellata;
che nella relata apposta sulla copia notificata l'ufficiale giudiziario aveva ha attestato di avere “ad istanza della società in persona della Controparte_2 dott.ssa e dell'avv. Daniele Giannini (…) notificato copia dell'antescritta Parte_2
ingiunzione di pagamento (n.214/12 R.G., n.464/12 REP.) a soc. in persona del NT legale rappresentante”; che detta attestazione fa piena prova fino a proposizione di querela di falso della verità della dichiarazione in essa contenuta riguardo le attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario e cioè dell'avvenuta consegna di copia del decreto ingiuntivo n.214/12 in allegato alla intimazione di precetto;
che, del resto, la medesima attestazione appare in contrasto con la copia notificata depositata, come detto, da rilevato che con la comparsa di risposta NT [...]
ha formalmente proposto querela di falso “verso la relata 12.03.2015 in calce CP_1 all'originale di notifica di titolo e precetto, separatamente nella parte in cui attesterebbe l'avvenuta notifica di ingiunzione di pagamento n.214/12 ING., n.677/12 R.G., n.464/15 REP. laddove
l'ingiunzione effettivamente notificata è, invece, la n.215/12 ING:, n.676/12 R.G., n.465/12 REP”.
Ciò premesso la corte rimetteva la causa sul ruolo al fine di rivolgere interpello a parte appellata ex art.220 c.p.c. in ordine alla volontà di avvalersi della copia dell'atto di precetto notificata e prodotta in atti e decidere in ordine all'ammissibilità della querela di falso.
Effettuati gli adempimenti di rito ed ammessa ed esperito il giudizio di querela di falso, il tribunale di CC, in composizione collegiale, con sentenza n.2978/23 così provvedeva: "accoglie la querela di falso proposta dal e, per l'effetto, dichiara la falsità della relata di Parte_1 CP_1 notificazione a firma dell'ufficiale giudiziario dott.ssa , apposta in calce all'atto Persona_1
notificato alla in data 12 marzo 2015 nella parte in cui attesta l'avvenuta notifica NT della copia dell'antescritta ingiunzione di pagamento (n. 214/12 ING, n. 677/12 R.G., n. 464/12
REP.) e pedissequo atto di precetto decreto ingiuntivo n. 214/12 Trib. CC e del pedissequo precetto".
Rileva la Corte che risultando dalla documentazione in atti la circostanza che all'atto di precetto notificato alla fosse stato allegato il decreto ingiuntivo n.215/12 del tribunale di NT
CC emesso nei confronti di e quindi un titolo esecutivo estraneo a CP_3 NT
(come del resto anche affermato nella sentenza n.2978/2023 del tribunale di CC resa in composizione collegiale e passata in giudicato) e dichiarata la falsità della relata di notifica di cui trattasi, l'appello proposto dal va rigettato e la sentenza di primo Parte_1
grado confermata.
4 Il secondo motivo di gravame è assorbito dalla decisione.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di CC - come sopra composta - definitivamente pronunciando così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata (n.1789/15 del tribunale di CC
– ex sezione distaccata di Maglie);
- pone le spese di lite del presente grado a carico del in persona del Parte_1
suo curatore, ed in favore di parte appellata, che liquida, in € 4.000,00 per compensi di avvocato, oltre
IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Si dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1- bis, DPR 115/2002, a carico della parte appellante.
Così deciso in CC nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Riccardo Mele
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