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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/12/2025, n. 5999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5999 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 14106 /2024 da:
L'avv. MAZZA GIANLUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Con L'avv. PETRINI GIANCARLO per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 14106 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Scarpati e Parte_1 C.F._1
AN ZZ opponente
E
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. GI PE
opposta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_3 P.IVA_2 avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Fe derico Trento opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.
11920249005844851000, notificata il 15 giugno 2024, con cui è stato chiesto il pagamento
1 delle cartelle esattoriali nn. 11920160010756621000, presumibilmente notificata il
18/10/2016, 11920190008799219000, presumibilmente notificata il 15/10/2019,
11920200001409439000, presumibilmente notificata 21/10/2021, 11920200010254143000, presumibilmente notificata il 28/10/2021, 119 20210008968100000 presumibilmente notificata il 09/12/2022, 11920220006102160000, presumibilmente notificata il 05/12/2022, contestando esclusivamente gli importi ivi richiesti a titolo di sanzioni amministrative.
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartell e e la prescrizione. Cont 1.2. Si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione per i crediti tributari e l'incompetenza per quel che riguarda le sanzioni amministrative .
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione
1.3. Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
1.4. Con ordinanza del 14 agosto 2025 è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace per quel che riguarda il motivo relativo alla prescrizione delle sanzioni amministrative.
2. In via preliminare, merita rilevare che l'opponente ha mosso le proprie contestazioni unicamente nei confronti dei crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative e non anche nei confronti dei crediti indicati nelle sopra citate cartelle aventi natura t ributaria.
Tanto si desume agevolmente dalla prima pagina della citazione, nella quale si fa riferimento alla
“richiesta di pagamento di sanzioni elevate ai sensi della L. 689/1981 per un valore complessivo pari ad € 24.700,00”.
Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione relativa ai crediti tributari è respinta, essendo detti crediti al di fuori del perimetro cognitivo del Giudice delineato con l'atto di citazione.
3. Nel merito, quindi, residua soltanto l'esame del motivo riconducibile all'art. 617 c.p.c. proposto da parte opponente, avente ad oggetto l'omessa notifica delle cartelle, da dichiararsi inammissibile, in quanto, secondo le stesse allegazioni dell'opponente, l'intimazione è stata ricevuta il 15 giugno 2024, mentre la citazione è stata n otificata l'8 luglio 2024, vale a dire oltre il termine di 20 giorni scaduto venerdì 5 luglio 2024.
4. Parimenti inammissibili sono le ulteriori doglianze contenute nella prima memoria istruttoria depositata dall'opponente, in quanto proposte per la prima volta in quella sede.
5. Le spese di lite sostenute dalle parti opposte vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione residui all'esito della richiamata ordinanza del 14 agosto 2025;
2 2) Condanna parte oppone nte al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione, 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA Cont come per legge, da distrarsi, limitatamente alla posizione di in favore dell'avv.
GI PE ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE OL
3
L'avv. MAZZA GIANLUCA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Con L'avv. PETRINI GIANCARLO per le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
Gli avv.ti Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro per il Comune, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. AE OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 14106 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Scarpati e Parte_1 C.F._1
AN ZZ opponente
E
(C.F. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. GI PE
opposta
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Controparte_3 P.IVA_2 avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Fe derico Trento opposto
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. L'opponente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento n.
11920249005844851000, notificata il 15 giugno 2024, con cui è stato chiesto il pagamento
1 delle cartelle esattoriali nn. 11920160010756621000, presumibilmente notificata il
18/10/2016, 11920190008799219000, presumibilmente notificata il 15/10/2019,
11920200001409439000, presumibilmente notificata 21/10/2021, 11920200010254143000, presumibilmente notificata il 28/10/2021, 119 20210008968100000 presumibilmente notificata il 09/12/2022, 11920220006102160000, presumibilmente notificata il 05/12/2022, contestando esclusivamente gli importi ivi richiesti a titolo di sanzioni amministrative.
Ha dedotto l'omessa notifica delle cartell e e la prescrizione. Cont 1.2. Si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione per i crediti tributari e l'incompetenza per quel che riguarda le sanzioni amministrative .
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione
1.3. Si è costituito anche il chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
1.4. Con ordinanza del 14 agosto 2025 è stata dichiarata l'incompetenza del Tribunale in favore del Giudice di Pace per quel che riguarda il motivo relativo alla prescrizione delle sanzioni amministrative.
2. In via preliminare, merita rilevare che l'opponente ha mosso le proprie contestazioni unicamente nei confronti dei crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative e non anche nei confronti dei crediti indicati nelle sopra citate cartelle aventi natura t ributaria.
Tanto si desume agevolmente dalla prima pagina della citazione, nella quale si fa riferimento alla
“richiesta di pagamento di sanzioni elevate ai sensi della L. 689/1981 per un valore complessivo pari ad € 24.700,00”.
Pertanto, l'eccezione di difetto di giurisdizione relativa ai crediti tributari è respinta, essendo detti crediti al di fuori del perimetro cognitivo del Giudice delineato con l'atto di citazione.
3. Nel merito, quindi, residua soltanto l'esame del motivo riconducibile all'art. 617 c.p.c. proposto da parte opponente, avente ad oggetto l'omessa notifica delle cartelle, da dichiararsi inammissibile, in quanto, secondo le stesse allegazioni dell'opponente, l'intimazione è stata ricevuta il 15 giugno 2024, mentre la citazione è stata n otificata l'8 luglio 2024, vale a dire oltre il termine di 20 giorni scaduto venerdì 5 luglio 2024.
4. Parimenti inammissibili sono le ulteriori doglianze contenute nella prima memoria istruttoria depositata dall'opponente, in quanto proposte per la prima volta in quella sede.
5. Le spese di lite sostenute dalle parti opposte vengono poste a carico di parte opponente e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Prima Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott.
AE OL, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibili i motivi di opposizione residui all'esito della richiamata ordinanza del 14 agosto 2025;
2 2) Condanna parte oppone nte al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti opposte, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.700,00 (di cui 500,00 per la fase di studio, 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione, 900,00 per fase di decisione) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA Cont come per legge, da distrarsi, limitatamente alla posizione di in favore dell'avv.
GI PE ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Venezia, 1 5 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. AE OL
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