Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G 200/2023 avverso la sentenza n. 111/2023 emessa dal
Tribunale di OV, in data 16.01.2023
tra
, rappresentata e difesa in proprio e dall'Avv. Nicola Varese con studio in Parte_1
OV, Via XII Ottobre 1/74 -APPELLANTE
Contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Pietro e Sara Mazzucco ed CP
elettivamente domiciliato presso il suo studio in OV, P.za Corvetto 2/6
-APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Barosso ed elettivamente domiciliato CP_2
presso il suo studio in OV, C.so Torino 14/6, -APPELLATO
Contro
DI ASSICURAZIONI S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Elio Castellano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OV, Via
Dassori 49/3 -APPELLATA
in persona del suo Amministratore pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Mazzucchi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in OV, Via di Brera 2/14 -APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE Parte_1
“La Corte d'Appello di OV, adversis rejectis, in riforma della sentenza del Tribunale di OV, Terza sezione civile, n. 111/2023 pubblicata il 16.1.2023, accolga la domanda svolta in primo grado e dunque accerti che il geom. ha ingiuriato l'avv. e lo condanni in CP_2 Parte_1 favore di questa al risarcimento del danno in misura di € 2000 o quella ritenuta di giustizia e lo condanni al pagamento di una multa in misura stabilita fra da 200 euro a 12 mila euro ex artt. 3-4-5
Decreto legislativo, 15/01/2016 n° 7, G.U. 22/01/2016. Con vittoria di spese del primo grado. In via istruttoria, ammetta, senza inversione di oneri probatori e se del caso, l'interrogatorio formale del convenuto sul capitolo dedotto in memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, del 6.9.2021 del CP_2 seguente tenore: 1 - “Vero che sono l'autore e che ho inviato a tutti i destinatari ivi indicati i documenti docc. 8, 20, 22, 23,24, 25, 26 che mi vengono mostrati”. In subordine, dichiari compensate le spese di primo grado tra l'avv. e il Geom. , o, ancora in subordine, le ridetermini in Pt_1 CP_2 considerazione del valore della sola domanda svolta dall'avv. quantificata in € 2.000, Pt_1 dell'attività svolta e del basso grado di complessità della stessa con esclusione della solidarietà nella condanna al pagamento delle spese di giudizio con l'ing. Comunque, riformi la sentenza CP impugnata annullando la condanna dell'avv. a rifondere le spese di giudizio a favore di DI Pt_1
s.p.a. (asseritamente ex , sia per mancata prova che DI è succeduta Controparte_4 nei rapporti di e comunque in quanto la chiamata di terzo era infondata, per Controparte_4 dichiarazione della stessa chiamata, in relazione alla domanda da essa avv. svolta nei Pt_1 confronti del convenuto , anche in quanto comportamenti dolosi non coperti da assicurazione. CP_2 Dichiari in ogni caso che non sussiste vincolo di solidarietà fra l'avv. e l'ing. al Pt_1 CP pagamento delle spese di giudizio, che andranno separatamente liquidate in ragione del valore delle domande proposte da ciascuno degli attori, dovendo ciascuno eventualmente rispondere in relazione al solo valore delle medesime. Condanni l'Ing. se del caso in solido con i suoi difensori, al CP risarcimento dei danni in favore dell'appellante ex. art. 89 secondo comma cpc, in Pt_1 considerazione delle affermazioni/espressioni/considerazioni intenzionalmente diffamatorie e/o calunniose, lesive dell'onore e della reputazione professionale dell'avv. contenute nella Pt_1 comparsa di costituzione totalmente esulanti l'oggetto della causa. Ordinando altresì la CP cancellazione delle espressioni dagli atti e con invio degli atti al Consiglio di Disciplina competente ex. Art. 52 cod. deont. Forense. In caso di riforma, dichiarare e DI s.p.a. tenuti alla CP_2 restituzione a delle somme eventualmente da questa a loro corrisposte in forza della Parte_1 sentenza impugnata, oltre rivalutazione e interessi legali quantificati ai sensi dell'art. 1284, quarto comma cod. civ., con decorrenza dalla data di pagamento, come sarà documentato in corso di causa. Con vittoria di spese del secondo grado”
PER L'APPELLATO Controparte_3 CP_3
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: A) in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o come meglio dell'appello incidentale proposto dall'ing.
B) in via subordinata, nel merito, rigettare integralmente il predetto appello incidentale, in CP quanto infondato, in fatto ed in diritto;
c) in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare l'ing. CP al pagamento in favore del delle spese del presente grado di Parte_2 giudizio, oltre che al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”
PER L'APPELLATA DI ASS.NI
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis: nel merito: respingere in toto l'impugnazione proposta dall'Avv. in quanto totalmente infondata, con la conseguente Parte_1 integrale conferma della sentenza impugnata;
in via incidentale condizionata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto dall'Avv. sulla assenza di propria titolarità Parte_1 passiva al pagamento delle spese processuali alla Compagnia terza chiamata, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Geom. al pagamento delle dette spese nella misura CP_2 liquidata dal Tribunale di OV con la sentenza impugnata. Vinte le spese di giudizio”
PER L'APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE CP
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, previe le declaratorie e gli incombenti istruttori del caso, in parziale o totale riforma della sentenza del Tribunale di OV Giudice dott.ssa
Bellingeri n. 111\2023, resa nel procedimento R.G. 8353\2020 in oggi impugnata: Preso preliminarmente atto che: a) per quanto riguarda la domanda risarcitoria di € 2.000,00 per infiltrazioni, è cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il risarcimento (seppur nella inferiore misura di € 1.500,00) nelle more del procedimento di I grado, somma accettata a saldo dall'esponente pro bono pacis. b) L'esponente non ha impugnato in via incidentale la sentenza su tutti gli altri punti oggetto delle ulteriori domande proposte in I grado, salva l'impugnazione incidentale sulle spese, e salvo il contrasto alla domanda dell'avv. in questo grado del giudizio, volta a Pt_1 liberarsi dal vincolo di solidarietà nel pagamento di una parte delle spese processuali, e protesta quindi sin d'ora le spese del giudizio di appello per questi specifici aspetti. Nel merito rispetto all'impugnazione principale Dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta dall'appellante nei confronti dell'appellato in punto solidarietà pagamento spese processuali del I grado, in CP quanto carente della specificità dei motivi ex art. 342 cod.proc.civ. In subordine Respingere l'impugnazione perché infondata nel merito. In via di appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata: In via principale Dichiarare la nullità della sentenza impugnata in punto liquidazione spese processuali perché non motivata nelle ragioni di addebito ma anche nella quantificazione. In via di appello incidentale subordinato Revocare la condanna dell'esponente alle spese processuali nei confronti di DI SI per le ragioni esposte in narrativa. Dichiarare la totale compensazione delle spese processuali di I grado, con le altre parti, attesa la soccombenza reciproca e la mancata partecipazione senza giustificato motivo dei convenuti alla mediazione obbligatoria. In via di ulteriore subordine Dichiarare la parziale compensazione delle spese processuali di I grado, attesa la soccombenza reciproca e la mancata partecipazione senza giustificato motivo dei convenuti alla mediazione obbligatoria. In via di ulteriore e gradato subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento degli appelli incidentali proposti in via principale Liquidare le eventuali residue spese dopo l'intervenuta parziale compensazione, sulla base dello scaglione di valore tabellare da € 1.100, e € 5.200,00 o sulla base dello scaglione
“indeterminabile minimo” fascia minimi tabellari, in ulteriore subordine riducendole ad equità. Condannare i convenuti al rimborso in favore dell'odierno appellante degli importi pagati a tale titolo, in tutto o in parte, con interessi e rivalutazione monetaria, anche a titolo di maggior danno ex art. 1224 II comma cod.civ. Respingere tutte le domande ed eccezioni proposte dalle controparti appellate. Dichiarare inammissibile la domanda proposta dal Cond. in appello Parte_2
(peraltro non riportata nelle conclusioni) con la quale la difesa del Condominio chiede anche la riforma di un punto della sentenza di I grado (relativa alla sanzione comminata per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria) senza però proporre all'uopo l'indispensabile impugnazione incidentale. Con vittoria delle spese ed onorari del procedimento di appello” PER L'APPELLATO CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di OV, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, 1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutti gli appelli, principale e incidentali, proposti, ai sensi dell'art. 348 bis/ter c.p.c, non avendo una ragionevole probabilità di accoglimento, per tutti i motivi indicati in atti, e/o comunque ai sensi del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c., per tuti i motivi indicati in atti;
2) ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità, e/o improcedibilità dell'appello proposto dall'Ing. per assenza di CP legittimazione attiva, e/o titolarità e/o interesse ad agire/appellare, per tutti i motivi indicati in atti;
2) nel merito, respingere in toto tutti gli appelli avversari, principale ed incidentali, nonché tutte le domande proposte in I grado e proposte e/o proponende nel presente grado di appello, da tutte le controparti, in quanto inammissibili, e/o improcedibili, e/o infondati in fatto ed in diritto, e/o comunque non provati, e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti. 3) conseguentemente, confermare integralmente la sentenza oggetto di impugna-zione in tutte le sue parti, per tutti i motivi indicati in atti;
4) in ogni caso, accogliere tutte le conclusioni formulate dall'esponente nel I grado di giudizio che quivi si riportano: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di OV adito, contrariis reiectis, previe le pronunce meglio viste, - in via principale: rigettare tutte le domande proposte dall'attore per carenza di legittimazione passiva e/o titolarità in capo all'esponente rispetto alle domande attoree data la natura del rap-porto di mandato, e/o in quanto inammissibili e/o improponibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
- in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di una qualunque domanda nei confronti dell'esponente, ridurre in punto quantum la pretesa e comun-que accertare e dichiarare tenuta e condannare la società Controparte_4
(P.IVA: ), 18 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via P.IVA_1
Certosa n. 222, a manlevare e garantire integralmente il da ogni esborso e/o spesa e/o Parte_3
(denegata) debenza e/o condanna di risarcimento e/o di pagamento dei danni a qualsivoglia titolo e/o ragione in ordine ai fatti oggetto del presente procedimento;
- In ogni caso, rigettare comunque qualsiasi domanda da qualunque parte del giudizio proposta e/o proponenda nei confronti dell'esponente in quanto inammissibile e/o improponibile e/o in-fondata in fatto ed in diritto e/o comunque non provata e/o comunque per tutti i motivi indicati in atti;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come prescritti dalla legge. Sentenza esecutiva ai sensi di legge”. 5) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con ogni più ampia riserva di ogni attività difensiva nei termini di legge.”
MOTIVI
Con atto di citazione 13.10.2020 avanti il Tribunale di OV, , assistito Parte_4 dall'Avv. , conveniva il ed anche in proprio Parte_1 Controparte_5 il suo amministratore , esponendo di essere proprietario di un'unità immobiliare del CP_2
detto condominio ed impugnando la delibera assembleare 4.3.2020. Chiedeva la nullità/annullamento della delibera per vari motivi ed anche, nei confronti dell'amministratore in proprio, il risarcimento di danni da infiltrazioni all'immobile di sua proprietà, oltre a danni non patrimoniali alla sua persona ed, in proprio, anche a quella del suo avvocato per i seguenti motivi: a- per l'errata imputazione di spese nel rendiconto 2018 ed errata imputazione di accredito nel rendiconto 2019; b- per il mancato rendiconto per spese straordinarie (lavori a tetto e vano scale, contenziosi con l'impresa, contenzioso con il difensore del condominio); c- per la mancata consegna di documentazione condominiale inerente la controversia col precedente difensore del condominio, Avv. d – per il CP_6
risarcimento danni da infiltrazioni da facciata esterna del condominio nell'appartamento dell'Ing.
e- per la mancanza dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 71 bis disp. att. cc. per lo CP svolgimento dell'incarico di amministratore;
f- il risarcimento dei danni patrimoniali per le spese legali sostenute;
g- il risarcimento danni non patrimoniali per ingiurie e diffamazione da parte dell'amministratore all'Ing. e all'avv. sostenendo che l'amministratore nella CP_2 CP Pt_1 corrispondenza intercorsa aveva più volte insultato e diffamato per iscritto sia l'Ing. che l'Avv. CP
. Parte_1
Si costituiva in giudizio il con comparsa 26.4.2021, con la quale contestava la CP_3
fondatezza di tutti i motivi di impugnazione della delibera assembleare e delle richieste di risarcimento e chiedeva il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, il Geom. in proprio, con comparsa di costituzione 23.12.2020, CP_2
con la quale eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva, posto che il rapporto tra
Condominio ed Amministratore, come è noto, è disciplinato dalle norme del mandato con rappresentanza. Contestava anche la fondatezza delle domande di risarcimento danni all'appartamento. Evidenziava il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 bis disp. att. codice civ. producendo i relativi documenti, rilevando come tale domanda non fosse riproposta nelle conclusioni.
Contestava, infine, che il contenuto della corrispondenza potesse assurgere a ingiuria e/o diffamazione nei confronti dell'Ing. e del suo difensore. Chiedeva in ogni caso la chiamata in CP
causa della propria assicurazione professionale al fine di essere tenuto indenne in caso di eventuale pronuncia sfavorevole.
Ammessa la chiamata in causa dell'ass.ne DI, questa si costituiva con comparsa di costituzione 8.3.2021, con la quale contestava preliminarmente la fondatezza delle domande di risarcimento proposte nei confronti del proprio assicurato. In subordine, eccepiva l'operatività della garanzia solo per quanto attiene ad atti e comportamenti di natura accidentale e per danni da perdite patrimoniali involontariamente causati a terzi, ma non in relazione a danni derivanti da condotte volontarie di rilevanza penale, come contestate all'assicurato. Eccepiva, infine, la violazione della clausola sulla gestione delle vertenze di danno previsto dall'art. 9 della polizza.
Venivano concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., espletate le prove orali ammesse, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 04.10.2022, l'avv. per parte attrice, dava atto che, in data Pt_1
1.3.2022, l'Ing. aveva ricevuto un bonifico di € 1.500,00 per il risarcimento dei danni da CP infiltrazioni e precisava le conclusioni come da foglio già depositato, tranne la domanda di richiesta di risarcimento dei danni per infiltrazioni in quanto la somma, pur minore di quella richiesta, veniva ritenuta satisfattiva. Precisate le conclusioni anche da parte dei convenuti e della terza chiamata, la causa veniva trattenuta a decisione.
All'esito, in data 16.01.2023 veniva emessa la sentenza gravata n. 111/2023, con la quale il
Tribunale di OV: “- rigetta tutte le domande di parti attrici per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in favore del condominio di OV CP
, in persona dell'amministratore pro tempore, spese che in applicazione dello Controparte_3
scaglione di valore indeterminabile complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna e , in via tra di loro solidale, alla rifusione delle CP Parte_1
spese di lite in favore di , spese che in applicazione dello scaglione di valore CP_2
indeterminabile complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna
e in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese di lite in favore CP Parte_1
di DI S.p.A., già in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4
spese che in applicazione dello scaglione di valore indeterminabile complessità bassa del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge;
- condanna il Controparte_7
, in persona dell'amministratore pro tempore, a versare all' entrata del bilancio dello Stato
[...]
una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio;
- condanna a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo CP_2 corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.” (cfr sentenza).
Il Tribunale, dato atto nella premessa ,del pagamento, da parte del ed in corso di CP_3 causa, della somma di € 1.500,00, ritenuta satisfattiva dall'attore per il ristoro dei danni da CP
infiltrazione di cui aveva chiesto il risarcimento, rigettava nel merito tutte le altre domande relative all'impugnazione della delibera assembleare 4.3.2020 ed al non legittimo operato dell'amministratore, domande tutte non oggetto né di motivi di appello né di appello incidentale.
In relazione alla domanda di risarcimento di danni non patrimoniali, asseritamente subiti, sia dall'Ing. che, in proprio, dall'Avv. , per l'utilizzo da parte dell'amministratore CP Parte_1 Geom. di frasi e/o espressioni diffamatorie nei loro confronti in uno scambio di CP_2
corrispondenza: -- E-mail di del 18/12/2019 a e altri (doc. 20 Citaz.); - PEC di CP_2 CP
del 16/01/2020 (doc. 22 citaz.) a Avv. e altri;
- PEC di del 28/01/2020 CP_2 Parte_1 CP_2
(Doc. 23 Citaz.) a Avv. e altri;
- Lettera di del 7/3/2020 (doc. 24 Citaz.) Parte_1 CP_2
a e altri;
PEC di del 18/04/2020 ad Avv. (Doc. 25 Citaz.); CP CP_2 Parte_1
Comunicazione a tutti i condomini del 25.5.2020 (doc. 27 Citaz.)--, il Tribunale rigettava le domande con la seguente motivazione: “Innanzitutto, bisogna osservare come nel caso specifico il reato di diffamazione sia escluso in quanto le comunicazioni asserite offensive sono tutte dirette alla persona offesa e/o a un suo delegato. Non sussistono gli estremi dell'ingiuria nei confronti di CP in quanto l'eloquio dell'amministratore , pur caratterizzato da espressioni colorite, si è CP_2
sempre mantenuto entro la misura della correttezza. Le parole asseritamente ingiuriose sono, infatti, sempre precedute da avverbi che le qualificano come mere ipotesi mentre le frasi affermate offensive si riferiscono a dati di fatto. Ugualmente non sussistono gli estremi dell'ingiuria nei confronti dell'avv. in quanto, nella comunicazione del 25.05.2020 l'aggettivo “tale” associato Parte_1 all'avv. è privo di offensività e nella e-mail del 18.04.2020 l'amministratore Pt_1 CP_2 riconduce l'attività del legale all'interno del proprio lavoro.” (cfr sentenza) Infine il Tribunale condannava a versare all' entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, sia il condominio di OV che Controparte_3
, per non aver partecipato al procedimento di mediazione, senza fornire alcuna CP_8
giustificazione.
Con atto di citazione 19.02.2023, proponeva appello, in proprio, l'Avv. Parte_1
lamentando i seguenti motivi: - errore in fatto ed in diritto ed omessa pronuncia per non aver motivato sulla carenza di offensività dell'intera frase contenuta nella comunicazione 18.4.2020 dove l'appellante lamenta che aveva descritto “il lavoro dell'avv. come fatto di “scemate” CP_2 Pt_1
in cui ella aveva tempo e voglia– “di perdersi”, dando così un “bel quadretto delle persone” “se ce ne fosse stato bisogno” (cfr motivo di appello); - errore in fatto ed in diritto per la condanna al pagamento delle spese di lite in favore di ed eccessività delle stesse in relazione al valore CP_2
della domanda svolta personalmente da nei confronti di , indicato in € 2.000,00; Parte_1 CP_2
- errore in fatto ed in diritto per aver condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato DI Ass.ni Spa, nonostante la chiamata in causa fosse di CP_9
e senza che in causa fosse stata data prova del subentro e del deposito di nuova procura
[...] CP0
ad litem e che nessun collegamento vi fosse fra la domanda di risarcimento per ingiurie e diffamazione e l'assicurazione, garanzia negata dalla stessa assicurazione;
- errore in fatto ed in diritto per la condanna in solido con l'Ing. al pagamento delle spese legali di e DI sul valore CP CP_2 dell'intera causa in considerazione della sola domanda, avanzata in proprio dell'appellante, per il risarcimento di soli € 2.000,00. Chiedeva l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza gravata come precisato nelle conclusioni, previa ammissione di interrogatorio formale dell'appellato su un capitolo già indicato in primo grado. Con vittoria di spese dei due gradi. CP_2
Si costituiva in giudizio l'Ing. , con comparsa di costituzione 8.05.2023 con la CP quale sosteneva l'inammissibilità ed infondatezza dell'unico motivo di appello, nei suoi confronti, sull'errata solidarietà della condanna in solido al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_2
DI. Proponeva appello incidentale per il seguente motivo: - errore in fatto ed in diritto per l'integrale condanna alle spese di lite nei confronti del , non avendo il Tribunale considerato la CP_3
soccombenza virtuale in relazione alla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni il cui pagamento in corso di causa accettato dall'appellante incidentale, ha determinato la cessazione della materia del contendere sul punto e le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione;
- errore in fatto ed in diritto sulla determinazione del valore delle spese di lite rientrante nello scaglione
1.100/5.200 nella condanna alle spese di e per aver condannato l'appellante incidentale al CP_2
pagamento delle spese di lite nei confronti del terzo chiamato DI Ass.ni Spa, nonostante la chiamata in causa fosse stata svolta da e nessun collegamento vi fosse fra la domanda di risarcimento CP_2 per ingiurie e diffamazione e l'assicurazione, garanzia negata dalla stessa assicurazione. Chiedeva la conferma della sentenza gravata sul motivo proposto dall'appellante nei suoi confronti e la Pt_1
riforma per i motivi di appello incidentale con il favore delle spese del grado.
Con comparsa di costituzione e risposta 16.5.2023, si costituiva in proprio il Geom. CP_2 con la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dei motivi per violazione degli art.
[...]
342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, chiedeva la conferma della sentenza gravata ed il rigetto di tutti i motivi proposti. Con vittoria delle spese del grado di appello.
Con comparsa di costituzione e risposta 10.5.2023, si costituiva DI Ass.ni Spa con la quale rilevava l'infondatezza dei motivi di appello e chiedeva la conferma della sentenza gravata. In ipotesi denegata, svolgeva appello incidentale condizionato, chiedendo che, qualora fossero assolti e Pt_1 dal pagamento delle spese di lite di DI Spa, venisse condannato per tale titolo l'assicurato CP
. Vinte le spese del giudizio. CP_2
Con ordinanza 7.6.2023, rilevata la mancata costituzione del Controparte_7
e l'appello incidentale proposto da , la Corte onerava quest'ultimo
[...] CP di procedere alla notifica dell'appello incidentale all'appellato rimasto contumace.
Con comparsa di costituzione e risposta 10.10.2023, si costituiva il Controparte_7
con la quale sosteneva che l'accettazione da parte del Condominio di un
[...] pagamento rateale dell'Ing. fosse da considerare come accettazione della rinuncia all'appello CP
della sentenza nei confronti del comparente. In ogni caso, nel merito, rilevava come tutte le domande proposte nei confronti del fossero state rigettate dal Tribunale con conseguente CP_3 soccombenza totale dell'Ing. ritenendo “manifestamente pretestuoso” il riferimento alla sola CP domanda di danni da infiltrazione. Chiedeva il rigetto dell'appello incidentale, la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante incidentale ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 17.09.2024 alla quale, precisate in trattazione scritta le conclusioni e concessi i termini di legge per memorie conclusionali e repliche, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sia l'appello principale, che l'appello incidentale sono parzialmente fondati.
Vanno preliminarmente, respinte le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate da parte appellata , sia in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. che in relazione all'art. CP_2
348 bis cpc. La Corte rileva, sul punto, che l'impugnazione contiene un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costituitivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c. e, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass. 7675/19. È altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bic c.p.c., in quanto i motivi di appello proposti richiedevano comunque una disamina nel merito ai fini della verifica della loro fondatezza per cui non sussisteva l'evidenza che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolti.
Va dichiarata inammissibile la richiesta istruttoria dell'appellante , per l'ammissione Parte_1 dell'interrogatorio formale dell'appellato , in quanto la Corte rileva che non è stata CP_2
specificatamente censurata né in primo grado, né in appello, l'ordinanza, con cui sono state ammesse in parte le prove richieste dalle parti. Poiché l'appellante si è limitato e riproporre la richiesta di ammissione senza però censurare, motivando, la decisione sul punto, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93-
Cass. III Sez. n. 18742/16). In ogni caso la Corte rileva la superfluità del capitolo di prova, in quanto il motivo di appello proposto dall'appellante, è limitato al contenuto della pec 18.4.2020, la cui provenienza da è non contestata, così come non è contestato che fosse inviata alla sola Avv. CP_2
, senza alcuna diffusione ad altri, con esclusione dell'eventuale reato di diffamazione. Parte_1
È infondato il motivo di appello di , sull'omessa e/o errata motivazione sull'assenza di Parte_1
ingiuriosità del contenuto della pec 18.4.2020, nei confronti della persona del legale Avv. Ai Pt_1 fini della configurazione del reato di ingiuria, è necessaria la presenza di un'offesa all'onore ed al decoro della persona e tale valutazione deve essere adeguata al contesto nel quale le frasi sono state pronunciate. In particolare, per Cass. pen., sez. V, sentenza 27 maggio 2013, n. 22887, al fine di decidere del carattere ingiurioso o meno dell'espressione (“sei una rompiballe”), la Suprema Corte, senza discostarsi dagli insegnamenti giurisprudenziali ormai consolidati;
ha affermato che, nella circostanza, la frase incriminata è stata pronunciata nel corso di un'assemblea condominiale, in un contesto caratterizzato da una animosità dovuta ad una questione (la modifica delle tabelle millesimali) che da tempo i condomini cercavano di risolvere. Così anche l'espressione “Stai zitto e non dire belinate”, è stata ritenuta da Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 35027/15, del
20.8.2015, una frase ineducata, ma non idonea a ledere l'onore o il decoro di una persona nel contesto di conflittuali rapporti familiari.
Nel nostro caso, la frase ritenuta ingiuriosa dal legale, su cui è stato proposto appello, è stata utilizzata nello scambio di corrispondenza con contenuti conflittuali legati a questioni condominiali e, comunque, non risulta avere contenuto offensivo. Il testo della pec cui si riferisce il motivo di appello
è il seguente: “Gentile Avv. mi stupisce che in questo particolare periodo, nel quale sono Pt_1
emersi in maniera eclatante quelli che sono i veri, seri problemi della vita, ci sia qualcuno che ha ancora tempo e voglia di perdersi in queste cose, che mi permetto di definire signorilmente
“scemate” e che ci sia qualcuno che, seppure nel rispetto del proprio lavoro, abbia tempo e voglia di dargli corda. Sinceramente mi sembra poco rispettoso, non verso di me ovviamente, ma ripeto verso tutta quella realtà che ci circonda e che sta soffrendo e tanto. Ma tutto questo, laddove ce ne fosse stato bisogno, ci da un bel quadretto delle persone.”
La Corte rileva che la prima parte del primo paragrafo, laddove il si rivolge a “qualcuno che CP_2
ha ancora tempo e voglia di perdersi in queste cose, che mi permetto di definire signorilmente
“scemate””, è riferito all'Ing. il quale non ha proposto appello. Il riferimento al difensore CP
Avv. avviene nella frase successiva, dove afferma che si meraviglia che “ci sia Pt_1 CP_2 qualcuno che, seppure nel rispetto del proprio lavoro, abbia tempo e voglia di dargli corda.”
Quest'ultima espressione, sia pure critica della scelta del legale di seguire il proprio cliente in una azione ritenuta, dall'amministratore, infondata e, comunque, non prioritaria, nel periodo del Covid, non presenta profili ingiuriosi verso la persona del legale e del suo lavoro. Anche l'espressione finale del “bel quadretto delle persone”, in mancanza di chiaro riferimento anche al legale dell'Ing. CP esso deve intendersi riferito al condomino che, secondo l'amministratore ha tempo di dedicarsi a questioni per lui irrilevanti e, in ogni caso, esprime un senso dispregiativo e sgradevole, ma non ingiurioso, così come la frase iniziale. La Corte, sul punto, rigetta il motivo di appello e conferma la sentenza gravata.
Sono fondati il motivo di appello principale di e quello incidentale di sull'errata Pt_1 CP
indicazione dello scaglione per la condanna alle spese di lite per il rigetto della domanda di condanna di in proprio al risarcimento dei danni non patrimoniali. CP_2
Il valore delle domande, quella dell'Ing. indicata in € 5.000,00, e quella dell'Avv. CP Pt_1
indicata in € 2.000,00, rientra nello scaglione del D.M. 55/2014 da 1.001,00 a 5.200,00 per
[...]
cui devono essere rideterminati gli importi dei compensi dovuti a favore di nei confronti di CP_2
entrambi gli appellanti, sulla base di detto scaglione e tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia ed escludendo la fase istruttoria per il secondo grado. L'importo dovuto viene così determinato, sia per il primo grado che per il secondo, che segue la soccombenza: per il primo grado
- Fase di studio: € 300,00; Fase introduttiva: € 300,00; Fase istruttoria € 500,00; Fase decisionale: €
500,00= Compenso tabellare € 1.600,00; per il secondo grado: - Fase di studio: € 300,00; Fase introduttiva: € 300,00; Fase decisionale: € 600,00= Compenso tabellare € 1.200,00
Sono altresì fondati sia il motivo di appello principale di che quello incidentale di Pt_1 CP sull'errata condanna al pagamento delle spese di lite di DI Ass.ni. Deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dalla sola appellante in quanto DI Ass.ni è Pt_1
legittimata al giudizio quale successore alla a seguito di fusione per incorporazione CP1
della Società DI ITALIA S.p.a. nella Società DI ASSICURAZIONI S.p.a., e per effetto di tale fusione DI Assicurazioni S.p.a. è subentrata in tutti i rapporti facenti capo ad DI Italia S.p.a., già
così come documentato in atti e non contestato. Controparte_4
Con l'ordinanza n. 15232 del 1.6.2021, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui, nel caso di chiamata del terzo in garanzia, l'estensione automatica della domanda attorea al terzo chiamato non si verifica quando vi sia sostanziale autonomia dei due rapporti oggetto della domanda principale e di chiamata in garanzia, anche se confluiti in un unico processo, estensione automatica che opera solo nelle ipotesi di chiamata del terzo quale responsabile. Solo in questi casi, la domanda attorea si estende in via automatica anche a quest'ultimo, in assenza di apposita domanda, dovendosi individuare il vero responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unitario.
La Corte evidenzia che la chiamata in causa in garanzia dell'Ass.ne DI da parte di non ha CP_2
esteso automaticamente le domande di risarcimento, in quanto il contratto assicurativo determina l'autonomia fra la domanda di risarcimento e la chiamata in causa del terzo, né gli attori, odierni appellanti, hanno esteso la domanda di condanna all'assicurazione, terza chiamata, nel foglio di conclusioni 9.6.22 del primo grado. Conseguentemente deve essere annullata la condanna, sia di che di al pagamento delle spese di lite della DI Ass.ni. CP Pt_1 A seguito dell'accoglimento dell'appello e dell'appello incidentale di cui sopra, è fondato il motivo dell'appello condizionato proposto da DI Ass.ni. La chiamata in causa della propria assicurazione, da parte di , è avvenuta per un'ipotesi di responsabilità affermata come dolosa da parte degli CP_2
attori, che contestavano un comportamento diffamatorio ed ingiurioso nei loro confronti. Nella comparsa di costituzione 8.3.2021, nel giudizio di primo grado, la compagnia assicurativa ha precisato, senza contestazione sul punto, che “le polizze menzionate non comprendono la garanzia per danni cagionati a terzi a seguito di condotte aventi rilevanza penale”, con conseguente infondatezza ab origine delle ragioni della chiamata del terzo. Pertanto, le spese di lite di entrambi i giudizi, sostenute dalla DI, devono essere poste a carico di e determinate anch'esse CP_2
nello scaglione del D.M. 55/2014 da 1.001,00 a 5.200,00, tenuto conto della semplicità della soluzione della controversia ed escludendo la fase istruttoria per il secondo grado. L'importo dovuto viene così determinato, sia per il primo grado che per il secondo, che segue la soccombenza: per il primo grado - Fase di studio: € 300,00; Fase introduttiva: € 300,00; Fase istruttoria € 500,00; Fase decisionale: € 500,00= Compenso tabellare € 1.600,00; per il secondo grado: - Fase di studio: €
300,00; Fase introduttiva: € 300,00; Fase decisionale: € 600,00= Compenso tabellare € 1.200,00
Infine, è fondato anche il motivo di appello incidentale proposto da in relazione alla CP
condanna alle spese di lite a favore del Con la Controparte_7 dichiarazione dell'attore, all'udienza di precisazione delle conclusioni, del pagamento da parte del della somma di € 1.500,00 a favore di per il risarcimento dei danni al CP_3 CP
proprio appartamento, si è determinata la cessazione della materia del contendere su tale domanda risarcitoria. La sentenza gravata non ha motivato sul punto, per cui la Corte deve procedere alla valutazione della soccombenza virtuale in merito alla domanda di risarcimento dei danni da infiltrazioni. Tale domanda risultava fondata a seguito dell'avvenuto pagamento del danno subito avvenuto in corso di causa, con conseguente riconoscimento del dovuto, sia pure ridotto rispetto a quanto richiesto.
Fra l'appellante ed il sussiste, quindi, una CP Controparte_12
reciproca soccombenza, per cui, in osservanza della sentenza Cassazione Sezioni Unite 31.10.2022
n. 32061, sussiste la condizione per procedere alla compensazione delle spese di lite fra le parti. Attesa la qualità delle parti stesse e la natura della vertenza, la Corte ritiene di disporre la compensazione integrale delle spese di lite del primo e del secondo grado fra l'appellante incidentale e CP
l'appellato CP_3
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G 200/2023 avverso la sentenza n.
111/2023 emessa dal Tribunale di OV, in data 16.01.2023 così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza gravata,
1. Condanna e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite CP Parte_1 dei due gradi in favore di , che liquida, per il primo grado, in € 1.600,00, oltre a spese CP_2 generali ed accessori di legge e, per il secondo grado, in € 1.200,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
2- Condanna al pagamento delle spese di lite dei due gradi in favore di CP_2 [...]
che liquida, per il primo grado, in € 1.600,00, oltre a spese generali ed accessori di legge e, CP3 per il secondo grado, in € 1.200,00 per compensi, oltre a spese generali ed accessori di legge;
3- Compensa integralmente le spese dei due gradi fra e il CP Controparte_12
;
[...]
4- Conferma nel resto la sentenza gravata.
OV, 7 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Marcello Bruno