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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/12/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 666/2025 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. LARI LEONARDO (cf ) C.F._2
ATTRICE
(cf ), CP_1 P.IVA_1 con gli avv. NOCE SILVIA (cf ) C.F._3
e AH DA (cf C.F._4
CONVENUTA
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda azionata da nei confronti di Parte_1 [...] al fine di sentir Controparte_2
“nel merito: accertata l'esistenza dei vizi e difetti di cui in narrativa e la necessità di eseguire le riparazioni sul mezzo dell'attrice come da preventivo del
06.02.205, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore al pagamento a favore della Sig.ra Parte_1
della somma di euro 15.184,35, oltre interessi al tasso di cui all'art.
[...]
1284, IV comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale al saldo.
In via istruttoria [omissis]
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.
Quanto sopra, in relazione alla denuncia di vizi e difetti asseritamente occulti della vettura Ferrari F430 acquistata usata dall'attrice presso la concessionaria convenuta e di cui l'acquirente chiede il risarcimento delle spese di riparazione. I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando la genericità e indeterminatezza dell'atto di citazione avversario, nonché tutte le deduzioni e argomentazioni di controparte, evidenziando l'assenza di prova circa l'an e il quantum della pretesa risarcitoria attorea ed eccependo la decadenza e/o prescrizione della garanzia per vizi ex adverso azionata per concludere:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto da in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, alla sig.ra a qualunque Parte_1 titolo e causa, compreso a titolo di risarcimento di qualsivoglia asserito danno, in relazione alla vendita della vettura marca Ferrari, modello F430F1, targa
EJ237GH, telaio ZFFEZ58B000140676, e, per l'effetto, rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate per le ragioni sopra esposte e, dunque, per inesistenza degli asseriti vizi alla vettura e/o poiché gli asseriti vizi della vettura si sarebbero manifestati dopo l'anno dalla sua consegna e/o, comunque, CP_3 poiché si è prescritta l'azione di garanzia per vizi;
- condannare l'attrice, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., alla rifusione dei danni cagionati alla convenuta, nella misura che risulterà di giustizia ovvero fissata, anche in via equitativa;
in subordine:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, contenere l'importo della condanna nei limiti dell'ammontare effettivamente dovuto alla sig.ra secondo rigidi criteri di valutazione della Parte_1 prova del credito che si assume vantato nei confronti di CP_1 Controparte_2 in ogni caso: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge
(compreso il rimborso forfetario spese generali 15%), per il presente giudizio”.
I.3. Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., all'esito della prima udienza - in occasione della quale non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione, non avendo presenziato la parte attrice né il suo legale costituito
– vengono respinte le istanze istruttorie di parte e fissa udienza di discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., celebrata in modalità cd. figurata tramite deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c..
****** II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento risultando fondata l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, come si viene a spiegare.
Il contratto di acquisto stipulato inter partes e prodotto sub doc. 7 fasc. convenuta prevede, all'art.
5.e. delle Condizioni generali di contratto, che “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, comma 4, del Codice del consumo, le parti concordano che la durata della garanzia prevista viene limitata ad un anno”: tale clausola reca la cd. doppia sottoscrizione del cliente consumatore, odierna parte attrice, “Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.”.
Nella memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., primo atto difensivo utile a seguito del deposito della comparsa di costituzione e risposta della convenuta e documentazione allegata (fra cui il citato doc. 7), parte attrice ha provveduto a disconoscere la sottoscrizione apposta sul contratto prodotto da controparte nei seguenti termini:
“Ma più di tutto, preme contestare e disconoscere la firma apposta sul contratto come non appartene[n]te alla Sig.ra è sufficiente confrontare tale firma Pt_1 con quella della procura per rendersi conto delle differenze” (pag. 2 mem. 171ter
n. 1 c.p.c. attorea).
Trattasi di un disconoscimento che non può essere tecnicamente definito come tale, dovendo piuttosto essere dimesso come eccessivamente generico e pertanto inammissibile e/o inefficace in adesione alla consolidata elaborazione esegetica in materia, potendosi in proposito richiamare Cass. n. 18042/2014, di recente confermata da Cass. ord. n. 18491/2024 per cui “Il disconoscimento di una scrittura privata (nella specie, la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ritorno della raccomandata, contenente un atto di diffida interruttivo della prescrizione), pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato”.
In effetti, il disconoscimento operato da parte attrice riveste il carattere di genericità nella misura in cui, delle plurime sottoscrizioni apposte sul contratto prodotto ex adverso, l'attrice non chiarisce neppure se il disconoscimento concerne tutte le sottoscrizioni o una o parte di esse e quali, discorrendo in modo assai poco decifrabile di “firma apposta sul contratto”
(inammissibile, all'evidenza, perché tardiva la precisazione al riguardo contenuta in mem. 171ter n. 3 c.p.c. attorea) cosicché torna applicabile per analogia il condivisibile chiarimento giurisprudenziale per cui, sulla base della consolidata premessa che “Il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile”, si assume che “pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca” (in termini, Cass. n.
1537/2018): e neppure è chiarito se il disconoscimento coinvolge anche le sottoscrizioni specificamente confermate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. così come l'attrice non chiarisce se nega di aver mai sottoscritto un contratto di acquisto per l'autovettura oggetto di controversia o se effettivamente un contratto fu sottoscritto ma con contenuto o clausole difformi, non avendo costei proceduto a disconoscere la conformità della copia all'originale.
Del resto, è significativo che in atto di citazione parte attrice abbia dedotto di non aver mai ricevuto la documentazione contrattuale inerente l'acquisto dell'auto, ma non di non aver mai sottoscritto alcun contratto: e, ancora, a fronte della missiva inviata ante causam dal legale di controparte al legale costituito di parte attrice e recante in allegato la copia del contratto di acquisto con le sottoscrizioni dell'attrice stessa (doc. 17 fasc. attoreo), questa non risulta aver contestato alcunché neppure tramite il proprio legale né aver provveduto a disconoscere le proprie firme o negato di aver mai sottoscritto contratto alcuno o di averne sottoscritto uno differente, integrando con una simile condotta la fattispecie del riconoscimento tacito di scrittura privata e sottoscrizione annessa. In proposito, può quindi farsi applicazione dell'insegnamento della Suprema Corte per cui il riconoscimento di una scrittura privata può avvenire anche in sede stragiudiziale (cfr. Cass. n.
21744/04) e lo stesso, sia esso espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo si inquadra nella dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c., ovvero nella condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento nel giudizio, talché il sottoscrittore che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò i limiti di cui all'art. 2732 c.c. alla revoca della confessione: cfr. Cass. n. 22460/2017, “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione”, nonché Cass. n. 10849/2012 la quale ha chiarito che “La parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo.
Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verificazione” valendo ciò a destituire di fondamento le eccezioni attoree in punto di mancata proposizione dell'istanza di verificazione a opera della convenuta e conseguente - a detta dell'attrice, ma erroneamente per quanto ora visto - non utilizzabilità in giudizio del documento disconosciuto e non giudizialmente verificato.
Da quanto sin qui argomentato discende la piena validità e utilizzabilità del contratto inter partes di cui al doc. 7 fasc. convenuta, nel quale è contenuta - e vergata con doppia sottoscrizione - la clausola dianzi citata (art.
5.e.) inerente la limitazione della garanzia per vizi a un anno decorrente dalla consegna del bene, peraltro in applicazione della stessa normativa consumeristica laddove, all'art. 133 co. 4 d.lgs. n. 206/2005, dispone espressamente che “Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi
1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno”1. 1 Art. 133 Cod. Consumo: “
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento. Fermo quanto previsto dall'articolo 130, comma 2, il presente comma si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità Ne deriva, in via di successivo passaggio logico, la fondatezza dell'eccezione di decadenza dalla garanzia dei vizi e prescrizione della relativa azione giudiziale sollevata da parte convenuta e avente carattere assorbente di ogni ulteriore questione controversa fra le parti, atteso che la prima denuncia di vizi pervenuta da parte attrice è datata 15.1.2025 come dedotto anche in atto di citazione (pag. 7) a fronte della consegna dell'auto pacificamente occorsa il
13.1.2024, mentre l'azione giudiziale di garanzia per vizi risale al 22.3.2025
(data dell'avvenuta notifica via pec dell'atto di citazione alla convenuta, cfr. doc. 2 fasc. convenuta), ben oltre l'anno della consegna.
Del resto, neppure può darsi spazio alla successiva difesa attorea ove invoca, quale primo atto di denuncia dei vizi, un vocale whatsapp inviato dal figlio dell'attrice in data 11.1.2025 (cfr. doc. 19 fasc. attoreo) essendo sufficiente rilevare, al riguardo, come la denuncia per essere valida ed efficace debba provenire dalla parte contrattuale o da un suo rappresentante, mentre nella vicenda de qua il figlio dell'attrice non risulta rivestire tale funzione, non avendo a tacer d'altro sottoscritto il contratto di vendita tanto è vero che la stessa parte attrice lo indica come testimone - ufficio evidentemente incompatibile con quello di parte negoziale del rapporto in contesa, sia pure sub specie di rappresentanza - : in ogni caso, delle due l'una, ovvero se si ritenesse adeguatamente comprovato il ruolo sostanziale ricoperto da tale soggetto nell'operazione negoziale in disamina, dovrebbe Controparte_4 allora accogliersi l'altra eccezione preliminare spesa dalla convenuta, i.e. di carenza di legittimazione attiva dell'attrice per essere il vero legittimato il figlio di costei.
del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
3. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene;
il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 135 bis.
4. Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e il termine di prescrizione di cui al comma 3 ad un periodo di tempo non inferiore ad un anno”. Pertanto, o per intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia ove reale legittimata attiva è la parte attrice, secondo quanto risulta dalle sottoscrizioni apposte sul contratto di vendita e non validamente né efficacemente disconosciute dall'attrice stessa per quanto detto, o per carenza di legittimazione attiva dell'attrice ove riconosciuto nel figlio di costei il soggetto realmente interessato all'affare e quindi parte sostanziale del contratto de quo, la domanda attorea per come in questa sede formulata deve essere respinta.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e valori ridotti per le fasi istruttoria, in quanto esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 171ter
c.p.c., e decisionale, siccome celebrata in forma semplificata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c..
Non si ritengono, per contro, sussistere elementi tali da integrare i requisiti per la condanna di parte attrice anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 26/12/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini