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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28370/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28370/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Francesco Parte_1 Stefania che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrichens Arianna che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo al minore: , nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, apparendo rispondente all'interesse del minore e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Santena.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla NOa affinché vi abiti con il minore. Pt_2
Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , in ogni caso di accordo con la madre, previo congruo preavviso, fermo restando che, in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti periodi:
• A week end alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Il martedì dall'uscita da scuola con pernottamento;
• Nelle vacanze estive, durante la sospensione dell'attività scolastica, il minore potrà trascorrere con il padre due settimane di vacanza, da concordare entro il mese di maggio;
• Nelle vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'8 gennaio, ad anni alterni.
DISPONE che il NO versi alla NOa a titolo di concorso al mantenimento del Pt_1 Pt_2 figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00, con automatica indicizzazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino, con espressa esclusione della retta dell'asilo nido attualmente frequentato dal minore, che resterà totalmente a carico della madre.
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale (o analogo beneficio sostitutivo del medesimo) verrà percepito dalla NOa nella misura del 100%. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunceranno reciprocamente a pretendere:
• quanto al NO , il rimborso delle spese sostenute in passato e di quelle che verranno Pt_1 sostenute in futuro per il finanziamento sottoscritto dal medesimo in data 25.11.2021 con la società Findomestic;
• quanto alla NOa il rimborso delle spese per il mantenimento del minore (comprese quelle Pt_2 relative alla frequentazione dell'asilo nido) sino al mese di ottobre 2024.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con la sottoscrizione dell'accordo, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o titolo.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 28370/2024 promosso da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. De Francesco Parte_1 Stefania che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrichens Arianna che la Parte_2 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per_ relativo al minore: , nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza.
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/12/2024 e Parte_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - Parte_2 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, apparendo rispondente all'interesse del minore e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto, per quanto emerso in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con residenza e collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre sita in Santena.
DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla NOa affinché vi abiti con il minore. Pt_2
Per_ DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio , in ogni caso di accordo con la madre, previo congruo preavviso, fermo restando che, in caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé il figlio nei seguenti periodi:
• A week end alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
• Il martedì dall'uscita da scuola con pernottamento;
• Nelle vacanze estive, durante la sospensione dell'attività scolastica, il minore potrà trascorrere con il padre due settimane di vacanza, da concordare entro il mese di maggio;
• Nelle vacanze natalizie, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre all'8 gennaio, ad anni alterni.
DISPONE che il NO versi alla NOa a titolo di concorso al mantenimento del Pt_1 Pt_2 figlio, entro il giorno 28 di ogni mese, la somma mensile di euro 150,00, con automatica indicizzazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come previsto dal Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino e dall'Ordine degli Avvocati di Torino, con espressa esclusione della retta dell'asilo nido attualmente frequentato dal minore, che resterà totalmente a carico della madre.
DÀ ATTO che i genitori concordano che l'Assegno Unico Universale (o analogo beneficio sostitutivo del medesimo) verrà percepito dalla NOa nella misura del 100%. Pt_2
DÀ ATTO che le parti concordano che, con la sottoscrizione dell'accordo, rinunceranno reciprocamente a pretendere:
• quanto al NO , il rimborso delle spese sostenute in passato e di quelle che verranno Pt_1 sostenute in futuro per il finanziamento sottoscritto dal medesimo in data 25.11.2021 con la società Findomestic;
• quanto alla NOa il rimborso delle spese per il mantenimento del minore (comprese quelle Pt_2 relative alla frequentazione dell'asilo nido) sino al mese di ottobre 2024.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con la sottoscrizione dell'accordo, nulla hanno a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o titolo.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.