Decreto 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
R.G. 203/2025
Il Giudice designato dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, letto il ricorso depositato nell'interesse di Parte_1
esaminata la documentazione prodotta;
ritenuto che, ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non possa prescindersi dalla prova della titolarità del credito che, trattandosi di un procedimento inaudita altera parte, non può che essere fornita dal creditore, non operando il principio di non contestazione proprio dei giudizi a contraddittorio integro;
rilevato che, nel caso di specie, l'ingiungente ha prodotto: 1) i contratti di conto corrente e di apertura di credito stipulati dalla debitrice principale, con la Parte_2
Unione Banche Italiane - Banca Carime S.p.a.; 2) i contratti di fideiussione stipulati da in favore della Cassa di Risparmio di Calabria e di AN (Carical S.p.a.) Controparte_1 ed il contratto di fideiussione sottoscritto da e in favore Controparte_1 Persona_1 della UBI - Banca Carime;
l'estratto della Gazzetta UFIA da cui risulta che “La società
Sirio NPL S.r.l. … ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_2 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_2 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati
“a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Cir colare della Banca d'Italia n.
139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla
CE nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'arti colo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta UF IA , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati
Corte esclude che lo stesso sia sufficiente a provare, dal punto di vista sostanziale, la titolarità del credito in capo al cessionario, avendo la pubblicazione in gazzetta “una funzione diversa e di portata ben più modesta. Come dichiara in modo affatto univoco il suo tenore letterale, la pubblicazione interviene - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto del comma 2 dell'art. 1264 cod. civ.: vale, cioè, unicamente a impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente … La sostituzione apportata dalla norma speIA del TUB non incide, dunque, né sulla disciplina dei conflitti tra cessionari, di cui all'art. 1265 cod. civ.; né su quella relativa ai conflitti tra cessionario e creditori del cedente;
e nemmeno incide sulla regola dell'art. 1264, comma 1, cod. civ., come intesa a regolare l'«efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto» … In definitiva, la norma dell'art. 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta UFIA fissa il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto … Sempre che, naturalmente, una cessione, che venga a riguardare quel particolare credito, sussista effettivamente … Ciò posto, va adesso osservato che la norma del comma 2 dell'art. 58 TUB stabilisce che la «banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta UFIA della Repubblica Italiana». Come è agevole constatare dalla lettura di questa disposizione, la pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa … D'altro canto, la disposizione dell'art. 58 comma 2
TUB non chiede altro se non che sia data la «notizia» di un'avvenuta «cessione». La norma viene, cioè, a fissare - come contenuto minimo essenziale della pubblicazione -
l'enunciazione di un «fatto» estremamente ridotto, di mera sintesi. In questa prospettiva
(dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere. È per contro principio ricevuto
Pag. 2 di 5 della giurisprudenza di questa Corte che colui, che «si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria» ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di «fornire la prova documentale della propria legittimazione», con documenti idonei a «dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco» … Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. È noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di «sana e prudente gestione» di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato … che la norma dell'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» (Cass. 28 febbraio 2020, n. 5617).
L'indirizzo così riassunto, nondimeno, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, soggetta all'applicazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385/1993, può trovare un temperamento quando la pubblicazione sulla Gazzetta UFIA rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra, in tale circoscritta ipotesi, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass., 29 dicembre
2017, n. 31188)” cfr., in termini, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22754 del 2022, non massimata.
ritenuto che, nella specie, non possa trovare applicazione l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo richiamato, evocato anche dal ricorrente, atteso che nell'avviso pubblicato nella gazzetta uffiIA mancano elementi tali da poter identificare, senza incertezze, i crediti ceduti, atteso che la cessione riguarda “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Controparte_2 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di
[...] conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare
Pag. 3 di 5 della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199”, e cioè crediti di varia natura per un periodo di 59 anni;
ritenuto, dunque, che non è revocabile in dubbio che la produzione dell'estratto della gazzetta uffiIA non sia da solo sufficiente a provare l'intervenuta cessione, considerato che la giurisprudenza precisa che “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell' art. 58 TUB , è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta UFIA recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” cfr. Cassazione civile , sez. I , 22/04/2024 , n. 10860;
ritenuto, ancora, che non possa ritenersi sufficiente, ai fini della prova della titolarità del credito, la circostanza che il ricorrente si professi tale, come invece dallo stesso sostenuto allorché afferma che “la SPV non avrebbe alcun interesse o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità, sicché può riconoscersi diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito agli atti di intimazione di pagamento o all'iniziativa giudiziale da essa intrapresa”;
rilevato che, cliccando sul link indicato dal ricorrente - e riportato in gazzetta uffiIA -, https://ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBIBanca.aspx, non si riesce ad accedere ad alcuna lista dei crediti ceduti, rimandando il collegamento alla homepage del sito di Intesa
San Paolo S.p.a. (https://group.intesasanpaolo.com/it/);
rilevato ancora, quanto all'elenco dei crediti ceduti riportato dal ricorrente (rinvenibile al diverso link https://archivio.ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.html), che dallo stesso risulta che il credito oggetto di causa è stato ceduto alla ricorrente (attesa l'esatta indicazione del codice identificativo del rapporto azionato, n. Posizione: 386389); rilevato che i prefati elementi possano ritenersi sufficienti all'emissione del chiesto decreto ingiuntivo;
ritenuta la propria competenza e la domanda giustificata dai documenti in atti,
letti gli artt. 633 e ss. c.p.c. e ritenuto che non risulta essere stata documentata la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio nel ritardo, né prodotta documentazione idonea a rientrare nel paradigma di cui all'art. 642, comma secondo, primo periodo, cod. proc. civ.;
INGIUNGE
a avente sede come in atti, quale debitore principale, Parte_2
e a e a , in qualità di fideiussori, di PAGARE, in Parte_3 Persona_1
Pag. 4 di 5 solido tra loro, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto, al ricorrente la somma di € 38.662,83 dovuta per la causale di cui al Parte_1 ricorso, oltre agli interessi come da domanda, nonché le spese del presente procedimento che si liquidano, complessivamente, in € 1.656,00, di cui € 286,00 per spese vive, € 1.370,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, i.v.a. e cpa come per legge;
AVVERTE
il debitore ingiunto e i fideiussori Parte_2 Parte_3
e , domiciliati come in ricorso, del diritto di proporre
[...] Persona_1 opposizione, entro il termine di giorni quaranta (40) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo e che, in mancanza di opposizione entro il predetto termine, si procederà ad esecuzione forzata.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, lì 07/04/2025.
Il giudice designato dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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