Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Roma, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Iolanda Pinto;
appellante
CONTRO
con sede in Milano, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Gallinaro;
appellata, appellante incidentale
E
, nato a [...] il giorno 08/12/1953, c.f.: ; Controparte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Alfano;
appellato
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in Parte_1 data 5.10.2022, n. 3971, che in accoglimento dell'opposizione di al decreto Controparte_2
ingiuntivo di pagamento, in favore di della somma di euro 22.791,66 oltre Controparte_1
interessi a titolo di corrispettivo di fornitura di energia elettrica, aveva revocato l'ingiunzione, condannato alle spese di lite nei confronti dell'opponente, condannato e- CP_1
distribuzione, terza chiamata in causa, a tenere indenne dal pagamento di dette CP_1
spese, compensato le spese nel rapporto tra ed . CP_1 Parte_1
Entrambe le parti appellate si sono costituite in giudizio, per chiedere il rigetto CP_2
dell'impugnazione, per proporre a sua volta appello. CP_1
La causa è stata posta in decisione con ordinanza del 16.1.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. L'appello di è inammissibile. Controparte_1
A mente dell'art. 333 c.p.c., le parti alle quali sono stati notificati atti di impugnazione debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo.
Ciò esse possono fare anche quando l'impugnazione incidentale è di adesione all'impugnazione principale e si rivolge al destinatario di quest'ultima (Cass. S.U.
8486/2024).
Nel procedimento di appello l'impugnazione incidentale deve proporsi a pena di decadenza con la comparsa di risposta depositata tempestivamente, ossia almeno venti giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione (Cass. 6386/2020).
Nel caso concreto, la costituzione di è avvenuta in data 23.2.2023, ampiamente dopo CP_1
la scadenza del termine a ritroso di venti giorni dalla data di udienza del 1.3.2023, maturato il
9.2.2023.
2. Il rilievo è importante perché – contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale – la responsabilità di potrebbe farsi derivare non sic et simpliciter dal mancato Parte_1 assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice (sì che l'accoglimento CP_1 dell'appello principale gioverebbe oggi senz'altro anche a quest'ultima in forza della inscindibilità della sua posizione processuale e di quella della terza chiamata in causa), ma soltanto dalla comunicazione di dati oggettivi nell'esclusivo possesso dell'impresa di distribuzione rivelatisi non corrispondenti alla realtà di fatto. In un'ipotesi siffatta, invero, tali dati, dei quali l'impresa venditrice dell'energia elettrica non sarebbe stata in grado di 3
controllare l'attendibilità, avrebbero reso la determinazione della stessa di agire in giudizio dipendente dalle informazioni fornitele dall'impresa distributrice e, quindi, quest'ultima responsabile dell'infondatezza delle pretese avanzate dall'altra sulla base di esse.
L'appellante principale si duole che il primo Giudice abbia trascurato di valutare e riconoscere la veridicità delle informazioni da essa acquisite, elaborate e trasmesse alla venditrice, e si spinge fino a sostenere l'accoglibilità della pretesa pecuniaria dedotta dalla ricorrente in monitorio.
L'assunto è condivisibile, ma con l'essenziale precisazione che le informazioni di cui appurare la veridicità sono solo quelle inerenti alle caratteristiche dell'allaccio alla rete di distribuzione, agli esiti della verifica ispettiva compiuta sull'apparecchio di misurazione, ai consumi precedenti da esso registrati e alle caratteristiche tecniche del punto di prelievo, non anche quelle riguardanti l'entità dei passati consumi ricostruiti in via presuntiva e teorica sul presupposto della riferibilità della constatata manomissione del contatore a un'epoca anteriore a quella della verifica tecnica, posto che, se i dati oggettivi nella disponibilità della sola impresa distributrice erano incontrollabili dalla fornitrice, le inferenze che su di essi si è preteso di fondare erano suscettibili di preventivo vaglio da parte di questa, che avvalendosene in giudizio ha deciso di assumersi il rischio connesso alla propria iniziativa processuale.
Ora, poiché quei dati oggettivi – concernenti la potenza massima prelevabile al punto di prelievo della specifica utenza, la manomissione del contatore, la conseguente alterazione delle rilevazioni, l'andamento dei consumi registrati dal contatore (manomesso o meno) negli anni passati – non si sono rivelati falsi (si consideri, tra l'altro, che il verbale di accertamento formato dal distributore dell'energia elettrica, soggetto rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio, riveste valore probatorio privilegiato analogo a quello degli atti del pubblico ufficiale, Cass. 7075/2020) e peraltro non sono mai stati asseriti o supposti tali da
, la domanda di garanzia impropria proposta da quest'ultima, attrice nei riguardi sia CP_1
di sia, in senso sostanziale, di , non avrebbe dovuto essere Parte_1 Controparte_2
accolta, non potendo certo ribaltarsi sulla società di distribuzione le conseguenze della scelta autonoma della società venditrice di proporre un'azione giudiziale contro il proprio cliente. 4
La contraria opinione del Tribunale – che, se elevata a principio, finirebbe per rendere immune l'impresa venditrice dal rischio di pagamento delle spese di lite in tutti i casi in cui abbia agito con esito sfavorevole contro i propri clienti a seguito dell'accertamento della manomissione del contatore e della conseguente ricostruzione dei consumi da parte dell'impresa proprietaria dell'infrastruttura di distribuzione – non può che essere disattesa.
La sentenza appellata dev'essere, di conseguenza, riformata in parte qua.
3. Non occorre a questo punto accertare se sulla scorta dei dati oggettivi sopra cennati era possibile pervenire per via indiretta all'individuazione dell'epoca in cui la manomissione del contatore è stata attuata e quindi alla determinazione del corrispettivo dovuto per la parte di consumi da allora fraudolentemente sottratta alla misurazione dell'apparecchio: accertamento superfluo per i fini dell'appellante principale, perciò carente di interesse a proporlo, e non consentito nell'interesse dell'appellante incidentale, stante l'inammissibilità della sua impugnazione.
[..
4. Avuto riguardo all'esito della lite, deve essere condannata a rifondere a Controparte_1
le spese dei due gradi del giudizio, da liquidarsi come in dispositivo, e a Controparte_3
le spese di appello come infra liquidate, da distrarre al pari di quelle del Controparte_2
primo grado, in favore dell'Avv. Renato Alfano, difensore antistatario.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese tra ed in mancanza di un CP_2 Parte_1
rapporto processuale diretto tra le parti.
Sussistono, nei confronti di i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. Controparte_1
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3971 del 5.10.2022, appellata in via principale da rigetta la domanda proposta da nei Parte_1 Controparte_1
confronti di Parte_1
dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da avverso la detta Controparte_1
sentenza; 5
condanna a rifondere a le spese del giudizio, che liquida, Controparte_1 Parte_1
per il primo grado in complessivi euro 1.300,00, e per l'appello in complessivi euro 1.500,00, nonché a rifondere a le spese di appello, che liquida in complessivi euro Controparte_2
2.950,00, con distrazione, al pari di quelle del primo grado, in favore dell'Avv. Renato
Alfano, difensore antistatario;
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; dichiara che sussistono, nei confronti di i presupposti di cui all'art. 13, co. 1- Controparte_1
quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 16 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo