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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE IA, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.Iva Ricorrente 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente 1, rappresentata e difesa dal dott.
Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI9040100361/2023 per imposte IRES, IRAP e IVA anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito del disconoscimento dell'applicazione della normativa di cui alla Legge 398/91, riconducendo l'intera attività associativa ad una vera e propria attività imprenditoriale di natura commerciale.
Il ricorrente ha proposto ricorso sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento.
Ai meri fini deflattivi del contenzioso, al fine di evitare un lungo e dispendioso giudizio di merito, le parti hanno trovato una soluzione conciliativa a spese compensate senza rinunciare alla legittimità delle corrispettive posizioni manifestate negli atti difensivi. Vengono pertanto rideterminati il totale dei componenti positivi in € 27.625,00 e il totale dei componenti negativi in € 20.243,00, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte come specificato nei prospetti contabili allegati nell'atto conciliativo, compreso a sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate di Udine rende noto che con accordo conciliativo n°500065/2025 del 05.06.2025 le parti hanno definito transattivamente l'accertamento relativo all'anno 2016, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D. Lgs. n°546/1992, con conseguente cessazione della materia del contendere nei confronti della ricorrente, mediante compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione rileva che le parti hanno depositato l'intervenuto accordo conciliativo, con compensazione delle spese e che l'Ufficio ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere dalla ricorrente per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Udine 9 giugno 2025 Il
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE IA, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 339/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente 1 - P.Iva Ricorrente 1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9040100361/2023 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente 1, rappresentata e difesa dal dott.
Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI9040100361/2023 per imposte IRES, IRAP e IVA anno 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito del disconoscimento dell'applicazione della normativa di cui alla Legge 398/91, riconducendo l'intera attività associativa ad una vera e propria attività imprenditoriale di natura commerciale.
Il ricorrente ha proposto ricorso sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza dell'accertamento.
Ai meri fini deflattivi del contenzioso, al fine di evitare un lungo e dispendioso giudizio di merito, le parti hanno trovato una soluzione conciliativa a spese compensate senza rinunciare alla legittimità delle corrispettive posizioni manifestate negli atti difensivi. Vengono pertanto rideterminati il totale dei componenti positivi in € 27.625,00 e il totale dei componenti negativi in € 20.243,00, con conseguente rideterminazione delle maggiori imposte come specificato nei prospetti contabili allegati nell'atto conciliativo, compreso a sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate di Udine rende noto che con accordo conciliativo n°500065/2025 del 05.06.2025 le parti hanno definito transattivamente l'accertamento relativo all'anno 2016, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 D. Lgs. n°546/1992, con conseguente cessazione della materia del contendere nei confronti della ricorrente, mediante compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione rileva che le parti hanno depositato l'intervenuto accordo conciliativo, con compensazione delle spese e che l'Ufficio ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere dalla ricorrente per cessata materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Udine 9 giugno 2025 Il