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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8823 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.11.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 27315/2024 tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, 80133, Via Guantai Nuovi 11, domiciliata presso l'Avv.
NC RI NA e DR LV come in atti,
RICORRENTE
e ome in atti, rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_1
dall' Avv. RI Pia Tedeschi;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c. ritualmente depositato la Parte_1
esponeva che in data 6 novembre 2024 era stato notificato a
[...] dalla sede di Napoli l'avviso di addebito n. Controparte_2 CP_1
37120240009898531000, a mezzo del quale l addebitava all'esponente CP_1
l'importo complessivo di euro 18.460,83, per contributi e sanzioni morosità relativi al periodo 12/2021 – 08/2023.
Deduceva parte ricorrente che l'avviso di addebito faceva riferimento ad una precedente diffida del 20.10.2023 prot. 5100.11/10/2023.0758035, a mezzo della CP_1
quale l' richiedeva il versamento di euro 17.096,55 (di cui Euro 15.415,39 per CP_1
contributi ed euro 1.681,16 per sanzioni), sostenendo, ad avviso del ricorrente erroneamente, che avrebbe indebitamente fruito dell'esonero Parte_1
contributivo per l'assunzione delle sigg.re (periodo 02/2022 – Parte_2
08/2023) e eriodo 12/2021 – 01/2023). Per entrambe la motivazione Persona_1
risiederebbe nel fatto che <L'assunzione incentivata è stata effettuata da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(202) 1863 del 19 marzo 2020>>.
L'esponente, ritenendo illegittimo l'avviso di addebito, proponeva opposizione, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Eccepiva, in particolare, che, a differenza di quanto affermato dall' la normativa di CP_1
riferimento dell'esonero contributivo under 36 (art. 1 commi 10-15 l. 178/220) non escludeva l'applicabilità alle imprese operanti nel settore finanziario.
Pertanto, parte opponente, concludeva chiedendo: ragioni esposte in parte narrativa, annullare e/o accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito sede di Napoli n. CP_1
37120240009898531000 notificato a e dichiarare CP_2 Controparte_2
comunque non dovute le somme nello stesso avviso di addebito indicate. Con vittoria delle competenze tutte relative al presente procedimento>>.
L' si costituiva tardivamente opponendosi alla domanda e deducendo motivi di CP_1
diritto ostativi all' accoglimento del ricorso. Con ordinanza del 17.04.2025 il Giudice sospendeva l'esecuzione del ruolo oggetto della presente opposizione.
Pertanto, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate nei termini, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
Il ricorso deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'onere probatorio va preliminarmente rilevato che in materia di esonero contributivo per assunzioni di lavoratori under 36 ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, grava sul datore di lavoro che intenda beneficiare dello sgravio l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto, ivi compresa la dimostrazione di non rientrare tra i soggetti esclusi dall' agevolazione di Stato.
Giova inoltre evidenziare come l' convenuto abbia in sede amministrativa CP_1 negato il diritto della società ricorrente al godimento degli sgravi connessi all'assunzione di under 36 in ragione della sua classificazione tra le agenzie assicuratrici con codice Ateco n. 662100 (.c.f.r. diffida e iscrizione della società operata dall' CP_1 tra gli intermediatori con codice “662100” docc. Nn. 2 e 6 produz. ricorrente) e dunque ritenute rientranti tra quelle che operano nel settore finanziario.
Tanto premesso in fatto, mette conto precisare come la decontribuzione di cui si discute (ma analoga disciplina ha trovato applicazione per la c.d. decontribuzione richiamata dalla difesa attorea) costituisce aiuto di Stato la cui fruizione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.
L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede, infatti, che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Ciò posto, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla L. n. 178/2020, che all'art. 1, comma 10, ha previsto “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento a soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il comma 14 ha, peraltro, stabilito che “Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.
Con circolare n. 56 del 12/4/2021 l' ha tracciato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero, ritenendolo concedibile “a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo”, con esclusione delle imprese del settore finanziario “in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di autorizzazione della misura”.
La Legge di bilancio 2023, all'art. 1, comma 297, ha, inoltre, confermato detta agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2023, prevedendo, altresì, che il limite massimo di importo concedibile fosse innalzato a €
8.000 annui e ribadendo, al successivo comma 297, che “efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.
Con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'art. 1, commi 10 e ss., della Legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 con l'eccezione dei “settori finanziario e del lavoro domestico” (cfr. punto 36) ed escludendo dall'esonero, quanto alle imprese operanti nel settore finanziario, le attività incluse nel settore “K – Financial and insurance activities” della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea (cd. NACE corrispondente ai codici italiani Ateco) comprese nelle divisioni 64,
65 e 66.
Con la successiva decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022. Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del Temporary Framework al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'art. 1, commi 10 e seguenti, della Legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'art. 1, comma 297, della Legge di
Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla
Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition
Framework o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Anche la concedibilità di detti esoneri è stata autorizzata dalla Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, quanto alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, con la precisazione che sono esclusi dal novero dei beneficiari “gli istituti di credito o altri istituti finanziari, nonché il settore del lavoro domestico e il settore pubblico” (cfr. punto 11).
Tornando alla vicenda in esame deve osservarsi come siano ricomprese nella divisione
66 attribuita a ben vedere alla le attività ausiliarie dei servizi Parte_1 finanziari e delle attività assicurative le attività di agenti ed intermediari delle assicurazioni, riportate nella classe 66.22., e come si ricava dalle stesse deduzioni di parte attrice, la società ricorrente svolge attività di intermediazione nel settore assicurativo ( brokeraggio marittimo), classificata con Codice ATECO 66.22.02 e codice
NACE 66.22.
Sulla scorta dell'illustrato quadro normativo non pare pertanto potersi dubitare della correttezza dell'azione di recupero del beneficio riconosciuto all'opponente.
L'interpretazione operata dall'Ente di previdenza in sede amministrativa, fondata sulla trasposizione della classificazione NACE nel sistema dei codici ATECO, non comporta,
a parere del Tribunale, una aberrazione, stante l'assimilazione dei piccoli imprenditori ai colossi della finanza, anche in considerazione della circostanza che l'esclusione dell'intero settore K sarebbe contraria allo scopo per il quale il beneficio è stato introdotto.
Difatti, la scelta si giustifica alla luce dell'obiettivo fissato a partire dalla Comunicazione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ribadito dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, che ha apportato modifiche al “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19”, ossia apprestare aiuti alle imprese non finanziarie né assicurative ( “insurance” in inglese) maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.
Nella Comunicazione 1863 viene chiarito che:
- L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali;
c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese (considerando 2);
- Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato.
Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti (considerando 3).
4.3. Nella Comunicazione 2020/C 164/03 viene ulteriormente definito l'obiettivo degli interventi, consistente nella individuazione di “ulteriori misure temporanee di aiuti di
Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19”, in quanto “le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid-19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese, le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno determinato una diminuzione o persino una sospensione della produzione di beni e/o della fornitura di servizi nonché un significativo shock della domanda. Le conseguenti perdite si tradurranno in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e si ripercuoteranno negativamente sulla loro capacità di contrarre prestiti presso enti finanziari” (considerando 3 e 4), così apportando modifiche a talune disposizioni nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4 e 5.
Per quanto di interesse è stato previsto l'inserimento del punto 20 bis, sulla cui scorta
“Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Non appare, pertanto, irragionevole la scelta di intervenire con aiuti, poi prorogati in forza del medesimo principio, destinati a specifici settori, indipendentemente dalla dimensione della realtà operante al suo interno.
In assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta.
La particolarità della questione di diritto, sulla quale si registrano difformi precedenti di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 28.11.2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 28.11.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 27315/2024 tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli, 80133, Via Guantai Nuovi 11, domiciliata presso l'Avv.
NC RI NA e DR LV come in atti,
RICORRENTE
e ome in atti, rapp.to e difeso, come in atti, Controparte_1
dall' Avv. RI Pia Tedeschi;
RESISTENTE
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 442 ss. c.p.c. ritualmente depositato la Parte_1
esponeva che in data 6 novembre 2024 era stato notificato a
[...] dalla sede di Napoli l'avviso di addebito n. Controparte_2 CP_1
37120240009898531000, a mezzo del quale l addebitava all'esponente CP_1
l'importo complessivo di euro 18.460,83, per contributi e sanzioni morosità relativi al periodo 12/2021 – 08/2023.
Deduceva parte ricorrente che l'avviso di addebito faceva riferimento ad una precedente diffida del 20.10.2023 prot. 5100.11/10/2023.0758035, a mezzo della CP_1
quale l' richiedeva il versamento di euro 17.096,55 (di cui Euro 15.415,39 per CP_1
contributi ed euro 1.681,16 per sanzioni), sostenendo, ad avviso del ricorrente erroneamente, che avrebbe indebitamente fruito dell'esonero Parte_1
contributivo per l'assunzione delle sigg.re (periodo 02/2022 – Parte_2
08/2023) e eriodo 12/2021 – 01/2023). Per entrambe la motivazione Persona_1
risiederebbe nel fatto che <L'assunzione incentivata è stata effettuata da imprese del settore finanziario, non ammissibili al beneficio in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(202) 1863 del 19 marzo 2020>>.
L'esponente, ritenendo illegittimo l'avviso di addebito, proponeva opposizione, chiedendone la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Eccepiva, in particolare, che, a differenza di quanto affermato dall' la normativa di CP_1
riferimento dell'esonero contributivo under 36 (art. 1 commi 10-15 l. 178/220) non escludeva l'applicabilità alle imprese operanti nel settore finanziario.
Pertanto, parte opponente, concludeva chiedendo: ragioni esposte in parte narrativa, annullare e/o accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'avviso di addebito sede di Napoli n. CP_1
37120240009898531000 notificato a e dichiarare CP_2 Controparte_2
comunque non dovute le somme nello stesso avviso di addebito indicate. Con vittoria delle competenze tutte relative al presente procedimento>>.
L' si costituiva tardivamente opponendosi alla domanda e deducendo motivi di CP_1
diritto ostativi all' accoglimento del ricorso. Con ordinanza del 17.04.2025 il Giudice sospendeva l'esecuzione del ruolo oggetto della presente opposizione.
Pertanto, letti gli atti e le note di trattazione scritta depositate nei termini, la causa è stata decisa con la presente sentenza telematica.
Il ricorso deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'onere probatorio va preliminarmente rilevato che in materia di esonero contributivo per assunzioni di lavoratori under 36 ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, grava sul datore di lavoro che intenda beneficiare dello sgravio l'onere di provare di essere in possesso dei requisiti che, per legge, vi danno diritto, ivi compresa la dimostrazione di non rientrare tra i soggetti esclusi dall' agevolazione di Stato.
Giova inoltre evidenziare come l' convenuto abbia in sede amministrativa CP_1 negato il diritto della società ricorrente al godimento degli sgravi connessi all'assunzione di under 36 in ragione della sua classificazione tra le agenzie assicuratrici con codice Ateco n. 662100 (.c.f.r. diffida e iscrizione della società operata dall' CP_1 tra gli intermediatori con codice “662100” docc. Nn. 2 e 6 produz. ricorrente) e dunque ritenute rientranti tra quelle che operano nel settore finanziario.
Tanto premesso in fatto, mette conto precisare come la decontribuzione di cui si discute (ma analoga disciplina ha trovato applicazione per la c.d. decontribuzione richiamata dalla difesa attorea) costituisce aiuto di Stato la cui fruizione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea.
L'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede, infatti, che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
Ciò posto, occorre innanzitutto ricostruire il quadro normativo di riferimento, muovendo dalla L. n. 178/2020, che all'art. 1, comma 10, ha previsto “Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento a soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Il comma 14 ha, peraltro, stabilito che “Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea
C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 10 a 13 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.
Con circolare n. 56 del 12/4/2021 l' ha tracciato le linee guida per la fruizione CP_1 dell'esonero, ritenendolo concedibile “a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo”, con esclusione delle imprese del settore finanziario “in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, fatta salva diversa determinazione che dovesse essere assunta dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di autorizzazione della misura”.
La Legge di bilancio 2023, all'art. 1, comma 297, ha, inoltre, confermato detta agevolazione per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2023, prevedendo, altresì, che il limite massimo di importo concedibile fosse innalzato a €
8.000 annui e ribadendo, al successivo comma 297, che “efficacia delle disposizioni di cui ai commi 294, 297 e 298 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea”.
Con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, la Commissione europea ha autorizzato la concedibilità della misura di cui all'art. 1, commi 10 e ss., della Legge di Bilancio 2021 per tutte le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021 con l'eccezione dei “settori finanziario e del lavoro domestico” (cfr. punto 36) ed escludendo dall'esonero, quanto alle imprese operanti nel settore finanziario, le attività incluse nel settore “K – Financial and insurance activities” della classificazione statistica delle attività economiche della Comunità europea (cd. NACE corrispondente ai codici italiani Ateco) comprese nelle divisioni 64,
65 e 66.
Con la successiva decisione C(2022) 171 final dell'11 gennaio 2022 l'organismo comunitario ha prorogato il riconoscimento della predetta agevolazione con riferimento alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate fino al 30 giugno 2022. Considerata la cessazione degli effetti della disciplina del Temporary Framework al 30 giugno 2022, al fine di consentire la piena operatività della misura agevolativa anche oltre il suddetto limite temporale, in data 15 marzo 2023 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura di cui all'art. 1, commi 10 e seguenti, della Legge di Bilancio 2021, come prorogata dall'art. 1, comma 297, della Legge di
Bilancio 2023, subordinando la stessa al rispetto delle condizioni di cui alla
Comunicazione C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (c.d. Temporary Crisis and Transition
Framework o TCTF) e agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Anche la concedibilità di detti esoneri è stata autorizzata dalla Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023, quanto alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, con la precisazione che sono esclusi dal novero dei beneficiari “gli istituti di credito o altri istituti finanziari, nonché il settore del lavoro domestico e il settore pubblico” (cfr. punto 11).
Tornando alla vicenda in esame deve osservarsi come siano ricomprese nella divisione
66 attribuita a ben vedere alla le attività ausiliarie dei servizi Parte_1 finanziari e delle attività assicurative le attività di agenti ed intermediari delle assicurazioni, riportate nella classe 66.22., e come si ricava dalle stesse deduzioni di parte attrice, la società ricorrente svolge attività di intermediazione nel settore assicurativo ( brokeraggio marittimo), classificata con Codice ATECO 66.22.02 e codice
NACE 66.22.
Sulla scorta dell'illustrato quadro normativo non pare pertanto potersi dubitare della correttezza dell'azione di recupero del beneficio riconosciuto all'opponente.
L'interpretazione operata dall'Ente di previdenza in sede amministrativa, fondata sulla trasposizione della classificazione NACE nel sistema dei codici ATECO, non comporta,
a parere del Tribunale, una aberrazione, stante l'assimilazione dei piccoli imprenditori ai colossi della finanza, anche in considerazione della circostanza che l'esclusione dell'intero settore K sarebbe contraria allo scopo per il quale il beneficio è stato introdotto.
Difatti, la scelta si giustifica alla luce dell'obiettivo fissato a partire dalla Comunicazione
C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e ribadito dalla Comunicazione C(2020) 3156 final dell'8 maggio 2020, che ha apportato modifiche al “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19”, ossia apprestare aiuti alle imprese non finanziarie né assicurative ( “insurance” in inglese) maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.
Nella Comunicazione 1863 viene chiarito che:
- L'impatto sull'economia avviene attraverso diversi canali;
c'è uno shock dell'offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l'effetto negativo dell'incertezza sui piani di investimento e l'impatto dei problemi di liquidità per le imprese (considerando 2);
- Le diverse misure di contenimento adottate dagli Stati membri, come le misure di distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento, sono volte a far sì che lo shock sia il più possibile breve e limitato.
Tali misure hanno un impatto immediato sia sul versante della domanda che dell'offerta e penalizzano imprese e dipendenti, in particolare nei settori della sanità, del turismo, della cultura, del commercio al dettaglio e dei trasporti (considerando 3).
4.3. Nella Comunicazione 2020/C 164/03 viene ulteriormente definito l'obiettivo degli interventi, consistente nella individuazione di “ulteriori misure temporanee di aiuti di
Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19”, in quanto “le imprese non finanziarie, altrimenti redditizie, soggette a una crisi temporanea di liquidità a causa della pandemia di Covid-19 possano incontrare problemi di solvibilità a più lungo termine. Per molte di queste imprese, le misure di emergenza adottate per controllare la diffusione della pandemia di Covid-19 hanno determinato una diminuzione o persino una sospensione della produzione di beni e/o della fornitura di servizi nonché un significativo shock della domanda. Le conseguenti perdite si tradurranno in una diminuzione del capitale proprio delle imprese e si ripercuoteranno negativamente sulla loro capacità di contrarre prestiti presso enti finanziari” (considerando 3 e 4), così apportando modifiche a talune disposizioni nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 4 e 5.
Per quanto di interesse è stato previsto l'inserimento del punto 20 bis, sulla cui scorta
“Gli aiuti agli enti creditizi e finanziari non devono essere valutati a norma della presente comunicazione, fatta eccezione per: i) i vantaggi indiretti accordati agli enti creditizi o finanziari che convogliano gli aiuti sotto forma di prestiti o garanzie in applicazione delle sezioni da 3.1 a 3.3, conformemente alle garanzie di cui alla sezione
3.4, e ii) gli aiuti di cui alla sezione 3.10 a condizione che il regime non sia destinato esclusivamente ai dipendenti del settore finanziario". Non appare, pertanto, irragionevole la scelta di intervenire con aiuti, poi prorogati in forza del medesimo principio, destinati a specifici settori, indipendentemente dalla dimensione della realtà operante al suo interno.
In assenza di specifica indicazione di segno contrario, non può accogliersi un'interpretazione estensiva della normativa europea.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione deve essere respinta.
La particolarità della questione di diritto, sulla quale si registrano difformi precedenti di merito, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l' opposizione e compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 28.11.2025
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero