Sentenza breve 1 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/06/2021, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2021
N. 00726/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00402/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Mestre, via Fapanni 37;
contro
Ministero dell'Interno- Questura di Venezia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare:
del provvedimento del Questore della Provincia di Venezia Cat. -OMISSIS-/Immigr. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale viene decretata la revoca del titolo di soggiorno N. -OMISSIS-(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di “lavoro subordinato”)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l’art. 60 del c.p.a.;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del decreto legge n.44 del 2021;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 84 del decreto legge n.18 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, impugna il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Venezia gli ha revocato il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, lamentandone l’illegittimità per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione di legge (art. 9, comma 4, 7 del D.lgs.25.07.1998 n. 286; legge 27.12.1956 n. 1423, in particolare l’art. 1).
Con il ricorso si lamenta, in sostanza, che la Questura avrebbe apoditticamente desunto la pericolosità sociale del ricorrente dall’unica sentenza --OMISSIS- di condanna per il reato di cui all’art. 73 comma 1 bis del DPR 309/90, relativa al fatti del-OMISSIS- (-OMISSIS-, al fine della cessione a terzi, di -OMISSIS- per circa -OMISSIS-) e in relazione alla quale gli è stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della -OMISSIS-, senza aver, invece, adeguatamente valutato e motivato la pericolosità in concreto del ricorrente, come imposto dall’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 per i titolari del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente, in particolare, evidenzia che l’argomentazione riportata dalla Questura nel provvedimento in relazione all’insufficienza di redditi, per cui ha desunto che il ricorrente tragga e abbia sempre tratto profitto da attività illecite, non era comunque presente nell’avvio del procedimento notificato e sarebbe destituita di fondamento alla luce della documentazione lavorativa e delle buste paga prodotte in giudizio, da cui emergerebbe invece che il ricorrente ha svolto e svolge con contratto di lavoro subordinato attività di -OMISSIS-, lavoro che gli assicurerebbe un reddito adeguato, mentre la mancata registrazione nell’estratto INPS sarebbe dovuta ad inadempienza della ditta per cui lavora; inoltre, la Questura, non avrebbe adeguatamente valutato che l’unica condanna risale al-OMISSIS- e successivamente non risultano ulteriori addebiti a carico del ricorrente, né avrebbe adeguatamente tenuto conto del fatto che il ricorrente è da circa dodici anni in Italia e ha sempre svolto regolare attività lavorativa di natura subordinata e sarebbe socialmente integrato.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, contrastando le avverse pretese.
Alla camera di consiglio del 26 maggio 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la definizione con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a. e art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, sussistendone i relativi presupposti.
Il ricorso è fondato secondo quanto segue.
Si premette, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. 286 del 1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze --OMISSIS- di condanna (cd. automatismi ostativi o espulsivi), ma richiedono un “concreto” giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una “motivazione articolata” su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escluso ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne --OMISSIS- (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo). Con riferimento ai soggiornanti di lungo periodo, la giurisprudenza, infatti, sulla base del disposto di cui all’art. 9, comma 4, del d.lgs. 286 del 1998, richiede all’Amministrazione un esame più articolato della posizione del richiedente, che prescinde da ogni automatismo, imponendo una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, che postula un’istruttoria procedimentale più ampia e la necessità di una motivazione che dia conto di tutti gli elementi raccolti (cfr., da ultimo, Cons. St. nn. 5755, 6756 e 2882 del 2020; Tar Veneto nn. 1174 e 75 del 2019).
Tanto premesso, le dedotte censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono da ritenersi fondate, considerato: che nel preavviso di rigetto notificato al ricorrente non si fa alcun riferimento all’insufficienza del reddito e alla discontinuità dell’attività lavorativa negli anni -OMISSIS-; che tale elemento è stato valorizzato dalla Questura a sostegno della ritenuta pericolosità sociale del ricorrente avendo la Questura espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato che “ da verifiche effettuate tramite banca dati “INPS” e Agenzia delle Entrate lo straniero in argomento, negli ultimi cinque anni risulta aver svolto attività lavorativa in forma breve e discontinua e in particolare negli anni -OMISSIS-, ha svolto attività lavorativa per soli 3 mesi ... percependo un reddito lordo complessivo di euro -OMISSIS- chiaramente insufficiente per il proprio sostentamento; per tale motivo, si presume tragga e abbia sempre tratto profitto da attività illecite ”; che il ricorrente ha, invece, prodotto la documentazione lavorativa e le relative buste paga per gli anni dal -OMISSIS-, da cui emerge lo svolgimento di attività lavorativa subordinata per un reddito mensile di circa -OMISSIS-. Per cui appare necessario un più completo esame della complessiva situazione del ricorrente da parte della Questura, alla luce anche della documentazione lavorativa e reddituale prodotta in sede di giudizio.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione ad esito di una rinnovata e più approfondita istruttoria.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiarità del caso in questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti e soggetti citati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.