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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13873/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. VIGILANTE MARIA PIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentato e CP_1 C.F._2
1 difeso da Avv. DE FELICE ALESSANDRO LUIGI
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 11/09/1992 con
[...]
parte resistente, unione dalla quale il 3.12.1996 sono CP_1
nati i figli e Per_1 Per_2
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile a causa delle condotte, prevaricatrici, vessatorie e violente poste in essere dallo stesso ai suoi danni, anche alla presenza dei suoi figli.
Rappresenta, in particolare, che nel corso del loro matrimonio il resistente si era segretamente sposato con una propria cugina in
Giordania, per poi e tornare a vivere presso la casa coniugale e di- vorziare dalla stessa.
Aggiunge che, a seguito dell'ultimo grave episodio di violenza avvenuto l'8.1.2022, lei lo aveva querelato e lui era stato dapprima attinto da una misura cautelare e poi condannato per maltrattamenti in famiglia con sentenza del Tribunale Penale di Bari del
20.11.2023.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, con addebitando al resistente, e il
2 riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, da rivalutare secondo indici Istat e con vittoria di spese.
“DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, contesta l'avversa prospettazione dei fatti e deduce che l'affectio coniugalis è venuta meno per i comportamenti di sua mo- glie, la quale lo allontanava dai suoi figli ed era refrattaria al loro avvicinamento alla religione islamica.
Deduce, altresì, che i loro rapporti erano diventanti molto tesi dopo che la ricorrente aveva appreso delle sue nuove nozze risalenti al 2008 in Giordania, motivo per il quale era andato via di casa.
Rappresenta che successivamente, dopo aver divorziato con la sua nuova moglie è tornato in Italia dove ha ripreso la convivenza con la ricorrente la quale, di fatto, ha reso la convivenza intollerabile.
Allega di vivere presso la Moschea Centrale di Bari e di non la- vorare percependo solo un assegno di inclusione.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda di separazione e il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento. Con com- pensazione delle spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecu- zione del giudizio. All'udienza del 7/04/2025 la causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
3 L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti ricon- ciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto
4 deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Nel caso in esame l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di di- mostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, ha provato in maniera tranquilliz- zante la violazione dei doveri coniugali sub specie della violenza subita da suo marito. Sul punto la S.C. ha più volte affermato che:
“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di ad- debito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere de- finitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gen- naio 2011 n. 817).
Quindi, anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano ordinariamente
5 all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Ciò perché “Le violenze fisiche costitui- scono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concre- tantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabi- lità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebi- tabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 (Rv. 644601 - 01); cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901 e, più di recente, an- che Ord. 24/10/2022 n. 31351 secondo cui “un comportamento vio- lento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua inci- denza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”).
Ebbene, nel caso di specie gli assunti della ono stati Pt_1
comprovati dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ed in particolare dalla documentazione della Procura della Repub- blica allegata agli atti, consistente nell'ordinanza del GIP con cui il resistente veniva sottoposto a misura cautelare nonché nella sen- tenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Bari il
20.11.2023 per i maltrattamenti da lei subiti nel corso del matrimo- nio.
6 Si tratta di elementi di prova che permettono di ricondurre senza ombra di dubbio alla violenza perpetrata dal marito ai danni di sua moglie, prima dell'instaurazione del giudizio separativo, la dedotta intollerabilità della convivenza coniugale.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tale aspetto ritiene il col- legio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio suc- cessivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che per- mettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
Invero, dal raffronto delle rispettive condizioni economico-patri- moniali, operato sulla base della parziale documentazione versata in atti (cfr. certificazione Agenzia Entrate redditi allegata della ri- corrente e Dichiarazione Isee depositata dal resistente) emerge che non sussiste una differenza tra di esse tale da giustificare un obbligo a carico del resistente di provvedere al mantenimento di sua moglie, la quale, ormai da tempo, provvede da sé al suo sostentamento.
D'altra parte, né sono state oggetto di specifica contestazione le allegazioni del resistente in relazione alle proprietà immobiliari della la quale all'udienza del 15.5.2024 ha dichiarato di Pt_1
essere proprietaria della casa coniugale e di una villa in Lecce, né la ricorrente ha dedotto e provato alcunché sull'attuale posizione lavorativa di suo marito.
La reciproca soccombenza delle parti, della ricorrente sulla debenza dell'assegno di mantenimento e del resistente sulla do- manda di addebito giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2°
c.p.c..
7 La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/12/2023 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
nato in [...] in data [...] (matrimonio ce-
[...]
lebrato in Bari in data 11/09/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1222, parte II, serie
A, anno 1992), con addebito della stessa a CP_1
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 15.05.2024, da inten- dersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 13873/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
TRA
( ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa da Avv. VIGILANTE MARIA PIA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentato e CP_1 C.F._2
1 difeso da Avv. DE FELICE ALESSANDRO LUIGI
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega Parte_1
d'aver contratto matrimonio in Bari in data 11/09/1992 con
[...]
parte resistente, unione dalla quale il 3.12.1996 sono CP_1
nati i figli e Per_1 Per_2
Lamenta che la convivenza con suo marito è divenuta intollerabile a causa delle condotte, prevaricatrici, vessatorie e violente poste in essere dallo stesso ai suoi danni, anche alla presenza dei suoi figli.
Rappresenta, in particolare, che nel corso del loro matrimonio il resistente si era segretamente sposato con una propria cugina in
Giordania, per poi e tornare a vivere presso la casa coniugale e di- vorziare dalla stessa.
Aggiunge che, a seguito dell'ultimo grave episodio di violenza avvenuto l'8.1.2022, lei lo aveva querelato e lui era stato dapprima attinto da una misura cautelare e poi condannato per maltrattamenti in famiglia con sentenza del Tribunale Penale di Bari del
20.11.2023.
Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., la dichiarazione di separazione personale dei coniugi, con addebitando al resistente, e il
2 riconoscimento di un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, da rivalutare secondo indici Istat e con vittoria di spese.
“DELLA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, contesta l'avversa prospettazione dei fatti e deduce che l'affectio coniugalis è venuta meno per i comportamenti di sua mo- glie, la quale lo allontanava dai suoi figli ed era refrattaria al loro avvicinamento alla religione islamica.
Deduce, altresì, che i loro rapporti erano diventanti molto tesi dopo che la ricorrente aveva appreso delle sue nuove nozze risalenti al 2008 in Giordania, motivo per il quale era andato via di casa.
Rappresenta che successivamente, dopo aver divorziato con la sua nuova moglie è tornato in Italia dove ha ripreso la convivenza con la ricorrente la quale, di fatto, ha reso la convivenza intollerabile.
Allega di vivere presso la Moschea Centrale di Bari e di non la- vorare percependo solo un assegno di inclusione.
Chiede, pertanto, l'accoglimento della domanda di separazione e il rigetto delle domande di addebito e di mantenimento. Con com- pensazione delle spese.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentito il co- niuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi ed è stata disposta la prosecu- zione del giudizio. All'udienza del 7/04/2025 la causa è stata quindi rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
3 L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecuzione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti ricon- ciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della parte ricorrente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto
4 deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Nel caso in esame l'attrice, sulla quale incombeva l'onere di di- mostrare i fatti idonei a configurare l'addebitabilità del fallimento del matrimonio all'altro coniuge, ha provato in maniera tranquilliz- zante la violazione dei doveri coniugali sub specie della violenza subita da suo marito. Sul punto la S.C. ha più volte affermato che:
“In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di ad- debito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere de- finitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 14 gen- naio 2011 n. 817).
Quindi, anche un solo episodio di non lieve violenza consumato dal marito ai danni della moglie e/o dei figli giustifica la pronuncia di addebito, e ciò anche laddove ne manchi la prova diretta, come avviene di solito perché tali condotte si consumano ordinariamente
5 all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee che possano testimoniarle. Ciò perché “Le violenze fisiche costitui- scono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concre- tantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabi- lità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebi- tabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pro- nunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017 (Rv. 644601 - 01); cfr. anche Cass. Civ., Sez. I, 10/12/2018 n. 31901 e, più di recente, an- che Ord. 24/10/2022 n. 31351 secondo cui “un comportamento vio- lento è considerato in sé e per sé del tutto inaccettabile all'interno di una relazione coniugale, con la conseguenza che la sua inci- denza causale è preminente rispetto a qualsiasi causa preesistente di crisi dell'affectio coniugalis”).
Ebbene, nel caso di specie gli assunti della ono stati Pt_1
comprovati dal materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio ed in particolare dalla documentazione della Procura della Repub- blica allegata agli atti, consistente nell'ordinanza del GIP con cui il resistente veniva sottoposto a misura cautelare nonché nella sen- tenza penale di condanna emessa dal Tribunale di Bari il
20.11.2023 per i maltrattamenti da lei subiti nel corso del matrimo- nio.
6 Si tratta di elementi di prova che permettono di ricondurre senza ombra di dubbio alla violenza perpetrata dal marito ai danni di sua moglie, prima dell'instaurazione del giudizio separativo, la dedotta intollerabilità della convivenza coniugale.
“ASSEGNO DI MANTENIMENTO” – In ordine a tale aspetto ritiene il col- legio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio suc- cessivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed ur- genti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che per- mettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, possono essere confermate integralmente.
Invero, dal raffronto delle rispettive condizioni economico-patri- moniali, operato sulla base della parziale documentazione versata in atti (cfr. certificazione Agenzia Entrate redditi allegata della ri- corrente e Dichiarazione Isee depositata dal resistente) emerge che non sussiste una differenza tra di esse tale da giustificare un obbligo a carico del resistente di provvedere al mantenimento di sua moglie, la quale, ormai da tempo, provvede da sé al suo sostentamento.
D'altra parte, né sono state oggetto di specifica contestazione le allegazioni del resistente in relazione alle proprietà immobiliari della la quale all'udienza del 15.5.2024 ha dichiarato di Pt_1
essere proprietaria della casa coniugale e di una villa in Lecce, né la ricorrente ha dedotto e provato alcunché sull'attuale posizione lavorativa di suo marito.
La reciproca soccombenza delle parti, della ricorrente sulla debenza dell'assegno di mantenimento e del resistente sulla do- manda di addebito giustifica la compensazione, per intero, delle spese processuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2°
c.p.c..
7 La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo
282 c.p.c., così come riformato.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 12/12/2023 da nei confronti di con Parte_1 CP_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Parte_2
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_1
nato in [...] in data [...] (matrimonio ce-
[...]
lebrato in Bari in data 11/09/1992, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1222, parte II, serie
A, anno 1992), con addebito della stessa a CP_1
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo
473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 15.05.2024, da inten- dersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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