Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia presso la Corte di Appello di
Palermo, composto da dott. Giuseppe Lupo Presidente dott. Alfonso Pinto Giudice delegato relatore ing. Massimo Iovino Esperto riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 410 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Giuseppe Lo Presti presso il cui studio in Paternò, via Circumvallazione n. 525, è elettivamente domiciliato ricorrente in riassunzione
E
1) , in persona del Commissario pro-tempore (P. IVA ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Nula ed elettivamente domiciliato presso la propria sede in
, Via Centuripe 1/A; CP_1
2) Parte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. presso i cui uffici, siti in via Mariano Stabile n. 182, è ex lege P.IVA_3 domiciliata;
resistenti
Conclusioni delle parti: Per il ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa comparizione delle parti e assunzione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti, in accoglimento della domanda, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere la domanda attorea per i motivi innanzi specificati e per l'effetto ritenere e dichiarare il , con sede in Catania (CT)- Controparte_1
95128, Via Centuripe n.1, P.IVA , e la P.IVA_1 Parte_2
[...] responsabili in solido ex art. 2055 c.c. e, per l'effetto, condannarli al risarcimento ex artt. 2043,
2051, c.c. dei danni subiti nel fondo a causa della esondazione del canale, avvenuta il 24 ottobre
2021 consortile di acqua meteorica stante la carente e/o omessa manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, per complessivi € 39.516,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e onorari di giudizio”.
Per il : “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa, ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione o difesa In via principale e nel merito - rigettare integralmente la domanda formulata da parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto e non sorretta da qualsiasi prova, per i motivi di cui in narrativa;
In ogni caso, condannare parte attrice al pagamento delle spese e degli onorari di causa.”.
Per l'Assessorato Regionale: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito: - previo accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato odierno convenuto, disporne l'estromissione dal presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Catania, il Parte_1 [...]
e la , Controparte_1 Parte_2
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni occorsi al proprio fondo sito a Belpasso, contrada Campisana o MP IA (censito al N.C.T. al foglio 94, particelle 367 e 501), in occasione dell'evento meteorico del 24 ottobre 2021.
Dedusse che i suddetti danni erano stati provocati dall'esondazione del canale consortile
Paternò e, quindi, a causa della cattiva manutenzione dello stesso ed all'esistenza di uno sbarramento ostativo al deflusso delle acque.
Si costituì il convenuto eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza CP_1
ratione materiae del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche e deducendo, nel merito, l'infondatezza della pretesa avversaria e la carenza sotto il profilo probatorio di ogni addebito circa la causazione dei lamentati danni.
Il Dipartimento Regionale era rimasto, invece, contumace.
Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 7 febbraio 2024, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte D'Appello di
Palermo e dispose la cancellazione della causa dal ruolo con fissazione del termine per la riassunzione;
compensando le spese di lite nei rapporti tra e il . Pt_1 Controparte_1
2. , con ricorso depositato in data 4 marzo 2024, ha riassunto il procedimento Parte_1
innanzi a questo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.
3. Si è costituito il , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto e in diritto e non sorretta da alcuna prova.
4. Si è altresì costituito, con comparsa di risposta depositata in data 16 maggio 2024,
l' Controparte_2
ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto conseguentemente l'estromissione dal giudizio, essendo state ormai state trasferite all'Autorità di NO presso la
Presidenza della tutte le competenze in materia di demanio idrico. Parte_2
5. Disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 15 aprile 2025, tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
6. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, in ragione del consolidato orientamento espresso da questo Tribunale regionale (ex plurimis Tribunale regionale delle acque pubbliche per la sent. N. 1130/2010) che ha sempre riconosciuto la legittimazione CP_2 passiva, a seguito del trasferimento delle relative competenze, all'Autorità del NO del distretto idrografico della , per tutti i corsi di acqua pubblici, in forz CP_2
a del disposto della L. 183/1989 e dell'art. 7) del DP Reg. n. 70/1979.
La legge n. 183/1989, infatti, dopo avere classificato i bacini idrografici in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ed individuato nominativamente quelli appartenenti ai primi due gruppi, ha indicato, in via residuale, i bacini di rilievo regionale, delegando alla regione territorialmente competente tutti i compiti di impulso studio e tutela (art. 10) e le funzioni amministrative relative a tali bacini (art. 16).
In forza dell'art. 7 del DP Reg. n. 70/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della , il Presidente della Parte_2
Regione esplica le attribuzioni di propria competenza mediante diversi uffici, ivi elencati, fra i quali
è compreso quello del demanio, patrimonio immobiliare regionale, programmazione e disposizione della spesa per le opere di edilizia demaniale, con attribuzione ampia che ricomprende anche la gestione del patrimonio idrico.
Preme aggiungere che, in virtù della L.R. n. 45/1995 costituiscono interventi di bonifica: “a) le opere di sistemazione e conservazione del suolo e del suo assetto idrogeologico, con particolare riferimento a quelle rivolte a dare stabilità ai terreni e a prevenire e consolidare le erosioni e i movimenti franosi nei territori collinari e montani, e le opere di sistemazione e adeguamento delle reti scolanti;
b) le opere di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle opere di rinverdimento degli argini, alle azioni per il monitoraggio delle acque di bonifica e di irrigazione, per la tutela dello spazio rurale nonché per la salvaguardia del paesaggio
e dell' ecosistema agrario;
c) le opere di regimazione e sollevamento delle acque, di provvista, di adduzione e di distribuzione delle acque per usi irrigui e zootecnici ed ogni altra azione di tutela delle acque di bonifica e di irrigazione e di utilizzazione delle acque reflue ad uso irriguo e di tutela delle acque sotterranee;
d) le opere infrastrutturali di supporto per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere di cui alle lettere a), b) e c)”.
Le relative opere pubbliche appartengono al demanio regionale e sono realizzate dalla salvo quanto previsto dall' articolo 8, comma 2, lettera g) e dall'articolo 9, comma 2, della Pt_2
stessa L.R. n. 45/1995; la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e vigilanza delle opere pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione ricadono, giusta disposto dell'art. 8, comma 1, nella competenza dei territorialmente competenti. Controparte_1
Ne deriva la responsabilità dei per gli eventuali danni originati dai corsi Controparte_1
d'acqua artificiali, di cui assumono la custodia e la gestione, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c.
Fatta questa necessaria premessa, la domanda risarcitoria è fondata nel merito e va dunque accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come risulta dalla documentazioni in atti, verificata altresì dai nominati consulenti (v. pag. 8
CTU), il ricorrente conduce regolarmente in affitto il fondo rustico sopra menzionato, impiantato ad agrumeto e sul quale è stato realizzato un complesso serricolo composto da strutture modulari ad arco in metallo zincato impiegate per lo svolgimento di attività di essiccazione di sementi ed erbe officinali.
Secondo la descrizione fornita dagli ausiliari, il terreno è lambito a nord e ad est da un canale naturale che si sviluppa in direzione sud sino a confluire in un canale secondario che a sua volta confluisce nel , in sx idraulica. Per_1
In prossimità dello stesso, sul lato nord, si trova, altresì, un canale consortile (canale Paternò noto come “Canale di q. 56 in Destra o Gerbini”), utilizzato per l'approvvigionamento idrico delle utenze consortili (ivi compreso l'appezzamento Consalvo), strutturalmente caratterizzato da rivestimento in calcestruzzo a sezione trapezoidale, che prende origine dalla traversa sul fiume
, denominata “Ponte Barca”, sviluppandosi quindi verso sud, seguendo con buona Per_1
approssimazione lo sviluppo del corso fluviale di cui sopra. Quindi, prima della intersezione con il tracciato autostradale, devia decisamente verso nord-est sino a dirigersi verso i terreni del , Pt_1 in prossimità dei quali incrocia il corso dell'anzidetto canale naturale e poco dopo anche il tracciato della s.p. n. 77. Le risultanze delle indagini tecniche demandate ai consulenti tecnici di ufficio hanno confermato la circostanza dell'avvenuto allagamento di una importante porzione del fondo del ricorrente da ingenti masse d'acqua trasferitesi in prevalenza secondo la direttrice nord/sud, specie dal punto di confluenza tra canale consortile e vallone naturale, e comunque da entrambi detti corsi d'acqua (cfr. pag. 18 CTU).
Rimane dunque assodato che a provocare il danneggiamento dell'azienda è stato il Pt_1 concorso dell'esondazione del canale naturale con quello consortile (pag. 27 CTU).
In ordine alle cause dello straripamento dei corsi d'acqua sopracitati, gli esiti dello studio idrogeologico condotto hanno evidenziato che l'inondazione si è verificata a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo.
A giudizio dei consulenti “non vi è dubbio che la vegetazione e l'interrimento, lungo l'asta dei corsi d'acqua presi in esame, hanno impedito, all'epoca dell'evento per cui è causa, il deflusso delle acque determinando parzializzazione della sezione libera. In particolare, si è avuto
l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e l'esondazione che ha investito le aree ad esso più prossime, delle quali fanno parte i terreni di parte ricorrente, nonché, con fenomeno parimenti grave, si è verificata l'esondazione del canale consortile, aggravata dalla mancata manutenzione che ne ha ridotto la sezione libera” (pag. 27 CTU).
Gli ausiliari, in occasione del sopralluogo, hanno constatato – e le parti in contraddittorio hanno confermato – che quest'ultima infrastruttura idraulica “è in disuso e in pessimo stato, presentando varie interruzioni per numerosi cedimenti della struttura, dato che non è ormai da diversi anni oggetto di alcuna manutenzione da parte dell'Organo preposto” (pag. 8 CTU).
Secondo la ricostruzione del fenomeno di esondazione ipotizzata dagli ausiliari “il cattivo stato di manutenzione del canale naturale ingombro di canneti, vegetazione arborea e arbustiva, detriti e sedimenti vari ha determinato l'ostruzione del corso d'acqua parzializzandone consistentemente la sezione e l'officiosità idraulica. Ad aggravare tale quadro ha concorso anche il cattivo stato di manutenzione del canale consortile Paternò, anch'esso ingombro di vegetazione e detriti che ne hanno del pari ridotto la sezione libera di deflusso delle acque, unitamente alle accertate soluzioni di continuità della struttura in più punti ceduta e sprofondata” (pag. 18 CTU).
Si è ragionevolmente verificato “un primo sormonto del canale naturale, a seguito del quale
i volumi in eccesso si sarebbero riversati all'interno del canale consortile, causandone una condizione di insufficienza idraulica. L'eccessiva presenza di detriti nei terreni dell'azienda potrebbe essere dovuta in parte a un fenomeno di trasporto solido da monte da parte del canale naturale, per effetto delle ingenti portate a seguito di un evento precipitativo di carattere eccezionale, e in parte da un fenomeno di dilavamento del terreno, verosimilmente causato dall'elevata energia cinetica di scorrimento dei volumi esondati dai due corsi d'acqua” (pag. 27 CTU)
E' stato altresì rilevato che “nell'intorno dei confini est e nord del fondo, in corrispondenza della sponda in destra del vallone naturale, si sono verificati - per via della denunciata piena - importanti fenomeni erosivi che ne hanno determinato un tangibile arretramento in riva destra, modificandone il profilo, asportando terreno vegetale e superfici utili destinate alla coltivazione. Ne
è altresì conseguita la compromissione di una stradella che contornava detto vallone, tra questo e alcune piante di olivo vegetanti a fianco del fronte nord delle serre. Detti fenomeni erosivi, sia idraulici sia di origine meccanica, hanno compromesso la stabilità delle sponde innescando frane superficiali al piede, come appunto puntualmente verificatosi in sponda destra del corso d'acqua”
(pag. 10 CTU).
A conferma di ciò, durante il sopralluogo, risultavano ancora visibili in situ - malgrado il tempo trascorso dall'alluvione e i lavori di ripristino dello stato dei luoghi e quelli di recupero e reimpianto delle colture danneggiate frattanto eseguiti dal - accumuli sparsi di pietrame di Pt_1
varia pezzatura ivi disordinatamente depositatisi a seguito della piena (pag. 10 CTU).
La situazione come sopra descritta risulta peraltro documentata dalle immagini fotografiche prodotte a corredo della consulenza che rendono l'idea del degrado manutentivo sia del canale consortile che del vallone naturale.
In conclusione, le risultanze della consulenza hanno pienamente dimostrato la sussistenza di nesso di causalità tra avvenuta piena dei corsi d'acqua indagati nell'indicata data e il generalizzato difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi da parte dell'Autorità Amministrativa. deputata, ex art. 2 R.D. 523/1904, al mantenimento di condizioni di regolarità dei canali, degli alvei, dei ripari, degli argini e delle sponde e, quando occorre, all'aumento della sezione mediante l'abbassamento del fondo con asportazione periodica (svasi) dei materiali di fondo ed agli interventi atti a ridurre il grado di vulnerabilità.
Gli ausiliari hanno, quindi, indicato i rimedi necessari per evitare o quanto meno limitare il verificarsi di simili allagamenti, sottolineando che “occorre procedere a interventi di manutenzione
e ripristino del canale consortile, nonché pulizia del fondo alveo e ripristino degli argini e sponde del vallone. Viceversa, tali eventi sono destinati a ripetersi in futuro, ancor di più a causa dell'aumento delle piogge estreme per effetto del cambiamento climatico” (pag. 30 CTU); è stato altresì segnalato che “in mancanza di manutenzione mirata, può verificarsi ulteriore parzializzazione della sezione a causa anche dell'interrimento. Non effettuando la periodica manutenzione annuale con asportazione di sedimenti, l'eccessivo accumulo porta a ridurre l'area effettiva entro cui la corrente è libera di scorrere, innalzando il rischio di esondazione anche per valori relativamente bassi di portata” (pag. 31 CTU).
Orbene, tutti gli elementi sopra esposti consentono di affermare anzitutto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., per avere omesso di curare la corretta e Controparte_1 tempestiva manutenzione dell'alveo del canale consortile, in relazione alle competenze al medesimo demandate e delineate dall'art. 2 L.R. 45/1995, sopra citato.
In proposito giova altresì richiamare la Relazione Generale – Lavori per l'installazione di misuratori di portata nella rete di distribuzione irrigua consortile. Controparte_1
15/01/2018 - allegata alla relazione di consulenza - da cui si evince l'affidamento da parte della Giunta
Regionale al convenuto dei lavori di installazione di misuratori delle portate e dei volumi CP_1
d'acqua nella rete di distribuzione irrigua consortile (pag. 15 relazione generale).
Si tratta, più in generale, di un intervento su “siti demaniali già affidati in uso al CP_1 appaltante”, tra i quali è espressamente ricompreso il canale di q. 56 in Destra o “Gerbini” (pag. 10 relazione generale).
Si è detto, tuttavia, che anche l'esondazione del vallone naturale ha concorso in maniera efficiente alla produzione del danno all'appezzamento del ricorrente.
Al riguardo è stato infatti evidenziato che “in uno stato di ottimale manutenzione il canale naturale sarebbe stato in grado di far transitare l'onda di piena, evitando di fatto l'occorrenza dei danni lamentati nel presente ricorso” (pag. 28 CTU).
In definitiva, all'origine dell'evento dannoso vi sono plurime condotte omissive colpose ascrivibili, per quanto già illustrato, sia al che all'Autorità di Controparte_3
NO, sintetizzabili nella mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua coinvolti.
Proprio per tale ragione i consulenti hanno precisato che “poiché le distinte omissioni degli
Enti preposti alla manutenzione dei corsi d'acqua, hanno concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, va altresì tenuto conto della eventuale ripartizione delle responsabilità tra quelle in capo all'Autorità del bacino - in quanto titolare della manutenzione del corso d'acqua indicato come canale naturale nella parte che precede della presente relazione - e quelle che dovrebbero in via esclusiva incombere sul odierno convenuto essendo il canale oggetto di CP_1 causa sotto la gestione e cura del stesso, a cui, quindi deve ritenersi devoluta la CP_1 manutenzione” (pag. 29 CTU).
Nondimeno, nella fattispecie è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., la quale esige solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale -, “in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso, e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass. Civ., SS.UU., n. 13143/2022).
Vertendosi, dunque, in una fattispecie di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., opera il principio secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate “mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili;
conseguentemente il giudice del merito, adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso può discutersi della gravità delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 5475/2023; sez. III, n. 6391/2023).
Non ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di caso fortuito, invocata dalla resistente, per la eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche tali da costituire causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, la cui prova liberatoria incombe sul custode (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 21531/2017; SS.UU., n. 20943/2022).
Sotto tale profilo si osserva che il collegio peritale ha condotto uno studio idrologico ed idraulico con metodo analitico, determinando gli idrogrammi di piena del vallone naturale e calcolando le curve di probabilità pluviometriche attraverso il metodo dei quantili regolarizzati, al fine di classificare come ordinario o eccezionale l'evento meteorico che il 24 ottobre 2021 ha determinato l'esondazione del vallone naturale, che costeggia l'immobile di proprietà del ricorrente,
e del canale consortile nel quale il primo va a confluire.
Sulla base dei risultati ottenuti i CC.TT.UU. hanno ben vero affermato che si è trattato di un evento meteorico eccezionale, dato il tempo di ritorno di circa 100 anni (pag. 23 C.T.U.).
Ora tale circostanza, acclarata dai c.t.u. non vale ad escludere o diminuire la responsabilità della Pubblica Amministrazione convenuta in quanto questo Tribunale regionale, per valutare l'eccezionalità degli eventi in questione - nella sussistenza di diversi e contrastanti approcci scientifici alla tematica - segue i criteri di cui al d.Lgs. 23/02/2010, n. 49 – “Attuazione della direttiva
2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. In particolare, l'art. 6 (Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni) stabilisce che “ Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità)”.
Ne consegue che l'evento in questione, per come descritto dai c.t.u. si colloca nella categoria sub b) e non può qualificarsi come “scarsamente probabile” o eccezionale bensì come “poco frequente”.
Tali considerazioni conducono ad escludere che, nel caso in esame, ricorra una ipotesi di caso fortuito, ancor più che il metodo di calcolo basato sui c.d. “tempi di ritorno” va riletto alla luce dei cambiamenti climatici che hanno riguardato il nostro Paese negli ultimi anni.
Invero, la “prevedibilità” di una pioggia a carattere alluvionale va accertata con particolare rigore, non potendosi più considerare eventi imprevedibili, ma al contrario purtroppo prevedibili, fenomeni atmosferici anche di forte intensità, oramai sempre più frequenti (cfr. Cass. 2482/2018, richiamata da Cass. 4588/2022).
Pertanto, poiché secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento, l'assenza di un'attenta e accurata manutenzione volta a ripristinare le capacità di deflusso dell'alveo non consente di escludere la responsabilità dell'Autorità di NO (cfr. tra le altre Cass.
5868/16 e Cass. 18877/2015).
Né, d'altra parte, l'eccezionalità e imprevedibilità dell'evento può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di crisi o di emergenza poiché le leggi sulla protezione civile fanno riferimento al danno e alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa le quali vanno accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici (v. Cass. 2482/18, 14681/19).
Vale comunque a dissipare ogni dubbio la precisazione contenuta nella relazione peritale, laddove si legge che “nonostante siano occorsi eventi meteorici eccezionali (tempi di ritorno di circa
100 anni) che avrebbero comunque comportato danni non indifferenti, lo stato di cattiva manutenzione sia del canale consortile che di quello naturale, ha certamente svolto un'azione di impedimento del libero deflusso delle acque con un notevole incremento delle acque di esondazione, contribuendo quindi ad un'amplificazione della severità dei danni occorsi” (pag. 27 CTU). In definitiva, quindi, a giudizio degli esperti, i danni riscontrati sono da imputare in modo predominante alla mancata manutenzione dei corsi d'acqua, laddove si afferma che “la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente con danni arrecati alle colture esistenti nei fondi è da ascrivere non solo alle piogge a carattere eccezionale, ma soprattutto alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte degli Enti preposti” (pag. 28 CTU).
Non risultano fondate neppure le ulteriori difese proposte, peraltro in termini estremamente generici, dal convenuto. Controparte_1
In primo luogo, non operano, nel caso in esame, in deroga all'art. 2051 c.c., le disposizioni codicistiche invocate nelle note di trattazione scritta del 14 aprile 2025 (nello specifico l'art. 917 c.c.), attenendo esse a disciplina applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (Cass. Civ., sez. III, n. 10287/2015).
Parimenti infondata risulta l'eccezione basata sul richiamo del disposto del comma 3 dell'art. 12 del R.D. n. 523/1904 (c.d. “Testo unico delle opere idrauliche”), norma in virtù della quale i proprietari e possessori frontisti privati sono tenuti in via esclusiva a realizzare le opere idrauliche di sola difesa dei propri beni rispetto a corsi d'acqua di minori dimensioni o importanza (quali canali di bonifica) e non devono, invece, farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del r.d., di quelli a difesa di beni o aree pubbliche e, in particolare, di quelli rientranti nella quinta categoria di cui all'art. 10 del medesimo r.d. (Cass. Civ., sez. III, n. 30521/2019).
Inoltre, i proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati ex art. 12 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 r.d.
25 luglio 1904 n. 523) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. Civ., SS.UU., n. 8588/1997).
L'art. 58 R.D. n. 523/1904 si limita ad esonerare dall'omologazione del Prefetto le opere eseguite dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime dell'alveo; l'art. 95 prevede che il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde nei casi previsti dall'art. 58 è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi.
In ogni caso, è dirimente rilevare che i consulenti hanno pure accertato che “non sono state rinvenute opere eseguite da parte ricorrente che hanno modificato l'assetto idrografico del territorio, tali da potere ad essa imputare le cause dei lamentati danni, né sono state ravvisate opere è risultato che all'interno del fondo che in qualche modo possano avere favorito il determinarsi dei danni o
l'aumento della loro manifestazione” (pagg. 29-30 CTU).
Va aggiunto, sempre in relazione all'art. 96 del R.D. 523/1904, lett. f), che gli accertamenti condotti hanno evidenziato come la piantagione ad agrumeto restasse costantemente localizzata in destra di detto corso d'acqua sempre a distanza maggiore a quella prescritta dalla suddetta norma di riferimento.
Venendo alla quantificazione dei danni, è emerso dalla CTU che, in conseguenza dell'evento alluvionale del 24 ottobre 2021, l'inondazione ha compromesso la funzionalità dell'impianto di serre, parzialmente mandato in rovina il muro di sostegno appena a valle delle serre, cancellato la viabilità interna a servizio del fondo limitrofa al corso, causato erosione, cedimenti in sponda destra del vallone naturale e avulsione di porzioni del terreno, nonché insorgenza di fenomeni di prolungata saturazione idrica prima del ritiro delle acque nelle rispettive sedi naturali.
I terreni, come confermato altresì dalle immagini fotografiche fornite dal ricorrente subito dopo l'evento, per effetto della descritta piena, sono stati interessati dall'accumulo disordinato di materiale detritico e vegetale, in parte intrecciatosi e aggrovigliatosi alle piante stesse, nonché di materiale lapideo di varia dimensione. Si sono altresì verificati fenomeni di ristagno idrico prima del ritiro delle acque nelle sedi naturali della rete.
Si è ancora accertato che l'impatto della corrente idrica ha abbattuto svariate piante, specie quelle concentrate nei pressi della fascia spondale del corso d'acqua naturale, mentre diverse altre sono rimaste irreversibilmente compromesse. Il periodo di inutilizzabilità del fondo è rimasto circoscritto al tempo necessario per il ritiro delle acque e comunque compatibilmente con i tempi necessari per dare corso alle operazioni agronomiche di ripristino dello stato dei luoghi. (pagg. 18-19
CTU).
Rinviandosi più in dettaglio alla relazione in atti il pregiudizio stimato relativamente ai danni materiali risulta pari ad un importo complessivo di € 31.171,50 (per le singole voci di spesa si rimanda alla relazione, allegato n. 18).
Trattandosi di debito di valore, sulla somma di € 31.171,50, devalutata al 24 ottobre 2021 e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi compensativi al tasso legale fino alla pubblicazione della presente sentenza. La somma, quindi, definitivamente dovuta è pari ad euro 34.063,88, oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo.
La statuizione sulle spese segue il principio di soccombenza e, quindi, il Controparte_1
va condannato alla rifusione, nei confronti del ricorrente, delle spese del presente giudizio
[...]
e quest'ultimo deve rifondere le spese all'Assessorato Regionale.
Le spese di c.t.u. vanno poste interamente a carico della parte soccombente.
p.q.m.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
- condanna il in persona del commissario pro tempore, a pagare in Controparte_1 favore di , per i titoli di cui in parte motiva, la somma complessiva di euro Parte_1
34.063,88 , oltre interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- condanna il alla rifusione, nei confronti di , delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4996,00 per compensi, oltre CPA,
IVA e rimborso forfetario come per legge;
- condanna alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
Parte_2
delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3261,00
[...] per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. interamente a carico di . Controparte_1
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 16 giugno 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo