Articolo 4 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 3Articolo 5
Versione
31 marzo 1987
Art. 4. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente