Art. 4. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato a stabilire che le nuove disposizioni del codice di procedura penale entrino in vigore in un termine non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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31 marzo 1987
31 marzo 1987
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 28/02/1994 n. 86 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIMin. Finanze · 28 febbraio 1994
In esito alla nota sopradistinta, si ritiene opportuno resistere nell\'istaurato giudizio di legittimita\' costituzionale sulla questione in oggetto indicata, sollevata d\'ufficio dalla Commissione tributaria di 1 grado di Verbania. In via pregiudiziale, si deduce: 1) - inammissibilita\' della questione di legittimita\' costituzionale per difetto di "rilevanza". Quanto al merito si deduce: 2) - infondatezza della sollevata questione in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. In ordine al punto 1) si osserva che: - La controversia insorta davanti al giudice tributario poteva essere decisa indipendentemente dalla applicazione degli artt. 12 e 15 del …
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