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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3097 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2022 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato, dall'Avv. Mandato Fabrizio (c.f. e dell'Avv. Marcellino Cosimo (c.f. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE E (c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa in appello, dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f: ) C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 04/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.2.2019 Parte_1 davanti al Tribunale d Benevento, chiedeva di accertarsi e dichiararsi l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede da parte dell' convenuto per aver, prima CP_2 ridotto la linea di credito del rapporto SI n. 76697114,87 (prima ad €. 31.380,00, nell'agosto 2015 e poi ad €. 19.547,00, nel settembre 2015), quindi, per aver totalmente revocato i fidi concessi alla sia sul rapporto SI n. 76697114,87 che sul conto corrente n. Parte_1
35285,16, nell'ottobre del 2015, ad avviso della ricorrente, senza nessun preavviso né motivazione. L'istante evidenziava come, sebbene in data 27/02/2015 fosse stato emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo n. 765/15 per il mancato versamento dell'IVA relativa all'anno 2012 (€ 100.664,00), tale decreto veniva annullato il 10/04/2015 dal Giudice del Riesame di Benevento, a seguito dell'accoglimento, antecedentemente al decreto, della richiesta
1 di rateizzazione del debito IVA 2012 presso l'Agenzia da parte del nuovo CP_3 amministratore della società. La ricorrente sosteneva che la riduzione e la revoca dei fidi si verificavano successivamente all'annullamento del sequestro, in assenza di giusta causa, diversamente dagli altri istituti bancari con cui intratteneva rapporti e che la conseguente perdita di liquidità le aveva impedito di proseguire il rapporto di esclusiva con la determinando una riduzione del fatturato CP_4 di circa € 330.000,00, quantificata sulla base dei bilanci, e un lucro cessante stimato in € 40.000,00, cui aggiungeva un ulteriore 10% per il danno d'immagine. Con lo stesso ricorso, la chiedeva anche accertarsi la nullità, illegittimità e Parte_1 inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti n. 35285,16 e n. 35906,34, con condanna della banca alla restituzione e/o riannotazione in “avere” delle somme indebitamente riscosse;
la deduceva, in particolare, che la banca avesse calcolato e Parte_1 applicato: interessi anatocistici trimestrali in violazione della normativa vigente, commissioni di massimo scoperto non determinate né giustificate, addebiti non pattuiti per CIV e corrispettivo accordato, valute fittizie con alterazione delle date di addebito e accredito, spese per operazioni non supportate da clausole valide e scritte, tassi di interesse non chiaramente determinati e addebiti arbitrari su conti collegati in mancanza di mandato specifico ex art. 1856 c.c. Inoltre, relativamente al conto n. 35313,14, chiedeva accertarsi l'usurarietà dei tassi debitori convenuti, evidenziando che il tasso del contratto del 22/11/2005, pari al 10,112%, superava la soglia usuraria dell'8,40% rilevata per il periodo 01/10-31/12/2005. In relazione a quanto premesso la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede dell' convenuto CP_2
e, dunque, l'inadempimento ex artt. 1175 e 1176 c.c., per le causali di cui al punto 1 della narrativa;
2) condannare, per l'effetto, la resistente, al risarcimento del danno in favore dell'istante, pari ad €. CP_1
44.000,00, cosi come quantificato nella CTP, avendo come parametri i criteri di cui al punto 2 della narrativa
o del diver-so importo che risulterà in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria.
3) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti corrente oggetto del rapporto tra ricorrente e resistente (ovvero interessi debitori e creditori, spese, CMS e CP_1 valute), così come evidenziato in narrativa;
4) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito alla applicazione dell'anatocismo e, dunque, della capitalizza-zione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese e, per l'effetto, quanto al c/c n. 35285,16, condannare la all'annotazione in “avere” sul c/c CP_1 ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo Parte azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso sostitutivo degli interessi attivi e passivi, come accer-tate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU;
5) quanto al c/c n. 35285,16, condannare l'istituto, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, previa ricostruzione dei rapporti con l'applicazione del tasso sostitutivo TUB, accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU;
6) quanto al c/c n. 35285,16, condannare l'istituto all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso sostitutivo TUB;
2 7) quanto al c/c n. 35285,16, condannare la convenuta all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, CIV, Corrispettivo di accordato, spese e oneri di conto;
8) accertare la nullità della pratica delle cosiddette valute fittizie, con conseguente riconduzione, nella ricostruzione del conto corrente, alla data opera-zione e, per l'effetto, condannare la banca, quanto al c/c n. 35285,16, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34 alla restituzione degli importi indebitamente contabilizzati in ragione dell'antergazione e postergazione della data operazione;
9) accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sui c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da “anticipa-zioni sbf”, conseguentemente, epurarle dai saldi trimestrali attraverso l'accredito in avere di quanto a tale titolo addebitato;
in subordine, dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e procedere alla ricostruzione contabile, con applicazione del tasso legale, in sostituzione di quello praticato, epurazione delle spese e commissioni e inserimento della valuta reale, con addebito sul conto ordinario, a fine rapporto (capitalizzazione semplice);
10) in relazione al conto n. 35313.14, accertare l'usurarietà dei tassi debitori convenuti e dichiarare la non debenza di alcun interesse ed onere riferito al credito concesso;
per l'effetto restitutorio collegato alla sanzione civilistica, condannare la banca alla restituzione e/o alla riannotazione in “avere”, di quanto a tale titolo corrisposto, oltre interessi e rivalutazione;
11) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati Mandato e Marcellino, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale.
1.2 Si costituiva in giudizio, la e, per essa, la Controparte_1 CP_5 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte in relazione alla richiesta di risarcimento danni per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. La resistente, depositando la documentazione a sua disposizione, evidenziava che non si era verificata alcuna revoca degli affidamenti, ma che questi non erano stati rinnovati alla scadenza contrattualmente prevista. Con riguardo alla domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate, la banca eccepiva, in primo luogo, l'irripetibilità delle rimesse ripristinatorie, che non avrebbero integrato un pagamento in senso giuridico. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle eventuali rimesse solutorie effettuate sui conti correnti n. 35285,16, n. 35313,14, n. 35314,07 e n. 35906,34, anteriormente al 10/06/2009, stante il decorso del termine decennale di prescrizione, interrotto solo con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. La resistente argomentava, altresì, che: a. spettava alla ricorrente l'onere di provare la natura delle rimesse prima di chiederne la ripetizione;
b. la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata correttamente applicata in conformità alla normativa vigente;
c. la commissione di massimo scoperto era stata pattuita espressamente con indicazione della misura del tasso, della periodicità di conteggio e della base di calcolo, corrispondente alla punta massima dello scoperto del periodo;
d. le contestazioni relative a commissioni di istruttoria veloce e ad altre commissioni erano generiche e, quindi, inammissibili;
e. il sistema delle valute, anche qualora non legittimamente pattuito, incideva solo sul momento di decorrenza degli interessi, senza alterare la misura dei tassi;
3 f. la presunta assenza di una dettagliata pattuizione di alcune condizioni economiche non trovava supporto nella documentazione contrattuale, che, al contrario, era stata allegata dalla resistente a riprova della legittimità delle operazioni;
g. il tasso soglia applicabile al IV trimestre 2005 non era quello individuato dalla ricorrente (8,40% per la categoria "Anticipi e sconti"), bensì quello più elevato del 14,055% per le
“Aperture di credito in conto corrente”; inoltre, anche qualora i tassi extra-fido fossero stati ritenuti usurari, ciò non avrebbe inficiato i tassi entro fido, ritenuti legittimi e dovuti, e osservava che i tassi entro soglia risultavano di gran lunga inferiori al limite previsto. Alla prima udienza, la ricorrente precisava di non aver potuto depositare tutta la documentazione contrattuale poiché la non aveva risposto alla richiesta ex art. 119 CP_1
T.U.B. inoltrata il 13/04/2017 e insisteva nella richiesta di una CTU contabile. 1.3 Con ordinanza del 22/02/2020, il Tribunale formulava una proposta conciliativa;
tuttavia, a seguito del mancato accordo, disponeva, con ordinanza dell'11/01/2021, l'espletamento della CTU contabile richiesta dalla Parte_1
Dopo l'espletamento della CTU, con ordinanza n. 1637/2022, il Tribunale così decideva: In parziale accoglimento del ricorso, ogni altra domanda o eccezione disattesa CONDANNA la CP_6 al pagamento in favore della di € 44.592,24, oltre interessi come per legge, per
[...] Parte_1
l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto sui conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, rigettando per il resto la domanda. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla CTU, come liquidate con separato decreto. In sintesi, il Tribunale rilevava che la domanda relativa al risarcimento danni per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. doveva essere rigettata, non essendo stata fornita dalla ricorrente alcuna prova idonea a dimostrare la presunta riduzione e revoca ingiustificata dei fidi concessi. In relazione alla domanda di ripetizione di indebito, il Tribunale, sulla base dell'elaborato peritale redatto dal CTU, rideterminava il saldo passivo dei conti oggetto di controversia epurandolo dagli addebiti illegittimi. Il CTU rilevava che, per i conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, risultavano illegittimi gli addebiti derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalla commissione di massimo scoperto, in quanto non supportati da clausole contrattuali sufficientemente determinate. La CTU evidenziava che, relativamente alla capitalizzazione trimestrale, i tassi nominali annui risultavano identici a quelli effettivi, violando la normativa prevista dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. Quanto alla commissione di massimo scoperto, questa non era sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), rendendo nulla la relativa pattuizione. In riferimento al conto corrente n. 35313.14, invece, non venivano accolte le doglianze della ricorrente. Quest'ultima, infatti, si limitava a dedurre la presunta usurarietà originaria dei tassi applicati, sostenendo che il tasso contrattuale del 9,750% superasse il tasso soglia dell'8,40% per la categoria di credito “anticipi, sconti commerciali e finanziamenti alle imprese”. Tuttavia, secondo il primo Giudice, il contratto relativo al conto in questione rientrava nella categoria
“aperture di credito in conto corrente”, per la quale il tasso soglia risultava essere pari al 14,055%. Pertanto, i tassi applicati al conto corrente non superavano il tasso soglia e non si
4 configurava alcuna usurarietà originaria, come correttamente rilevato dalla resistente e confermato dall'analisi del CTU. Il CTU determinava, per i conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, un importo complessivo da restituire alla ricorrente pari a € 44.592,24, considerando la prescrizione eccepita tempestivamente dalla resistente. Tale somma veniva calcolata epurando il saldo passivo dai costi illegittimi e riconoscendo gli importi versati in eccedenza. Tuttavia, il saldo riconosciuto doveva essere decurtato dell'importo relativo al saldo debitore residuo del conto corrente n. 35285,16, estinto in data 30/04/2019 con un debito di € 8.566,43, risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB. Infine, visto il parziale accoglimento del ricorso e considerato che la capitalizzazione trimestrale veniva espunta alla luce della recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti di legge per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18. 2. Avverso l'indicata ordinanza (con atto notificato, in data 15/07/2022, tramite pec) ha proposto appello principale la articolando tre distinti motivi. Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante censura la qualificazione operata dal Tribunale in relazione al contratto sottoscritto il 22/11/2005, relativo al conto n. 35313.14. Il Giudice di prime cure aveva qualificato tale contratto come “apertura di credito in conto corrente”, applicando il tasso soglia previsto per questa categoria di credito. L'appellante, tuttavia, sostiene che il contratto fosse destinato esclusivamente all'anticipo al salvo buon fine (SBF) di ricevute bancarie e che, pertanto, la categoria corretta di riferimento fosse quella degli “anticipi e sconti commerciali”; rileva che, per questa categoria, il tasso soglia al momento della stipula del contratto, era pari all'8,40%, mentre il tasso applicato dalla banca (9,75%) superava tale limite, configurando un'usurarietà originaria del rapporto. La chiede, quindi, che venga accertata la Parte_1 natura usuraria del contratto, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi convenuti e condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
2.2. Col secondo motivo la in relazione al saldo del conto corrente n. 35285,16, Parte_1 censura la decurtazione operata dal Tribunale di una somma pari a € 6.029,64 dal saldo positivo del predetto conto, ricalcolato dal CTU. Evidenzia che l'ausiliario del Giudice, epurando il saldo dagli addebiti derivanti da clausole illegittime (capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, ecc.), aveva determinato un saldo positivo a favore della pari a Parte_1
€ 15.004,98. Il Tribunale, tuttavia, aveva decurtato tale somma includendo un presunto saldo negativo risultante dai calcoli della banca resistente, senza che vi fossero elementi giuridici o contabili a supporto. L'appellante ritiene che il Giudice abbia erroneamente valorizzato i calcoli della resistente, i quali non tenevano conto delle illegittimità contrattuali già accertate e chiede, pertanto, che venga riconosciuto l'intero saldo positivo pari a € 21.034,62, comprensivo della differenza saldi non considerata dal Tribunale. 2.3 Infine, col terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia disposto la compensazione totale delle spese processuali, incluse quelle relative alla CTU, nonostante il parziale accoglimento delle proprie domande;
sottolinea che la banca resistente, quale operatore qualificato, aveva indotto la necessità del giudizio mediante l'applicazione di clausole contrattuali nulle, già accertate dalla giurisprudenza consolidata e richiama i principi di causalità
5 e soccombenza, secondo cui le spese processuali devono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo o che risulta soccombente. Inoltre, la evidenzia che la Parte_1 controparte, immotivatamente, a seguito della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, aveva rifiutato la proposta di definire il giudizio mediante il pagamento, in proprio favore, della somma di €. 13.000,00, con rinunzia, da ambo le parti, ad ogni ulteriore pretesa, contestazione, doglianza, saldo negativo. In conclusione, l'appellante chiede che la Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza impugnata:
− accerti la natura usuraria originaria del rapporto relativo al conto corrente n. 35313.14, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi convenuti e condanna della banca resistente alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
− riconosca il saldo positivo del conto corrente n. 35285,16 nella misura di € 21.034,62, tenendo conto degli addebiti illegittimi già accertati e della corretta rideterminazione del saldo da parte del CTU.
− disponga la condanna della banca resistente al pagamento integrale delle spese di lite, incluse quelle di CTU.
− trasmetta gli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione di eventuali responsabilità penali della banca resistente. Contr 2.4 L'appellata (di seguito si costituiva in giudizio Controparte_1
e, in merito al primo motivo di appello, prospettava che il Tribunale avesse correttamente qualificato il rapporto di conto corrente n. 35313.14 come apertura di credito, rigettando la pretesa della controparte di inquadrare il contratto nella categoria degli anticipi su crediti. In particolare, secondo l'appellata, il contratto in questione includeva anche passaggi a debito e sconfinamenti tipici di un'apertura di credito e le istruzioni di Banca d'Italia includono tali Contr operazioni nella categoria delle aperture di credito;
inoltre, evidenzia che la pattuizione del tasso extrafido, pur eventualmente usuraria, non avrebbe influito sui tassi entro il limite del fido, pienamente legittimi e mai contestati. Con riferimento al secondo motivo di appello, la contesta la pretesa dell'appellante CP_1 riguardante il saldo ricalcolato del conto n. 35285,16 ritenendo che il Tribunale abbia correttamente determinato il saldo finale positivo (€ 15.004,98), non includendo il saldo debitore di € 6.029,64, mai corrisposto dalla correntista e sottolinea che l'appellante confonde il saldo ricalcolato con la somma totale delle differenze, che non poteva essere accolta in quanto basata su poste non pagate e non ripetibili. Per quanto concerne il terzo motivo di appello, l'appellata ritiene adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di compensare integralmente le spese di lite, richiamando il parziale accoglimento delle domande attoree;
evidenzia che la mancata adesione alla proposta conciliativa della controparte non poteva costituire ragione per una diversa statuizione sulle spese, poiché la aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 CP_1 bis c.p.c. Contr Oltre a chiedere, il rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale per due motivi. Col primo, la contesta il criterio seguito dal Tribunale per la verifica della prescrizione CP_1 sostenendo che il calcolo della prescrizione su saldo ricalcolato, adottato dal CTU e avallato dal Giudice, contrasti con i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010),
6 secondo cui il dies a quo per la prescrizione deve essere individuato sulla base del saldo storico Contr del conto e non su quello ricalcolato. sottolinea che il saldo ricalcolato non può includere poste prescritte o contestate, risultando una ricostruzione non aderente alla realtà del rapporto contrattuale. Col secondo motivo, l'appellante incidentale contesta la decisione del Tribunale di accogliere le doglianze attoree relative alla capitalizzazione trimestrale richiamando la legittimità della pari periodicità nella liquidazione degli interessi, prevista contrattualmente nel rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Contr In conclusione, chiedeva:
− il rigetto dell'appello principale, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
− l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma integrale della decisione in ordine alla verifica della prescrizione e alla legittimità della capitalizzazione trimestrale.
− la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle di CTU. All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1. L'appello principale è infondato e non può essere accolto. Quanto al contratto sottoscritto tra le parti in data 23/11/2005 e relativo al rapporto con n. 35313.14, va rilevato che, anche qualificando tale conto come “un fido - linea di credito -
“utilizzabile mediante anticipo al sbf di ricevute bancarie regolata sul c/c anticipi”, come prospettato dall'appellante, risulta comunque corretta la decisione del primo Giudice di non espungere da detto rapporto gli interessi applicati dall'istituto di Credito. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, infatti, risulta che per tale conto corrente era previsto un tasso di interesse dell'8,15%, sulle somme addebitate nei limiti dell'affidamento di € 150.000,00, e del 9,75%, nel caso di superamento del fido. Dall'analisi effettuata dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pg 38 e ss della relazione depositata in data 8.2.2022) risulta che, calcolando il taeg secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il tasso intrafido risultava pari ad 8,40 – ovvero coincidente con il tasso soglia previsto “alla data di accensione del rapporto (22/11/2005), relativamente alla categoria di riferimento “anticipi, sconti commerciali e finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”; al contrario, risultava usurario esclusivamente il tasso extrafido, per il quale il taeg risultava pari addirittura al
10,10%. Tuttavia, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato. Può osservarsi, in proposito, che l'art. 1815 c.c., prevede, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. In termini generali, la clausola è un'unità precettiva dell'accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass.
11 aprile 1979, n. 2123). Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali. Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all'interesse dovuto per il c.d. extra fido fosse una componente dell'unica clausola che disciplinava l'interesse
7 debitorio o se essa potesse essere considerata come una clausola a sé stante, autonoma e distinta rispetto a quella che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l'apertura di credito. Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano. Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) - nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante). D'altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina In conclusione, dunque, l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario. (Sul punto, cfr. Cass., sez.I civ., ordinanza n. 21470 del 15 settembre 2017). Nel caso di specie, dall'esame degli estratti conto trimestrali prodotti in giudizio dalla stessa risulta che il saldo negativo del c.c. n. 35313.14, non è mai risultato superiore ad Parte_1
€ 150.000,00 con la conseguenza che la eventuale (nel caso di qualificazione del rapporto come conto anticipi sbf) invalidità della clausola relativa al tasso degli interessi c.d. extrafido, comunque, non avrebbe avuto nessuna rilevanza nella determinazione delle competenze del predetto rapporto dal quale, quindi, correttamente (come deciso nella sentenza impugnata) non dovevano essere epurati gli importi calcolati applicando gli interessi al tasso c.d. intrafido, risultato nel limite del c.d. tasso soglia. Quanto, invece, al secondo motivo di appello va evidenziato che, dall'analisi compiuta dal CTU nel giudizio di primo grado, risulta che, epurando dal conto corrente le competenze relative alla CMS e derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il saldo del rapporto con n.
8 35285.16 risultava a credito per la correntista per € 15.004,98, invece che a debito per € 6.029,64, mentre quello del conto n. 3596,34, invece, risultava a credito per la Parte_1 per € 29.587,26. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata si legge che “considerando il solo saldo finale ricalcolato con prescrizione per i due citati conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, il totale da recuperare è pari ad € 44.592,24 (€ 15.004,98 + € 29.587,26), non potendosi condividere la sommatoria delle differenze di saldo operata dal CTU, che praticamente pone a carico della banca anche la somma da quest'ultima calcolata a debito del correntista, non risultando intervenuto – nelle more – il pagamento del saldo a debito (come giustamente rilevato dal CTP della resistente alla pag. 4 delle proprie osservazioni)”. E' evidente che, non risultando mai pagata dalla correntista la somma di € 6.029,64, l'importo che deve essere restituito alla deve tener conto del solo saldo ricalcolato (e non Parte_1 della somma totale delle differenze come indicato nella ctu). Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite. Occorre premettere che, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado risulta che, successivamente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice di primo grado con ordinanza del 22.2.2020, la quale prevedeva la rinuncia della ricorrente a tutte le proprie domande e la contestuale rinuncia della resistente a tutte le proprie pretese rispetto ai c.c. Contr oggetto di lite, mentre con la nota depositata in data 10.5.2020 comunicava la propria adesione, era proprio la a non concordare con l'ipotesi di conciliazione formulata Parte_1 dal Tribunale, richiedendo il pagamento dell'importo di € 13.000,00.
Consegue a quanto premesso che la mancata adesione della resistente all'ipotesi di definizione transattiva della controversia formulata dalla ricorrente, non può in nessun modo costituire una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite. Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 31 ottobre 2022 n. 32061, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” Nel caso di specie, la aveva proposto, sostanzialmente, due domande: una di Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente arrecati alla società dalla condotta dell'Istituto di Credito per la somma di €. 44.000,00; l'altra, sinteticamente, di rideterminazione del saldo dei rapporti Contr di c.c. intrattenuti con e di restituzione delle somme risultate a credito. A fronte del rigetto della prima domanda e dell'accoglimento parziale della seconda è evidente che sussiste tra le parti una soccombenza reciproca che legittimava la compensazione integrale delle spese di lite.
9 Contr
3.2 Passando ad esaminare l'appello incidentale formulato da va rilevato che il primo motivo risulta certamente infondato atteso che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nell'affermare, contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, che nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 e Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721). Analogamente risulta infondato il secondo motivo dell'appello incidentale risultando corretta la decisione del Giudice di prime cure di ritenere illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuata dalla per difetto della condizione di reciprocità prevista dalla CP_1 delibera CICR del 9.2.2000. Infatti, l'indicazione in contratto - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della citata delibera. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. ex multiplis Cassazione sez. 1 ord. 18864/2023 del 3/7/23). In definitiva, quindi, risultano infondati tutti i motivi, sia dell'appello principale proposto dalla Contr
sia quelli oggetto del gravame incidentale formulati dalla Parte_1
4. Il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale impone la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n. 1637/2022, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
10 3. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 7.5.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
11
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott.ssa Maria Casaregola Presidente Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3246/2022 del R.G.A.C. pendente TRA (c.f.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato, dall'Avv. Mandato Fabrizio (c.f. e dell'Avv. Marcellino Cosimo (c.f. C.F._1
) C.F._2
APPELLANTE E (c.f.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa in appello, dall'avv. Eugenio Moschiano (c.f: ) C.F._3
APPELLANTE INCIDENTALE CONCLUSIONI All'udienza del 04/12/2024 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La società con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 19.2.2019 Parte_1 davanti al Tribunale d Benevento, chiedeva di accertarsi e dichiararsi l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede da parte dell' convenuto per aver, prima CP_2 ridotto la linea di credito del rapporto SI n. 76697114,87 (prima ad €. 31.380,00, nell'agosto 2015 e poi ad €. 19.547,00, nel settembre 2015), quindi, per aver totalmente revocato i fidi concessi alla sia sul rapporto SI n. 76697114,87 che sul conto corrente n. Parte_1
35285,16, nell'ottobre del 2015, ad avviso della ricorrente, senza nessun preavviso né motivazione. L'istante evidenziava come, sebbene in data 27/02/2015 fosse stato emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo n. 765/15 per il mancato versamento dell'IVA relativa all'anno 2012 (€ 100.664,00), tale decreto veniva annullato il 10/04/2015 dal Giudice del Riesame di Benevento, a seguito dell'accoglimento, antecedentemente al decreto, della richiesta
1 di rateizzazione del debito IVA 2012 presso l'Agenzia da parte del nuovo CP_3 amministratore della società. La ricorrente sosteneva che la riduzione e la revoca dei fidi si verificavano successivamente all'annullamento del sequestro, in assenza di giusta causa, diversamente dagli altri istituti bancari con cui intratteneva rapporti e che la conseguente perdita di liquidità le aveva impedito di proseguire il rapporto di esclusiva con la determinando una riduzione del fatturato CP_4 di circa € 330.000,00, quantificata sulla base dei bilanci, e un lucro cessante stimato in € 40.000,00, cui aggiungeva un ulteriore 10% per il danno d'immagine. Con lo stesso ricorso, la chiedeva anche accertarsi la nullità, illegittimità e Parte_1 inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti n. 35285,16 e n. 35906,34, con condanna della banca alla restituzione e/o riannotazione in “avere” delle somme indebitamente riscosse;
la deduceva, in particolare, che la banca avesse calcolato e Parte_1 applicato: interessi anatocistici trimestrali in violazione della normativa vigente, commissioni di massimo scoperto non determinate né giustificate, addebiti non pattuiti per CIV e corrispettivo accordato, valute fittizie con alterazione delle date di addebito e accredito, spese per operazioni non supportate da clausole valide e scritte, tassi di interesse non chiaramente determinati e addebiti arbitrari su conti collegati in mancanza di mandato specifico ex art. 1856 c.c. Inoltre, relativamente al conto n. 35313,14, chiedeva accertarsi l'usurarietà dei tassi debitori convenuti, evidenziando che il tasso del contratto del 22/11/2005, pari al 10,112%, superava la soglia usuraria dell'8,40% rilevata per il periodo 01/10-31/12/2005. In relazione a quanto premesso la ricorrente formulava le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede dell' convenuto CP_2
e, dunque, l'inadempimento ex artt. 1175 e 1176 c.c., per le causali di cui al punto 1 della narrativa;
2) condannare, per l'effetto, la resistente, al risarcimento del danno in favore dell'istante, pari ad €. CP_1
44.000,00, cosi come quantificato nella CTP, avendo come parametri i criteri di cui al punto 2 della narrativa
o del diver-so importo che risulterà in corso di causa all'esito dell'attività istruttoria.
3) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti corrente oggetto del rapporto tra ricorrente e resistente (ovvero interessi debitori e creditori, spese, CMS e CP_1 valute), così come evidenziato in narrativa;
4) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito alla applicazione dell'anatocismo e, dunque, della capitalizza-zione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese e, per l'effetto, quanto al c/c n. 35285,16, condannare la all'annotazione in “avere” sul c/c CP_1 ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo Parte azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso sostitutivo degli interessi attivi e passivi, come accer-tate in corso di causa, occorrendo a mezzo CTU;
5) quanto al c/c n. 35285,16, condannare l'istituto, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori, previa ricostruzione dei rapporti con l'applicazione del tasso sostitutivo TUB, accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU;
6) quanto al c/c n. 35285,16, condannare l'istituto all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando la ricostruzione del rapporto con l'applicazione del tasso sostitutivo TUB;
2 7) quanto al c/c n. 35285,16, condannare la convenuta all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34, alla restituzione degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, CIV, Corrispettivo di accordato, spese e oneri di conto;
8) accertare la nullità della pratica delle cosiddette valute fittizie, con conseguente riconduzione, nella ricostruzione del conto corrente, alla data opera-zione e, per l'effetto, condannare la banca, quanto al c/c n. 35285,16, all'annotazione in “avere” sul c/c ordinario, quanto al c/c n. 35906,34 alla restituzione degli importi indebitamente contabilizzati in ragione dell'antergazione e postergazione della data operazione;
9) accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sui c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da “anticipa-zioni sbf”, conseguentemente, epurarle dai saldi trimestrali attraverso l'accredito in avere di quanto a tale titolo addebitato;
in subordine, dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e procedere alla ricostruzione contabile, con applicazione del tasso legale, in sostituzione di quello praticato, epurazione delle spese e commissioni e inserimento della valuta reale, con addebito sul conto ordinario, a fine rapporto (capitalizzazione semplice);
10) in relazione al conto n. 35313.14, accertare l'usurarietà dei tassi debitori convenuti e dichiarare la non debenza di alcun interesse ed onere riferito al credito concesso;
per l'effetto restitutorio collegato alla sanzione civilistica, condannare la banca alla restituzione e/o alla riannotazione in “avere”, di quanto a tale titolo corrisposto, oltre interessi e rivalutazione;
11) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati Mandato e Marcellino, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale.
1.2 Si costituiva in giudizio, la e, per essa, la Controparte_1 CP_5 contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte in relazione alla richiesta di risarcimento danni per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. La resistente, depositando la documentazione a sua disposizione, evidenziava che non si era verificata alcuna revoca degli affidamenti, ma che questi non erano stati rinnovati alla scadenza contrattualmente prevista. Con riguardo alla domanda di ripetizione di somme asseritamente indebitamente pagate, la banca eccepiva, in primo luogo, l'irripetibilità delle rimesse ripristinatorie, che non avrebbero integrato un pagamento in senso giuridico. Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione delle eventuali rimesse solutorie effettuate sui conti correnti n. 35285,16, n. 35313,14, n. 35314,07 e n. 35906,34, anteriormente al 10/06/2009, stante il decorso del termine decennale di prescrizione, interrotto solo con la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza. La resistente argomentava, altresì, che: a. spettava alla ricorrente l'onere di provare la natura delle rimesse prima di chiederne la ripetizione;
b. la capitalizzazione trimestrale degli interessi era stata correttamente applicata in conformità alla normativa vigente;
c. la commissione di massimo scoperto era stata pattuita espressamente con indicazione della misura del tasso, della periodicità di conteggio e della base di calcolo, corrispondente alla punta massima dello scoperto del periodo;
d. le contestazioni relative a commissioni di istruttoria veloce e ad altre commissioni erano generiche e, quindi, inammissibili;
e. il sistema delle valute, anche qualora non legittimamente pattuito, incideva solo sul momento di decorrenza degli interessi, senza alterare la misura dei tassi;
3 f. la presunta assenza di una dettagliata pattuizione di alcune condizioni economiche non trovava supporto nella documentazione contrattuale, che, al contrario, era stata allegata dalla resistente a riprova della legittimità delle operazioni;
g. il tasso soglia applicabile al IV trimestre 2005 non era quello individuato dalla ricorrente (8,40% per la categoria "Anticipi e sconti"), bensì quello più elevato del 14,055% per le
“Aperture di credito in conto corrente”; inoltre, anche qualora i tassi extra-fido fossero stati ritenuti usurari, ciò non avrebbe inficiato i tassi entro fido, ritenuti legittimi e dovuti, e osservava che i tassi entro soglia risultavano di gran lunga inferiori al limite previsto. Alla prima udienza, la ricorrente precisava di non aver potuto depositare tutta la documentazione contrattuale poiché la non aveva risposto alla richiesta ex art. 119 CP_1
T.U.B. inoltrata il 13/04/2017 e insisteva nella richiesta di una CTU contabile. 1.3 Con ordinanza del 22/02/2020, il Tribunale formulava una proposta conciliativa;
tuttavia, a seguito del mancato accordo, disponeva, con ordinanza dell'11/01/2021, l'espletamento della CTU contabile richiesta dalla Parte_1
Dopo l'espletamento della CTU, con ordinanza n. 1637/2022, il Tribunale così decideva: In parziale accoglimento del ricorso, ogni altra domanda o eccezione disattesa CONDANNA la CP_6 al pagamento in favore della di € 44.592,24, oltre interessi come per legge, per
[...] Parte_1
l'indebita applicazione della capitalizzazione trimestrale e della commissione di massimo scoperto sui conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, rigettando per il resto la domanda. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi incluse quelle relative alla CTU, come liquidate con separato decreto. In sintesi, il Tribunale rilevava che la domanda relativa al risarcimento danni per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c. doveva essere rigettata, non essendo stata fornita dalla ricorrente alcuna prova idonea a dimostrare la presunta riduzione e revoca ingiustificata dei fidi concessi. In relazione alla domanda di ripetizione di indebito, il Tribunale, sulla base dell'elaborato peritale redatto dal CTU, rideterminava il saldo passivo dei conti oggetto di controversia epurandolo dagli addebiti illegittimi. Il CTU rilevava che, per i conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, risultavano illegittimi gli addebiti derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi e dalla commissione di massimo scoperto, in quanto non supportati da clausole contrattuali sufficientemente determinate. La CTU evidenziava che, relativamente alla capitalizzazione trimestrale, i tassi nominali annui risultavano identici a quelli effettivi, violando la normativa prevista dalla delibera CICR 9 febbraio 2000. Quanto alla commissione di massimo scoperto, questa non era sufficientemente determinata nei suoi elementi essenziali (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), rendendo nulla la relativa pattuizione. In riferimento al conto corrente n. 35313.14, invece, non venivano accolte le doglianze della ricorrente. Quest'ultima, infatti, si limitava a dedurre la presunta usurarietà originaria dei tassi applicati, sostenendo che il tasso contrattuale del 9,750% superasse il tasso soglia dell'8,40% per la categoria di credito “anticipi, sconti commerciali e finanziamenti alle imprese”. Tuttavia, secondo il primo Giudice, il contratto relativo al conto in questione rientrava nella categoria
“aperture di credito in conto corrente”, per la quale il tasso soglia risultava essere pari al 14,055%. Pertanto, i tassi applicati al conto corrente non superavano il tasso soglia e non si
4 configurava alcuna usurarietà originaria, come correttamente rilevato dalla resistente e confermato dall'analisi del CTU. Il CTU determinava, per i conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, un importo complessivo da restituire alla ricorrente pari a € 44.592,24, considerando la prescrizione eccepita tempestivamente dalla resistente. Tale somma veniva calcolata epurando il saldo passivo dai costi illegittimi e riconoscendo gli importi versati in eccedenza. Tuttavia, il saldo riconosciuto doveva essere decurtato dell'importo relativo al saldo debitore residuo del conto corrente n. 35285,16, estinto in data 30/04/2019 con un debito di € 8.566,43, risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB. Infine, visto il parziale accoglimento del ricorso e considerato che la capitalizzazione trimestrale veniva espunta alla luce della recente giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, il Tribunale riteneva sussistenti i presupposti di legge per procedere alla compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18. 2. Avverso l'indicata ordinanza (con atto notificato, in data 15/07/2022, tramite pec) ha proposto appello principale la articolando tre distinti motivi. Parte_1
2.1 Col primo motivo l'appellante censura la qualificazione operata dal Tribunale in relazione al contratto sottoscritto il 22/11/2005, relativo al conto n. 35313.14. Il Giudice di prime cure aveva qualificato tale contratto come “apertura di credito in conto corrente”, applicando il tasso soglia previsto per questa categoria di credito. L'appellante, tuttavia, sostiene che il contratto fosse destinato esclusivamente all'anticipo al salvo buon fine (SBF) di ricevute bancarie e che, pertanto, la categoria corretta di riferimento fosse quella degli “anticipi e sconti commerciali”; rileva che, per questa categoria, il tasso soglia al momento della stipula del contratto, era pari all'8,40%, mentre il tasso applicato dalla banca (9,75%) superava tale limite, configurando un'usurarietà originaria del rapporto. La chiede, quindi, che venga accertata la Parte_1 natura usuraria del contratto, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi convenuti e condanna della banca alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
2.2. Col secondo motivo la in relazione al saldo del conto corrente n. 35285,16, Parte_1 censura la decurtazione operata dal Tribunale di una somma pari a € 6.029,64 dal saldo positivo del predetto conto, ricalcolato dal CTU. Evidenzia che l'ausiliario del Giudice, epurando il saldo dagli addebiti derivanti da clausole illegittime (capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, ecc.), aveva determinato un saldo positivo a favore della pari a Parte_1
€ 15.004,98. Il Tribunale, tuttavia, aveva decurtato tale somma includendo un presunto saldo negativo risultante dai calcoli della banca resistente, senza che vi fossero elementi giuridici o contabili a supporto. L'appellante ritiene che il Giudice abbia erroneamente valorizzato i calcoli della resistente, i quali non tenevano conto delle illegittimità contrattuali già accertate e chiede, pertanto, che venga riconosciuto l'intero saldo positivo pari a € 21.034,62, comprensivo della differenza saldi non considerata dal Tribunale. 2.3 Infine, col terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale abbia disposto la compensazione totale delle spese processuali, incluse quelle relative alla CTU, nonostante il parziale accoglimento delle proprie domande;
sottolinea che la banca resistente, quale operatore qualificato, aveva indotto la necessità del giudizio mediante l'applicazione di clausole contrattuali nulle, già accertate dalla giurisprudenza consolidata e richiama i principi di causalità
5 e soccombenza, secondo cui le spese processuali devono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo o che risulta soccombente. Inoltre, la evidenzia che la Parte_1 controparte, immotivatamente, a seguito della proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice, aveva rifiutato la proposta di definire il giudizio mediante il pagamento, in proprio favore, della somma di €. 13.000,00, con rinunzia, da ambo le parti, ad ogni ulteriore pretesa, contestazione, doglianza, saldo negativo. In conclusione, l'appellante chiede che la Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza impugnata:
− accerti la natura usuraria originaria del rapporto relativo al conto corrente n. 35313.14, con conseguente declaratoria di nullità degli interessi convenuti e condanna della banca resistente alla restituzione degli importi indebitamente percepiti.
− riconosca il saldo positivo del conto corrente n. 35285,16 nella misura di € 21.034,62, tenendo conto degli addebiti illegittimi già accertati e della corretta rideterminazione del saldo da parte del CTU.
− disponga la condanna della banca resistente al pagamento integrale delle spese di lite, incluse quelle di CTU.
− trasmetta gli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione di eventuali responsabilità penali della banca resistente. Contr 2.4 L'appellata (di seguito si costituiva in giudizio Controparte_1
e, in merito al primo motivo di appello, prospettava che il Tribunale avesse correttamente qualificato il rapporto di conto corrente n. 35313.14 come apertura di credito, rigettando la pretesa della controparte di inquadrare il contratto nella categoria degli anticipi su crediti. In particolare, secondo l'appellata, il contratto in questione includeva anche passaggi a debito e sconfinamenti tipici di un'apertura di credito e le istruzioni di Banca d'Italia includono tali Contr operazioni nella categoria delle aperture di credito;
inoltre, evidenzia che la pattuizione del tasso extrafido, pur eventualmente usuraria, non avrebbe influito sui tassi entro il limite del fido, pienamente legittimi e mai contestati. Con riferimento al secondo motivo di appello, la contesta la pretesa dell'appellante CP_1 riguardante il saldo ricalcolato del conto n. 35285,16 ritenendo che il Tribunale abbia correttamente determinato il saldo finale positivo (€ 15.004,98), non includendo il saldo debitore di € 6.029,64, mai corrisposto dalla correntista e sottolinea che l'appellante confonde il saldo ricalcolato con la somma totale delle differenze, che non poteva essere accolta in quanto basata su poste non pagate e non ripetibili. Per quanto concerne il terzo motivo di appello, l'appellata ritiene adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di compensare integralmente le spese di lite, richiamando il parziale accoglimento delle domande attoree;
evidenzia che la mancata adesione alla proposta conciliativa della controparte non poteva costituire ragione per una diversa statuizione sulle spese, poiché la aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 CP_1 bis c.p.c. Contr Oltre a chiedere, il rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale per due motivi. Col primo, la contesta il criterio seguito dal Tribunale per la verifica della prescrizione CP_1 sostenendo che il calcolo della prescrizione su saldo ricalcolato, adottato dal CTU e avallato dal Giudice, contrasti con i principi espressi dalla Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010),
6 secondo cui il dies a quo per la prescrizione deve essere individuato sulla base del saldo storico Contr del conto e non su quello ricalcolato. sottolinea che il saldo ricalcolato non può includere poste prescritte o contestate, risultando una ricostruzione non aderente alla realtà del rapporto contrattuale. Col secondo motivo, l'appellante incidentale contesta la decisione del Tribunale di accogliere le doglianze attoree relative alla capitalizzazione trimestrale richiamando la legittimità della pari periodicità nella liquidazione degli interessi, prevista contrattualmente nel rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000. Contr In conclusione, chiedeva:
− il rigetto dell'appello principale, ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
− l'accoglimento dell'appello incidentale, con riforma integrale della decisione in ordine alla verifica della prescrizione e alla legittimità della capitalizzazione trimestrale.
− la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite, incluse quelle di CTU. All'udienza del 04/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.1. L'appello principale è infondato e non può essere accolto. Quanto al contratto sottoscritto tra le parti in data 23/11/2005 e relativo al rapporto con n. 35313.14, va rilevato che, anche qualificando tale conto come “un fido - linea di credito -
“utilizzabile mediante anticipo al sbf di ricevute bancarie regolata sul c/c anticipi”, come prospettato dall'appellante, risulta comunque corretta la decisione del primo Giudice di non espungere da detto rapporto gli interessi applicati dall'istituto di Credito. Dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti, infatti, risulta che per tale conto corrente era previsto un tasso di interesse dell'8,15%, sulle somme addebitate nei limiti dell'affidamento di € 150.000,00, e del 9,75%, nel caso di superamento del fido. Dall'analisi effettuata dal CTU nominato nel corso del giudizio di primo grado (cfr. pg 38 e ss della relazione depositata in data 8.2.2022) risulta che, calcolando il taeg secondo le istruzioni della Banca d'Italia, il tasso intrafido risultava pari ad 8,40 – ovvero coincidente con il tasso soglia previsto “alla data di accensione del rapporto (22/11/2005), relativamente alla categoria di riferimento “anticipi, sconti commerciali e finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”; al contrario, risultava usurario esclusivamente il tasso extrafido, per il quale il taeg risultava pari addirittura al
10,10%. Tuttavia, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo cui il superamento del tasso soglia con riferimento all'extra fido non incide sulla spettanza degli interessi convenuti contrattualmente anche per gli utilizzi che si collochino entro i limiti dell'accordato. Può osservarsi, in proposito, che l'art. 1815 c.c., prevede, al secondo comma, che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. In termini generali, la clausola è un'unità precettiva dell'accordo contrattuale, unità che può articolarsi anche in più disposizioni distinte (Cass. 26 giugno 1987, n. 5675; cfr. pure Cass.
11 aprile 1979, n. 2123). Più disposizioni in tema di interessi, in base alla loro concreta formulazione, possono confluire in un'unica clausola o dar vita a diverse clausole contrattuali. Non è però decisivo, ai presenti fini, verificare se la pattuizione relativa all'interesse dovuto per il c.d. extra fido fosse una componente dell'unica clausola che disciplinava l'interesse
7 debitorio o se essa potesse essere considerata come una clausola a sé stante, autonoma e distinta rispetto a quella che regolava la misura degli interessi sulla somma finanziata con l'apertura di credito. Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815, comma 2, c.c., nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intende per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano. Se così non fosse, la norma non potrebbe trovare pratica applicazione tutte quelle volte in cui - per effetto della differenziazione dei tassi applicabili in ragione di diverse condizioni (come, appunto, l'entità dell'indebitamento del correntista) - nella clausola che disciplina la misura degli interessi contrattuali convivano una disposizione che fissi gli stessi al di sopra della soglia usuraria ed altra che la determini in una misura inferiore: in tal caso, infatti, la medesima clausola avrebbe ad oggetto la pattuizione dell'interesse usurario (che varrebbe a renderla nulla) e la pattuizione dell'interesse non usurario (che dovrebbe di contro sottrarla all'effetto invalidante). D'altro canto, la neutralizzazione degli effetti della disposizione che disciplini il pagamento di interessi non usurari non può derivare dall'inefficacia della previsione contrattuale concernente gli interessi usurari. Deve osservarsi, al riguardo, che il mancato prodursi degli interessi dipende dall'effetto, caducatorio che colpisce la pattuizione contra legem. Nell'ipotesi in cui le parti abbiano convenuto (per l'indebitamento che si produca entro i limiti del fido) un saggio di interesse inferiore al tasso soglia, la relativa disposizione è valida, e non vi è modo di ritenere che ad essa si comunichi la patologia negoziale che colpisce altra pattuizione (relativa, nella specie, agli interessi sul c.d. extra fido): e se non si comunica l'invalidità, non si comunica nemmeno l'inefficacia (data dalla non spettanza degli interessi) che da quell'invalidità si origina In conclusione, dunque, l'indebitamento oltre i limiti del fido, prodottosi in un determinato arco temporale, genera per certo interessi non dovuti, in quanto il tasso relativo si collochi oltre la soglia di legge: ma ciò non esclude che l'indebitamento entro i limiti del fido, prodottosi in altro periodo, produca interessi che il correntista debba corrispondere, ove il relativo tasso di interesse non presenti carattere usurario. (Sul punto, cfr. Cass., sez.I civ., ordinanza n. 21470 del 15 settembre 2017). Nel caso di specie, dall'esame degli estratti conto trimestrali prodotti in giudizio dalla stessa risulta che il saldo negativo del c.c. n. 35313.14, non è mai risultato superiore ad Parte_1
€ 150.000,00 con la conseguenza che la eventuale (nel caso di qualificazione del rapporto come conto anticipi sbf) invalidità della clausola relativa al tasso degli interessi c.d. extrafido, comunque, non avrebbe avuto nessuna rilevanza nella determinazione delle competenze del predetto rapporto dal quale, quindi, correttamente (come deciso nella sentenza impugnata) non dovevano essere epurati gli importi calcolati applicando gli interessi al tasso c.d. intrafido, risultato nel limite del c.d. tasso soglia. Quanto, invece, al secondo motivo di appello va evidenziato che, dall'analisi compiuta dal CTU nel giudizio di primo grado, risulta che, epurando dal conto corrente le competenze relative alla CMS e derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi, il saldo del rapporto con n.
8 35285.16 risultava a credito per la correntista per € 15.004,98, invece che a debito per € 6.029,64, mentre quello del conto n. 3596,34, invece, risultava a credito per la Parte_1 per € 29.587,26. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata si legge che “considerando il solo saldo finale ricalcolato con prescrizione per i due citati conti correnti n. 35285,16 e n. 3596,34, il totale da recuperare è pari ad € 44.592,24 (€ 15.004,98 + € 29.587,26), non potendosi condividere la sommatoria delle differenze di saldo operata dal CTU, che praticamente pone a carico della banca anche la somma da quest'ultima calcolata a debito del correntista, non risultando intervenuto – nelle more – il pagamento del saldo a debito (come giustamente rilevato dal CTP della resistente alla pag. 4 delle proprie osservazioni)”. E' evidente che, non risultando mai pagata dalla correntista la somma di € 6.029,64, l'importo che deve essere restituito alla deve tener conto del solo saldo ricalcolato (e non Parte_1 della somma totale delle differenze come indicato nella ctu). Infine, risulta infondato anche l'ultimo motivo di appello relativo alla compensazione delle spese di lite. Occorre premettere che, dalla lettura degli atti del giudizio di primo grado risulta che, successivamente alla proposta ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice di primo grado con ordinanza del 22.2.2020, la quale prevedeva la rinuncia della ricorrente a tutte le proprie domande e la contestuale rinuncia della resistente a tutte le proprie pretese rispetto ai c.c. Contr oggetto di lite, mentre con la nota depositata in data 10.5.2020 comunicava la propria adesione, era proprio la a non concordare con l'ipotesi di conciliazione formulata Parte_1 dal Tribunale, richiedendo il pagamento dell'importo di € 13.000,00.
Consegue a quanto premesso che la mancata adesione della resistente all'ipotesi di definizione transattiva della controversia formulata dalla ricorrente, non può in nessun modo costituire una grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite. Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del 31 ottobre 2022 n. 32061, hanno espresso il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” Nel caso di specie, la aveva proposto, sostanzialmente, due domande: una di Parte_1 risarcimento dei danni asseritamente arrecati alla società dalla condotta dell'Istituto di Credito per la somma di €. 44.000,00; l'altra, sinteticamente, di rideterminazione del saldo dei rapporti Contr di c.c. intrattenuti con e di restituzione delle somme risultate a credito. A fronte del rigetto della prima domanda e dell'accoglimento parziale della seconda è evidente che sussiste tra le parti una soccombenza reciproca che legittimava la compensazione integrale delle spese di lite.
9 Contr
3.2 Passando ad esaminare l'appello incidentale formulato da va rilevato che il primo motivo risulta certamente infondato atteso che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata nell'affermare, contrariamente a quanto opinato dall'appellante incidentale, che nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 24 giugno 2024, n. 17287 e Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721). Analogamente risulta infondato il secondo motivo dell'appello incidentale risultando corretta la decisione del Giudice di prime cure di ritenere illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuata dalla per difetto della condizione di reciprocità prevista dalla CP_1 delibera CICR del 9.2.2000. Infatti, l'indicazione in contratto - come pacificamente avvenuto nel caso di specie - di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende, per un verso, priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi ― giacché sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione
― e non soddisfa, per altro verso, quanto esige l'art. 6 della citata delibera. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo (cfr. ex multiplis Cassazione sez. 1 ord. 18864/2023 del 3/7/23). In definitiva, quindi, risultano infondati tutti i motivi, sia dell'appello principale proposto dalla Contr
sia quelli oggetto del gravame incidentale formulati dalla Parte_1
4. Il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale impone la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio. Si dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza n. 1637/2022, così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
2. rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
10 3. compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4. dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02, così come introdotto dall'art. 1 c. 17 della Legge n. 228/12, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto d'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Napoli, il 7.5.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott.ssa Maria Casaregola
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