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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/07/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1052 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente TRA
(c.f. ), difeso dall'avv. VAVALA' Pt_1 P.IVA_1
RAFFAELE MARIO,
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
), domiciliata in VIA MONTI DI PIETRALATA, 171 P.IVA_2
ROMA, presso lo studio dell'avv. TODARELLO EMILIA, che la rappresenta e difende con procura in atti,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12067/2021 emessa dal
Tribunale di Roma in data 14/07/2021.
Conclusioni dell'appellante: “in totale riforma dell'impugnata sentenza, accertare la falsità dell'avviso di ricevimento di cui è causa. Con vittoria di spese, anche generali, e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato“. Conclusioni dell'appellata: “accertare e dichiarare l'infondatezza dell'appello esperito dalla in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 12067/2021 del Tribunale
Ordinario di Roma (R.G. n. 20468/2018) e, per l'effetto, disporne il rigetto per le ragioni dedotte, confermando integralmente la decisione di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, come per legge“.
r.g. n. 1
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: «….con sentenza n. 22230/2017, depositata il 18/10/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma Parte ha dichiarato il ricorso della inammissibile per decorso del termine Parte ad impugnare, sull'assunto che la medesima avrebbe ricevuto la notificazione a mezzo di raccomandata a.r., della cui falsità qui si discute, di un atto di pignoramento.
Sul presupposto che, invero, l'avviso di ricevimento della predetta raccomandata a.r. (doc. 3 attore del fascicolo di primo grado), non recava sottoscrizione alcuna, ma la semplice dicitura “Per e sull'altro Pt_2 presupposto che, nonostante ciò, l'avviso medesimo era stato ritenuto Parte idoneo a provare la avvenuta consegna della raccomandata alla , quest'ultima introduceva il presente giudizio, contestando, appunto, la solo apparente sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, oltre che la non riconducibilità ad alcuno ad essa riferibile della grafia con la quale la dicitura “Per era stata apposta. Pt_2
Nella dichiarata contumacia dell' e acquisito l'atto CP_1 Parte impugnato, la depositava CTP grafologica ad opera del perito dott.
, la quale attestava come l'avviso di ricevimento Persona_1 controverso recasse appunto la mera dicitura “Per e non una Pt_2 sottoscrizione, e come la relativa grafia non fosse riferibile al legale rappresentante della Parte_1 CP_2 Parte All'udienza del 17/3/2021, la causa era trattenuta in decisione, la ribadendo la necessità di sanzionare la falsa attestazione di consegna della raccomandata a.r operata dall'agente postale, provata con forza privilegiata dall'avviso di ricevimento impugnato per falso […] ».
All'esito del giudizio il Tribunale ha così statuito: “[…] - dichiara inammissibile la domanda;
- nulla sulle spese”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: « […]la firma di ricezione della raccomandata - nel caso di specie, in verità, una firma non del tutto intellegibile, dalla quale non è evincibile il nome e il cognome del ricevente - indirizzata alla persona giuridica ( è stata apposta in corrispondenza della casella Pt_1 relativa al “ricevente”, senza ulteriore specificazione. In tale documento non risulta esservi alcuna attestazione in ordine alla identità della persona
r.g. n. 2 che ha ricevuto la raccomandata. La firma così apposta non consente di individuare chi abbia ricevuto l'atto, ma la questione non si pone in termini di verità-falsità del documento, ma in termini di valenza probatoria
e perfezionamento della notifica così come eseguita, valutazione riservata al giudice del merito.
In sostanza la mancata identificazione del ricevente non vale a riferire la consegna alla persona di , legale rappresentante della CP_2
Parte_1
Nel caso in esame, quindi, la verifica (richiesta da parte querelante e non ammessa dal giudice istruttore) da parte del C.T.U. esperto in grafologia, della non riconducibilità della firma al rappresentante legale non avrebbe inciso sulla genuinità dell'avviso di ricevimento, e pertanto la querela di falso così come proposta non è ammissibile perché superflua. Deve aggiungersi che la querela in oggetto è in ogni caso inammissibile, anche a volere condividere la tesi di parte querelante, secondo la quale la dedotta falsità da parte del pubblico ufficiale consisterebbe nell'avere consegnato
l'atto a un soggetto, non identificato, che l'avrebbe ricevuto solo per
(conto) di senza firmare. Invero, in tal caso la notifica sarebbe non Pt_2 falsa, ma inesistente, in quanto non sottoscritta dal ricevente e nessun accertamento di falsità-verità dell'atto sarebbe comunque possibile
(essendo demandata al giudice di merito ogni valutazione in ordine alla sua validità)». ha proposto appello. Pt_1 ha resistito al Controparte_1 gravame.
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante società si doleva della superiore sentenza in quanto errata e illegittima, --1.sia nella parte in cui ha affermato essere presente sull'avviso di ricevimento una firma “non del tutto intellegibile”, desumendone l'inammissibilità della querela di falso, per vertere in tal caso, a dire del primo Giudice, la questione non sulla falsità ma sulla valenza probatoria dell'avviso di ricevimento;
-2.sia nella parte in cui ha affermato che la eventuale assenza di sottoscrizione sull'avviso di ricevimento determinerebbe l'inesistenza della notifica a mezzo raccomandata a.r., non ponendo questioni di falsità.
r.g. n. 3 1.Il primo motivo di appello è costituito dalla stessa ammissibilità della querela di falso avverso avvisi di ricevimento delle raccomandate ordinarie ex art 26 DPR 602/1973 (nella specie trattavasi di atto di pignoramento speciale presso terzi ex art.72 bis d.p.r. 602/73, notificato dalla allora tramite in data 20 dicembre 2013). CP_3 CP_4
Come già osservato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 29022/2017 “ In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica”. Dall'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria non risulta alcuna attestazione fidefacente in ordine al soggetto che ha ricevuto l'atto, ma soltanto che a quell'indirizzo l'atto è stato consegnato, ritualmente o meno non rileva in questa sede.
Le doglianze dell'appellante potrebbero essere valutate nel merito dal giudice “a quo”, ma non possono formare oggetto di querela di falso per difetto di fidefacenza di quanto contenuto nell'avviso di ricevimento. In tale documento non risultava quindi esservi alcuna attestazione in ordine alla identità della persona che aveva ricevuto la raccomandata. La firma così apposta non consentiva di individuare chi avesse ricevuto l'atto, ma la questione non si pone in termini di verità-falsità del documento, ma in termini di valenza probatoria e perfezionamento della notifica così come eseguita, valutazione riservata al giudice del merito (per cui l'odierno appellante avrebbe dovuto semplicemente gravare di appello la decisione della C.T.P. che aveva ritenuto tardivamente proposto il ricorso avverso la cartella, sulla scorta di una ritenuta perfezionata notificazione dell'atto, che invece nella specie pare non potersi apprezzare, e non instaurare il procedimento in oggetto, previsto per diversa fattispecie).
Sotto altro autonomo profilo la querela di falso sarebbe comunque inammissibile per mancata indicazione degli elementi e delle prove della falsità, come previsto dall'art 221, II cm. c.p.c. E tale manifesto difetto nella querela di falso “de qua” non è successivamente emendabile. A tale proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione
r.g. n. 4 10874/2018 che ha precisato: “ L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2,
c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.”
Infatti, come correttamente notato dal giudice di prime cure, la mancata identificazione del ricevente non vale a riferire la consegna alla persona di , legale rappresentante della CP_2 Parte_1
Nel caso in esame quindi la verifica (richiesta da parte querelante e non ammessa dal Collegio del Tribunale) da parte del C.T.U. esperto in grafologia, della non riconducibilità della firma al rappresentante legale non avrebbe inciso sulla genuinità dell'avviso di ricevimento e pertanto la querela di falso così come proposta non era effettivamente da considerarsi ammissibile, perché superflua.
Alla stregua di quanto sopra rilevato è evidente non solo la manifesta infondatezza dell'appello, ma la pretestuosità dell'appello stesso, a fronte della compiuta e corretta motivazione della sentenza di primo grado, meritevole di condanna aggravata ex art.96 cm.3 c.p.c.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, così come il danno da lite temeraria ex art.96 cm.3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 contro la sentenza in epigrafe resa tra le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello, b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
3.800,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge, nonché del danno da lite temeraria ex art.96 cm.3 c.p.c., liquidato in euro
1.900,00;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Pt_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per r.g. n. 5 l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 9/07/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 6