Articolo 7 della Legge 27 maggio 1949, n. 260
Articolo 6Articolo 8
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1 giugno 1949
Art. 7.
Sono abrogati l' art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.
Entrata in vigore il 1 giugno 1949