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Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 31/01/2024, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Paolo Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 dicem- bre 2023, iscritta al n. 2914 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Fabrica di Roma (VT) al Viale degli Eroi n. 11 presso lo studio dell'avv. Sabrina Pacelli, che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 27 dicembre 2023, così come modificate nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario contratto in data 7 giugno 1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Fabrica di Roma (VT) parte II, serie A, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 25 agosto 2002, a Viterbo l'8 agosto 2005, maggiorenni Persona_2
che le parti dichiarano essere economicamente non autosufficienti, e Parte_3
a Viterbo il 4 febbraio 2009, che sono separati per effetto del decreto di omo-
[...]
loga emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 16 agosto 2021, che la se- parazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legi- slativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti eco- nomici:
“a) il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente la somma di €.100,00 men- Pt_2 Pt_1
sili (cento/00 euro) per il proprio mantenimento da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
b) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_3
collocazione prevalente presso il padre;
c) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, è Per_1
collocato prevalentemente presso la madre;
d) il Sig. provvederà al mantenimento dei figli e e la Sig.ra Pt_2 Per_2 Pt_3
provvederà al mantenimento del figlio;
Pt_1 Per_1
e) il Sigg.ri ed provvederanno al pagamento al 50% delle spese straor- Pt_2 Pt_1
dinarie per i figli;
f) i ricorrenti per la qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie faranno ri- ferimento al Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, prot. 1916, che dichiarano di conoscere;
Pag. 2 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
g) la madre potrà stare con il figlio quando vorrà e comunque potrà te- Pt_3
nerlo a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore
21,00 (questa condizione è stata modificata nel corso dell'udienza del 30 gennaio
2024, nde);
h) le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse dal minore con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano ed il giorno 31 dicembre e 1° gennaio;
i) le festività pasquali saranno trascorse alternando un anno ciascuno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
j) il figlio minore potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, previa preventiva comunicazione entro il mese di giugno di ogni anno, con indicazione della località ed indirizzo del soggiorno;
k) il figlio minore potrà trascorrere le eventuali vacanze invernali con il padre e con la madre, previa comunicazione almeno 15 gg. prima della partenza”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Fabrica di Roma (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motiva- Parte_1 Parte_2
zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
Pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott. Paolo Bonofiglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 27 dicem- bre 2023, iscritta al n. 2914 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Fabrica di Roma (VT) al Viale degli Eroi n. 11 presso lo studio dell'avv. Sabrina Pacelli, che li rappresenta e difende per pro- cura rilasciata con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 27 dicembre 2023, così come modificate nel corso dell'udienza del 30 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimo- nio concordatario contratto in data 7 giugno 1998 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Fabrica di Roma (VT) parte II, serie A, n. 2).
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione sono nati i figli Persona_1
a Viterbo il 25 agosto 2002, a Viterbo l'8 agosto 2005, maggiorenni Persona_2
che le parti dichiarano essere economicamente non autosufficienti, e Parte_3
a Viterbo il 4 febbraio 2009, che sono separati per effetto del decreto di omo-
[...]
loga emesso dal Tribunale ordinario di Viterbo in data 16 agosto 2021, che la se- parazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legi- slativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti eco- nomici:
“a) il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente la somma di €.100,00 men- Pt_2 Pt_1
sili (cento/00 euro) per il proprio mantenimento da versare entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a decorrere dall'anno successivo;
b) il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con Pt_3
collocazione prevalente presso il padre;
c) il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, è Per_1
collocato prevalentemente presso la madre;
d) il Sig. provvederà al mantenimento dei figli e e la Sig.ra Pt_2 Per_2 Pt_3
provvederà al mantenimento del figlio;
Pt_1 Per_1
e) il Sigg.ri ed provvederanno al pagamento al 50% delle spese straor- Pt_2 Pt_1
dinarie per i figli;
f) i ricorrenti per la qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie faranno ri- ferimento al Protocollo del Tribunale di Viterbo del 11.09.2018, prot. 1916, che dichiarano di conoscere;
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g) la madre potrà stare con il figlio quando vorrà e comunque potrà te- Pt_3
nerlo a fine settimana alterni dal venerdì alle ore 19,00 fino alla domenica alle ore
21,00 (questa condizione è stata modificata nel corso dell'udienza del 30 gennaio
2024, nde);
h) le festività di Natale e Capodanno saranno trascorse dal minore con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale e Santo Stefano ed il giorno 31 dicembre e 1° gennaio;
i) le festività pasquali saranno trascorse alternando un anno ciascuno la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
j) il figlio minore potrà trascorrere le vacanze estive per 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre, previa preventiva comunicazione entro il mese di giugno di ogni anno, con indicazione della località ed indirizzo del soggiorno;
k) il figlio minore potrà trascorrere le eventuali vacanze invernali con il padre e con la madre, previa comunicazione almeno 15 gg. prima della partenza”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rap- porti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Fabrica di Roma (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
Pag. 3 di 4 - TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO -
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motiva- Parte_1 Parte_2
zione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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