TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/05/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del G.O.T. avv.
Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3144/2020 R.G., promossa da
, Codice Fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, Codice Fiscale , nella qualità di genitori
[...] C.F._2
legali rappresentanti della figlia minore sig.na , elettivamente Persona_1
domiciliati in Reggio Calabria, alla Via Corso Garibaldi n. 468/A, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Nucara per procura in atti contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, Codice Fiscale e Partita IVA elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso il recapito telematico dei propri difensori, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Gammarota e Bruna Pelaia, giusta procura in atti
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 27 marzo 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, riportandosi ai propri atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, senza concedere i termini di cui all'art. 190 del codice di rito, in quanto le parti vi hanno rinunciato.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità
degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp. att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg. e Parte_1
, nella spiegata qualità di genitori esercenti la potestà sulla Parte_2
figlia , hanno adito l'intestato Tribunale deducendo: Persona_1
- che la figlia soffre di gravissime difficoltà auditive, tanto da Persona_1
essere stata sottoposta ad intervento chirurgico per l'inserimento di impianto cocleare (modello "Naida C1 Q70” della presso l'Azienda Controparte_1
Ospedaliera "S. Giovanni di Torino" nell'ottobre 2007;
- che, in data 25/11/2014, è stata sostituita la parte esterna dell'apparecchio con un modello più aggiornato;
- che, nonostante il normale uso di detto apparecchio e la particolare accortezza che veniva insegnata alla bambina, il prodotto ha presentato dei guasti a partire dal 5/4/2018 nella sua parte esterna recentemente sostituita;
- che la parte guasta è stata sostituita il 5/4/2018 presso l
[...]
; Controparte_2
- che ulteriori guasti si sono verificati il 4/7/2019 ed il 20/8/2019 e che gli interventi di sostituzione del pezzo malfunzionante sono risultati “tutt'altro che agevoli”;
- che la situazione descritta ha comportato considerevoli disagi per il normale
2 sviluppo della bambina e causato danni.
Gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: “1) accertare il difetto dell'impianto cocleare installato nella persona della minore Per_1
ai sensi dell'art. 117 d.lvo n° 206/2005 e, per l'effetto, 2) condannare
[...]
la società convenuta al pagamento di tutti i danni biologici, morali ed esistenziali quantificato in complessivi € 25.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dì della domanda fino al soddisfo ovvero alla minore o maggiore somma ritenuta di giustizia ex art. 123 d.lvo citato ed in subordine o
in concorso ex artt. 2043 e 2059 c.c.; 3) in ogni caso condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre IVA, CPA e
12,5% forfettario e le successive ed occorrende da liquidarsi a favore dello
Stato”.
Con comparsa depositata telematicamente il 4 marzo 2021, si è costituita in giudizio la Società convenuta, contestando integralmente le domande degli attori e concludendo nei seguenti termini: “In via principale: accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Società Advanced
Bionics Italia S.r.l. per i danni lamentati e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata sul quantum: nella denegata ipotesi di riconoscimento di una responsabilità in capo alla Società Advanced Bionics Italia S.r.l.: 1. accertare l'effettiva entità del danno patito e, per l'effetto, ricalcolare l'eventuale risarcimento dovuto;
2. rigettare la richiesta di risarcimento per danno morale, in quanto non provato”.
Sono stati concessi i termini ex art. 183, c. VI c.p.c. e la causa è stata istruita solo a mezzo della produzione documentale delle parti, essendo state disattese tutte le istanze istruttorie formulate da parte attrice.
II. Va subito esclusa l'applicazione della disciplina dettata dagli artt. 114 e ss. del Codice del consumo (D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), in base alla
3 quale il produttore è chiamato a rispondere dei danni cagionati da difetti del suo prodotto.
È di icastica evidenza che la stessa riguarda i danni derivati in maniera diretta da un prodotto difettoso, tant'è che l'art. 123 prevede inequivocabilmente che
“è risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato”.
Per chiarire meglio il concetto di “prodotto difettoso” si riporta qui di seguito un passo particolarmente significativo della motivazione dell'ordinanza n.
29387 della III sezione civile della Corte di Cassazione:
“Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che un prodotto non può dirsi difettoso:
- né per il solo fatto che sia pericoloso;
- né per il solo fatto che ne esistano commercio di migliori.
Sotto il primo aspetto, questa Corte ha stabilito che sia il vecchio D.P.R. n.
224 del 1988, art. 5, sia l'attuale d. lgs. 206 del 2005, art. 117 (codice del consumo) non identificano affatto la mancanza di difetti con la "innocuità" del
prodotto.
Possono quindi esistere prodotti difettosi ma non pericolosi, allo stesso modo in cui possono esistere come prodotti pericolosi, ma non difettosi. Così, ad esempio, una sega circolare progettata e venduta senza protezione delle parti
rotanti è certamente un prodotto pericoloso, ma non per questo deve essere ritenuto difettoso.
Sotto il secondo aspetto, questa Corte ha stabilito che un prodotto non può
dirsi "difettoso" sol perché ne esistano di analoghi più efficienti o più sicuri.
Così, ad esempio, una autovettura utilitaria con freni a tamburo non potrebbe dirsi "difettosa" sol perché il suo spazio di arresto in frenata è superiore a
4 quello d'una fuoriserie con freni ceramici.
Infatti "il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi
"difettoso" non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo piuttosto farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze tipizzate dalla suddetta norma, o ad altri elementi
valutabili ed in concreto valutati dal giudice di merito, nell'ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore" …”
D'altro canto, lo stesso art. 117 direttamente richiamato in atti dagli attori, con la corretta trascrizione del testo, fa chiaro riferimento alla sicurezza che ci si può legittimamente aspettare in relazione all'uso al quale il è destinato il prodotto: in buona sostanza, i danni reclamabili da un impianto cocleare difettoso come quello de quo, in base al codice del consumo, potrebbero essere quelli derivanti (giusto per fare l'esempio più eclatante e di immediata intuitività) dall'esplosione dell'apparecchio.
III. Nel caso in esame, di contro, gli attori reclamano i danni causati alla loro figlia solo indirettamente da un prodotto (asseritamente) difettoso, il quale ha
(avrebbe) comportato la necessità di numerose sostituzioni implicanti, di per sé, un iter burocratico farraginoso: “Il danno causato a seguito della perdita della capacità auditiva è di due tipi entrambi ascrivibili nel genere del danno non patrimoniale.
Il primo come danno biologico attese le condizioni di prolungato stress e
sofferenza psico - fisica per le estenuanti peripezie a cui la minore è stata sottoposta ogniqualvolta si è dovuto provvedere alla sostituzione dell'impianto.
Altresì per lo stress, l'ansia e la rabbia determinatasi a seguito della
improvvisa impossibilità di potere ascoltare i rumori ed i suoni del mondo esterno e per un periodo di tempo così prolungato.
Il secondo come danno alla vita di relazione, inteso qui in due fasi.
5 La prima come blocco totale della capacità uditiva e cognitiva a causa del guasto dell'apparecchio e la perdita del patrimonio di conoscenza acquisita.
La seconda, dopo l'intervento e l'installazione del nuovo apparecchio, per la fatica ed il disagio dovuto alla ripresa e ripartenza dal livello più basso dell'apprendimento.
Entrambe queste fasi hanno prodotto un disagio nelle relazioni con gli altri bambini ed un chiaro pregiudizio nel processo di crescita personale …”.
In quest'ottica le domande degli attori sono risultate del tutto sfornite di prova, principalmente, in ordine ai presunti “difetti” dell'impianto cocleare:
- la prima sostituzione, effettuata nel novembre del 2014 a distanza di sette anni dal primo inserimento, come affermato nello stesso atto di citazione
(“veniva sostituita la parte esterna dell'apparecchio con un modello più aggiornato”), è stata determinata dall'opportunità di operare un aggiornamento dell'apparecchio (definito anche dalla convenuta “una normale prassi di upgrade tecnologico”);
- il secondo intervento, operato a quattro anni di distanza (aprile 2018), è stato prontamente effettuato dalla convenuta nello spazio di qualche giorno dall'insorgere della problematica;
- la terza sostituzione (luglio 2019), come risulta dal documento prodotto dagli stessi attori, è stata necessaria a causa della “particolare usura” ed anche in questo caso i tempi di intervento appaiono sufficientemente celeri;
- l'ultimo guasto, effettivamente, è intervenuto solo il mese successivo, segno che l'impianto era certamente “difettoso”.
A scrutinio di questo decidente, dall'analisi della documentazione prodotta (sul punto non è stata chiesta altra prova) non emerge alcun tipo di responsabilità in capo alla convenuta, che – anzi – è sempre intervenuta riscontrando positivamente ed in tempi assolutamente ragionevoli le richieste di sostituzione
(talvolta persino accelerando i tempi di consegna dell'apparecchio “in attesa della definizione della pratica asl”, come si legge nei DDT dell'11 aprile 2018,
6 all. 2 produzione . Controparte_1
Anche la prova dei danni manca del tutto (si richiamano integralmente le motivazioni dell'ordinanza istruttoria del 7 dicembre 2021), con la conseguenza che le domande degli attori devono essere integralmente rigettate.
IV. Tenuto conto di tutte le circostanze e delle ragioni della decisione, appare opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al N. 3144/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa:
1) Rigetta le domande degli attori;
2) Compensa le spese.
Liquida con separato provvedimento le spese di gratuito patrocinio.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 2 maggio 2025.
IL G.O.T.
(avv. Giuseppe Maria Orlando)
7