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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 867 dell'anno 2025
TRA
, P. Iva e CF , con sede legale in Roma, Via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_1
, incorporante di , e , ai
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1°dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, nella persona di in qualità di Responsabile Atti Controparte_5
Introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Pt_2
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Cristina Di Nola, con studio legale, sito in RU NO
(Na), alla via Vincenzo Cimmino n.1, in virtù di procura alle liti in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso in primo grado Controparte_6 C.F._1 dall'Avv. Nunzia Martinelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in San C.F._2
Cipriano d'ER (CE) alla Via L. Caterino, n.47
APPELLATO contumace
NONCHE'
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_7 P.IVA_2
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_3
avverso la sentenza n. 10961/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, comunicata in data
27/8/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. 2561/2022, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. volta ad ottenere l'annullamento dell'Intimazione di Pagamento n. 028 2021 9004963943
000 relativa a cartelle di pagamento aventi ad oggetti crediti derivanti da Tassa Automobilistica.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice di prime cure per essere la questione di competenza del Giudice
Tributario; nel merito, mancata maturazione della prescrizione.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine rigetto della domanda di declaratoria della prescrizione, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio
All'esito dell'udienza celebratasi in data 27.5.2025, il giudice, a scioglimento di riserva, dichiarata la contumacia degli appellati (regolarmente evocati in giudizio), tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda proposta dall'opponente, ad eccezione che per la parte relativa alla cartella nr. 02820160005189363000 notificata in data
18/11/2016 di euro 205,03 (sanzioni codice della Strada).
Invero, l'art. 2 del D. Lgs. 546/92, come modificato dal D. Lgs. 203/2005, prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il successivo art. 19, comma 1 lett. e), deve intendersi comprensivo, con riferimento agli atti impugnabili, dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit (cfr.
Cass. Civ. 6436/2025).
Con riferimento alla prescrizione, non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, pur dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, alla luce dei principi espressi da Cass. S.U. n.
7822/2020 secondo cui: “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del
1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria
(inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
La giurisprudenza sopra richiamata ha chiarito che, qualora si deduca un fatto estintivo del credito tributario di cui non si sia venuti a conoscenza a causa della dedotta omessa o invalida notifica delle cartelle, sussiste la giurisdizione tributaria fino alla notifica dell'atto esecutivo.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto di essere venuta a conoscenza della cartella a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, atto da impugnarsi dinanzi alla commissione tributaria competente per far valere i motivi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. proposti, afferendo a tasse/imposte.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, l'appello va accolto in quanto in ordine all'opposizione proposta innanzi al giudice di pace, con motivazione assorbente ogni altra questione, andava dichiarato il difetto di giurisdizione.
Sussistono i presupposti per l'integrale riforma del governo delle spese, con condanna di CP_6
soccombente, al pagamento delle spese sostenute da in entrambi i gradi di
[...] CP_8
giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10961/2024, Parte_3 emessa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, comunicata in data 27/8/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. 2561/2022, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in prime cure, in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente;
- condanna al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute da Controparte_9 CP_8
che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 173,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, quanto al secondo grado, in euro 45,75 per spese ed euro 332, 00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in ER il 3.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone