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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2911/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa LO NS, in data 24 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Ventrella ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Prato, alla Via F. Ferrucci n. 33, per mandato allegato al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, not. in Roma, 23.01.2023 (doc. A); Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 13.10.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni di merito: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con CP_ domanda amministrativa presentata all in data 13.07.2022 con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, salvo che per per il quale si richiede la Persona_2 CP_ prestazione con decorrenza dal 03.11.2019; 2) per l'effetto ordinare all l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 13.07.2022, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3) accertare e dichiarare che il diritto alla liquidazione degli assegni familiari, previa presentazione di apposite domande dovrà decorrere dalla data di decorrenza della domanda AUT ANF, ovvero con la decorrenza indicata al punto 1). 3)Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso per CP_1 essere lo stesso inammissibile, improponibile, infondato e, comunque, non provato. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 24 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di cui agli atti delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
pagina 1 di 7 5. Parte ricorrente, a fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, ha dedotto: - di essere cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti n. rilasciato dalla Numero_1 Questura di Firenze il 20.07.2018, e di risiedere nel Comune di Firenze in Via Francesco Baracca n. 155;
- che il suo nucleo familiare è attualmente composto dai seguenti soggetti:
• (moglie) nata in [...] il [...]; Parte_2
• (figlia) nata in [...] il [...]; Persona_3
• (figlio) nata in [...] il [...]; Per_4
• figlio) nato in [...] il [...]; Per_5
• (figlio) nato in [...] il [...]; Persona_6
• (figlia) nata in [...] il [...]; Per_7
• (figlio) nato in [...] il [...]; Persona_2
- che tali familiari sono a suo carico;
- che in data 13.07.2022 ha presentato all di Firenze domanda di Autorizzazione ANF a favore CP_1 del nucleo familiare, con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, tranne che per il figlio per il quale ha indicato la decorrenza dal Persona_2 3.11.2019, giorno della sua nascita;
- che con lettera del 01.08.2022 l ha respinto la domanda di Autorizzazione ANF per la CP_1 mancata produzione del certificato di matrimonio e per la mancanza di certificazione relativa alla figlia Per_3
- che aveva trasmesso detta documentazione in data 26.07.2022;
- che con ricorso al Comitato provinciale inoltrato in data 3.10.2022 ha prodotto la seguente ulteriore documentazione: - attestato consolare attestante la composizione della famiglia e la vivenza a carico del ricorrente di tutti i familiari;
- attestato consolare sul figlio;
- attestato consolare Persona_8 attestante il vincolo matrimoniale del ricorrente con Parte_2
- che con delibera del 13.10.2022, comunicata per e-mail il giorno successivo, l ha respinto CP_1 il ricorso per i seguenti motivi: - il richiedente è titolare di permesso per soggiornanti UE lungo periodo soltanto dal 20.12.2018; lo stato civile del richiedente registrato presso l'Anagrafe del Comune di Firenze è celibe e non coniugato;
nel documento allegato al ricorso risulta come coniuge dato diverso da quanto indicato in domanda (EY MA CO); nella Pt_2 Parte_2 domanda è indicato un figlio, che non risulta nei documenti allegati (risulterebbe Persona_3
stessa data nascita); nei documenti allegati non risulta indicato il rapporto di Persona_8 maternità con i figli;
non risulta indicato il reddito di ciascun soggetto per cui è chiesta l'autorizzazione ANF.
6. L ha contestato integralmente la fondatezza del ricorso di controparte, in fatto e in diritto. CP_1
7. Prendendo, dunque, le mosse dalla disciplina normativa che regola la prestazione di sostegno al reddito per cui è causa, deve darsi atto che l'art. 2 D.L. n. 69/1988 prevede quanto segue: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due
o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con
pagina 2 di 7 esclusione del primo. (3) (4) (5) (…) 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. (…) 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. (…)”.
8. Tale prestazione è stata sostituita dall'assegno unico universale per i figli con il d.lgs. n. 230/2021, con decorrenza dal 1.03.2022.
9. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, affermando che le pagina 3 di 7 disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di Giustizia incompatibili con il diritto comunitario (il quale prevede - in modo chiaro, preciso e incondizionato, in quanto tale dotato di effetto diretto - l'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino del paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente), si prestano ad essere disapplicate dal giudice rimettente.
10. Deve, pertanto, essere disapplicata, nella fattispecie, in quanto discriminatoria, sulla base del diritto dell'UE, la normativa interna (in particolare, l'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/1988) nella parte in cui non consente l'inserimento nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in Stati rispetto ai quali non esiste una convenzione di reciprocità.
11. Deve, peraltro, darsi atto che, a fronte del suindicato orientamento giurisprudenziale, l ha CP_1 emesso la circolare n. 95 del 9.08.2022, avente ad oggetto l'assegno per il nucleo familiare – nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un paese terzo. Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell'11.03.2022.
12. E, invero, l nel caso di specie, non contesta la pretesa di parte ricorrente sotto tale profilo di CP_1 carattere generale, avendo, infatti, in sede amministrativa, come detto, con lettera del 01.08.2022 (doc. 10 fasc. ric.), respinto la domanda di Autorizzazione ANF, presentata dal ricorrente in data 13.7.2022 (doc. 5 fasc. ric.), con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, tranne che per il figlio per il quale ha indicato la decorrenza dal 3.11.2019, adducendo Persona_2 a motivo del diniego la mancata produzione del certificato di matrimonio e la mancanza della figlia nella certificazione prodotta (doc. 10 fasc. ric.). Per_3 13. Ciò posto, deve, quindi, considerarsi che al paragrafo 15.3) (“Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare di familiari, residenti all'estero, di cittadini italiani o stranieri”) della circolare n. CP_1 12/1990 si legge quanto segue: “Il rilascio dell'autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare dei congiunti residenti all'estero deve essere richiesto non solo dagli stranieri ma anche dai cittadini italiani. Alla relativa domanda redatta sull'apposito mod. ANF/42 occorre allegare il certificato di cittadinanza, nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari. Tale certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli stati membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge locale, convalidate dal Consolato Italiano competente;
il cittadino italiano potra' produrre in luogo del mod. E 401 o di altre certificazioni, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare residenti all'estero, resa innanzi alla competente autorita' consolare. … ove si tratti di soggetti residenti in [...], con i quali non e' stata stipulata alcuna convenzione, l'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre negato al richiedente che sia cittadino straniero (comma 6 bis dell'art. 2 della legge 153/1988) (37) e deve, viceversa, essere sempre accordato - senza procedure autorizzative - al cittadino italiano in virtu' dell'irrilevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad esso collegati da disposizioni di diritto internazionale). …” (si vedano i docc. 19-20 fasc. ric.).
14. Alla luce di quanto risulta dalla predetta circolare (che non opera distinzioni in base al settore economico-produttivo nel quale lavora il richiedente la prestazione) e in mancanza di evidenze di segno contrario, risulta, dunque, destituito di fondamento l'assunto dell secondo cui, siccome “Il CP_1 ricorrente domanda infatti ANF che vengono erogati sul presupposto dell'avvenuta percezione della DS agricola.”, allora, “In tali ipotesi, contrariamente a quanto affermato, non sussiste obbligo di preventiva presentazione della domanda di autorizzazione ANF. La domanda di pagamento degli ANF (nel caso specifico si torna a dire che tratta di parte della domanda di ) può essere presentata a Parte_3 prescindere dall'autorizzazione, a patto che sia allegata la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'inclusione dei familiari nel nucleo ANF.”.
15. Del resto, come si evince dal doc. 10 fasc. ric., la domanda di Autorizzazione ANF, nel caso di specie, è stata respinta dall non perché dichiarata non necessaria, ma perché giudicata carente della CP_1 documentazione sopra precisata.
16. Di conseguenza, poiché il lavoratore straniero ha l'obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione al fine di computare i suoi familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, e, fino a quando tale autorizzazione non viene concessa, non può ottenere il pagamento della prestazione mediante l'invio dei pagina 4 di 7 cd. moduli “ANF Dip” (o altra tipologia), deve ritenersi che la domanda di Autorizzazione ANF costituisca un antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla successiva domanda volta a ottenere dall la liquidazione della prestazione (pagamento diretto dell'ANF), e che, pertanto, la CP_1 decorrenza del termine di prescrizione sia validamente interrotta già dalla presentazione della domanda di Autorizzazione ANF (avvenuta nel caso di specie in data 13.7.2022).
17. Quanto al richiesto accertamento della futura decorrenza (“dovrà decorrere”) del diritto alla liquidazione della prestazione, si ritiene che si tratti di accertamento inammissibile nel presente giudizio, atteso che la stessa parte ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che “Con il presente ricorso si contesta la legittimità dei provvedimenti di rifiuto dell'autorizzazione per violazione della Legge 241/90.”, sul presupposto che “A seguito della domanda AUT ANF proposta dal ricorrente, tesa ad ottenere CP_ l'autorizzazione da parte dell nclusione del nucleo familiare, l provvedeva, con lettera di CP_2 rifiuto del 01.08.2022 a respingere la domanda per la mancanza del Certificato di matrimonio e del Certificato relativo alla figlia A seguito della proposizione del ricorso al Comitato Persona_3CP_ Provinciale dell l'Istituto confermava il rigetto con delibera n. 226507 del 13.10.2022 per ulteriori motivi non menzionati in precedenza.”. Tanto è vero che nelle conclusioni rassegnate viene fatto riferimento alla “previa presentazione di apposite domande”.
18. Per le medesime ragioni, è estranea al presente giudizio anche ogni questione relativa alla allegazione e prova dei requisiti reddituali per accedere alla prestazione de qua, atteso che, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, la preventiva richiesta di autorizzazione per includere i familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, cd. “AUT ANF”, prescinde dalla quantificazione dell'ammontare della prestazione, “tanto che il modulo dedicato non prevede spazi riservati all' indicazione dei redditi.”, e
“Soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione, il richiedente ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per ogni annualità di lavoro, deve presentare un altro modulo, denominato “Anf-Dip” (o altra tipologia di domanda in base al tipo di lavoro svolto), in cui sono riportati i dati del nucleo familiare ed il reddito complessivo, …”.
19. Ancorché, dunque, l'attestato consolare del 17.05.2023 (doc. 3 fasc. ric.) certifichi, comunque, l'assenza di redditi da parte di tutti i suddetti familiari dell'odierno ricorrente per gli anni dal 2016 al 2022, risulta inconferente il rilievo dell secondo cui “non risulta indicato il reddito di ciascun soggetto di CP_1 cui è stata chiesta l'autorizzazione anf” (doc. 16 fasc. ric.) alla luce di quanto sopra osservato sul punto della diversa natura e finalità delle domande “AUT ANF” e “ANF DIP” o “ANF AGR” etc.
20. Nel caso di specie, dunque, parte ricorrente ha depositato, unitamente all'atto introduttivo: - attestato consolare del 17.05.2023, con firma legalizzata dalla Prefettura di Firenze (doc. 3); - attestato consolare sul figlio (doc. 14), con firma legalizzata dalla Prefettura di Firenze;
- attestato consolare Persona_9 relativo al vincolo matrimoniale del ricorrente con la con firma legalizzata dalla Parte_2 Prefettura di Firenze;
(doc. 15); nonché, nelle more del giudizio, su ordine del Tribunale, Certificato di vita collettivo del 24.02.2023 rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile della Repubblica del Senegal, Regione di Thies, Dipartimento di Thies, Circoscrizione di Keur Moussa, Centro Principale di Diender;
Certificato di matrimonio registro n. 36, anno 2019 del 12.06.2019 rilasciato dal Dipartimento di Thies, Circoscrizione di Keur Moussa;
Estratto dal registro degli atti di nascita di del Persona_9 26/04/2018 rilasciato dal Dipartimento di Thies, Circoscrizione Keur Moussa, Comune di Diender. 21. Quanto all'attestato consolare del 17.5.2023 sub doc. 3 si rileva che: - esso è debitamente firmato dal Senegal e la firma risulta debitamente legalizzata presso la Parte_4 CP_3 ; attesta il vincolo matrimoniale tra il ricorrente e la moglie (la prestazione
[...] Parte_2 in oggetto è richiesta, quale coniuge, solo per la signora , la composizione del Parte_2 nucleo familiare comprensiva, per quanto riguarda i figli, del rapporto di paternità e maternità, l'esistenza in vita e la residenza in Senegal dei familiari per i quali è chiesta l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, nonché l'assenza di redditi da parte di tutti i componenti della famiglia per il periodo dal 2016 al 2022, il fatto che essi sono tutti a carico di e che Parte_1 Pt_1
“non ha ricevuto per loro agevolazioni fiscali in altri Paesi”.
[...] 22. Infondata risulta, dunque, la pretesa dell di avere certificati di stato di famiglia per ogni anno CP_1 oggetto di domanda, posto che, quanto alla composizione del nucleo familiare, le uniche variazioni che nel corso degli anni oggetto di domanda (2017-2022) si sono verificate riguardano i figli che via via sono entrati a farne parte, così come comprovato dal predetto attestato, risalendo, infatti, il matrimonio pagina 5 di 7 fra il ricorrente e al 7.8.1992; mentre è espressamente e specificamente attestata Parte_2 dal predetto doc. 3 (per quanto qui rilevar possa) l'assenza di redditi in capo alla coniuge e ai figli ivi elencati in ciascuno degli anni dal 2016 al 2022.
23. Con riguardo ai familiari e che, in base al predetto attestato, risultano Persona_9 Persona_2 figli del ricorrente ma non della coniuge si osserva che, a prescindere dalla sua Parte_2 legittimità in base al vigente ordinamento giuridico, non è pertinente al caso di specie l'assunto dell secondo cui “Eventuali figli nati da precedenti o altri matrimoni (diverso da quello in corso CP_1 al momento della domanda), quindi fuori dalla cd famiglia naturale, non residente con il richiedente, non possono essere destinatari dell'assegno al nucleo familiare”, atteso che, trattandosi di familiari residenti all'estero, non può rilevare, come in effetti non rileva, il requisito della loro convivenza/residenza con l'istante che risiede e lavora in Italia.
24. Quanto alla circostanza che, in base alle risultanze dell'anagrafe del Comune di Firenze, il ricorrente risulta di stato civile celibe, deve rilevarsi, da un lato, che il vincolo coniugale fra lo stesso e
[...] è comprovato dall'attestato consolare sub doc. 15; dall'altro, e con riguardo allo Parte_2 specifico profilo della mancata trascrizione di detto matrimonio nei registri di Stato Civile della Repubblica Italiana, che trattasi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri dei quali uno soltanto risiede in Italia.
25. In merito, poi, all'incongruenza sul nominativo della moglie del ricorrente (EY MA CO invece di , ritiene il Tribunale che la documentazione acquisita in data 29.10.2024 Parte_2 corrobori la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratta di un mero errore di trascrizione dovuto alla circostanza che i certificati di vita collettiva vengono redatti in Senegal su un modulo che viene riempito in corsivo a mano e poi vengono tradotti dal . Parte_4
26. Ad analoghe conclusioni deve, dunque, pervenirsi anche in merito al rilievo che nella domanda amministrativa “AUT ANF” uno dei familiari è indicato quale nata il [...], mentre Persona_3 dai documenti prodotti già in fase amministrativa il nominativo corretto risulta (di sesso Persona_9 maschile) nato il [...].
27. Ancora, si rileva che l ha tempestivamente eccepito che “In relazione alla concessione degli CP_1 assegni per gli anni 2017 e 2018 si rappresenta il ricorrente non può vantare i requisiti minimi per ottenere la disoccupazione agricola, non essendo stato assicurato per il numero minimo di giornate che consentano l'accesso alla prestazione (nel periodo 01/01/2016 31/12/2016 risultano assicurate solamente 6 giornate e nel periodo 01/01/2017 31/12/2017 solamente 3 giornate). Tanto si evince dall'estratto previdenziale allegato (doc. 1). Non essendo le giornate lavorate sufficienti per accedere al diritto alla prestazione principale (disoccupazione agricola) non possono essere liquidate neppure quelle accessorie tra le quali si evidenziano gli assegi al nucleo familiare.”.
28. La fondatezza dell'eccezione è documentalmente provata e, invero, neppure specificamente contestata da parte ricorrente nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell (v. note del CP_1 14.6.2024), e, pertanto, la domanda attorea per gli anni 2017 e 2018 non può trovare accoglimento. Ciò determina anche l'assorbimento di ogni questione in merito alla data del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo del ricorrente.
29. Infine, deve respingersi l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di previa domanda amministrativa, dal momento che, come detto, l resistente ha respinto in data 1.8.2022 CP_1 la domanda “AUT ANF” del 13.7.2022, motivando il diniego unicamente in ragione dell'asserita carenza del certificato di matrimonio e di documentazione relativa al figlio nato il [...], Persona_9 documenti che, però, parte ricorrente ha allegato e comprovato di aver inoltrato già in data 26.7.2022 (doc. 11 fasc. ric.), senza che nella memoria di costituzione e difensiva l abbia formulato CP_1 specifiche contestazioni con riguardo a tale trasmissione telematica e al suo contenuto. In ogni caso, proprio dai motivi di rigetto del ricorso proposto innanzi al Comitato Provinciale (doc. 16 fasc. CP_1 ric.), si ricava la prova che quantomeno detto Comitato disponesse della certificazione relativa al matrimonio del ricorrente con e al figlio Parte_2 Persona_9
30. Ogni altro profilo controverso risulta assorbito.
31. In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi il diritto di alla inclusione nel suo nucleo Parte_1 familiare, ai fini della liquidazione dell'ANF, della coniuge e dei figli Parte_2 [...]
con decorrenza 1.1.2019 e del Per_9 Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7
pagina 6 di 7 figlio con decorrenza 3.11.2019, e, per l'effetto, deve ordinarsi all di Persona_2 CP_1 includere nel nucleo familiare del ricorrente i predetti familiari residenti all'estero con le indicate decorrenze. 32. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto di alla inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della Parte_1 liquidazione dell'ANF, della coniuge e dei figli Parte_2 Persona_9 Per_4
con decorrenza 1.1.2019 e del figlio
[...] Per_5 Persona_6 Per_7 [...] con decorrenza 3.11.2019, e, per l'effetto, ordina all di includere nel nucleo Per_2 CP_1 familiare del ricorrente i predetti familiari residenti all'estero con le indicate decorrenze;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 24 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LO NS
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa LO NS, in data 24 ottobre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2911 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Ventrella ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Prato, alla Via F. Ferrucci n. 33, per mandato allegato al ricorso ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; RICORRENTE E in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Firenze al Viale Belfiore n. 28/a presso gli avv.ti Patrizia Colella e Paola Forgione che lo rappresentano e difendono - anche disgiuntamente - in forza di procura generale alle liti, not. in Roma, 23.01.2023 (doc. A); Persona_1 CONVENUTO ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 13.10.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l per ivi sentir accogliere le seguenti CP_1 conclusioni di merito: “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione richiesta con CP_ domanda amministrativa presentata all in data 13.07.2022 con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, salvo che per per il quale si richiede la Persona_2 CP_ prestazione con decorrenza dal 03.11.2019; 2) per l'effetto ordinare all l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati nella domanda amministrativa del 13.07.2022, con le decorrenze indicate al punto che precede;
3) accertare e dichiarare che il diritto alla liquidazione degli assegni familiari, previa presentazione di apposite domande dovrà decorrere dalla data di decorrenza della domanda AUT ANF, ovvero con la decorrenza indicata al punto 1). 3)Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore dei procuratori antistatari.”.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso per CP_1 essere lo stesso inammissibile, improponibile, infondato e, comunque, non provato. Vinte le spese.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 24 ottobre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto di cui agli atti delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
pagina 1 di 7 5. Parte ricorrente, a fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, ha dedotto: - di essere cittadino senegalese, titolare di permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti n. rilasciato dalla Numero_1 Questura di Firenze il 20.07.2018, e di risiedere nel Comune di Firenze in Via Francesco Baracca n. 155;
- che il suo nucleo familiare è attualmente composto dai seguenti soggetti:
• (moglie) nata in [...] il [...]; Parte_2
• (figlia) nata in [...] il [...]; Persona_3
• (figlio) nata in [...] il [...]; Per_4
• figlio) nato in [...] il [...]; Per_5
• (figlio) nato in [...] il [...]; Persona_6
• (figlia) nata in [...] il [...]; Per_7
• (figlio) nato in [...] il [...]; Persona_2
- che tali familiari sono a suo carico;
- che in data 13.07.2022 ha presentato all di Firenze domanda di Autorizzazione ANF a favore CP_1 del nucleo familiare, con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, tranne che per il figlio per il quale ha indicato la decorrenza dal Persona_2 3.11.2019, giorno della sua nascita;
- che con lettera del 01.08.2022 l ha respinto la domanda di Autorizzazione ANF per la CP_1 mancata produzione del certificato di matrimonio e per la mancanza di certificazione relativa alla figlia Per_3
- che aveva trasmesso detta documentazione in data 26.07.2022;
- che con ricorso al Comitato provinciale inoltrato in data 3.10.2022 ha prodotto la seguente ulteriore documentazione: - attestato consolare attestante la composizione della famiglia e la vivenza a carico del ricorrente di tutti i familiari;
- attestato consolare sul figlio;
- attestato consolare Persona_8 attestante il vincolo matrimoniale del ricorrente con Parte_2
- che con delibera del 13.10.2022, comunicata per e-mail il giorno successivo, l ha respinto CP_1 il ricorso per i seguenti motivi: - il richiedente è titolare di permesso per soggiornanti UE lungo periodo soltanto dal 20.12.2018; lo stato civile del richiedente registrato presso l'Anagrafe del Comune di Firenze è celibe e non coniugato;
nel documento allegato al ricorso risulta come coniuge dato diverso da quanto indicato in domanda (EY MA CO); nella Pt_2 Parte_2 domanda è indicato un figlio, che non risulta nei documenti allegati (risulterebbe Persona_3
stessa data nascita); nei documenti allegati non risulta indicato il rapporto di Persona_8 maternità con i figli;
non risulta indicato il reddito di ciascun soggetto per cui è chiesta l'autorizzazione ANF.
6. L ha contestato integralmente la fondatezza del ricorso di controparte, in fatto e in diritto. CP_1
7. Prendendo, dunque, le mosse dalla disciplina normativa che regola la prestazione di sostegno al reddito per cui è causa, deve darsi atto che l'art. 2 D.L. n. 69/1988 prevede quanto segue: “
1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due
o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con
pagina 2 di 7 esclusione del primo. (3) (4) (5) (…) 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi. (…) 8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. (…)”.
8. Tale prestazione è stata sostituita dall'assegno unico universale per i figli con il d.lgs. n. 230/2021, con decorrenza dal 1.03.2022.
9. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e agli artt. 3, paragrafo 1, lettere b), e c), e 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2011/98 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa ad una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro - dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, affermando che le pagina 3 di 7 disposizioni censurate, ritenute dalla Corte di Giustizia incompatibili con il diritto comunitario (il quale prevede - in modo chiaro, preciso e incondizionato, in quanto tale dotato di effetto diretto - l'obbligo di non differenziare il trattamento del cittadino del paese terzo rispetto a quello riservato ai cittadini degli Stati in cui esso opera legalmente), si prestano ad essere disapplicate dal giudice rimettente.
10. Deve, pertanto, essere disapplicata, nella fattispecie, in quanto discriminatoria, sulla base del diritto dell'UE, la normativa interna (in particolare, l'art. 2, comma 6-bis D.L. 69/1988) nella parte in cui non consente l'inserimento nel nucleo familiare dei familiari residenti all'estero, in Stati rispetto ai quali non esiste una convenzione di reciprocità.
11. Deve, peraltro, darsi atto che, a fronte del suindicato orientamento giurisprudenziale, l ha CP_1 emesso la circolare n. 95 del 9.08.2022, avente ad oggetto l'assegno per il nucleo familiare – nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un paese terzo. Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell'11.03.2022.
12. E, invero, l nel caso di specie, non contesta la pretesa di parte ricorrente sotto tale profilo di CP_1 carattere generale, avendo, infatti, in sede amministrativa, come detto, con lettera del 01.08.2022 (doc. 10 fasc. ric.), respinto la domanda di Autorizzazione ANF, presentata dal ricorrente in data 13.7.2022 (doc. 5 fasc. ric.), con decorrenza dal 14.07.2017 per tutti i familiari indicati nella relativa domanda, tranne che per il figlio per il quale ha indicato la decorrenza dal 3.11.2019, adducendo Persona_2 a motivo del diniego la mancata produzione del certificato di matrimonio e la mancanza della figlia nella certificazione prodotta (doc. 10 fasc. ric.). Per_3 13. Ciò posto, deve, quindi, considerarsi che al paragrafo 15.3) (“Autorizzazioni per l'inclusione nel nucleo familiare di familiari, residenti all'estero, di cittadini italiani o stranieri”) della circolare n. CP_1 12/1990 si legge quanto segue: “Il rilascio dell'autorizzazione per l'inclusione nel proprio nucleo familiare dei congiunti residenti all'estero deve essere richiesto non solo dagli stranieri ma anche dai cittadini italiani. Alla relativa domanda redatta sull'apposito mod. ANF/42 occorre allegare il certificato di cittadinanza, nonche' il certificato di stato di famiglia rilasciato dagli uffici anagrafici del luogo ove risiedono i familiari. Tale certificato puo' essere redatto sul mod. E 401, per gli stati membri della CEE, e puo' essere sostituito, per gli altri Stati, da certificazioni particolari valide secondo la legge locale, convalidate dal Consolato Italiano competente;
il cittadino italiano potra' produrre in luogo del mod. E 401 o di altre certificazioni, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa ai componenti del nucleo familiare residenti all'estero, resa innanzi alla competente autorita' consolare. … ove si tratti di soggetti residenti in [...], con i quali non e' stata stipulata alcuna convenzione, l'assegno per il nucleo familiare deve essere sempre negato al richiedente che sia cittadino straniero (comma 6 bis dell'art. 2 della legge 153/1988) (37) e deve, viceversa, essere sempre accordato - senza procedure autorizzative - al cittadino italiano in virtu' dell'irrilevanza giuridica, per l'ordinamento nazionale, dei sistemi previdenziali non riconosciuti (in quanto non ad esso collegati da disposizioni di diritto internazionale). …” (si vedano i docc. 19-20 fasc. ric.).
14. Alla luce di quanto risulta dalla predetta circolare (che non opera distinzioni in base al settore economico-produttivo nel quale lavora il richiedente la prestazione) e in mancanza di evidenze di segno contrario, risulta, dunque, destituito di fondamento l'assunto dell secondo cui, siccome “Il CP_1 ricorrente domanda infatti ANF che vengono erogati sul presupposto dell'avvenuta percezione della DS agricola.”, allora, “In tali ipotesi, contrariamente a quanto affermato, non sussiste obbligo di preventiva presentazione della domanda di autorizzazione ANF. La domanda di pagamento degli ANF (nel caso specifico si torna a dire che tratta di parte della domanda di ) può essere presentata a Parte_3 prescindere dall'autorizzazione, a patto che sia allegata la documentazione necessaria per il riconoscimento dell'inclusione dei familiari nel nucleo ANF.”.
15. Del resto, come si evince dal doc. 10 fasc. ric., la domanda di Autorizzazione ANF, nel caso di specie, è stata respinta dall non perché dichiarata non necessaria, ma perché giudicata carente della CP_1 documentazione sopra precisata.
16. Di conseguenza, poiché il lavoratore straniero ha l'obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione al fine di computare i suoi familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, e, fino a quando tale autorizzazione non viene concessa, non può ottenere il pagamento della prestazione mediante l'invio dei pagina 4 di 7 cd. moduli “ANF Dip” (o altra tipologia), deve ritenersi che la domanda di Autorizzazione ANF costituisca un antecedente logico-giuridico necessario rispetto alla successiva domanda volta a ottenere dall la liquidazione della prestazione (pagamento diretto dell'ANF), e che, pertanto, la CP_1 decorrenza del termine di prescrizione sia validamente interrotta già dalla presentazione della domanda di Autorizzazione ANF (avvenuta nel caso di specie in data 13.7.2022).
17. Quanto al richiesto accertamento della futura decorrenza (“dovrà decorrere”) del diritto alla liquidazione della prestazione, si ritiene che si tratti di accertamento inammissibile nel presente giudizio, atteso che la stessa parte ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo che “Con il presente ricorso si contesta la legittimità dei provvedimenti di rifiuto dell'autorizzazione per violazione della Legge 241/90.”, sul presupposto che “A seguito della domanda AUT ANF proposta dal ricorrente, tesa ad ottenere CP_ l'autorizzazione da parte dell nclusione del nucleo familiare, l provvedeva, con lettera di CP_2 rifiuto del 01.08.2022 a respingere la domanda per la mancanza del Certificato di matrimonio e del Certificato relativo alla figlia A seguito della proposizione del ricorso al Comitato Persona_3CP_ Provinciale dell l'Istituto confermava il rigetto con delibera n. 226507 del 13.10.2022 per ulteriori motivi non menzionati in precedenza.”. Tanto è vero che nelle conclusioni rassegnate viene fatto riferimento alla “previa presentazione di apposite domande”.
18. Per le medesime ragioni, è estranea al presente giudizio anche ogni questione relativa alla allegazione e prova dei requisiti reddituali per accedere alla prestazione de qua, atteso che, come dedotto dalla stessa parte ricorrente, la preventiva richiesta di autorizzazione per includere i familiari residenti all'estero nel proprio nucleo familiare, cd. “AUT ANF”, prescinde dalla quantificazione dell'ammontare della prestazione, “tanto che il modulo dedicato non prevede spazi riservati all' indicazione dei redditi.”, e
“Soltanto dopo aver ottenuto l'autorizzazione, il richiedente ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno per ogni annualità di lavoro, deve presentare un altro modulo, denominato “Anf-Dip” (o altra tipologia di domanda in base al tipo di lavoro svolto), in cui sono riportati i dati del nucleo familiare ed il reddito complessivo, …”.
19. Ancorché, dunque, l'attestato consolare del 17.05.2023 (doc. 3 fasc. ric.) certifichi, comunque, l'assenza di redditi da parte di tutti i suddetti familiari dell'odierno ricorrente per gli anni dal 2016 al 2022, risulta inconferente il rilievo dell secondo cui “non risulta indicato il reddito di ciascun soggetto di CP_1 cui è stata chiesta l'autorizzazione anf” (doc. 16 fasc. ric.) alla luce di quanto sopra osservato sul punto della diversa natura e finalità delle domande “AUT ANF” e “ANF DIP” o “ANF AGR” etc.
20. Nel caso di specie, dunque, parte ricorrente ha depositato, unitamente all'atto introduttivo: - attestato consolare del 17.05.2023, con firma legalizzata dalla Prefettura di Firenze (doc. 3); - attestato consolare sul figlio (doc. 14), con firma legalizzata dalla Prefettura di Firenze;
- attestato consolare Persona_9 relativo al vincolo matrimoniale del ricorrente con la con firma legalizzata dalla Parte_2 Prefettura di Firenze;
(doc. 15); nonché, nelle more del giudizio, su ordine del Tribunale, Certificato di vita collettivo del 24.02.2023 rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile della Repubblica del Senegal, Regione di Thies, Dipartimento di Thies, Circoscrizione di Keur Moussa, Centro Principale di Diender;
Certificato di matrimonio registro n. 36, anno 2019 del 12.06.2019 rilasciato dal Dipartimento di Thies, Circoscrizione di Keur Moussa;
Estratto dal registro degli atti di nascita di del Persona_9 26/04/2018 rilasciato dal Dipartimento di Thies, Circoscrizione Keur Moussa, Comune di Diender. 21. Quanto all'attestato consolare del 17.5.2023 sub doc. 3 si rileva che: - esso è debitamente firmato dal Senegal e la firma risulta debitamente legalizzata presso la Parte_4 CP_3 ; attesta il vincolo matrimoniale tra il ricorrente e la moglie (la prestazione
[...] Parte_2 in oggetto è richiesta, quale coniuge, solo per la signora , la composizione del Parte_2 nucleo familiare comprensiva, per quanto riguarda i figli, del rapporto di paternità e maternità, l'esistenza in vita e la residenza in Senegal dei familiari per i quali è chiesta l'autorizzazione all'inclusione nel nucleo familiare, nonché l'assenza di redditi da parte di tutti i componenti della famiglia per il periodo dal 2016 al 2022, il fatto che essi sono tutti a carico di e che Parte_1 Pt_1
“non ha ricevuto per loro agevolazioni fiscali in altri Paesi”.
[...] 22. Infondata risulta, dunque, la pretesa dell di avere certificati di stato di famiglia per ogni anno CP_1 oggetto di domanda, posto che, quanto alla composizione del nucleo familiare, le uniche variazioni che nel corso degli anni oggetto di domanda (2017-2022) si sono verificate riguardano i figli che via via sono entrati a farne parte, così come comprovato dal predetto attestato, risalendo, infatti, il matrimonio pagina 5 di 7 fra il ricorrente e al 7.8.1992; mentre è espressamente e specificamente attestata Parte_2 dal predetto doc. 3 (per quanto qui rilevar possa) l'assenza di redditi in capo alla coniuge e ai figli ivi elencati in ciascuno degli anni dal 2016 al 2022.
23. Con riguardo ai familiari e che, in base al predetto attestato, risultano Persona_9 Persona_2 figli del ricorrente ma non della coniuge si osserva che, a prescindere dalla sua Parte_2 legittimità in base al vigente ordinamento giuridico, non è pertinente al caso di specie l'assunto dell secondo cui “Eventuali figli nati da precedenti o altri matrimoni (diverso da quello in corso CP_1 al momento della domanda), quindi fuori dalla cd famiglia naturale, non residente con il richiedente, non possono essere destinatari dell'assegno al nucleo familiare”, atteso che, trattandosi di familiari residenti all'estero, non può rilevare, come in effetti non rileva, il requisito della loro convivenza/residenza con l'istante che risiede e lavora in Italia.
24. Quanto alla circostanza che, in base alle risultanze dell'anagrafe del Comune di Firenze, il ricorrente risulta di stato civile celibe, deve rilevarsi, da un lato, che il vincolo coniugale fra lo stesso e
[...] è comprovato dall'attestato consolare sub doc. 15; dall'altro, e con riguardo allo Parte_2 specifico profilo della mancata trascrizione di detto matrimonio nei registri di Stato Civile della Repubblica Italiana, che trattasi di matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri dei quali uno soltanto risiede in Italia.
25. In merito, poi, all'incongruenza sul nominativo della moglie del ricorrente (EY MA CO invece di , ritiene il Tribunale che la documentazione acquisita in data 29.10.2024 Parte_2 corrobori la tesi di parte ricorrente secondo cui si tratta di un mero errore di trascrizione dovuto alla circostanza che i certificati di vita collettiva vengono redatti in Senegal su un modulo che viene riempito in corsivo a mano e poi vengono tradotti dal . Parte_4
26. Ad analoghe conclusioni deve, dunque, pervenirsi anche in merito al rilievo che nella domanda amministrativa “AUT ANF” uno dei familiari è indicato quale nata il [...], mentre Persona_3 dai documenti prodotti già in fase amministrativa il nominativo corretto risulta (di sesso Persona_9 maschile) nato il [...].
27. Ancora, si rileva che l ha tempestivamente eccepito che “In relazione alla concessione degli CP_1 assegni per gli anni 2017 e 2018 si rappresenta il ricorrente non può vantare i requisiti minimi per ottenere la disoccupazione agricola, non essendo stato assicurato per il numero minimo di giornate che consentano l'accesso alla prestazione (nel periodo 01/01/2016 31/12/2016 risultano assicurate solamente 6 giornate e nel periodo 01/01/2017 31/12/2017 solamente 3 giornate). Tanto si evince dall'estratto previdenziale allegato (doc. 1). Non essendo le giornate lavorate sufficienti per accedere al diritto alla prestazione principale (disoccupazione agricola) non possono essere liquidate neppure quelle accessorie tra le quali si evidenziano gli assegi al nucleo familiare.”.
28. La fondatezza dell'eccezione è documentalmente provata e, invero, neppure specificamente contestata da parte ricorrente nella prima difesa utile successiva alla costituzione dell (v. note del CP_1 14.6.2024), e, pertanto, la domanda attorea per gli anni 2017 e 2018 non può trovare accoglimento. Ciò determina anche l'assorbimento di ogni questione in merito alla data del permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo del ricorrente.
29. Infine, deve respingersi l'eccezione di improponibilità dell'azione giudiziaria per mancanza di previa domanda amministrativa, dal momento che, come detto, l resistente ha respinto in data 1.8.2022 CP_1 la domanda “AUT ANF” del 13.7.2022, motivando il diniego unicamente in ragione dell'asserita carenza del certificato di matrimonio e di documentazione relativa al figlio nato il [...], Persona_9 documenti che, però, parte ricorrente ha allegato e comprovato di aver inoltrato già in data 26.7.2022 (doc. 11 fasc. ric.), senza che nella memoria di costituzione e difensiva l abbia formulato CP_1 specifiche contestazioni con riguardo a tale trasmissione telematica e al suo contenuto. In ogni caso, proprio dai motivi di rigetto del ricorso proposto innanzi al Comitato Provinciale (doc. 16 fasc. CP_1 ric.), si ricava la prova che quantomeno detto Comitato disponesse della certificazione relativa al matrimonio del ricorrente con e al figlio Parte_2 Persona_9
30. Ogni altro profilo controverso risulta assorbito.
31. In conclusione, deve accertarsi e dichiararsi il diritto di alla inclusione nel suo nucleo Parte_1 familiare, ai fini della liquidazione dell'ANF, della coniuge e dei figli Parte_2 [...]
con decorrenza 1.1.2019 e del Per_9 Per_4 Per_5 Persona_6 Per_7
pagina 6 di 7 figlio con decorrenza 3.11.2019, e, per l'effetto, deve ordinarsi all di Persona_2 CP_1 includere nel nucleo familiare del ricorrente i predetti familiari residenti all'estero con le indicate decorrenze. 32. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in base all'attività difensiva concretamente svolta, segue il criterio legale della soccombenza dell . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara il diritto di alla inclusione nel suo nucleo familiare, ai fini della Parte_1 liquidazione dell'ANF, della coniuge e dei figli Parte_2 Persona_9 Per_4
con decorrenza 1.1.2019 e del figlio
[...] Per_5 Persona_6 Per_7 [...] con decorrenza 3.11.2019, e, per l'effetto, ordina all di includere nel nucleo Per_2 CP_1 familiare del ricorrente i predetti familiari residenti all'estero con le indicate decorrenze;
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in CP_1 complessivi € 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Firenze, 24 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
LO NS
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