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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
1105 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
in persona del legale rappresentante in carica pro tempore Sig. Parte_1
, con sede in Pomezia, Via del Mare 87, c.f. Parte_2 P.IVA_1 elett.te dom.ta in Roma, Piazza dei Mirti 40, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Foschi, che la rapp.ta e difende, con l'Avv. Emanuele Vocino
Attore in riassunzione (già appellato)
CONTRO
nel domicilio eletto nel giudizio di Cassazione Email_1 di giudizio presso l'avv. Fabio Orlandi;
E
residente in [...] CP_4
– Int. 6 e domiciliato nel secondo grado di giudizio presso l'avv. Sergio Di Zitti, con studio in Roma;
Convenuti in riassunzione (già appellati)
FATTO E DIRITTO
1. Il giudizio per riassunzione.
La ha riassunto nel presente procedimento il giudizio avviato Parte_1
con atto di citazione promosso dalla contro la Parte_1 Controparte_5
e il sig. iscritto innanzi alla Corte di Appello di
[...] CP_4
Roma con R.G.N. 7052/2014, definito con sentenza n. 3531/2021 pubblicata il 11/05/2021, a seguito di intervenuta cassazione con rinvio di quest'ultima sentenza di cui all'ordinanza di rinvio emessa nel giudizio
RG. 32121/2021, numero raccolta generale 35034/2022, numero sezionale
9504/2022 del 19.10.2022 e pubblicata in data 29/11/2022.
1.1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato il 18.02.2008 la società appellante in riassunzione in epigrafe indicata conveniva in giudizio la (nel corso del processo fusa per incorporazione Controparte_2 nella ed il sig. chiedendo l' Controparte_5 CP_4
accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare che la e/o il Sig. Controparte_6 CP_4 dipendente della stessa, si sono indebitamente arricchiti ai danni
[...] della 2) accertare e dichiarare che, a seguito dell'indebito Pt_1 arricchimento della e/o del Sig. a Controparte_6 CP_4 danno della quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di € Pt_1
25.964,53, e per l'effetto; 3) condannare, ex art. 2041 cc, la e/o il sig. al pagamento, in favore Controparte_6 CP_4 della della somma di € 25.964,53, ovvero nella maggiore o minore Pt_1 somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo;
4) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito non ritenesse sussistente la responsabilità della e/o del Sig. Controparte_6 CP_4 ai sensi dell'art. 2041 cc, condannare ai sensi dell'art. 2049 cc, la
in quanto datore di lavoro del Sig. , Controparte_6 CP_4 al pagamento in favore della della somma di € 25.964,53, ovvero Pt_1 nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo;
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
A fondamento della pretesa dipendente della Pt_1 CP_4
e referente della per le offerte e promozioni Controparte_2 Pt_1 di prodotti della nonché per le consegne del denaro e Controparte_2 della merce della stessa, nel periodo dal gennaio 2004 al gennaio 2007, aveva acquistato per conto della ma senza alcuna specifica Parte_1 autorizzazione, firmando ordinativi e relative fatture a nome di quest'ultima senza averne il potere, una gran quantità di merce, per il valore di € 25.964,53, mai consegnate alla medesima . Part
Si costituivano i convenuti d , rilevando CP_4 Controparte_6
l'infondatezza della pretesa attorea ed istandone per la reiezione.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 21788 depositata in data
31.10.2014, decideva quanto segue: 1) rigettava la domanda proposta dalla nei confronti di e della Pt_1 CP_4 Controparte_5 (incorporante la ); 2) condannava la a Controparte_2 Pt_1 rimborsare alla le spese processuali da Controparte_5 quest'ultima anticipate liquidate in complessivi € 4.020,00 di cui € 3.000,00 per onorari di avvocato e € 1.020,00 per diritti di avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge;
3) condannava la a rimborsare a Pt_1 le spese processuali da quest'ultimo anticipate, liquidate in CP_4 complessivi € 4.020,00 di cui € 3.000,00 per onorari di avvocato e € 1.020,00 per diritti di avvocato, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Specificava il Giudice di prime cure che la era decaduta dalle richieste Par istruttorie indicate nelle preposte memorie di cui all'art. 183 cpc per non averle reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, se non nel generico riportarsi ai precedenti scritti.
1.2 Il Giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza, l'attuale attore in riassunzione Parte_1 proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
<< Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Roma di cui gli estremi in epigrafe,- annullare la sentenza di primo grado n. 21788/13 depositata in data 31.10.2013 in quanto viziata nella motivazione, del tutto incoerente rispetto al procedimento istruttorio e accogliere le richieste di primo grado di parte attrice, ovvero, accertare e dichiarare che, a seguito dell'indebito arricchimento della del sig. , a Controparte_7 CP_4 danno della quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di € Pt_1
25.964,53 e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di € 25.964,53, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo;
- in subordine, accogliere l'istanza istruttoria sulle prove testimoniali già formulata, non ammessa in primo grado per omissione del Giudice di primo grado e quindi accertare e dichiarare che, a seguito dell'indebito arricchimento della e/o del sig. , a Controparte_2 CP_4 danno della quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di € Pt_1
25.964,53 e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di € 25.964,53, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo. Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.>>
A fondamento dell'appello l'odierno attore in riassunzione eccepiva l'illegittimità della sentenza laddove il Giudice di prime cure aveva ritenuto che la mancata specifica reiterazione delle istanze istruttorie formulate nella memoria depositata il 25.7.2008, ai sensi dell'art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., in sede di precisazione delle conclusioni, ha fatto sì che tali istanze fossero da presumersi abbandonate, senza invece considerare che su quelle prove il Giudice aveva assunto una riserva da sciogliere all'esito di altre prove, in realtà mai sciolta.
Si costituiva la società , deducendo l'infondatezza della Controparte_6 pretesa dell'appellante in fatto ed in diritto ed eccependo la decadenza del succitato ex art 1832 cc dal potere di proporre eccezioni o impugnazioni in virtù delle risultanze degli estratti conto. Si costituiva preliminarmente rilevando il proprio difetto di CP_4 legittimazione attiva dell'appellante, nel merito rilevando l'infondatezza della pretesa e dell'appello.
La Corte d'Appello di Roma, sez. III, con sentenza n. 3531/2021, pubbl. 11/05/2021, rigettava il ricorso con il seguente dispositivo:
“la Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 21788/13 Pt_1 depositata il 31.10.2013 assorbita ogni altra questione, cosi provvede: 1) Rigetta l'appello;
2) Condanna in persona del legale rapp.te p.t. alla refusione delle Pt_1 spese di giudizio in favore di ciascuna parte appellata che liquida come segue: euro 200,00 per spese e complessivi euro 3.777,00 per compensi (fase di studio: euro 1080,00 fase introduttiva: euro 877,00; fase decisionale: euro 1820,00) oltre spese generali iva e cpa. 3) Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.” In particolare, la sentenza evidenziava che il fatto non era stato provato per mancanza di espletamento della prova testimoniale la cui richiesta di assunzione non era stata reiterata.
1.3 il Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione
L' proponeva ricorso per cassazione eccependo la “Violazione e Parte_1 falsa applicazione 346 cpc, 2697 cc, 112 cpc, 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n 4 e n.
5. Mancata ammissione di prove testimoniali tempestivamente richieste nel grado precedente e non valutate e non rinunciate, in relazione alle quali vi era impugnazione. Mancata ammissione di prova decisiva al fine di decidere.” chiedendo << Si chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia, contrariis reiectis, ritenuta l'illegittimità, cassare, con o senza rinvio, la sentenza n. 3531/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Roma, sez. III, nella persona dei magistrati dott.ssa Anna Chiara Giammusso, Dott. Attilio Mari, Dott. Maurizio Coppa, in data 09.03.2021 e pubbl. 11/05/2021, relativamente al giudizio n. 7052/2014 R.G., accogliendo le richieste del ricorrente con ogni consequenziale statuizione come per legge, pure in ordine alle spese dei tre gradi di giudizio.>>.
Con ordinanza numero di raccolta generale 35034/2022/numero sezionale 9504/2022del 19.10.2022, pubblicata in data 29/11/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. In particolare la Suprema Corte ha osservato che: “Il giudice di appello si è limitato a considerare, nella specie, che non vi era stata specifica istanza di reiterazione della prova ma non ha considerato che, essendo stati assunti gli interrogatori formali, il riferimento alle conclusioni negli atti difensivi non poteva che essere riferito alla testimonianza, che era la prova rimasta non ammessa. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e, risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è rinviata alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che provvederà a nuovo esame in diversa composizione e regolerà le spese di questa fase di legittimità.”
2. Il Giudizio per riassunzione- prosecuzione-
Al seguito della decisione della Corte l'attore presentava citazione in riassunzione, atto introduttivo del presente Giudizio, ribadendo le seguenti conclusioni:
“annullare la sentenza di primo grado n. 21788/13 depositata in data 31.10.2013 in quanto viziata nella motivazione, del tutto incoerente rispetto al procedimento istruttorio e accogliere le richieste di primo grado di parte attrice, ovvero, accertare e dichiarare che, a seguito dell'indebito arricchimento della e/o del sig. , a Controparte_2 CP_4 danno della quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di € Pt_1
25.964,53 e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di € 25.964,53, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo;
- in subordine, accogliere l'istanza istruttoria sulle prove testimoniali già formulata, non ammessa in primo grado per omissione del Giudice di primo grado e quindi accertare e dichiarare che, a seguito dell'indebito arricchimento della e/o del sig. , a Controparte_2 CP_4 danno della quest'ultima ha subito un danno patrimoniale di € Pt_1
25.964,53 e, per l'effetto, condannare i convenuti alla restituzione di € 25.964,53, ovvero nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria, lucro cessante, interessi bancari passivi sull'importo di € 25.964,53 ed interessi legali dalla data del giorno del verificarsi dell'arricchimento a quella del soddisfo.
- Con il favore delle spese e delle competenze di tutti i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge, in favore degli avvocati anticipatari e distrattari.”
All'udienza del 21 settembre 2024 il difensore dell'attore in riassunzione dichiarava di rinunciare all'impugnativa e alle domande nei confronti di (già ), per avere già Controparte_5 Controparte_2 raggiunto un accordo stragiudiziale. Con successiva ordinanza veniva dichiarata la contumacia delle parti in epigrafe indicate.”
2.1 la decisione della Corte Deve anzitutto darsi atto che l'attrice in riassunzione ha rinunciato all'impugnativa che ci occupa e alla domanda con la stessa reiterata quanto alla convenuta in riassunzione mentre ha insistito per il loro CP_5 accoglimento quanto al convenuto contumace CP_4
Devono, quindi, essere analizzati i risultati probatori derivanti dall'istruttoria di primo grado, al fine di verificare la relativa idoneità a costituire idonea prova della causa petendi posta a sostegno della domanda.
Va in merito evidenziato che legale rappresentante Testimone_1 della , già Elettro Distribuzione spa, in sede di Controparte_5 interrogatorio formale ha ammesso che il signor si occupava dei CP_4 rapporti tra ed , confermando il capitolo 2 della Par Controparte_6 memorie ex art 183 cpc di parte attrice, che precisava che era CP_4 autorizzato solo ad informare prontamente la su eventuali offerte e Pt_1 promozioni di prodotti e provvedeva esclusivamente a ricevere dalla Par assegni relativi a merce acquistata dalla che consegnava alla Pt_1
; che la tessera con il codice a barre della Controparte_6 Par
(necessaria per compiere atti dispositivi) doveva essere esibita e consegnata alla ogni volte che essa effettuava Controparte_6 ordinativi o acquisti di merce, che la firma sulla fattura della merce venduta poteva anche essere effettuata da un incaricato della purché munito di Par tessera, quindi era normale che firmasse le fatture qualora in CP_4 possesso della tessera.
Il legale rappresentante della ha previsto che nessuna tessera è mai Par stata smarrita e che le tessere non venivano cedute o prestate, nonché che dagli estratti conto erano risultati dei problemi inerenti i citati acquisti.
L'appellato ha ammesso di avere ritirato talvolta la merce, come CP_4 risultava dalle fatture, e di averla consegnata alla , di non avere bisogno Par di tessere per effettuare gli ordini per conto dei clienti, che diverse volte aveva dimenticato di consegnare le fatture accompagnatorie , così non consegnando alla la fattura siglata da , per poi Controparte_6 Par correggersi e dire che lo aveva fatto “per evitare di rientrare” in ditta ed infine che “non ho ritenuto di farmi vistare le fatture accompagnatorie da poiché c'era un rapporto fiduciario che andava avanti da grande Par tempo”. Ne consegue che appare incontrovertibile che abbia effettuato gli CP_4 acquisti oggetto di causa, non fosse possessore di tessera, abbia prelevato la merce, non consegnato le fatture - che avrebbero dovute essere siglate dalla Società - alla società appellante , con ciò Par Controparte_6 confermando la causa petendi domanda che l'attuale appellante ha formulato in primo grado. Va altresì rilevato che la ha prodotto nel giudizio di primo grado una Pt_1 serie di fatture non sottoscritte dalla medesima , ma sottoscritte con Par firma riconducibile al nominativo poiché ictu oculi con i medesimi CP_4 caratteri della firma apposta nel verbale di interrogatorio. Ne consegue che le citate fatture non sono state autorizzate dalla ma Par sono riconducibili a quelle indicate dal medesimo in sede di CP_4 interrogatorio, che sono state sottoscritte senza alcuna autorizzazione o incarico, sebbene fosse privo della citata tessera autorizzativa. La CP_4 mancanza di quest'ultima tessera da parte del risulta provata, oltre CP_4 che dalla confessione del medesimo, anche dalla documentazione prodotta dall'appellante, in cui non risulta tra i nominativi dei CP_4 dipendenti che hanno ricevuto la citata tessere. Ne consegue che la richiesta di integrazione istruttoria non è necessaria ai sfini avuti di mira dalla parte istante.
Tuttavia, va evidenziato che le prove espletate, nonché quelle delle quali la parte appellante ha reiteratamente richiesto l'espletamento, hanno ampiamente provato la responsabilità della società ed il relativo Par arricchimento senza causa;
al contrario il preteso arricchimento senza causa da parte del on è supportato da alcun elemento probatorio, CP_4 né lo sarebbe qualora venissero accolti i mezzi istruttori richiesti dalla parte appellante.
In particolare, la condotta del isulta aver cagionato l'arricchimento CP_4 della società , con la quale la causa è stata transatta, ma non Par dell'appellato poiché alcun elemento probatorio è riferibile al suo CP_4 trattenimento della merce oggetto di causa o del denaro relativo alla vendita. Ne consegue che, non sussistendo prova che si sia arricchito in CP_4 misura corrispondente anche solo in parte al depauperamento dell'attore, non può essere condannato al pagamento del relativo indennizzo, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 2041 cc.
L'appello va quindi rigettato, quanto alla posizione del mentre va CP_4 dichiarata l'estinzione quanto alla posizione della Controparte_5
(già ) a seguito della rinuncia dell'impugnativa da Controparte_2 parte dell'appellante. Le spese di lite di questo grado di rinvio oltre che delle precedenti fasi, compreso il giudizio di legittimità, stante l'intervenuto accordo transattivo con l'unica parte che è comprovato essersi arricchita, senza indicazione che nel ridetto accordo siano state regolamentate, in ragione del principio della
“soccombenza virtuale”, quanto al rapporto processuale fra attrice in riassunzione ed , vanno poste a carico di quest'ultima Controparte_2 e liquidate come da dispositivo, secondo i minimi tariffari (alla luce dell'intervenuto accordo) ratione temporis vigenti;
mentre vanno integralmente compensate quanto al rapporto con il convenuto per CP_4 il primo grado e il giudizio di appello, uniche fasi in cui lo stesso si è costituito, stante l'estraneità della sua posizione al dedotto arricchimento, sebbene la sua condotta abbia contribuito all'arricchimento e, in questa fase nonché per il giudizio di cassazione, stante la sua mancata costituzione, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
Dichiara l'estinzione del giudizio quanto al rapporto processuale tra attrice in riassunzione e convenuta in riassunzione, Controparte_5
(già ; Controparte_2
rigetta l'appello nei confronti di CP_4
Condanna alla refusione delle spese di lite di primo Controparte_6 grado, che liquida in euro 4200 oltre accessori, di appello che liquida in euro 2400 oltre accessori, del giudizio di legittimità, che liquida 4200 oltre accessori, del presente giudizio di rinvio che liquida in euro 2800 più accessori;
Quanto al rapporto processuale con il convenuto contumace,
[...]
, dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio e del giudizio CP_4 di legittimità, mentre le compensa integralmente quanto alle precedenti fasi.
Roma,10.06.2025
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Marianna D'Avino