Articolo 1 della Legge 16 maggio 1956, n. 488
Articolo 2
Versione
24 giugno 1956
Art. 1.
I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1 luglio 1954, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 980.179
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 230.630
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 201.802
Canonici semplici........................... " 172.973
Beneficiati minori.......................... " 115.315
Parroci..................................... " 201.802
Vicari curati autonomi...................... " 115.315
Economi spirituali (assegno)................ " 72.072

I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1 luglio 1956, nelle seguenti misure:
Arcivescovi di sede metropolitana........... L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati........ " 1.061.861
Canonici, prima e seconda dignita'........... " 249.850
Canonici, altre dignita ed uffici di teologo
e penitenziere..................................... " 218.618
Canonici semplici........................... " 187.387
Beneficiati minori.......................... " 124.925
Parroci..................................... " 218.618
Vicari curati autonomi...................... " 124.925
Economi spirituali (assegno)................ " 78.078
Entrata in vigore il 24 giugno 1956
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente