Decreto cautelare 3 settembre 2022
Ordinanza cautelare 27 settembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 19/12/2025, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01570/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1570 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Livio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Questura di Como, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di Como, -OMISSIS- del 28 luglio 2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 20 novembre 2025 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 3 agosto 2022 e depositato il successivo 2 settembre, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’amministrazione procedente ha revocato il proprio permesso di soggiorno perché definitivamente condannato ex art. 444 c.p.p. per il reato di tentati atti sessuali su minorenne, unificati dal vincolo della continuazione (artt. 65, 81 e 69- quater c.p.).
2. All’udienza camerale del 27 settembre 2022 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e in quella straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Con il proprio ricorso il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 5- bis ; 4, comma 3, del d.lgs. 286/98 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’amministrazione avrebbe emanato il provvedimento impugnato in virtù di un mero automatismo, senza valutare la propria posizione sociale e famigliare, con particolare riferimento alla sua convivenza con la sorella, cittadina italiana.
4. Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.l.gs. 25 luglio 1998, n. 286 « il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale ».
Il precedente art. 4, comma 3, prevede, invece, che « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « Il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, disposto nei confronti di uno straniero condannato per reati direttamente ostativi ai sensi dell'art. 4, co. 3, e dell'art. 5, co. 5, del d.lgs. 286/1998, per i quali la preclusione automatica al rinnovo del permesso di soggiorno, conseguente alla condanna per la tipologia di reati sopra richiamati, non può essere superato né dalla risalenza nel tempo della condanna né dalla disponibilità di un'occupazione regolare, dal momento che in questa ipotesi la valutazione circa la pericolosità sociale dello straniero è già compiuta a monte dal legislatore; l'automatismo del diniego è derogabile solo in presenza di vincoli familiari qualificati che impongano una valutazione comparativa tra l'interesse alla pubblica sicurezza e la tutela dei rapporti familiari » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 maggio 2024, n. 485).
Inoltre, per giurisprudenza pacifica, « l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 include tra i reati automaticamente ostativi al mantenimento del titolo di soggiorno anche quelli contro la libertà sessuale, senza precisazioni sulla gravità degli stessi » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2018, n. 5354), tra cui rientra pacificamente quello oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso, dall’esame degli atti di causa è emerso che, a prescindere dall’elencazione dei reati contenuta nel provvedimento impugnato, il ricorrente (all’epoca dei fatti di ventottenne) ha tentano ripetutamente di avere atti sessuale con una minore di anni 14.
Ebbene, dall’analisi del provvedimento impugnato appare evidente che la Questura ha effettuato una valutazione dei fatti accertati con una sentenza definitiva che sono del tutto incompatibili con i principi costituzionali, le cui esigenze di tutela devono ritenersi prevalenti rispetto ai rapporti famigliari, posto che « esiste una soglia di gravità oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che offre ospitalità ».
In conclusione, la valutazione di pericolosità sociale in concreto è implicitamente ma univocamente riferita alla condanna definitiva per fatti incompatibili con i principi costituzionali che impongono alla Repubblica di garantire la libertà, la dignità e l'integrità fisica di ogni persona e, in particolare, di contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere garantendo la piena libertà di scelta della donna.
Ne deriva che i rapporti con la sorella convivente son inidonei a rendere illegittimo l’atto gravato perché essi non può integrare gli estremi di un qualificato rapporto familiare in grado di inficiare il giudizio di pericolosità effettuato dal legislatore, « fermo restando che in fattispecie quali quella considerata occorre attentamente valutare se lo stesso interesse del nucleo familiare non conduce a favorire, anziché ostacolare, il rimpatrio dell'autore del reato » (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 29 novembre 2019, n. 8175).
Né tali considerazioni possono essere inficiate dal deposito del provvedimento di riabilitazione, avvenuto lo stesso giorno dell’udienza.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « ai fini della valutazione di legittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno devono essere considerati i presupposti di fatto e di diritto, sussistenti alla data della relativa emanazione, non assumendo alcune rilevanza fatti nuovi che costituiscono circostanze sopravvenute » ( ex multis T.A.R. Campania sez. VI - Napoli, 27 aprile 2020, n. 1489).
Inoltre, proprio con riferimento al caso di specie è stato precisato che « L'eventuale riabilitazione successiva al provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della carta di soggiorno e di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non può essere presa in considerazione, vertendosi in un giudizio di legittimità dell'atto sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sussistenti al momento della sua adozione » ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 22 ottobre 2009, n. 4863).
5. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
6. In virtù del contenuto della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 svoltasi da remoto ex art. 87 comma 4- bis cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
NO ST ZI, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario
LU PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | NO ST ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.