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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 6673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6673 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
all'udienza di discussione del 24.09.2025 ha pronunciato, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 15296/2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: ANF
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Boccia Barbara Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elberti Mauro CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver ricevuto in data CP_ 31.08.2022 comunicazione dell di diniego della domanda ammnistrativa presentata in data 15.2.2022 avente ad oggetto la corresponsione di assegno per il nucleo familiare, con la seguente motivazione “nucleo non autorizzato dal 1.7.2017 al 30.06.2018” ; che proponeva ricorso al Comitato CP_ provinciale rigettato in data 20.05.2024; che il provvedimento di diniego dell' era illegittimo CP_1 in quanto la composizione del nucleo familiare non aveva subito variazioni;
che in ogni caso il provvedimento dell' era privo dei requisiti fondamentali di cui all'art. 21 septies della legge CP_2 241/90 e per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione degli ANF per il periodo dall'1.07.2017 al 30.06.2018, con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la CP_1 decadenza ex art. 47 DPR 639/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria. All'udienza del 24.09.2025 dopo una breve discussione orale dei procuratori delle parti la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
1 CP_ Appare fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4, II comma, del D.L. n. 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del 18\11\92. In particolare, tale norma ha previsto che, per le prestazioni a carico della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un (per quanto concerne la materia oggetto di lite) anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. A tale proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3\2\94, ha ritenuto che il Legislatore con il termine “procedimenti” abbia fatto riferimento esclusivamente ai procedimenti amministrativi, e non a quelli giudiziari, e ciò in base al coordinamento tra il 1° comma dell'art.4 citato e l'originario 2° comma dell'art. 47 D.P.R. 639\70, che ai fini del decorso del termine di decadenza considerava solo il procedimento amministrativo contenzioso. In concreto il termine decorre:
1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo;
3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Ai sensi dell'art. 46 L. 88\89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto). La decisione tardiva dell'istituto sulle domande amministrative e la decisione del ricorso tardivamente proposto non sono peraltro circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, in quanto si tratta di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. Tale assunto risulta consolidato e condiviso all'esito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno affermato il principio secondo cui la disposizione individua la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" nella soglia di trecento giorni, oltre la quale non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (Cass. S. U. 12718 del 2009 e n. 19992 del 2009). Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva al fine di far slittare tale dies a quo la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011, Sez. L, Sentenza n. 7148 del 17/03/2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale (Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007, Cassazione 2024 n. 28671 in motivazione) Nel caso di specie, atteso che tra il 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (datata 15.2.2022) ed il ricorso giudiziario (depositato in data 1.07.2024) risulta
2 intercorso un lasso di tempo superiore a quello consentito dalla legge (un anno e trecento giorni) appare maturata la decadenza. CP_ Va precisato che la decisione tardiva dell' sulla domanda amministrativa del 15.2.2022 (intervenuta solo in data 31.08.2022 ben oltre 120 giorni) non vale a far slittare il dies a quo del termine di decadenza. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la decisione in rito.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede: Rigetta il ricorso Compensa integralmente le spese di lite Napoli 24.09.2025 IL GL Dott.ssa Daniela Ammendola
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TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
all'udienza di discussione del 24.09.2025 ha pronunciato, mediante concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 15296/2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: ANF
T R A
rappresentato e difeso dall'avv.to Boccia Barbara Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
n persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elberti Mauro CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.07.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: di aver ricevuto in data CP_ 31.08.2022 comunicazione dell di diniego della domanda ammnistrativa presentata in data 15.2.2022 avente ad oggetto la corresponsione di assegno per il nucleo familiare, con la seguente motivazione “nucleo non autorizzato dal 1.7.2017 al 30.06.2018” ; che proponeva ricorso al Comitato CP_ provinciale rigettato in data 20.05.2024; che il provvedimento di diniego dell' era illegittimo CP_1 in quanto la composizione del nucleo familiare non aveva subito variazioni;
che in ogni caso il provvedimento dell' era privo dei requisiti fondamentali di cui all'art. 21 septies della legge CP_2 241/90 e per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. Tutto ciò premesso, chiedeva di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione degli ANF per il periodo dall'1.07.2017 al 30.06.2018, con vittoria delle spese di lite. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la CP_1 decadenza ex art. 47 DPR 639/70 e, nel merito, l'infondatezza della domanda per tutti i motivi diffusamente illustrati in memoria. All'udienza del 24.09.2025 dopo una breve discussione orale dei procuratori delle parti la causa è stata decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
1 CP_ Appare fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall' ex art. 47, 3° comma, DPR 30 aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 4, II comma, del D.L. n. 384 del 19\9\92, convertito nella L. n. 438 del 18\11\92. In particolare, tale norma ha previsto che, per le prestazioni a carico della Gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un (per quanto concerne la materia oggetto di lite) anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. A tale proposito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20 del 3\2\94, ha ritenuto che il Legislatore con il termine “procedimenti” abbia fatto riferimento esclusivamente ai procedimenti amministrativi, e non a quelli giudiziari, e ciò in base al coordinamento tra il 1° comma dell'art.4 citato e l'originario 2° comma dell'art. 47 D.P.R. 639\70, che ai fini del decorso del termine di decadenza considerava solo il procedimento amministrativo contenzioso. In concreto il termine decorre:
1] dalla data di comunicazione della decisione del ricorso;
2] dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo;
3] dal 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Ai sensi dell'art. 46 L. 88\89, infatti, il procedimento amministrativo deve intendersi concluso una volta decorsi 300 giorni dalla data di presentazione della domanda (120 gg per la formazione del silenzio rifiuto, più 90 gg. per la presentazione del ricorso amministrativo, più 90 gg. per la formazione del silenzio rigetto). La decisione tardiva dell'istituto sulle domande amministrative e la decisione del ricorso tardivamente proposto non sono peraltro circostanze idonee a far slittare la decorrenza della decadenza rispetto alle scadenze legislativamente previste, in quanto si tratta di termini dettati da disposizioni di ordine pubblico, indisponibili dalle parti e sulle quali l'attività delle stesse non può incidere. Tale assunto risulta consolidato e condiviso all'esito dell'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza manifestatosi all'interno della Sezione lavoro sul decorso o meno del termine di decadenza nel caso di mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell'assicurato ovvero nel caso di omissione delle indicazioni prescritte dal suddetto art. 47, comma 5, hanno affermato il principio secondo cui la disposizione individua la "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" nella soglia di trecento giorni, oltre la quale non è consentito lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale (Cass. S. U. 12718 del 2009 e n. 19992 del 2009). Sempre in ragione del fatto che si tratta di una decadenza di ordine pubblico, con conseguente inderogabilità della relativa disciplina, irrinunciabilità e rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, si è pure affermato che non rileva al fine di far slittare tale dies a quo la decisione intervenuta sul ricorso amministrativo tardivamente proposto, restando preclusa la possibilità per le parti di derogare, attraverso propri atti o comportamenti, alla disciplina legale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19225 del 21/09/2011, Sez. L, Sentenza n. 7148 del 17/03/2008) e lo stesso principio è stato applicato all'ipotesi di tardivo provvedimento di rigetto nel merito da parte dell'istituto previdenziale (Cass. n. 3592 del 2006, n. 13276 del 2007, Cassazione 2024 n. 28671 in motivazione) Nel caso di specie, atteso che tra il 301° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (datata 15.2.2022) ed il ricorso giudiziario (depositato in data 1.07.2024) risulta
2 intercorso un lasso di tempo superiore a quello consentito dalla legge (un anno e trecento giorni) appare maturata la decadenza. CP_ Va precisato che la decisione tardiva dell' sulla domanda amministrativa del 15.2.2022 (intervenuta solo in data 31.08.2022 ben oltre 120 giorni) non vale a far slittare il dies a quo del termine di decadenza. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti stante la decisione in rito.
PQM
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro definitivamente pronunciando così provvede: Rigetta il ricorso Compensa integralmente le spese di lite Napoli 24.09.2025 IL GL Dott.ssa Daniela Ammendola
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