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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. )con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_2
MICHELE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - dato atto del completamento a giugno 2021 delle opere di insonorizzazione ordinate con il provvedimento di urgenza emesso in data 9 maggio 2017 ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Pavia come successivamente modificato ex art. 669 decies c.p.c. e attuato ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. 472/2016 - Giud. D.ssa Fenucci), da tempo divenuto definitivo, - dato atto dell'ordinanza cautelare emessa fra le parti nel procedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c. in data 23 dicembre 2023, comunicata in data 6 febbraio 2024 di liquidazione delle spese tecniche e legali sostenute per l'attuazione della misura cautelare concessa dal Tribunale di Pavia ed attuata (R.G. 472/2016 - Giud. D.ssa Fenucci); - dato atto dell'ordinanza in data 15 marzo 2024, comunicata in pari data a definizione del procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. 654/2024, Pres. Dott.ssa Est. Dott. , che rimette al Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 Giudice del merito la liquidazione delle spese del procedimento di attuazione del cautelare,
e così di ogni altro provvedimento, ordinanza e decreto, non impugnati e comunque divenuti da tempo definitivi, - condannare le società Controparte_1
C.F. , e in via solidale o P.IVA_1 Controparte_2 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dei signori Parte_1
e er tutti i titoli, anche in via gradata, indicati in narrativa, e Parte_2 così anche a titolo di mandato, indebito, oggettivo e/o soggettivo, negotiorum gestio e/o anche, in estremo subordine, per ingiustificato arricchimento, dell'ammontare di euro 119.522,35, fatta salva l'eventuale diversa somma che venisse ritenuta dovuta, anche occorrendo in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalle date dei pagamenti o in subordine ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data della domanda al saldo.
Con il favore delle spese e compensi sia del procedimento cautelare di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. sia del presente giudizio di merito. Con ogni riserva istruttoria nei termini di legge e fatto salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: - stante il carattere totalmente abusivo delle opere oggi chieste di pagamento e del conseguente ordine di demolizione da parte della Comune di Vigevano, accertare e dichiarare che nulla è dovuto agli attori per i titoli tutti posti a sostegno della domanda;
- per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese onorari e successive occorrende;
IN SUBORDINE: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse in parte fondate le pretese di controparte, tenuto in ogni caso conto della totale demolizione dell'intervento e del ripristino della stanza nello stato quo ante, limitare l'eventuale condanna delle società convenute al solo pagamento di una somma da stabilirsi secondo equità; IN VIA RICONVENZIONALE: - accertata la grave responsabilità dei signori e in qualità di appaltatori di Pt_1 Parte_2 Pt_3 condannarli in via tra loro solidale al pagamento in favore delle società convenute della somma di €. 996.132,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti loro cagionati per proprio fatto e/o colpa o a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito e sino all'effettivo saldo o come, comunque, ritenuto di giustizia;
- in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre idonea CTU al fine di fare definitiva chiarezza in ordine ai fatti oggetto del giudizio, ai ruoli rivestiti dalle parti e quindi ai conseguenti obblighi dagli stessi derivanti ed alle rispettive responsabilità, accertando altresì l'effettivo valore delle opere, il loro carattere abusivo e le eventuali responsabilità del precedente CTU
Ing. nella loro causazione, anche ma non solo in veste di direttore dei lavori;
Persona_3
- disporre all'occorrenza CTU volta all'accertamento della perdita economica subita dalle società convenute in conseguenza del mancato utilizzo della stanza, nel periodo interessato dall'intervento come individuato in premesse;
- con ogni e più ampia riserva in istruttoria
CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 2 di 9 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della controversia è la domanda svolta da e Parte_1 Parte_2 di restituzione delle somme anticipate per l'esecuzione di obblighi di fare,
[...] disposti nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 472/2016 RG Tribunale di Pavia nei confronti di e CP_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_1
.
[...]
In particolare, la presente causa trae origine dalla mancata attuazione del provvedimento d'urgenza di cui all'ordinanza del 7/02/2018, definitoria del sub- procedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. introdotto dai presenti attori a causa della omessa attuazione dell'obbligo contenuto nel provvedimento richiamato da parte degli odierni convenuti.
Ai fini della ricostruzione della vicenda, per ciò che in questa sede è d'interesse e rilevanza, il summenzionato procedimento ex art. 700 c.p.c. è stato incardinato dagli odierni attori in qualità di proprietari dell'abitazione sovrastante i locali dell'attività di ristorazione di proprietà dei convenuti, al fine di accertare l'esistenza di immissioni intollerabili causate dall'esercizio commerciale e di ottenere conseguentemente ordine di cessazione delle stesse.
Il procedimento cautelare è stato definito con ordinanza emessa in data 9/5/2017 che ha accertato la presenza di immissioni oltre la soglia della normale tollerabilità e ha conseguentemente condannato i convenuti all'esecuzione di opere necessarie alla riduzione delle immissioni.
Con successiva ordinanza del 07/02/2018, a seguito di ricorso per l'attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., il Tribunale ha disposto che, in caso di perdurante adempimento, gli attori provvedessero a dare attuazione a quanto già disposto in punto di esecuzione delle opere.
Si è innestata in seguito una stratificata serie di ricorsi da parte degli odierni convenuti volti al riesame delle statuizioni relative all'ordine di esecuzione dei lavori, esitati in statuizioni di rigetto;
rileva in questa sede il richiamo a quanto disposto dal pagina 3 di 9 Tribunale con l'ordinanza del 06/02/2024, nel procedimento cautelare n. 472/2016 RG, che ha condannato parte convenuta a pagare in solido tra loro “la somma di 91.379,48 a titolo di rimborso delle spese già sostenute” nonché “ le spese di lite liquidate in euro 12.000 oltre il 15% a titolo di compensi, iva e cpa” (cfr. doc. 46 fasc. attori).
Al contempo, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di attuazione della misura cautelare, il Collegio giudicante si è espresso circa la corretta sede in cui far valere le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento d'urgenza – e le relative pretese di pagamento anche in punto di spese di lite – individuandola nel giudizio di merito.
1.7 Gli attori, pertanto, hanno incardinato il presente giudizio;
la controparte si è regolarmente costituita allegando e deducendo:
- la sostanziale impossibilità di scelta dell'appaltatore in ragione delle opzioni individuate dal giudice della cautela;
- l'esecuzione dei lavori in assenza di titolo abilitativo;
- il carattere eccessivo e sproporzionato dei costi quantificati per l'esecuzione delle opere rispetto alle dimensioni del locale;
- la configurabilità della posizione sostanziale di committenti in capo agli attori.
Parte convenuta ha altresì proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il lamentato danno da lucro cessante conseguente alla indisponibilità del locale.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Preliminarmente si osserva che l'art. 669 duodecies c.p.c. espressamente prevede che “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
Nel richiamare quanto esaurientemente argomentato da questp Tribunale con ordinanza del 14-15/03/2024 nel procedimento n. 654/2024 RG, va precisato anche in questa sede che tutte le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento d'urgenza –
pagina 4 di 9 comprese, dunque, eventuali contestazioni – trovano la loro naturale sede di risoluzione nel procedimento cautelare stesso. (cfr. ordinanza cit.).
La natura della domanda in questa sede prospettata dagli attori, avente ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione del provvedimento d'urgenza nonché delle relative spese legali, esula dalla fase di attuazione in senso stretto ed è pertanto correttamente avanzata nel giudizio di merito.
2.1. Venendo al merito, la domanda degli attori merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Circa l'an della pretesa attorea, il diritto al rimborso delle spese documentate per l'attuazione del provvedimento cautelare consegue a quanto statuito dal giudice della cautela nei molteplici provvedimenti stratificatisi nell'ambito dell'originario procedimento ex art. 700 c.p.c. In particolare, si richiama quanto previsto nel proc. 472/2016 RG
Tribunale di Pavia con ordinanza in data 07/02/2018, per cui “ove parte resistente non provveda a quanto indicato (…) vi provvederanno le parti ricorrenti” e con ordinanza in data 05/10/2020, che dispone “obbligo di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro di restituire a e a Controparte_2 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così che la restituzione dovrà
[...] avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti”.
È priva di pregio la contestazione dei convenuti quanto alla pretesa configurabilità in capo a controparte della posizione di committenti, tale da legittimare la sussistenza di un obbligo contrattuale alla corresponsione diretta del prezzo dei lavori commissionati.
Si osservi, peraltro, sin da ora che gli odierni attori hanno agito in sede di attuazione del provvedimento cautelare sulla base delle specifiche indicazioni del Tribunale, in forza di modalità compiutamente circostanziate;
pertanto, l'attività svolta deve essere vagliata al di fuori delle coordinate tipiche della fattispecie contrattuale dell'appalto, per essere ricondotta ad un comportamento materialmente esecutivo di quanto disposto e puntualmente irregimentato dal provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. di cui si tratta.
pagina 5 di 9 Questa stessa prospettiva consente di ritenere fondata la pretesa attorea alla restituzione di quanto corrisposto in ottemperanza alle disposizioni del Tribunale, anche a fronte dell'eccezione di parte convenuta circa il carattere abusivo delle opere realizzate.
Risulta, infatti, che l'attività attuativa del provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. del 07/02/2018, come successivamente integrato, è stata realizzata dagli attori sotto stretto controllo del Giudice e sotto la supervisione del consulente tecnico d'ufficio, ing. dallo stesso incaricato (cfr. ordinanza 05/02/2020 secondo cui “si Persona_3 stabilisce che lo stesso [CTU] sovraintenda l'esecuzione delle opere, risolvendo nel contraddittorio delle parti, attraverso i loro consulenti tecnici di parte, le questioni che nel corso dei lavori si dovessero presentare”).
Inoltre, per le considerazioni sopra esposte circa la natura meramente attuativa dell'attività svolta, la stessa è stata di fatto posta in essere dagli attori per conto dei convenuti inadempienti alle statuizioni del Tribunale, e dunque in alcun caso può in capo agli attori medesimi configurarsi una posizione di committenza circa le opere realizzate e le relative responsabilità di natura amministrativa per la regolarità delle stesse;
ciò fatta salva la prova – del tutto mancante nel caso di specie – di un loro effettivo contributo alla realizzazione dell'abuso.
Deve pertanto escludersi, in questa sede, un contributo di natura causale e/o comunque imputabile agli attori circa la mancata regolarità dei lavori eseguiti, anche in ragione del legittimo affidamento degli stessi che hanno dato esecuzione a quanto disposto dal provvedimento estremamente dettagliato del giudice della cautela (circa le opere da realizzare, la scelta della ditta esecutrice e la supervisione dell'ausiliario del giudice).
Si osserva, infine, sulla questione, come i convenuti del tutto inadempienti agli ordini del giudice non possano in ogni caso trarre vantaggio dall'attività di controparte a fronte del proprio comportamento inerte.
2.2. Conseguentemente, per le ragioni poc'anzi spiegate, la domanda riconvenzionale di risarcimento degli asseriti danni da imputarsi alla condotta di controparte è infondata e deve essere rigettata.
pagina 6 di 9 Si evidenzia, ad abundantiam, che il preteso credito avanzato per porre rimedio alle opere abusive non costituirebbe in ogni caso somma liquida ed esigibile, alla luce della perdurante situazione di irregolarità, non essendo allo stato definita la pratica di sanatoria.
2.4 In ordine al quantum richiesto in restituzione da parte attrice, è documentalmente provato il pagamento a mezzo bonifici bancari delle fatture n. 40 del
04/06/2018 per euro 37.185,60, n. 74 del 10/12/2018 per euro 27.889,20, n. 35 del
28/10/2020 per euro 8.400,19 per euro e n. 2 del 15/02/2021 per euro 6.720,15 (cfr. docc. n.
16, 17, 25, 26 fasc. attori) emesse da ditta esecutrice dei lavori scelta in Pt_3 ottemperanza alle indicazioni del Tribunale (cfr. docc. n. 15, 23 fasc. attori), per l'importo complessivo di euro 80.195,14.
È fondata la censura di parte convenuta e non può trovare accoglimento la domanda di restituzione degli attori nella parte in cui ha ad oggetto il saldo dei lavori realizzati dalla ditta incaricata, di cui al prospetto in atti (cfr. doc. n. 29 fascicolo attoreo), dal momento che non vi
è prova dell'avvenuto pagamento.
Va altresì riconosciuto il diritto degli attori alla restituzione da parte dei convenuti delle spese sostenute per la CTU dell'ing. per euro 9.866,60 (cfr. doc. n. 28, Persona_3
fasc. attori), al rimborso della quota pari al 50% delle spese sostenute per la CTU dell'ing.
per euro 1.317,74 (cfr. doc. n. 42, fasc. attori). Per_4
Quanto alle spese di CTP, svolta dall'ing. risultano documentati Per_5
pagamenti per complessivi euro 7.352,70 (cfr. docc. n. 58A, 58B, 58C fasc. attori) mentre non vi è prova della corresponsione dell'importo di cui all'allegato 58D di parte attrice.
2.5. Quanto alla liquidazione delle spese in fase cautelare, merita condivisione in punto di motivazione la statuizione del Tribunale nel proc. n. 472/2016 R.G. del
06/02/2024 per cui “il procuratore delle parti ricorrenti ha svolto una copiosa attività professionale quale è provata dalle numero udienze svolte, atti depositati, ordinanze pronunciate da questo giudice ( a titolo non esaustivo si richiamano le ordinanze in data
07.02.2018, 21.06.2019, 05.02.2020, 06.03.2020, 01.10.2020, 02.10.2020, 25.01.2021,
28.09.2022) così che appare certamente congruo il compenso richiesto pari ad euro 12.000 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e cpa”.
pagina 7 di 9 Si osserva, peraltro, che – anche in ragione della pluralità di soggetti assistiti dal difensore di parte attrice – la richiesta di liquidazione formulata in sede cautelare, a mezzo di deposito di nota spese (cfr. doc. 44 bis fasc. attoreo), non si discosta nella sostanza dal quantum risultante dall'applicazione dei parametri medi forniti dal D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi del procedimento.
Pertanto, le spese di lite della fase cautelare sono poste a carico delle parti convenute, come liquidate nel dispositivo secondo la nota spese allegata dal difensore di parte attrice.
3. Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute, come liquidate nel dispositivo secondo la nota spese allegata dal difensore, in quanto inferiore ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di e Parte_1
e, per l'effetto, Parte_2
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore degli attori di complessivi euro 98.732,18, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare e le spese di lite della fase cautelare, che Parte_1 Parte_2
si liquidano in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna altresì e Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare e le spese di lite della fase di
[...] Parte_1 Parte_2
merito che si liquidano in euro 788,00 per spese esenti ed euro 11.000,00 per compensi pagina 8 di 9 professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1392/2024 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. BATTAGLIA MARIO C.F._2
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. )con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_2
MICHELE
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, - dato atto del completamento a giugno 2021 delle opere di insonorizzazione ordinate con il provvedimento di urgenza emesso in data 9 maggio 2017 ex art. 700 c.p.c. dal Tribunale di Pavia come successivamente modificato ex art. 669 decies c.p.c. e attuato ex art. 669 duodecies c.p.c. (R.G. 472/2016 - Giud. D.ssa Fenucci), da tempo divenuto definitivo, - dato atto dell'ordinanza cautelare emessa fra le parti nel procedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c. in data 23 dicembre 2023, comunicata in data 6 febbraio 2024 di liquidazione delle spese tecniche e legali sostenute per l'attuazione della misura cautelare concessa dal Tribunale di Pavia ed attuata (R.G. 472/2016 - Giud. D.ssa Fenucci); - dato atto dell'ordinanza in data 15 marzo 2024, comunicata in pari data a definizione del procedimento di reclamo al collegio ex art. 669 terdecies c.p.c. (R.G. 654/2024, Pres. Dott.ssa Est. Dott. , che rimette al Per_1 Per_2
pagina 1 di 9 Giudice del merito la liquidazione delle spese del procedimento di attuazione del cautelare,
e così di ogni altro provvedimento, ordinanza e decreto, non impugnati e comunque divenuti da tempo definitivi, - condannare le società Controparte_1
C.F. , e in via solidale o P.IVA_1 Controparte_2 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dei signori Parte_1
e er tutti i titoli, anche in via gradata, indicati in narrativa, e Parte_2 così anche a titolo di mandato, indebito, oggettivo e/o soggettivo, negotiorum gestio e/o anche, in estremo subordine, per ingiustificato arricchimento, dell'ammontare di euro 119.522,35, fatta salva l'eventuale diversa somma che venisse ritenuta dovuta, anche occorrendo in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione con decorrenza dalle date dei pagamenti o in subordine ex art. 1284 comma IV c.c. dalla data della domanda al saldo.
Con il favore delle spese e compensi sia del procedimento cautelare di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c. sia del presente giudizio di merito. Con ogni riserva istruttoria nei termini di legge e fatto salvo ogni altro diritto.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: - stante il carattere totalmente abusivo delle opere oggi chieste di pagamento e del conseguente ordine di demolizione da parte della Comune di Vigevano, accertare e dichiarare che nulla è dovuto agli attori per i titoli tutti posti a sostegno della domanda;
- per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice in quanto inammissibile, improponibile, nonché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese onorari e successive occorrende;
IN SUBORDINE: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse in parte fondate le pretese di controparte, tenuto in ogni caso conto della totale demolizione dell'intervento e del ripristino della stanza nello stato quo ante, limitare l'eventuale condanna delle società convenute al solo pagamento di una somma da stabilirsi secondo equità; IN VIA RICONVENZIONALE: - accertata la grave responsabilità dei signori e in qualità di appaltatori di Pt_1 Parte_2 Pt_3 condannarli in via tra loro solidale al pagamento in favore delle società convenute della somma di €. 996.132,00 a titolo di risarcimento dei danni tutti loro cagionati per proprio fatto e/o colpa o a quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'illecito e sino all'effettivo saldo o come, comunque, ritenuto di giustizia;
- in ogni caso con condanna al pagamento delle spese di lite;
IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre idonea CTU al fine di fare definitiva chiarezza in ordine ai fatti oggetto del giudizio, ai ruoli rivestiti dalle parti e quindi ai conseguenti obblighi dagli stessi derivanti ed alle rispettive responsabilità, accertando altresì l'effettivo valore delle opere, il loro carattere abusivo e le eventuali responsabilità del precedente CTU
Ing. nella loro causazione, anche ma non solo in veste di direttore dei lavori;
Persona_3
- disporre all'occorrenza CTU volta all'accertamento della perdita economica subita dalle società convenute in conseguenza del mancato utilizzo della stanza, nel periodo interessato dall'intervento come individuato in premesse;
- con ogni e più ampia riserva in istruttoria
CONCISA ESPOSIZIONE
pagina 2 di 9 DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della controversia è la domanda svolta da e Parte_1 Parte_2 di restituzione delle somme anticipate per l'esecuzione di obblighi di fare,
[...] disposti nell'ambito del procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 472/2016 RG Tribunale di Pavia nei confronti di e CP_1 Controparte_1 CP_2 Controparte_1
.
[...]
In particolare, la presente causa trae origine dalla mancata attuazione del provvedimento d'urgenza di cui all'ordinanza del 7/02/2018, definitoria del sub- procedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. introdotto dai presenti attori a causa della omessa attuazione dell'obbligo contenuto nel provvedimento richiamato da parte degli odierni convenuti.
Ai fini della ricostruzione della vicenda, per ciò che in questa sede è d'interesse e rilevanza, il summenzionato procedimento ex art. 700 c.p.c. è stato incardinato dagli odierni attori in qualità di proprietari dell'abitazione sovrastante i locali dell'attività di ristorazione di proprietà dei convenuti, al fine di accertare l'esistenza di immissioni intollerabili causate dall'esercizio commerciale e di ottenere conseguentemente ordine di cessazione delle stesse.
Il procedimento cautelare è stato definito con ordinanza emessa in data 9/5/2017 che ha accertato la presenza di immissioni oltre la soglia della normale tollerabilità e ha conseguentemente condannato i convenuti all'esecuzione di opere necessarie alla riduzione delle immissioni.
Con successiva ordinanza del 07/02/2018, a seguito di ricorso per l'attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., il Tribunale ha disposto che, in caso di perdurante adempimento, gli attori provvedessero a dare attuazione a quanto già disposto in punto di esecuzione delle opere.
Si è innestata in seguito una stratificata serie di ricorsi da parte degli odierni convenuti volti al riesame delle statuizioni relative all'ordine di esecuzione dei lavori, esitati in statuizioni di rigetto;
rileva in questa sede il richiamo a quanto disposto dal pagina 3 di 9 Tribunale con l'ordinanza del 06/02/2024, nel procedimento cautelare n. 472/2016 RG, che ha condannato parte convenuta a pagare in solido tra loro “la somma di 91.379,48 a titolo di rimborso delle spese già sostenute” nonché “ le spese di lite liquidate in euro 12.000 oltre il 15% a titolo di compensi, iva e cpa” (cfr. doc. 46 fasc. attori).
Al contempo, in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di attuazione della misura cautelare, il Collegio giudicante si è espresso circa la corretta sede in cui far valere le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento d'urgenza – e le relative pretese di pagamento anche in punto di spese di lite – individuandola nel giudizio di merito.
1.7 Gli attori, pertanto, hanno incardinato il presente giudizio;
la controparte si è regolarmente costituita allegando e deducendo:
- la sostanziale impossibilità di scelta dell'appaltatore in ragione delle opzioni individuate dal giudice della cautela;
- l'esecuzione dei lavori in assenza di titolo abilitativo;
- il carattere eccessivo e sproporzionato dei costi quantificati per l'esecuzione delle opere rispetto alle dimensioni del locale;
- la configurabilità della posizione sostanziale di committenti in capo agli attori.
Parte convenuta ha altresì proposto domanda riconvenzionale avente ad oggetto il lamentato danno da lucro cessante conseguente alla indisponibilità del locale.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni dianzi riportate.
2. Preliminarmente si osserva che l'art. 669 duodecies c.p.c. espressamente prevede che “l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito”.
Nel richiamare quanto esaurientemente argomentato da questp Tribunale con ordinanza del 14-15/03/2024 nel procedimento n. 654/2024 RG, va precisato anche in questa sede che tutte le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento d'urgenza –
pagina 4 di 9 comprese, dunque, eventuali contestazioni – trovano la loro naturale sede di risoluzione nel procedimento cautelare stesso. (cfr. ordinanza cit.).
La natura della domanda in questa sede prospettata dagli attori, avente ad oggetto la liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione del provvedimento d'urgenza nonché delle relative spese legali, esula dalla fase di attuazione in senso stretto ed è pertanto correttamente avanzata nel giudizio di merito.
2.1. Venendo al merito, la domanda degli attori merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Circa l'an della pretesa attorea, il diritto al rimborso delle spese documentate per l'attuazione del provvedimento cautelare consegue a quanto statuito dal giudice della cautela nei molteplici provvedimenti stratificatisi nell'ambito dell'originario procedimento ex art. 700 c.p.c. In particolare, si richiama quanto previsto nel proc. 472/2016 RG
Tribunale di Pavia con ordinanza in data 07/02/2018, per cui “ove parte resistente non provveda a quanto indicato (…) vi provvederanno le parti ricorrenti” e con ordinanza in data 05/10/2020, che dispone “obbligo di e Controparte_1 [...]
in solido tra loro di restituire a e a Controparte_2 Parte_1 Parte_2
in solido tra loro la/e somma/e anticipata/e, così che la restituzione dovrà
[...] avvenire immediatamente dopo il/i pagamento/i della/e stessa/e da parte dei ricorrenti”.
È priva di pregio la contestazione dei convenuti quanto alla pretesa configurabilità in capo a controparte della posizione di committenti, tale da legittimare la sussistenza di un obbligo contrattuale alla corresponsione diretta del prezzo dei lavori commissionati.
Si osservi, peraltro, sin da ora che gli odierni attori hanno agito in sede di attuazione del provvedimento cautelare sulla base delle specifiche indicazioni del Tribunale, in forza di modalità compiutamente circostanziate;
pertanto, l'attività svolta deve essere vagliata al di fuori delle coordinate tipiche della fattispecie contrattuale dell'appalto, per essere ricondotta ad un comportamento materialmente esecutivo di quanto disposto e puntualmente irregimentato dal provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. di cui si tratta.
pagina 5 di 9 Questa stessa prospettiva consente di ritenere fondata la pretesa attorea alla restituzione di quanto corrisposto in ottemperanza alle disposizioni del Tribunale, anche a fronte dell'eccezione di parte convenuta circa il carattere abusivo delle opere realizzate.
Risulta, infatti, che l'attività attuativa del provvedimento ex art. 669 duodecies cod. proc. civ. del 07/02/2018, come successivamente integrato, è stata realizzata dagli attori sotto stretto controllo del Giudice e sotto la supervisione del consulente tecnico d'ufficio, ing. dallo stesso incaricato (cfr. ordinanza 05/02/2020 secondo cui “si Persona_3 stabilisce che lo stesso [CTU] sovraintenda l'esecuzione delle opere, risolvendo nel contraddittorio delle parti, attraverso i loro consulenti tecnici di parte, le questioni che nel corso dei lavori si dovessero presentare”).
Inoltre, per le considerazioni sopra esposte circa la natura meramente attuativa dell'attività svolta, la stessa è stata di fatto posta in essere dagli attori per conto dei convenuti inadempienti alle statuizioni del Tribunale, e dunque in alcun caso può in capo agli attori medesimi configurarsi una posizione di committenza circa le opere realizzate e le relative responsabilità di natura amministrativa per la regolarità delle stesse;
ciò fatta salva la prova – del tutto mancante nel caso di specie – di un loro effettivo contributo alla realizzazione dell'abuso.
Deve pertanto escludersi, in questa sede, un contributo di natura causale e/o comunque imputabile agli attori circa la mancata regolarità dei lavori eseguiti, anche in ragione del legittimo affidamento degli stessi che hanno dato esecuzione a quanto disposto dal provvedimento estremamente dettagliato del giudice della cautela (circa le opere da realizzare, la scelta della ditta esecutrice e la supervisione dell'ausiliario del giudice).
Si osserva, infine, sulla questione, come i convenuti del tutto inadempienti agli ordini del giudice non possano in ogni caso trarre vantaggio dall'attività di controparte a fronte del proprio comportamento inerte.
2.2. Conseguentemente, per le ragioni poc'anzi spiegate, la domanda riconvenzionale di risarcimento degli asseriti danni da imputarsi alla condotta di controparte è infondata e deve essere rigettata.
pagina 6 di 9 Si evidenzia, ad abundantiam, che il preteso credito avanzato per porre rimedio alle opere abusive non costituirebbe in ogni caso somma liquida ed esigibile, alla luce della perdurante situazione di irregolarità, non essendo allo stato definita la pratica di sanatoria.
2.4 In ordine al quantum richiesto in restituzione da parte attrice, è documentalmente provato il pagamento a mezzo bonifici bancari delle fatture n. 40 del
04/06/2018 per euro 37.185,60, n. 74 del 10/12/2018 per euro 27.889,20, n. 35 del
28/10/2020 per euro 8.400,19 per euro e n. 2 del 15/02/2021 per euro 6.720,15 (cfr. docc. n.
16, 17, 25, 26 fasc. attori) emesse da ditta esecutrice dei lavori scelta in Pt_3 ottemperanza alle indicazioni del Tribunale (cfr. docc. n. 15, 23 fasc. attori), per l'importo complessivo di euro 80.195,14.
È fondata la censura di parte convenuta e non può trovare accoglimento la domanda di restituzione degli attori nella parte in cui ha ad oggetto il saldo dei lavori realizzati dalla ditta incaricata, di cui al prospetto in atti (cfr. doc. n. 29 fascicolo attoreo), dal momento che non vi
è prova dell'avvenuto pagamento.
Va altresì riconosciuto il diritto degli attori alla restituzione da parte dei convenuti delle spese sostenute per la CTU dell'ing. per euro 9.866,60 (cfr. doc. n. 28, Persona_3
fasc. attori), al rimborso della quota pari al 50% delle spese sostenute per la CTU dell'ing.
per euro 1.317,74 (cfr. doc. n. 42, fasc. attori). Per_4
Quanto alle spese di CTP, svolta dall'ing. risultano documentati Per_5
pagamenti per complessivi euro 7.352,70 (cfr. docc. n. 58A, 58B, 58C fasc. attori) mentre non vi è prova della corresponsione dell'importo di cui all'allegato 58D di parte attrice.
2.5. Quanto alla liquidazione delle spese in fase cautelare, merita condivisione in punto di motivazione la statuizione del Tribunale nel proc. n. 472/2016 R.G. del
06/02/2024 per cui “il procuratore delle parti ricorrenti ha svolto una copiosa attività professionale quale è provata dalle numero udienze svolte, atti depositati, ordinanze pronunciate da questo giudice ( a titolo non esaustivo si richiamano le ordinanze in data
07.02.2018, 21.06.2019, 05.02.2020, 06.03.2020, 01.10.2020, 02.10.2020, 25.01.2021,
28.09.2022) così che appare certamente congruo il compenso richiesto pari ad euro 12.000 oltre il 15% a titolo di rimborso spese generali, iva e cpa”.
pagina 7 di 9 Si osserva, peraltro, che – anche in ragione della pluralità di soggetti assistiti dal difensore di parte attrice – la richiesta di liquidazione formulata in sede cautelare, a mezzo di deposito di nota spese (cfr. doc. 44 bis fasc. attoreo), non si discosta nella sostanza dal quantum risultante dall'applicazione dei parametri medi forniti dal D.M. n. 55 del 2014, calcolati per tutte le fasi del procedimento.
Pertanto, le spese di lite della fase cautelare sono poste a carico delle parti convenute, come liquidate nel dispositivo secondo la nota spese allegata dal difensore di parte attrice.
3. Le spese di lite della presente fase di merito seguono la soccombenza e sono poste a carico delle parti convenute, come liquidate nel dispositivo secondo la nota spese allegata dal difensore, in quanto inferiore ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 52.000 ed euro 260.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di e Parte_1
e, per l'effetto, Parte_2
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
al pagamento in favore degli attori di complessivi euro 98.732,18, oltre interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo;
- rigetta la domanda riconvenzionale dei convenuti;
- condanna e Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare e le spese di lite della fase cautelare, che Parte_1 Parte_2
si liquidano in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- condanna altresì e Controparte_1 Controparte_2
a rimborsare e le spese di lite della fase di
[...] Parte_1 Parte_2
merito che si liquidano in euro 788,00 per spese esenti ed euro 11.000,00 per compensi pagina 8 di 9 professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 10 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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