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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/09/2024, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 27/09/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2128 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Leonardo da Vinci N.5 98061 BROLO ITALIA presso lo studio dell'Avv. INDAIMO VITTORIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Lo scrivente Giudicante esaminato il ricorso presentato dalla signora contro l' Parte_1 [...]
avente ad oggetto il riconoscimento del diritto all'anticipo Controparte_1 pensionistico sociale (APE Sociale) a decorrere dal 1° maggio 2018. La controversia verte sulla legittimità del rigetto della domanda di inizialmente accolta e successivamente revocata CP_2 dall' in autotutela. CP_1
La ricorrente ha presentato domanda per l'APE Sociale il 30 marzo 2018, avendo maturato i requisiti previsti dalla legge per assistere il coniuge convivente affetto da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992. In data 26 giugno 2018, l' comunicava l'accoglimento della CP_1 domanda, stabilendo la decorrenza dell'APE Sociale dal 1° maggio 2018. Tuttavia, in data 20 novembre 2018, l' , senza fornire una motivazione adeguata, revocava il provvedimento, CP_1 affermando che il requisito dei sei mesi di assistenza continuativa non fosse stato soddisfatto alla data della domanda. La ricorrente, avendo cessato l'attività lavorativa in ragione della comunicazione positiva ricevuta dall' , si è trovata senza alcun sostentamento economico per diversi mesi. Ritenendo illegittima la CP_1 revoca, ha presentato ricorso dinanzi a questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto all'APE Sociale sin dalla prima decorrenza indicata dall' . CP_1
La disciplina dell'APE Sociale è regolata dall'art. 1, commi 179 e seguenti, della Legge n. 232/2016, e dal D.P.C.M. n. 88/2017, che stabiliscono i criteri e le condizioni per l'accesso all'anticipo pensionistico. In particolare, l'art. 179, lett. b), prevede che il beneficio possa essere riconosciuto ai soggetti che assistono, da almeno sei mesi, un coniuge convivente con handicap grave.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il principio di affidamento è uno dei cardini del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. In particolare, la Corte ha affermato che “la revoca di un provvedimento favorevole, quando non sorretta da ragioni di evidente contrasto con la legge o da sopravvenute esigenze di interesse pubblico prevalenti, viola il principio di legittimo affidamento del privato” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25428/2019). Inoltre, la revoca deve essere adeguatamente motivata e non può fondarsi su mere rivalutazioni discrezionali degli stessi elementi già positivamente accertati.
In un contesto analogo, la Cassazione ha stabilito che “l'autotutela amministrativa deve rispettare il principio di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di arrecare pregiudizi sproporzionati al destinatario del provvedimento inizialmente favorevole” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 26830/2020). Questo principio si riflette anche nella necessità che la pubblica amministrazione non proceda a un riesame delle proprie decisioni senza una chiara e fondata motivazione che giustifichi l'annullamento o la revoca del beneficio.
Nel caso in esame, l' ha riconosciuto in un primo momento la sussistenza dei requisiti per CP_1 l'accesso all'APE Sociale, dichiarando nella comunicazione del 26 giugno 2018 che l'anticipo pensionistico avrebbe avuto decorrenza dal 1° maggio 2018. Successivamente, con una comunicazione di reiezione datata 20 novembre 2018, l' ha revocato tale riconoscimento senza fornire una CP_1 motivazione chiara e circostanziata.
La revoca si basa sull'asserita mancanza del requisito dei sei mesi di assistenza continuativa, ma tale valutazione non trova riscontro nelle certificazioni mediche e nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che aveva presentato tutta la documentazione necessaria comprovante l'assistenza al coniuge già dal 22 settembre 2017.
Il Tribunale ritiene che l' abbia disatteso il principio del legittimo affidamento, non avendo CP_1 adeguatamente ponderato le conseguenze della propria decisione sulla vita della ricorrente, la quale, a seguito della comunicazione positiva dell'Istituto, ha cessato la propria attività lavorativa. Il principio del legittimo affidamento, come sancito dalla giurisprudenza sopra citata, impone alla pubblica amministrazione di adottare decisioni che non pregiudichino in modo sproporzionato il destinatario del provvedimento favorevole, salvo che sussistano ragioni imperative di interesse pubblico.
Il comportamento dell' appare quindi lesivo del diritto della ricorrente a ricevere un trattamento CP_1 equo e trasparente. La revoca del beneficio, avvenuta senza una motivazione adeguata e fondata, viola anche i principi di buona amministrazione sanciti dall'art. 97 della Costituzione Italiana. L'assenza di comunicazioni chiare da parte dell' ha lasciato la ricorrente in una condizione di grave disagio CP_1 economico, senza percepire alcun sostentamento per un periodo prolungato. La Corte di Cassazione, in tema di APE Sociale, ha stabilito che “la mancata comunicazione tempestiva e la revoca immotivata di un beneficio previdenziale costituiscono una violazione dei diritti fondamentali del lavoratore, in contrasto con i principi costituzionali di tutela della dignità e del diritto alla sicurezza sociale” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 31589/2021).
Conclusioni
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene fondato il ricorso della signora Parte_1 riconoscendo il diritto della stessa all' sin dalla prima decorrenza comunicata dall' , CP_2 CP_1 ovvero dal 1° maggio 2018. La documentazione presentata dimostra inequivocabilmente la sussistenza dei requisiti normativi fin dalla data della prima domanda. La revoca del beneficio appare priva di giustificazioni valide e sproporzionata rispetto alla situazione della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale accoglie il ricorso e, per l'effetto:
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'APE Sociale a decorrere dal
1° maggio 2018;
2. Condanna l' al pagamento delle prestazioni dovute a titolo di APE Sociale per il periodo CP_1 dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali. CP_1
4. In considerazione della materia previdenziale, si determina la liquidazione delle spese in euro
300 per la fase di studio, euro 200 per la fase introduttiva, euro 900 per la fase decisionale, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del procuratore.
Così deciso in Patti 27/09/2024.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo