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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2024, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1227 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romina Ruggiero, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Gangemi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.05.2024 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (01.06.2008) e Per_1
(27.02.2012), riconosciute da entrambi i genitori. Per_2
Gli istanti hanno esposto di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di ottobre
2023 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle minori.
Quanto all'aspetto reddituale la ha dedotto di lavorare come segretaria Pt_1 presso la Roma Aurelia s.r.l. percependo uno stipendio mensile di circa 800,00 euro, mentre il di essere titolare di una propria ditta. CP_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 01.07.2024 la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste quindi il Giudice le note depositate il 12.11.2024 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 1227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
1. La casa familiare, sita in Fiumicino, Via Casale Castellaccio n. 124 è assegnata alla NO , con quanto in essa contenuto. Parte_1
2 2. Le figlie minori, e sono affidate congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento presso la madre in Fiumicino, Via Casale Castellaccio n.
124.
3. Le decisioni di maggior importanza saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, tenendo conto della relativa inclinazione capacità e aspirazione delle figlie, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con le esigenze delle minori stesse.
Quale contenuto minimo del diritto di visita i genitori si accordano affinché il padre tenga con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola alla domenica. Il padre terrà con sé le figlie, altresì, il lunedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 circa, occupandosi degli impegni sportivi e ludici delle stesse.
Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre trenta giorni non consecutivi, frazionati in due o tre periodi da 10 o 15 giorni, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno una settimana consecutiva con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno. Durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre, invertendo di anno in anno il giorno di Pasqua. I genitori si impegnano affinché le figlie possano trascorrere con il padre alcune festività, quali il giorno del suo compleanno e del compleanno dei nonni paterni, nonché il giorno coincidente con la Festa del Papà, e alcune festività con la madre, quali il giorno del compleanno della mamma nonché il giorno coincidente con la Festa della Mamma e il compleanno dei nonni materni, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie delle minori. Sarà consentita alle parti qualsiasi modifica ritenuta opportuna, purché assunta di comune accordo e nel rispetto delle esigenze delle figlie.
5. Il Signor corrisponderà alla NO la somma mensile CP_1 Pt_1 complessiva di euro 500,00, per il mantenimento di entrambe le figlie (ossia € 250 per una e € 250,00 per l'altra), somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a . La somma sarà rivalutata annualmente, secondo gli Parte_1
3 indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Civitavecchia, saranno a carico di entrambe le parti, ciascuna per le metà
e dovranno essere previamente concordate, escluso il caso in cui dette spese siano caratterizzate da necessità e indifferibilità assolute, tali da precludere l'accordo preventivo. Al riguardo si precisa che le spese straordinarie riguardano le spese sanitarie, le spese scolastiche, quelle relative ad attività ludico ricreative, le spese sportive, parascolastiche nonché le spese relative alle utenze telefoniche tramite dispositivo mobile delle minori.
7. Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico per i figli di e Per_1 sarà percepito interamente dalla NO . Per_2 Parte_2
8. Ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione delle minori, di comune accordo e con spirito di collaborazione, nell'esclusivo loro interesse.
9. Le parti danno atto che ad oggi il Signor non ha provveduto ad CP_1 asportare i suoi beni dalla casa familiare e si impegna a provvedervi non oltre il
30.12.2024. Nel predetto termine il Signor dovrà trasferire il proprio CP_1 domicilio/residenza e la sede legale della propria ditta in un altro luogo.
10. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti anche a seguito del prelievo dei beni mobili ed effetti personali appartenenti a dalla ex casa coniugale;
tanto è stato compiuto con reciproca Controparte_1 soddisfazione e quindi, conseguentemente, oltre alle disposizioni convenute i detti coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'una dall'altro.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1227 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Romina Ruggiero, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elena Gangemi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.05.2024 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare Controparte_1
l'affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie (01.06.2008) e Per_1
(27.02.2012), riconosciute da entrambi i genitori. Per_2
Gli istanti hanno esposto di aver convissuto "more uxorio" sino al mese di ottobre
2023 e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale delle minori.
Quanto all'aspetto reddituale la ha dedotto di lavorare come segretaria Pt_1 presso la Roma Aurelia s.r.l. percependo uno stipendio mensile di circa 800,00 euro, mentre il di essere titolare di una propria ditta. CP_1
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 01.07.2024 la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste quindi il Giudice le note depositate il 12.11.2024 con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e delle figlie minori.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. depositato da e Parte_1 Controparte_1 iscritto al n. 1227 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, per l'effetto dispone:
1. La casa familiare, sita in Fiumicino, Via Casale Castellaccio n. 124 è assegnata alla NO , con quanto in essa contenuto. Parte_1
2 2. Le figlie minori, e sono affidate congiuntamente a entrambi Per_1 Per_2
i genitori, con collocamento presso la madre in Fiumicino, Via Casale Castellaccio n.
124.
3. Le decisioni di maggior importanza saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, tenendo conto della relativa inclinazione capacità e aspirazione delle figlie, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé le minori quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e compatibilmente con le esigenze delle minori stesse.
Quale contenuto minimo del diritto di visita i genitori si accordano affinché il padre tenga con sé le figlie a fine settimana alternati, dal venerdì, all'uscita di scuola alla domenica. Il padre terrà con sé le figlie, altresì, il lunedì pomeriggio, dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 circa, occupandosi degli impegni sportivi e ludici delle stesse.
Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre trenta giorni non consecutivi, frazionati in due o tre periodi da 10 o 15 giorni, da suddividere nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ciascun anno. Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno una settimana consecutiva con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Natale con quello di Capodanno. Durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno tre giorni consecutivi con il padre, invertendo di anno in anno il giorno di Pasqua. I genitori si impegnano affinché le figlie possano trascorrere con il padre alcune festività, quali il giorno del suo compleanno e del compleanno dei nonni paterni, nonché il giorno coincidente con la Festa del Papà, e alcune festività con la madre, quali il giorno del compleanno della mamma nonché il giorno coincidente con la Festa della Mamma e il compleanno dei nonni materni, sempre compatibilmente con le esigenze prioritarie delle minori. Sarà consentita alle parti qualsiasi modifica ritenuta opportuna, purché assunta di comune accordo e nel rispetto delle esigenze delle figlie.
5. Il Signor corrisponderà alla NO la somma mensile CP_1 Pt_1 complessiva di euro 500,00, per il mantenimento di entrambe le figlie (ossia € 250 per una e € 250,00 per l'altra), somma che verrà versata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a . La somma sarà rivalutata annualmente, secondo gli Parte_1
3 indici ISTAT.
6. Le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Civitavecchia, saranno a carico di entrambe le parti, ciascuna per le metà
e dovranno essere previamente concordate, escluso il caso in cui dette spese siano caratterizzate da necessità e indifferibilità assolute, tali da precludere l'accordo preventivo. Al riguardo si precisa che le spese straordinarie riguardano le spese sanitarie, le spese scolastiche, quelle relative ad attività ludico ricreative, le spese sportive, parascolastiche nonché le spese relative alle utenze telefoniche tramite dispositivo mobile delle minori.
7. Per espresso accordo delle parti, l'assegno unico per i figli di e Per_1 sarà percepito interamente dalla NO . Per_2 Parte_2
8. Ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione delle minori, di comune accordo e con spirito di collaborazione, nell'esclusivo loro interesse.
9. Le parti danno atto che ad oggi il Signor non ha provveduto ad CP_1 asportare i suoi beni dalla casa familiare e si impegna a provvedervi non oltre il
30.12.2024. Nel predetto termine il Signor dovrà trasferire il proprio CP_1 domicilio/residenza e la sede legale della propria ditta in un altro luogo.
10. Gli ulteriori rapporti economici tra le parti sono già stati compiutamente definiti anche a seguito del prelievo dei beni mobili ed effetti personali appartenenti a dalla ex casa coniugale;
tanto è stato compiuto con reciproca Controparte_1 soddisfazione e quindi, conseguentemente, oltre alle disposizioni convenute i detti coniugi dichiarano di non avere nulla altro a pretendere l'una dall'altro.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso, in Civitavecchia il 9 dicembre 2024
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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