Sentenza 3 novembre 1982
Massime • 7
Qualora una sentenza pronunci sulla Competenza e sul merito, l'appello proposto dopo il ricorso per regolamento di Competenza non comporta l'inammissibilità di tale mezzo bensì la sospensione del processo riguardante le questioni di merito sino alla decisione della Corte suprema sulla Competenza. ( V 3055/82, mass n 420983; ( V 1586/62, mass n 252531).*
La querela incidentale di falso è proponibile in Corte di Cassazione - anche per i procedimenti di regolamento di Competenza - solo contro documenti che debbono essere prodotti ex novo a sostegno del ricorso o del controricorso, esclusi perciò quelli che furono già sottoposti all'esame dei giudici del merito senza essere stati impugnati per la loro assunta falsità.*
La querela di falso della relata dell'ufficiale giudiziario di notifica del ricorso per Cassazione, ancorché astrattamente ammissibile in quanto relativa ad un documento rilevante ai fini della tempestività dell'impugnazione e della conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, è tuttavia inammissibile in concreto, per irrilevanza dell'eventuale falsità, quando riguardi l'attestazione dell'ufficiale giudiziario di avere effettuato la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. per non aver reperito vicini di casa disponibili a ricevere la copia dell'atto ma risulti che l'intimato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa con la produzione tempestiva di scritture difensive, in quanto, trattandosi non di inesistenza ma di nullità della notificazione, il vizio è stato sanato ex tunc con il raggiungimento dello scopo dell'atto. ( V 2255/82, mass n 420124; ( V 3678/81, mass n 414312; ( V 6136/79, mass n 402846; ( V 2949/78, mass n 392387; ( V 2882/75, mass n 376927).*
La ripartizione dei compiti fra capoluogo del mandamento e Sede distaccata della pretura non attiene alla Competenza, bensì all'organizzazione interna dell'unico ufficio giudiziario. Conseguentemente, giudice competente per l'esecuzione, ai fini di cui all'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., anche quando i beni sottoposti ad esecuzione siano ubicati nel comune della Sede distaccata della pretura, è il pretore del mandamento, nel cui ambito rientrano le circoscrizioni territoriali delle Sezioni distaccate, e l'elezione di domicilio presso la Sede del capoluogo compiuta dal creditore nell'atto di precetto vale a radicare la Competenza del giudice dell'esecuzione, escludendo il foro sussidiario della notificazione del precetto, sempre che nel luogo prescelto si trovino cose del debitore da sottoporre ad esecuzione secondo la generale previsione dell'art. 26 cod. proc. civ.. ( V 1210/76, mass n 379899, sulla seconda parte; ( V 2159/74, mass n 370508, sulla seconda parte; ( V 197/71, mass n 349598, sulla prima parte; ( Corte cost 84/73).*
Nell'esecuzione per rilascio di immobili la descrizione sommaria dei beni di cui si chiede il rilascio, con l'indicazione della loro ubicazione quale elemento essenziale di identificazione, che, ai sensi dell'art. 605 cod. proc. civ., deve essere contenuta nel precetto per rilascio, consente di identificare, sin dal momento dell'intimazione del precetto, il forum executionis e di incardinare nel giudice di quel luogo la Competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione, senza che trovi applicazione lo speciale criterio sussidiario del luogo di notificazione del precetto di cui all'art. 480 cod. proc. civ.. ( V 2499/61).*
Il provvedimento con il quale il pretore rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte e - reputando non manifestamente infondate quelle di illegittimità costituzionale inerenti alle norme da applicare nel merito - sospende il giudizio sino all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, ha natura di sentenza e contenuto decisorio nella parte in cui ha affermato la propria Competenza per territorio e, in relazione a questa pronuncia, è suscettibile di regolamento di Competenza, senza che - stante il carattere incidentale di questo giudizio rispetto a quello di merito - la necessaria sospensione del giudizio di merito comporti la sospensione anche di quello sulla Competenza, sempreché non sia investito dalle questioni di legittimità costituzionale ritenute non manifestamente infondate.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 cod. proc. civ., che disciplinano la procedura dei regolamenti di Competenza, nella parte in cui dispongono che la Corte di Cassazione decide in camera di consiglio sulla base del ricorso, dei documenti e delle scritture difensive prodotte dalle parti nonché delle richieste scritte del procuratore generale, con esclusione della discussione orale in pubblica udienza, consentendo tale procedura l'Esercizio dei diritti di difesa e non essendo limitativa rispetto alla tutela giurisdizionale garantita alla generalità dei cittadini; mentre, sott'altro aspetto, il giudizio di regolamento di Competenza ha un oggetto specifico e differenziato rispetto agli ordinari giudizi di legittimità, rendendo razionale la previsione di un procedimento più rapido ed essenziale.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/11/1982, n. 5782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5782 |
| Data del deposito : | 3 novembre 1982 |
Testo completo
Il provvedimento con il quale il pretore rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte e - reputando non manifestamente infondate quelle di illegittimità costituzionale inerenti alle norme da applicare nel merito - sospende il giudizio sino all'esito della pronuncia della Corte costituzionale, ha natura di sentenza e contenuto decisorio nella parte in cui ha affermato la propria Competenza per territorio e, in relazione a questa pronuncia, è suscettibile di regolamento di Competenza, senza che - stante il carattere incidentale di questo giudizio rispetto a quello di merito - la necessaria sospensione del giudizio di merito comporti la sospensione anche di quello sulla Competenza, sempreché non sia investito dalle questioni di legittimità costituzionale ritenute non manifestamente infondate.*