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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia, in primo grado, iscritta al n. 8245/2013 R.G., avente quale oggetto contratto d'appalto,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Federica Santacroce,
[...]
ATTORI
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Daniela Nastasia e Michele Turso,
CONVENUTA
Conclusioni delle parti all'udienza del 26 febbraio 2025: Si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , come rappresentati e difesi, premettendo di Parte_3 Parte_4 essere proprietari di distinte unità immobiliari, tutte site in Taranto al Viale Jonio, deducevano essere intercorso, in data 20 agosto 2011, con la ditta
[...] un contratto d'appalto, avente a oggetto la Controparte_1 realizzazione di un impianto di canalizzazione delle acque reflue per il convogliamento e il raccordo alla rete fognaria pubblica, da realizzarsi mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tubature in pvc diametro 200 e altresì mediante pozzetti con caratteristiche indicate nel detto contratto. Ciò posto, affermavano che la ditta appaltatrice avesse provveduto, in spregio agli accordi contrattuali, a porre in opera tubazioni di diametro 160 e pozzetti difformi da quelli pattuiti, come risultante anche dal certificato di conformità, circostanza che era stata contestata da essi committenti Contro sin dalla esecuzione delle lavorazioni e che aveva comportato il rifiuto dell all'allaccio alla rete fognaria pubblica. Per tali ragioni, evocavano in giudizio la ditta convenuta, chiedendo accertarsi il dedotto inadempimento e la condanna dell'appaltatrice alla rifusione degli esborsi per i ripristini, quantificati in euro 26.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la convenuta eccepiva in via preliminare la nullità della citazione per la omessa indicazione di due tra gli attori nella parte dell'atto introduttivo deputata alla evocazione in giudizio, nel merito sostenendo che la posa in opera dei materiali differenti rispetto a quelli pattuiti era stata necessitata dalla mancanza presso i rivenditori locali di quelli indicati in contratto, sostituzione che asseriva essere avvenuta su espressa autorizzazione dei committenti, adducendo a supporto di quanto detto, la riduzione del corrispettivo. Ancora affermava che nessuna evidenza vi fosse Contro quanto al diniego opposto da e che comunque l'opera era stata accettata con conseguente inoperatività della garanzia per i vizi in materia di appalto, in subordine eccependo in ogni caso l'intervenuta decadenza della invocata garanzia e in estremo subordine la prescrizione dell'azione, conformemente concludendo, con istanza di vittoria delle spese.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa proseguiva con lo scambio di memorie autorizzate ex art. 183 VI co. c.p.c., nel cui primo termine parte attrice contestava l'avversa eccepita nullità, la intempestività delle deduzioni e domande della convenuta afferenti alla inoperatività, decadenza e prescrizione in ambito di garanzia, sostenendo altresì che la certificazione di conformità fosse stata consegnata in realtà nel 20013, ancorchè fosse datata 20 ottobre 2011, altresì imputando a sconto sul corrispettivo finale e non alla inesistente concordata modifica delle caratteristiche di tubazioni e pozzetti la riduzione accordata dalla appaltatrice, infine rilevando la omessa consegna delle schede tecniche, con conseguente impossibilità di eseguire il collaudo.
Seguiva l'ammissione e l'espletamento della prova per testi e di CTU, all'esito della quale, all'udienza del 26 febbraio 2025, la controversia era introitata per la decisione, sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
quanto alla nullità invocata dalla convenuta poiché appare chiaro come la omessa indicazione di tutti gli attori prima della sezione nella quale vi è la formale citazione in giudizio è frutto di mera svista non rilevante ai fini della validità dell'atto introduttivo, come noto da valutarsi nella sua interezza, nel cui corpo comunque sono compiutamente indicati tutti i riferimenti a torto ritenuti omessi. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche avuto riguardo alle ulteriori carenze formali oggetto delle eccezioni di parte attrice, posto che quanto da questa rilevato, come a titolo esemplificativo la mancanza del codice fiscale del patrono avversario, lungi dal costituire cause di nullità dell'atto processuale di riferimento, deve invece imputarsi a mere irregolarità, prive di conseguenze sulla validità dell'atto difensivo in questione.
Ciò posto, osserva il Tribunale come siano da ritenersi inammissibili le eccezioni e domande della parte convenuta con riferimento ai profili afferenti alle eccepite decadenza dalla garanzia ex art. 1667, commi 1° e 2°, c.c., e prescrizione della relativa azione, ex art. 1667, ultimo comma, c.c., stante la loro natura di questioni non rilevabili d'ufficio (per tutte Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429) e la loro tardiva proposizione da parte della medesima convenuta, infatti costituitasi in data 10 marzo
2014, dunque ben oltre il termine di venti giorni precedenti la prima udienza di comparizione, celebrata il successivo 12 marzo 2014.
Quanto alla questione riferita all'inesatto adempimento del contratto intercorso tra le parti in causa, rileva il Tribunale come il preventivo accettato, originariamente datato
20 agosto 2011, riportava, per ciò che qui interessa, seppur in maniera non completamente esaustiva, come rilevato dal CTU, la descrizione dei componenti
(tubazioni e pozzetti) da porre in opera in esecuzione delle opere commissionate, circostanza che oltre a risultare ex actis, non è stata contestata dalle parti. Altrettanto incontestata è la posa in opera di beni differenti, quanto alle tubazioni per diametro e quanto ai pozzetti per caratteristiche, che parte attrice imputa ad arbitraria decisione dell'appaltatore, peraltro ostativa all'allaccio alla rete fognaria pubblica gestita da Contro
e che quest'ultimo invece riferisce essere il risultato di espressa autorizzazione della committenza. Osserva al riguardo questo giudice, stante la conclamata diversità tra quanto pattuito, con riferimento agli aspetti innanzi richiamati, e quanto realizzato, come rivesta scarsa significatività nell'ottica della decisione ad assumersi la circostanza della dedotta impossibilità di allaccio alla rete fognaria, posto che la questione realmente rilevante risulta invece quella della valutazione della giustificazione addotta dall'appaltatore, con riferimento alla detta diversa prestazione eseguita, onde valutare se ricorrano o meno gli estremi per configurare un inadempimento rispetto agli accordi contrattuali intercorsi.
Sul punto specifico, dirimente appare la dichiarazione resa dal teste , il Testimone_1 quale ha riferito che in occasione delle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice il direttore tecnico della stessa gli riferì che la ditta aveva “fretta di terminare i lavori”. Tale dichiarazione, disvelante la reale motivazione della posa in opera di materiale diverso da quello pattuito, priva di pregio quelle rese dagli ulteriori testi Tes_2
e , che invece riferiscono di una presunta autorizzazione
[...] Testimone_3 in tal senso ricevutane in cantiere personalmente da taluni dei committenti, circostanza che peraltro non appare verosimile in quanto una detta autorizzazione, poiché avente carattere squisitamente tecnico (il diverso diametro delle tubazioni e le diverse caratteristiche dei pozzetti di ispezione) difficilmente avrebbe potuto essere rilasciata dai singoli committenti (peraltro solo da taluni di essi), da presumersi privi di specifiche conoscenze in materia, tanto più che gli stessi erano rappresentati in cantiere, come emerso anche dalla prova orale, da un loro direttore dei lavori, soggetto tecnico qualificato, che sarebbe stato certamente il più idoneo ad assumere una tale decisione e a comunicarla all'appaltatore.
Deve dunque accertarsi, in mancanza di idonea prova sulla esistenza di una valida variazione rispetto agli originari accordi contrattuali, l'inadempimento della convenuta, nei limiti di quanto dedotto in giudizio, con conseguente condanna della stessa convenuta al correlato risarcimento per i ripristini.
Non accoglibile invece risulta la domanda attrice con riferimento al dedotto inidoneo ripristino del tratto di strada interessato dai lavori, in mancanza di relativa prova, come emerso anche a seguito della espletata CTU.
In punto di quantificazione del richiesto risarcimento da inadempimento, dovrà farsi riferimento alla quantificazione operata dal CTU, che ha indicato in complessivi euro 7.710,60 l'importo cui fare riferimento, somma alla quale deve aggiungersi l'IVA (Cass. Civ. Ord. n. 21739 del 27.08.2019). Il suddetto importo, al netto dell'IVA, valutato all'attualità, stante la sua natura risarcitoria, dovrà essere devalutato sino al momento della domanda e da quella data rivalutato di anno in anno, calcolando con la medesima cadenza annuale gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste a carico della convenuta, con applicazione dello scaglione di valore riferito all'effettivo esito del giudizio, così come gli esborsi di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta con riferimento alla decadenza dalla garanzia e alla prescrizione della relativa azione;
3) dichiara l'inadempimento della convenuta nei termini di cui alla superiore motivazione e la condanna al risarcimento del danno a beneficio degli attori liquidato nella misura di euro 7.710,60, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, oltre IVA sul detto importo;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 2.809,23, di cui euro 2.540,00 per onorari e euro 269,23 per esborsi, oltre RSG (15%), ICA e CA, ove dovuti, come per legge, ponendo in via definitiva a carico della medesima convenuta anche gli esborsi di CTU.
Così deciso in Taranto il 27 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia, in primo grado, iscritta al n. 8245/2013 R.G., avente quale oggetto contratto d'appalto,
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Federica Santacroce,
[...]
ATTORI
E
, rappresentata e Controparte_1 difesa dagli avvocati Daniela Nastasia e Michele Turso,
CONVENUTA
Conclusioni delle parti all'udienza del 26 febbraio 2025: Si riportano alle conclusioni di cui ai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1 Parte_2
e , come rappresentati e difesi, premettendo di Parte_3 Parte_4 essere proprietari di distinte unità immobiliari, tutte site in Taranto al Viale Jonio, deducevano essere intercorso, in data 20 agosto 2011, con la ditta
[...] un contratto d'appalto, avente a oggetto la Controparte_1 realizzazione di un impianto di canalizzazione delle acque reflue per il convogliamento e il raccordo alla rete fognaria pubblica, da realizzarsi mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tubature in pvc diametro 200 e altresì mediante pozzetti con caratteristiche indicate nel detto contratto. Ciò posto, affermavano che la ditta appaltatrice avesse provveduto, in spregio agli accordi contrattuali, a porre in opera tubazioni di diametro 160 e pozzetti difformi da quelli pattuiti, come risultante anche dal certificato di conformità, circostanza che era stata contestata da essi committenti Contro sin dalla esecuzione delle lavorazioni e che aveva comportato il rifiuto dell all'allaccio alla rete fognaria pubblica. Per tali ragioni, evocavano in giudizio la ditta convenuta, chiedendo accertarsi il dedotto inadempimento e la condanna dell'appaltatrice alla rifusione degli esborsi per i ripristini, quantificati in euro 26.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese.
Costituendosi, la convenuta eccepiva in via preliminare la nullità della citazione per la omessa indicazione di due tra gli attori nella parte dell'atto introduttivo deputata alla evocazione in giudizio, nel merito sostenendo che la posa in opera dei materiali differenti rispetto a quelli pattuiti era stata necessitata dalla mancanza presso i rivenditori locali di quelli indicati in contratto, sostituzione che asseriva essere avvenuta su espressa autorizzazione dei committenti, adducendo a supporto di quanto detto, la riduzione del corrispettivo. Ancora affermava che nessuna evidenza vi fosse Contro quanto al diniego opposto da e che comunque l'opera era stata accettata con conseguente inoperatività della garanzia per i vizi in materia di appalto, in subordine eccependo in ogni caso l'intervenuta decadenza della invocata garanzia e in estremo subordine la prescrizione dell'azione, conformemente concludendo, con istanza di vittoria delle spese.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, la causa proseguiva con lo scambio di memorie autorizzate ex art. 183 VI co. c.p.c., nel cui primo termine parte attrice contestava l'avversa eccepita nullità, la intempestività delle deduzioni e domande della convenuta afferenti alla inoperatività, decadenza e prescrizione in ambito di garanzia, sostenendo altresì che la certificazione di conformità fosse stata consegnata in realtà nel 20013, ancorchè fosse datata 20 ottobre 2011, altresì imputando a sconto sul corrispettivo finale e non alla inesistente concordata modifica delle caratteristiche di tubazioni e pozzetti la riduzione accordata dalla appaltatrice, infine rilevando la omessa consegna delle schede tecniche, con conseguente impossibilità di eseguire il collaudo.
Seguiva l'ammissione e l'espletamento della prova per testi e di CTU, all'esito della quale, all'udienza del 26 febbraio 2025, la controversia era introitata per la decisione, sulle conclusioni delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
quanto alla nullità invocata dalla convenuta poiché appare chiaro come la omessa indicazione di tutti gli attori prima della sezione nella quale vi è la formale citazione in giudizio è frutto di mera svista non rilevante ai fini della validità dell'atto introduttivo, come noto da valutarsi nella sua interezza, nel cui corpo comunque sono compiutamente indicati tutti i riferimenti a torto ritenuti omessi. Alla stessa conclusione deve pervenirsi anche avuto riguardo alle ulteriori carenze formali oggetto delle eccezioni di parte attrice, posto che quanto da questa rilevato, come a titolo esemplificativo la mancanza del codice fiscale del patrono avversario, lungi dal costituire cause di nullità dell'atto processuale di riferimento, deve invece imputarsi a mere irregolarità, prive di conseguenze sulla validità dell'atto difensivo in questione.
Ciò posto, osserva il Tribunale come siano da ritenersi inammissibili le eccezioni e domande della parte convenuta con riferimento ai profili afferenti alle eccepite decadenza dalla garanzia ex art. 1667, commi 1° e 2°, c.c., e prescrizione della relativa azione, ex art. 1667, ultimo comma, c.c., stante la loro natura di questioni non rilevabili d'ufficio (per tutte Cass. civ., Sez. II, 16/02/2006, n. 3429) e la loro tardiva proposizione da parte della medesima convenuta, infatti costituitasi in data 10 marzo
2014, dunque ben oltre il termine di venti giorni precedenti la prima udienza di comparizione, celebrata il successivo 12 marzo 2014.
Quanto alla questione riferita all'inesatto adempimento del contratto intercorso tra le parti in causa, rileva il Tribunale come il preventivo accettato, originariamente datato
20 agosto 2011, riportava, per ciò che qui interessa, seppur in maniera non completamente esaustiva, come rilevato dal CTU, la descrizione dei componenti
(tubazioni e pozzetti) da porre in opera in esecuzione delle opere commissionate, circostanza che oltre a risultare ex actis, non è stata contestata dalle parti. Altrettanto incontestata è la posa in opera di beni differenti, quanto alle tubazioni per diametro e quanto ai pozzetti per caratteristiche, che parte attrice imputa ad arbitraria decisione dell'appaltatore, peraltro ostativa all'allaccio alla rete fognaria pubblica gestita da Contro
e che quest'ultimo invece riferisce essere il risultato di espressa autorizzazione della committenza. Osserva al riguardo questo giudice, stante la conclamata diversità tra quanto pattuito, con riferimento agli aspetti innanzi richiamati, e quanto realizzato, come rivesta scarsa significatività nell'ottica della decisione ad assumersi la circostanza della dedotta impossibilità di allaccio alla rete fognaria, posto che la questione realmente rilevante risulta invece quella della valutazione della giustificazione addotta dall'appaltatore, con riferimento alla detta diversa prestazione eseguita, onde valutare se ricorrano o meno gli estremi per configurare un inadempimento rispetto agli accordi contrattuali intercorsi.
Sul punto specifico, dirimente appare la dichiarazione resa dal teste , il Testimone_1 quale ha riferito che in occasione delle lavorazioni eseguite dall'appaltatrice il direttore tecnico della stessa gli riferì che la ditta aveva “fretta di terminare i lavori”. Tale dichiarazione, disvelante la reale motivazione della posa in opera di materiale diverso da quello pattuito, priva di pregio quelle rese dagli ulteriori testi Tes_2
e , che invece riferiscono di una presunta autorizzazione
[...] Testimone_3 in tal senso ricevutane in cantiere personalmente da taluni dei committenti, circostanza che peraltro non appare verosimile in quanto una detta autorizzazione, poiché avente carattere squisitamente tecnico (il diverso diametro delle tubazioni e le diverse caratteristiche dei pozzetti di ispezione) difficilmente avrebbe potuto essere rilasciata dai singoli committenti (peraltro solo da taluni di essi), da presumersi privi di specifiche conoscenze in materia, tanto più che gli stessi erano rappresentati in cantiere, come emerso anche dalla prova orale, da un loro direttore dei lavori, soggetto tecnico qualificato, che sarebbe stato certamente il più idoneo ad assumere una tale decisione e a comunicarla all'appaltatore.
Deve dunque accertarsi, in mancanza di idonea prova sulla esistenza di una valida variazione rispetto agli originari accordi contrattuali, l'inadempimento della convenuta, nei limiti di quanto dedotto in giudizio, con conseguente condanna della stessa convenuta al correlato risarcimento per i ripristini.
Non accoglibile invece risulta la domanda attrice con riferimento al dedotto inidoneo ripristino del tratto di strada interessato dai lavori, in mancanza di relativa prova, come emerso anche a seguito della espletata CTU.
In punto di quantificazione del richiesto risarcimento da inadempimento, dovrà farsi riferimento alla quantificazione operata dal CTU, che ha indicato in complessivi euro 7.710,60 l'importo cui fare riferimento, somma alla quale deve aggiungersi l'IVA (Cass. Civ. Ord. n. 21739 del 27.08.2019). Il suddetto importo, al netto dell'IVA, valutato all'attualità, stante la sua natura risarcitoria, dovrà essere devalutato sino al momento della domanda e da quella data rivalutato di anno in anno, calcolando con la medesima cadenza annuale gli interessi legali sulla somma via via rivalutata, sino all'integrale soddisfo.
Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno dunque poste a carico della convenuta, con applicazione dello scaglione di valore riferito all'effettivo esito del giudizio, così come gli esborsi di CTU.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalle parti;
2) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali dispiegate dalla convenuta con riferimento alla decadenza dalla garanzia e alla prescrizione della relativa azione;
3) dichiara l'inadempimento della convenuta nei termini di cui alla superiore motivazione e la condanna al risarcimento del danno a beneficio degli attori liquidato nella misura di euro 7.710,60, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione, oltre IVA sul detto importo;
4) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi euro 2.809,23, di cui euro 2.540,00 per onorari e euro 269,23 per esborsi, oltre RSG (15%), ICA e CA, ove dovuti, come per legge, ponendo in via definitiva a carico della medesima convenuta anche gli esborsi di CTU.
Così deciso in Taranto il 27 giugno 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)