Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6402 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
N.R.G.A.C. 15085/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15085 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] - C.F. ) _1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Francesco Lomonaco n. 3 presso lo studio dell'avv.
SIPORSO GIUSEPPE dal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Orso Maria Siporso, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
(nato ad [...] il [...] - C.F. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. PENNA CARLO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Monte di Dio n.4
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
1
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2023 , premetteva che aveva _1 contratto matrimonio con in Napoli il 28.08.2008; che dalla predetta unione era nato, CP_1
a Torino, il figlio in data 26.06.2011; che, in seguito alla comparizione innanzi al Presidente del ER
Tribunale di Napoli in data 19.11.2012, era intervenuta tra le parti separazione consensuale omologata in data 20.12.2012, nella quale avevano concordato l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza privilegiata nella casa coniugale assegnata alla con disciplina dei tempi di permanenza presso il _1 padre e previsione a carico del medesimo di un assegno di euro 250,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che successivamente l'accordo in ordine ai tempi di permanenza del minore presso il padre veniva modificato a seguito di ricorso ex art.710 c.p.c.; che successivamente il Tribunale per i minorenni di Napoli dichiarava decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore senza divieto di rapporti, da effettuarsi però in ER modalità protetta;
che la Corte d'Appello di Napoli, con decreto del 18/09/2020, pur riconoscendo che l'atteggiamento di lasciava fortemente a desiderare sul piano dei rapporti con la moglie e CP_1 della disponibilità a collaborare con lei a beneficio del bambino, riconoscendo le buone ragioni del
Tribunale per i minorenni, ma ritenendole cessate o comunque non più utili lo reintegrava nella responsabilità genitoriale;
che il dissenso tra i genitori si era tutt'altro che attenuato in relazione alle vicende riguardanti il figlio;
che il minore manifestava attacchi di panico, difficoltà a prendere sonno, timore di accadimenti tristi o catastrofici e pertanto aveva richiesto di riprendere la terapia di sostegno psicologico;
che il non aveva manifestato la sua disponibilità in tal senso;
che inoltre il padre CP_1 aveva rifiutato di firmare l'iscrizione in quinta elementare di , difficile era stata l'iscrizione alla ER scuola media, in relazione alla quale, tra l'altro, il aveva rifiutato di firmare il patto scuola CP_1 famiglia, che solo grazie all'intervento dei genitori dei compagni del figlio il padre aveva firmato la liberatoria necessaria per partecipare ad una recita scolastica. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva pronunciarsi anche con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in via d'urgenza autorizzare la consultazione e l'incarico ad un professionista di fiducia per verificare la sussistenza del disagio e l'opportunità di un sostegno per il minore, nel merito chiedeva aumentarsi almeno ad euro 600,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre in favore del minore atteso il lasso temporale trascorso dalla separazione all'attualità, disporsi il regime di affido più adeguato a tutelare l'interesse del minore.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
2 3
Si costituiva il resistente il quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto, evidenziando che nel corso del tempo tra le parti non si era mai riuscito a creare un modello comunicativo per la rigidità delle posizioni materne. Non si opponeva alla domanda di divorzio avanzata da parte ricorrente, chiedeva disporsi l'ascolto del minore e nel merito confermarsi l'affido condiviso del minore disponendone la collocazione alternata presso entrambi i genitori. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta di collocamento prevalente di presso la madre chiedeva determinarsi in euro 350,00 il ER contributo a suo carico.
All'udienza del 21.11.2023 venivano sentite le parti le quali, tra l'altro, dopo ampia discussione, manifestavano la loro disponibilità a prendere appuntamento da uno specialista per . Il giudice ER disponeva l'ascolto del minore che veniva espletato in data 14.12.2023; all'esito il giudice confermava la disciplina in atto in ordine all'affido del minore, alla collocazione e ai tempi di permanenza presso il padre, aumentando ad Euro 380,00 l'assegno a titolo di contributo nel mantenimento del minore a carico del . La causa veniva rinviata all'udienza del 29.02.2024 per la discussione orale. CP_1
All'udienza del 29.02.2024 le parti concordemente riferivano che il minore aveva iniziato un percorso presso uno specialista e chiedevano, pertanto, la pronuncia sullo status con rinvio in prosieguo per monitorare lo stato psicofisico del minore. Il giudice rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
Con sentenza n. 4246/2024 veniva emessa pronuncia sullo status e la causa era rimessa sul ruolo per le decisioni accessorie.
Con istanza depositata in data 11/11/2024 parte ricorrente rappresentava che dopo un periodo di relativa tranquillità, la situazione si era nuovamente complicata per cui il figlio rifiutava di recarsi dal padre a causa degli atteggiamenti assunti da quest'ultimo, chiedeva pertanto disporsi nuovamente l'ascolto del minore e attivare i Servizi Sociali, valutare l'opportunità di aprire un procedimento di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale a carico del e disporre in via provvisoria CP_1
l'affido esclusivo di alla madre. ER
Sentite le parti, ritenuto non opportuno ascoltare nuovamente il minore già eccessivamente esposto nelle vicende relative ai rapporti tra le parti, la causa veniva rinviata all'udienza del 3/04/2025 di rimessione in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Essendo già stata emessa tra le parti pronuncia sullo status, le questioni accessorie da decidere attengono alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio , ormai di anni quattrodici. ER
In tema di affidamento del minore, deve appena evidenziarsi l'orientamento della Suprema Corte, cui questo Tribunale integralmente aderisce, secondo il quale, nel quadro della nuova disciplina relativa ai
3 4
"provvedimenti riguardo ai figli" in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, di cui agli artt. 337 ter e seguenti c.c., l'affidamento "condiviso" (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Pertanto, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale, e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (così
Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587, in Foro it. 2010, 2, I, 428; Cass. civ., sez. I, 18.6.2008, n. 16593;
Cass. civ., sez. VI, 2.12.2010, n. 24526).
Ed infatti diritto fondamentale del bambino è quello, sancito dall'art. 24 n. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7.12.2000, e dall'art. 147 della convenzione di
New York del 20.11.1989 resa esecutiva in Italia dalla l. 176/1991, alla cd. bigenitorialità e cioè il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, ed il rispetto di tale diritto si identifica innegabilmente con un interesse superiore di qualsiasi bambino (Trib. Minorenni
Milano, 25.3.2011, in banca dati De Jure).
L'affidamento condiviso non implica necessariamente una permanenza di pari durata del minore presso ciascun genitore (come invece sostenuto da parte della dottrina) e non esclude una residenza stabile del minore presso un solo genitore, purché continui a mantenere rapporti regolari e continuativi anche col genitore col quale non conviva ed i genitori condividano le scelte di maggiore importanza nella vita del minore.
Occorre, poi, precisare che la mera conflittualità tra i genitori di per sé non costituisce motivo di negazione dell'affidamento condiviso, non solo perché, come accennato in motivazione da Cass.
18.6.2008, n. 16593, altrimenti esso avrebbe un ambito applicativo residuale, coincidente con quello del preesistente affidamento congiunto, ma anche per le seguenti ragioni, esplicitate da alcune pronunce di merito e pienamente condivisibili. In primo luogo, infatti, se così fosse ne deriverebbe lo stimolo alle parti a coltivare ed esasperare il conflitto proprio per cercare di ottenere l'affidamento esclusivo (cfr. per es.
Trib. Tivoli 8.2.2010, banca dati De Jure). Ma soprattutto, nell'individuazione del regime di affidamento,
4 5
dati i principi già sopra esplicitati, occorre che la conflittualità incida sull'interesse del minore, ponendosi come elemento di pregiudizio per il medesimo o determinando l'incapacità genitoriale dell'uno o dell'altro genitore o di entrambi (finendo in tal caso per giustificare forme residuali di affidamento, per esempio al
Comune).
Ovviamente occorre che questi principi vengano adeguati al caso concreto, altrimenti sussistendo il rischio di rimanere formule vuote o di comportare addirittura pregiudizi per il singolo minore coinvolto nella crisi dei propri genitori.
Come recentemente ribadito dalla Suprema Corte: “Nell'adottare i provvedimenti relativi ai figli, il
Giudice deve perseguire il criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione con uno dei genitori, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare. Il giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti e alle rispettive capacità di relazione affettiva e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell'altro, dovendosi privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.” (Cass. Ord. N. 16274/2025).
Nel caso di specie, l'atteggiamento molto rigido mantenuto dal padre nei rapporti con il figlio, unitamente all'assoluta mancanza di dialogo con la resistente, si è rivelato in concreto ostativo ad una corretta gestione dell'affidamento condiviso, come ripristinato a seguito del provvedimento della Corte d'Appello del settembre 2020 con cui il padre è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale. Dopo un primo periodo di relativa tranquillità, le parti hanno avuto non poche difficoltà a condividere le decisioni riguardanti il figlio, criticità che hanno poi inevitabilmente avuto ripercussioni negative nei rapporti tra il padre e . Nonostante i percorsi seguiti nel corso degli anni, la pronuncia di decadenza dalla ER responsabilità genitoriale e la successiva reintegra, le modalità relazionali tra le parti non si sono modificate di molto, infatti difficoltà sono emerse nella scelta del professionista per un supporto psicologico per , dell'attività sportiva, dei viaggi con la madre, del liceo, contrasti che il più delle ER volte si sono risolti con l'intervento del giudice o dei rispettivi legali, ma che in ogni caso hanno avuto non poche ripercussioni nei rapporti tra il padre e il figlio. Ed invero, mentre in sede di ascolto
(14/12/2023) il minore aveva riferito dei rapporti abbastanza buoni con il padre, con cui aveva piacere di stare e auspicando, anzi, di trascorrere ancora più tempo con il medesimo, pur manifestando il desiderio
5 6
di volersi sentire più libero nella gestione dei rapporti con l'uno o con l'altro genitore, dalla comparizione delle parti all'udienza del 5/12/2024 è emersa, invece, innanzitutto la consapevolezza in entrambe le parti che stesse vivendo un disagio ed inoltre che i rapporti tra il padre e il figlio si erano un pò ER raffreddati, circostanza anch'essa riconosciuta dal resistente che ha confermato che dopo la permanenza di presso di lui per una settimana a settembre in occasione di un viaggio di lavoro della madre, il ER ragazzo non era più voluto andare a casa sua. La situazione vissuta all'interno del nucleo famigliare unitamente al momento di crescita che il ragazzo sta vivendo, ha portato , al momento, a ER manifestare poco piacere a trascorrere del tempo con il padre e a non avere una comunicazione costruttiva con il medesimo;
sono state registrate anche delle difficoltà a scuola per cui è stato necessario un confronto tra i genitori e il corpo docente. Alla luce di tali elementi, ritiene il Collegio che l'affidamento condiviso non rappresenti più una scelta perseguibile. Dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del
5/12/2024 sono emersi in maniera evidente gli atteggiamenti di sfida assunti da nei confronti dei ER genitori ha riferito: “…Fino a questa estate ha detto che voleva fare basket, poi a CP_1 ER settembre mi ha detto che voleva iscriversi in palestra ma era un periodo in cui ogni giorno mi chiedeva una cosa diversa, l' , le treccine, e altro allora io gli ho fatto un discorso perché non mi piaceva Per_2 questo suo continuo cambio di idee. Ultimamente ha preso quattro note a scuola mentre prima non le aveva mai prese. Quando la ricorrente è tornata dal suo viaggio di lavoro sono dovuto partire io e quando sono tornato ho notato che aveva dei comportamenti che segnalavano un disagio, io non ER li posso avallare. si addormenta in classe, decide lui quali materie studiare, consulta il cellulare. ER
Ci siamo confrontati con il corpo docente ed eravamo concordi anche con la ricorrente a non accontentarlo, per esempio comprandogli scarpe eccessivamente costose. è entrato nella pubertà ER
e per questo io ho rappresentato alla madre che non fosse il caso che dormisse nel letto con lei. …
Riguardo al dentista è accaduto che mentre eravamo in sala d'attesa un pomeriggio nel periodo in cui
ogni settimana aveva una nota, era seduto stravaccato sulla sedia e fece il gesto del dito medio ER con entrambe le mani a quel punto io ho ritenuto di richiamarlo alla compostezza.”), tipici della fase adolescenziale, indicativi della sua ricerca di autonomia e della necessità di un cambiamento nelle dinamiche familiari. A fronte di tali atteggiamenti è stato riportato da parte del padre il ricorso ad un metodo educativo abbastanza rigido ( ha riferito: “Nella settimana a settembre in cui CP_1
è stato con me è stato bene. E' vero che è capitato che è stato nella stanza per riflettere. ER ER
Non ricordo se ciò è capitato anche in quella settimana. E' un mio modo di educarlo in generale perché per esempio se dice una cattiva parola o manca di rispetto io non lo metto in punizione ma gli chiedo di riflettere”; sul punto ha riferito: “ Mi ha raccontato che nella settimana in cui _1 stava dal padre quest'ultimo lo chiudeva in una stanza per riflettere e allora lui si addormentava con il passare del tempo e il padre andava a svegliarlo dicendogli che doveva stare sveglio per riflettere. Dopo
6 7
quella settimana di settembre non è più voluto venire da me”), che in concreto però non ha ER aiutato a superare questa fase e a costruire un rapporto più solido e consapevole con il padre. La ER scarsa capacità dimostrata da quest'ultimo ad avere un approccio comprensivo, basato sull'ascolto e sullo scambio di idee, ha portato a manifestare difficoltà ad avere una foma di dialogo più profonda ER con il genitore (il all'udienza del 5/12/2024 ha dichiarato: “Io non lo forzo a stare con me però CP_1 voglio che lui sappia che il padre c'è sempre. Se lo incontro per strada è molto affettuoso con me, cioè la prima cosa che mi dice è: non ti voglio vedere, poi però inizia a raccontarmi qualcosa che è successo.”).
La mancanza di un dialogo costruttivo tra il padre e il figlio implica anche l'impossibilità per il primo di comprendere i reali bisogni del figlio, che rappresenta presupposto imprescindibile della genitorialità condivisa.
Dalla difficoltà del di percepire il contesto della sfida e evitare reazioni eccessive (ad esempio in CP_1 occasione delle vacanze estive con la madre, ha riferito: “Poi è stato _1 profondamente traumatizzato dal fatto che il padre gli ha detto che io avevo avuto rapporti incestuosi con mio padre e ha paventato qualcosa di simile perché io e qualche volta dormiamo nel letto ER insieme. Questa estate ha dovuto fare una videochiamata al padre per fargli vedere la casa dove ER eravamo in vacanza e mostrargli che avevamo due stanze separate”. ha riferito: “ CP_1 ER
è entrato nella pubertà e per questo io ho rappresentato alla madre che non fosse il caso che dormisse nel letto con lei.”) è derivato un disagio per il minore, quest'ultimo pacificamente riconosciuto dalle parti in udienza.
L'incapacità in concreto dimostrata dal di riconoscere le esigenze psicoaffettive del figlio e i CP_1 bisogni dello stesso legati alla crescita determina ricadute preoccupanti e significative sul benessere del minore. Come accaduto ad esempio per l'attività sportiva (all'udienza del 5/12/2024, la ha _1 riferito: non vuole più fare basket e voleva iscriversi in palestra, allora abbiamo fatto un mese ER di discussioni con il padre ma non siamo riusciti ad avere il suo consenso per la palestra, quindi ad un certo punto sono andata io ad iscriverlo, era davvero contento di andarci. Quando lui lo ha ER saputo è andato in palestra a fare questioni e non ci è più voluto andare perché ora ha ER vergogna”; il : “Fino a questa estate ha detto che voleva fare basket, poi a settembre mi CP_1 ER ha detto che voleva iscriversi in palestra ma era un periodo in cui ogni giorno mi chiedeva una cosa diversa, l'orecchino, le treccine, e altro allora io gli ho fatto un discorso perché non mi piaceva questo suo continuo cambio di idee”) laddove l'atteggiamento del , certamente animato da una CP_1 comprensibile finalità educativa, ha però in concreto precluso il perseguimento del superiore interesse del minore, che sarebbe stato quello di svolgere un'attività sportiva, fondamentale all'età di per lo ER sviluppo cognitivo, sociale e affettivo. Analogamente per il campo estivo durante le vacanze rispetto al quale il perseguimento del superiore interesse del minore avrebbe dovuto spingere il padre a cercare
7 8
quello più adeguato al fine di consentire al ragazzo di svolgere tale attività, laddove invece egli si è trincerato dietro il fatto che era andato una volta presso i e poi non era più voluto ER CP_2 tronarsi lamentando che lì facessero giochi adatti a bambini più piccoli, senza però poi impegnarsi nella ricerca di un campo estivo più rispondente alle esigenze del ragazzo. E così anche per il percorso psicologico per , nonostante in udienza fosse stato concordato il nome del professionista, il ER ragazzo, dopo aver anche cambiato il primo, non ha più proseguito il percorso. Senza considerare il diniego, non seriamente motivato, espresso alla partenza di con la madre in occasione di due ER convegni uno alle Canarie e l'altro a Baltimora che avrebbero rappresentato una sicura esperienza formativa e di crescita per il minore anche a fronte della perdita di qualche giorno di scuola.
Dunque questa incapacità in concreto dimostrata dal di riconoscere l'obiettivo principale da CP_1 perseguire nel superiore interesse del figlio, anche superando i propri personali convincimenti, nella consapevolezza della necessità di arrivare ad una sintesi tra le proprie ragioni, quelle della madre e i bisogni di , unita alla rigidità mantenuta nei rapporti con il figlio e alla scarsa capacità di ER mantenere un dialogo costruttivo con il medesimo rende in concreto l'affido condiviso non più praticabile, dovendosi anche evitare, con un giudizio prognostico, la possibile strumentalizzazione dell'altro genitore da parte del figlio.
Dall'esame complessivo degli elementi riportati emerge la necessità, nel superiore interesse morale e materiale del minore, di disporre l'affido esclusivo dello stesso alla madre, come chiesto anche dal PM, posto che la medesima ha comunque sempre rappresentato un sicuro punto di riferimento per il minore, nonché il genitore più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità di . Attesa la assoluta ER incomunicabilità tra le parti, appare altresì necessario disporre che ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c. le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, si rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, come si ritiene di disporre nel caso di specie. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
8 9
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza del minore presso il padre, va confermata quella concordata in sede di separazione, come parzialmente integrata dalla Corte d'Appello, previa adesione da parte di , del resto anche il padre ha manifestato in udienza la consapevolezza di non dover ER forzare il ragazzo a stare con lui o ad andare a casa sua.
Per completezza deve evidenziarsi che non si è ritenuto opportuno investire nuovamente i Servizi Sociali, atteso il lungo percorso già fatto e anche per non sottoporre nuovamente alla tensione che ciò ER avrebbe inevitabilmente comportato.
Quanto al contributo economico da porre a carico del padre per il mantenimento di - concordato ER dalle parti in sede di separazione consensuale in € 250,00 e rideterminato in via provvisoria ed urgente nel presente giudizio in € 380,00 - tenuto conto dell'età dello stesso, dei redditi del , astrofisico, con CP_1 un reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi 2023, l'ultima prodotta, pari a €
36330,00, con un'addizionale regionale all'IRPEF di € 911,00 e addizionale comunale di € 291,00, della capacità economica dello stesso come desumibile dalla circostanza che ha acquistato, successivamente alla separazione, un immobile al Vomero per stare più vicino al figlio, si ritiene congruo quantificarlo nell'importo di € 500,00, a decorrere dal passaggio in giudicato della presente pronuncia;
su tale importo va calcolata la rivalutazione ISTAT decorrere da maggi 2026. A carico del padre va inoltre posto il 50% delle spese straordinarie individuate in base al Protocollo del 7/03/2018 tra Presidenza del Tribunale e
COA.
Va infine disposta l'attribuzione esclusiva dell'Assegno Unico alla , come dalla stessa richiesto, _1 in ragione dell'affidamento esclusivo del minore alla medesima.
Passando infine alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la natura e l'esito del giudizio si ritiene di compensarle interamente tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. affida il figlio minore alla madre , ER _1 disponendo che le decisioni di maggiore interesse per relative ER all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio ai sensi dell'art
337-quater ultimo comma c.c.).;
2. regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
9 10
3. dispone che versi mensilmente a CP_1 _1 un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento
[...] del figlio. Detto assegno dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese e dovrà essere automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da maggio 2026. Il provvederà, altresì, al pagamento del 50% delle spese CP_1 straordinarie individuate in base al Protocollo d'intesa tra Presidente del Tribunale
e COA del 7/03/2018;
4. attribuisce per intero a l'Assegno Unico _1
riconosciuto per il minore;
ER
5. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio dell'11.04.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
10