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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/12/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr Maria Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 960/2024 R.G.,
Promossa da
in persona del legale rappresentante pro-tempore (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Paolo Bonalume;
APPELLANTE
Contro
, in Controparte_1 persona del pro-tempore (c.f. ), rappresentato e difeso ex lege CP_2 P.IVA_2 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLATO
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 29, pubblicata il 2 gennaio 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_2 quale cessionaria di crediti vantati nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea da parte di Parte_3 condannava il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa Ferrovia
Circumetnea, al pagamento, in favore di parte attrice, degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al giorno del relativo pagamento, come risultante dalla documentazione in atti;
condannava parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
condannava parte convenuta al pagamento, nei confronti di parte attrice, della somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 Dlgs n.231/02;”.
A sostegno di tale pronuncia rilevava il primo giudice che “… per come già affermato da questo Tribunale (v. sentenza del 19.10.2022) in una fattispecie analoga a quella che occupa < basta rilevare: a) che l'attrice ha provato, anche per assenza di contestazione sul punto (v. art. 115 c.p.c.), che i crediti azionati derivano tutti da contratti di fornitura o di prestazione di servizi intercorsi tra la convenuta e le imprese danti causa di parte attrice;
b) che pertanto si versa in materia di crediti derivanti da “transazioni commerciali” di cui al
d.lgs. 231/2002, il quale all'art. 2 definisce infatti le “transazioni commerciali” come “i contratti comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; c) che l'art. 4 del d.lgs. in questione stabilisce che “gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento”. ............. Pertanto il CP_3 convenuto va condannato al pagamento in favore di parte attrice degli interessi moratori maturati ai sensi del d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al giorno del relativo pagamento come risultante dalla documentazione in atti;
degli interessi anatocistici, nella misura di cui al d.lgs.
231/2002, prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi al momento della domanda giudiziale sino al soddisfo;
oltre ad € 40,00 a titolo di ulteriori interessi di quale risarcimento ex art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/2002. L'ultima domanda relativa ai crediti maturati a titolo di ulteriori interessi di mora in relazione a crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale non possono essere riconosciuti trattandosi di una duplicazione rispetto alla domanda di pagamento degli interessi di mora già riconosciuti sopra”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 1 luglio 2024, sulla base di una ragione di censura. Si è costituito in giudizio il Controparte_1
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
[...]
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'impugnazione la società appellante censura la sentenza laddove il primo giudice ha rigettato “L'ultima domanda relativa ai crediti maturati a titolo di ulteriori interessi di mora in relazione a crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale ... trattandosi di una duplicazione rispetto alla domanda di pagamento degli interessi di mora già riconosciuti sopra”. Parte
Sostiene che il tribunale ha omesso di considerare che ha richiesto la condanna dell'Istituto al pagamento di € 18.932,59 esclusivamente a titolo di ulteriori interessi di mora Parte fatturati da con gli 8 documenti denominati Note Debito, emesse a causa del tardivo pagamento, da parte del , delle sottostanti 62 fatture per sorte capitale CP_1 analiticamente indicate nei dettagli allegati a ciascuna Nota Debito;
che tali interessi sono ulteriori e totalmente scollegati rispetto a quelli correlati alla sorte capitale di € 1.991,03 di Parte cui alla fattura n. 8408 del 23.09.19 ceduta a da che le società Parte_3
Parte NIidea, Exitone, Enel Energia, ER MM, avevano ceduto a le fatture Pt_3 per sorte capitale che erano state emesse nei confronti del Ministero, fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito.
Il motivo è fondato.
Non è, invero, condivisibile l'apprezzamento del primo giudice laddove ha disatteso la domanda “... relativa ai crediti maturati a titolo di ulteriori interessi di mora in relazione a crediti diversi rispetto a quelli costituenti la sorte capitale ..... trattandosi di una duplicazione rispetto alla domanda di pagamento degli interessi di mora già riconosciuti”.
Invero, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado oltre ai crediti che Pt_1 hanno trovato riconoscimento nella sentenza gravata, tutti derivanti dalla sorte capitale di € Parte 1.991,03 di cui alla fattura n. 8408 del 23.09.19 ceduta a da ha reclamato Parte_3 il pagamento di interessi ulteriori e non correlati al suddetto credito.
Tale circostanza, peraltro, non oggetto di contestazione da parte del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, anche nel presente grado di giudizio, trova specifico riscontro documentale negli atti prodotti da da cui risulta che NIidea, Exitone, Enel Pt_1
Parte Energia, ER MM e la stessa avevano ceduto a fatture per sorte capitale Pt_3 emesse nei confronti del , il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora CP_1 oggetto delle allegate note di debito per l'importo complessivo di € 18,932.59.
Le contestazioni svolte dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale ha riconosciuto il ritardo nel pagamento delle fatture in questione, addebitandone, tuttavia, la responsabilità al fornitore, per quanto concerne i crediti ceduti da Exitone S.p.a. e NI spa e ad inconvenienti riconducibili a riconciliazioni contabili per quanto concerne i crediti ceduti da ER MM S.r.l. e da siccome generiche e non provate, si Controparte_4 appalesano inidonee a disattendere la domanda di credito, sulla cui quantificazione alcun rilievo risulta mosso.
Parimenti, deve trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle note debito, ai sensi dell'art. 1283 c.c. a mente del quale “gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza,
e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”, così come la domanda di condanna al pagamento della somma di € 40,00, ai sensi dell'art. 6 c. 2 d. lgs. 231/2002, per ciascuna delle fatture (n. 62) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle note debito e, quindi, al pagamento della complessiva somma di € 2.480,00 (€
40,00 x 62), oltre interessi con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura.
Così come quelle del primo grado del giudizio, che vanno confermate nella loro quantificazione, le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia
13.08.2022 n. 147, tenuto conto del dichiarato valore della controversia (fascia di valore da
5.200,01 a 26.000,00 di euro) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. A tal ultimo riguardo, ritiene la Corte di liquidare i compensi in prossimità dei minimi di tariffa attesa la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 29, pubblicata il 2 gennaio 2024, del giudice unico del Tribunale di
Catania, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, così provvede: condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 18,932.59 a titolo
[...] Parte_1 di interessi di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, di cui alle note di debito indicate in parte motiva;
condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di degli interessi anatocistici prodotti
[...] Parte_1 dagli interessi moratori oggetto delle note di debito indicate in parte motiva e che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di € 2.480,00 ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12; condanna il Controparte_1
a rifondere, in favore di le spese del grado che liquida in
[...] Parte_1 complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, €. 950,00 per la fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conferma, per il resto, la sentenza gravata.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 11 novembre 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. Maria Stella Arena