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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/01/2024, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 28905/2022
Verbale d'udienza del 26.01.2024 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Pietro Donatelli in sostituzione dell'avv. Natale Perri
che si riporta integralmente al ricorso anche in ordine ai motivi esposti per la sospensiva ne chiede l'accoglimento con condanna alle spese con distrazione. E' presente per la
[...]
l'avv. Aspasia Pangallozzi in sostituzione dell'avv. Della Monaca che si CP_1
riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 17,38, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 28905del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ai
sensi dell'art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 26.01.2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Perri ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Colli Albani 14;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso dal Funzionario Delegato ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, via del Tempio di Giove n. 21;
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Della Monaca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre, 119/A in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/81;
CONCLUSIONI: Come verbale d'udienza del 26.01.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11, il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima Ditta, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 00806 prot.
RI/440/2018 del 23.03.2022, notificata il 29.03.2022 dalla Controparte_4
con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 583,33 ai sensi dell'art 192 e
[...]
258 del d.lgs. 152/2006.
L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento elevato il 20.12.2018 dalla
Regione Carabinieri Forestale del Lazio in quanto “in data 4/12/2018 a seguito di verifica
presso la discarica di rifiuti inerti dell'impresa sita in Via Ardeatina 1005 Org_1
in Roma, da analisi a campione dei F.I.R. risultava che la , quale Parte_2
produttore/trasportatore in violazione dell'art 193 d.lgs. 152/2006, conferiva un quantitativo
Org di rifiuti identificabili con 17.01.17 con formulario DUB902489/13 del 28.11.2018
incompleto, giacché al punto 06 quantità non veniva barrata la casella peso da verificarsi a
destino, senza specificare il peso alla partenza, anche stimato, come previsto dalla circolare
ministeriale del 04.08.1998”. Parte_3 A sostegno dell'opposizione ha invocato: il difetto di notifica del verbale di accertamento n.
49 del 20.12.2018 redatto da;
eccessivo importo della Organizzazione_3
sanzione comminata in euro 568,33 oltre ad €.15,00 per spese di procedimento e notifica per asserita violazione degli artt. 193 e 258 co. 5 del D.lgs 152/2006, anziché, eventualmente, nel minimo edittale pari ad euro 260,00 poiché il formulario oggetto di sanzione risultava presuntivamente incompleto, mancando unicamente l'indicazione del peso specifico al momento della partenza, trattandosi di un mero refuso.
ha invocato in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
conseguente estraneità al presente giudizio, poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dalla . Controparte_3
La ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando Controparte_3
la regolare notifica del verbale;
la fondatezza dell'illecito e della sanzione irrogata ai sensi art
258 d.lgs. 152/2006 che detta un minimo e un massimo, entro il quale ai sensi dell'art 16
legge 689/81 è consentito applicare il pagamento in misura ridotta.
2 - La presente controversia muove da opposizione ad ordinanza ingiunzione in violazione dell'art. 190 D.Lgs 152/2006 emessa dalla riguardante Controparte_4
gli obblighi relativi alla compilazione della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione di CP_2
Il provvedimento ingiuntivo è stato emesso dalla , e Controparte_3
come tale assume la posizione di parte resistente e nei suoi confronti che deve essere rivolta l'opposizione ex art. 22 legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione, la legittimazione passiva compete solo all'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato (Cass.
Ord. n. 18493/2020). E' inammissibile evocare in causa altri soggetti diversi dall'autorità che ha emesso l'atto, né è possibile l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.
A tale conclusione si giunge in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione
che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati. ( cass. ord. n. 6964/ 2020)
La condotta illecita contestata al ricorrente nel verbale n. 49/2018 è consistita nella omissione, sul formulario di trasporto della quantità dei rifiuti attraverso la sbarratura “al
punto 06” della casella relativa al peso alla partenza.
Il verbale di accertamento n. 49/2018 è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 149
c.p.c., come da cartolina di avviso di ricevimento depositata dall'Amministrazione. In
assenza del destinatario o persone abilitate a ricevere l'atto, presso l'indirizzo della
[...]
in Via Siderio, 30, provvedeva ad immettere avviso nella cassetta della Parte_4
corrispondenza dello stabile in indirizzo, a depositare il plico contenente il verbale presso l'Ufficio postale e a darne comunicazione con raccomandata n. 668325611227, come da documentazione in atti.
La ratio della normativa ambiente è diretta ad un controllo sia quantitativo che qualitativo dei rifiuti prodotti all'interno del ciclo di gestione, attraverso una regolare tenuta dei registri, i quali devono essere regolarmente e correttamente compilati ed esibiti in sede di ispezione, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislativa, o parte di essi, ricevano trattamenti impropri e siano avviati per destinazioni ignote.
Quanto all'importo sanzionatorio la condotta descritta dai verbalizzanti avrebbe dovuto comportare l'applicazione della sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 258 in quanto espressamente prevede: “ Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico
e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro” Tenuto conto della vicenda sanzionatoria sulla omessa indicazione del quantitativo del rifiuto trasportato, il ricorrente resta sanzionabile con l'importo minimo di euro 260,00 (min 260,00
max 1.550,00), ai sensi dell'art. 11 legge 689/81, tenuto conto della vicenda.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma definitivamente pronunciando cosi dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Riduce l'importo sanzionatorio ad euro 260,00;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 26.01.2024
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 28905/2022
Verbale d'udienza del 26.01.2024 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Pietro Donatelli in sostituzione dell'avv. Natale Perri
che si riporta integralmente al ricorso anche in ordine ai motivi esposti per la sospensiva ne chiede l'accoglimento con condanna alle spese con distrazione. E' presente per la
[...]
l'avv. Aspasia Pangallozzi in sostituzione dell'avv. Della Monaca che si CP_1
riporta ai propri scritti difensivi.
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 legge 689/81 e art. 429 c.p.c. alle ore 17,38, pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 28905del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, deciso ai
sensi dell'art. 23, 8° comma, L. n. 689/81 e art. 429 c.p.c. all'udienza del 26.01.2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Natale Perri ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Colli Albani 14;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2
difeso dal Funzionario Delegato ed elettivamente domiciliata in Roma presso gli Uffici
dell'Avvocatura Comunale, via del Tempio di Giove n. 21;
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Della Monaca ed elettivamente domiciliata in Roma, Via IV Novembre, 119/A in virtù di procura generale in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/81;
CONCLUSIONI: Come verbale d'udienza del 26.01.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ex art. 22 Legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11, il sig. , titolare Parte_1
dell'omonima Ditta, proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 00806 prot.
RI/440/2018 del 23.03.2022, notificata il 29.03.2022 dalla Controparte_4
con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di € 583,33 ai sensi dell'art 192 e
[...]
258 del d.lgs. 152/2006.
L'atto opposto traeva origine da un verbale di accertamento elevato il 20.12.2018 dalla
Regione Carabinieri Forestale del Lazio in quanto “in data 4/12/2018 a seguito di verifica
presso la discarica di rifiuti inerti dell'impresa sita in Via Ardeatina 1005 Org_1
in Roma, da analisi a campione dei F.I.R. risultava che la , quale Parte_2
produttore/trasportatore in violazione dell'art 193 d.lgs. 152/2006, conferiva un quantitativo
Org di rifiuti identificabili con 17.01.17 con formulario DUB902489/13 del 28.11.2018
incompleto, giacché al punto 06 quantità non veniva barrata la casella peso da verificarsi a
destino, senza specificare il peso alla partenza, anche stimato, come previsto dalla circolare
ministeriale del 04.08.1998”. Parte_3 A sostegno dell'opposizione ha invocato: il difetto di notifica del verbale di accertamento n.
49 del 20.12.2018 redatto da;
eccessivo importo della Organizzazione_3
sanzione comminata in euro 568,33 oltre ad €.15,00 per spese di procedimento e notifica per asserita violazione degli artt. 193 e 258 co. 5 del D.lgs 152/2006, anziché, eventualmente, nel minimo edittale pari ad euro 260,00 poiché il formulario oggetto di sanzione risultava presuntivamente incompleto, mancando unicamente l'indicazione del peso specifico al momento della partenza, trattandosi di un mero refuso.
ha invocato in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e CP_2
conseguente estraneità al presente giudizio, poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dalla . Controparte_3
La ha contestato i motivi di opposizione, evidenziando Controparte_3
la regolare notifica del verbale;
la fondatezza dell'illecito e della sanzione irrogata ai sensi art
258 d.lgs. 152/2006 che detta un minimo e un massimo, entro il quale ai sensi dell'art 16
legge 689/81 è consentito applicare il pagamento in misura ridotta.
2 - La presente controversia muove da opposizione ad ordinanza ingiunzione in violazione dell'art. 190 D.Lgs 152/2006 emessa dalla riguardante Controparte_4
gli obblighi relativi alla compilazione della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti.
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione di CP_2
Il provvedimento ingiuntivo è stato emesso dalla , e Controparte_3
come tale assume la posizione di parte resistente e nei suoi confronti che deve essere rivolta l'opposizione ex art. 22 legge 689/81 e art. 6 D.Lgs 150/11.
Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di opposizione, la legittimazione passiva compete solo all'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato (Cass.
Ord. n. 18493/2020). E' inammissibile evocare in causa altri soggetti diversi dall'autorità che ha emesso l'atto, né è possibile l'intervento di terzi (principale o ad adiuvandum), poiché il giudizio verte esclusivamente sulla legittimità dell'esercizio della potestà sanzionatoria.
A tale conclusione si giunge in ragione della necessità di evidenziare la unitarietà del procedimento amministrativo che, sebbene coinvolgente più soggetti interagenti, resta finalizzato ad un unico risultato quale la eventuale sanzione, che, in quanto tale, rilevi singolarmente nei suoi effetti, ivi compreso quello della possibile opposizione. Il soggetto legittimato passivo, in caso di opposizione, è dunque identificabile con l'Amministrazione
che abbia adottato ed emesso il provvedimento finale, unico dotato di effetti sui terzi interessati. ( cass. ord. n. 6964/ 2020)
La condotta illecita contestata al ricorrente nel verbale n. 49/2018 è consistita nella omissione, sul formulario di trasporto della quantità dei rifiuti attraverso la sbarratura “al
punto 06” della casella relativa al peso alla partenza.
Il verbale di accertamento n. 49/2018 è stato regolarmente notificato ai sensi dell'art. 149
c.p.c., come da cartolina di avviso di ricevimento depositata dall'Amministrazione. In
assenza del destinatario o persone abilitate a ricevere l'atto, presso l'indirizzo della
[...]
in Via Siderio, 30, provvedeva ad immettere avviso nella cassetta della Parte_4
corrispondenza dello stabile in indirizzo, a depositare il plico contenente il verbale presso l'Ufficio postale e a darne comunicazione con raccomandata n. 668325611227, come da documentazione in atti.
La ratio della normativa ambiente è diretta ad un controllo sia quantitativo che qualitativo dei rifiuti prodotti all'interno del ciclo di gestione, attraverso una regolare tenuta dei registri, i quali devono essere regolarmente e correttamente compilati ed esibiti in sede di ispezione, al fine di evitare che i materiali oggetto della disciplina legislativa, o parte di essi, ricevano trattamenti impropri e siano avviati per destinazioni ignote.
Quanto all'importo sanzionatorio la condotta descritta dai verbalizzanti avrebbe dovuto comportare l'applicazione della sanzione prevista dal comma 5 dell'art. 258 in quanto espressamente prevede: “ Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente
incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico
e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro” Tenuto conto della vicenda sanzionatoria sulla omessa indicazione del quantitativo del rifiuto trasportato, il ricorrente resta sanzionabile con l'importo minimo di euro 260,00 (min 260,00
max 1.550,00), ai sensi dell'art. 11 legge 689/81, tenuto conto della vicenda.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma definitivamente pronunciando cosi dispone:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_2
2) Riduce l'importo sanzionatorio ad euro 260,00;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 26.01.2024
IL GIUDICE
Eleonora Montesano