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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/01/2024, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3382 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del Responsabile Atti Parte_1
Successivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cirillo e domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli via Arte della Lana n. 17
Appellante/Appellata
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Serena Lancia e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genzano di Roma (RM) via Seneca n. 11
Appellata/Appellante
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario di CP_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv.
[...]
Daniela Maria Giuseppina Adimari e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellato
Controparte_4
in persona del Lazio,
[...] Controparte_5 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Luca
1 Capilupi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale dell'Istituto per il Lazio in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8624/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 21/10/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/11/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto in data Controparte_1
10/10/2019 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019
9080595824 000 relativa alle cartelle esattoriali nn. 097 2011 0250061079 000, 097 2012 0322906952 000, 097 2013 0345405655 000, 097 2014
0108852555 000, 397 2011 2000883219 000, 397 2011 2004147418 000,
397 2012 0001930985 000, 397 2012 0016213765 000, 397 2012 0017864014 000, 397 2013 0007755192 000, 397 2013 0016264700 000,
397 2013 0023895750 000, 397 2013 0024030503 000, delle quali peraltro CP_ non aveva mai ricevuto regolare notifica, ha agito in giudizio contro l'
l' e l' rassegnando le seguenti CP_4 Parte_1 conclusioni: “1) Annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9080595824/000 in conseguenza della nullità delle cartelle esattoriali in materia di crediti previdenziali e contributivi, per prescrizione quinquennale del credito portato dalle medesime in assenza di notifica e/o di successivi atti idonei all'interruzione della prescrizione. 2) Dichiarare la nullità/annullabilità delle cartelle indicate in epigrafe per prescrizione breve quinquennale del credito sotteso alle medesime”. CP_ 2. Nella resistenza dell' dell' e dell' CP_4 Controparte_6
, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il ricorso proposto
[...] CP_ avverso gli avvisi di addebito e indicati ai punti da 5 a 13 di pagina 1 del ricorso;
annulla le cartelle esattoriali di cui ai punti da 1 a 4 di pagina CP_4
1 del ricorso;
compensa le spese”.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto la proposta domanda fondata unicamente con riferimento alle cartelle emesse dall' osservando, in particolare, CP_4 CP_ quando segue: a) avendo l' dimostrato l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito elencati nell'impugnata intimazione, e indicati in ricorso dal punto 5 al punto 13 di pagina 1 in data idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale (10/04/2018), l'opposizione deve ritenersi tardiva poiché proposta oltre il termine decadenziale di 40 giorni successivi all'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento e, dunque, inammissibile, essendo le difese inerenti il merito della pretesa contributiva;
b) quanto alle pretese contributive dell' l'eccezione di inammissibilità dell' non coglie CP_4 CP_2 nel segno, avendo la parte opponente fatto valere fatti estintivi successivi
2 alla notifica delle cartelle, quale il decorso del termine prescrizionale, e come tale non è soggetto a termine decadenziale: l' ha depositato CP_2 atti inerenti le notifiche delle cartelle, ma non anche atti interruttivi del termine prescrizionale decorso alla data di notifica dell'intimazione.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, lamentando, con un unico ed articolato motivo, Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti contributivi dell senza tener conto degli atti interruttivi CP_4 ritualmente e tempestivamente notificati alla società originaria ricorrente.
3.1. Si è costituito in giudizio l' aderendo al gravame. CP_4 CP_
3.2. Si è costituito in giudizio l' aderendo al gravame e chiedendo una decisione in conformità alla legge.
3.3. Si è costituita in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3.3.1. La ha proposto altresì appello Controparte_1 incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'intimazione di CP_ pagamento con riguardo alle cartelle trattandosi di opposizione all'esecuzione per la quale non vi è alcun termine decadenziale e dovendosi considerare prescritte le pretese contributive, in assenza di regolare notifica di atti interruttivi successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
3.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. In via preliminare, ritiene la Corte che sia improcedibile l'appello incidentale proposto da non avendo Controparte_1 provveduto quest'ultima - non comparsa all'odierna udienza - al deposito della notifica dell'impugnazione incidentale alla parte appellante ed alle altre parti appellate, e, pertanto, non avendo fornito prova documentale in ordine a tale doveroso adempimento.
4.1. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla omissione della attività di notifica è collegata la sanzione di improcedibilità dell'impugnazione incidentale, pur tempestivamente proposta, non potendo il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, assegnare all'appellante incidentale un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. ex multiis Cass. Sez. L,
Sentenza n. 837 del 19/01/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 24742 del 19/10/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016).
4.2. Dalla dichiarata improcedibilità dell'appello incidentale consegue che è precluso l'esame delle censure mosse dalla Controparte_1 avverso la sentenza di primo grado, ossia, in particolare, avverso la
[...] statuizione di rigetto della domanda con riguardo agli avvisi di addebito CP_ emessi dall' 5. Nel merito, ritiene la Corte che sia parzialmente fondato l'appello principale proposto dall . Parte_1
3 5.1. Con un unico motivo di gravame la predetta Agenzia sostiene che: i) era stata depositata in primo grado l'intimazione di pagamento n. 097 2018 90
22722244 000, notificata in data 10/04/2018 a mezzo PEC, con le relative ricevute di ricezione ed avvenuta consegna, relativa alle indicate cartelle oggetto di giudizio, con effetto interruttivo del termine di prescrizione;
ii) tale intimazione di pagamento era stata preceduta da ulteriori atti interruttivi, ed in particolare dall'intimazione di pagamento n. 097 201790
67047778 000 in data 19/09/2017 a mezzo PEC (indirizzo non valido), per la Orga quale era stata depositata la ricevuta di mancata consegna in formato .
e dall'intimazione di pagamento n. 097 2016 90 49891020 000 in data
28/10/2016 a mezzo PEC (indirizzo non valido), per la quale era stata depositata la ricevuta di mancata consegna in formato .eml; iii) per tali notifiche, tenuto conto della mancata consegna delle relative PEC ad indirizzo pur regolarmente censito, occorre considerare i documenti che si producono, in questo grado, ai fini della indispensabile dimostrazione del perfezionamento della loro notifica, e cioè: a) la visura storica della Camera di Commercio in ordine all'indirizzo PEC come depositato;
b) n. 2 attestazioni di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'art. 7 quater del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016, n. 225, relative alle indicate intimazioni;
c) la raccomandata a.r. n. 67218940603-9 relativa alla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 60271973, relativa alla intimazione n. 097 2016 90
49891020 000; d) la raccomandata a.r. n. 61454242075-3 relativa alla comunicazione di avviso di deposito della intimazione di pagamento n. 097
2017 90 67047778 000 presso con attestazione Organizzazione_2 recapito del 06/10/2017, tutti atti di cui si chiede l'acquisizione trattandosi di prove nuove ma indispensabili ai fini della decisione.
5.2. Osserva la Corte, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento n. 097 2018 90227222 44000, pacificamente notificata in data 10/04/2018, risulta depositata in atti dall' in allegato alla Parte_1 memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e contiene un espresso e specifico riferimento a tutte le cartelle e avvisi di addebito oggetto del ricorso di primo grado;
diversamente, con riguardo alle intimazioni di pagamento n. 097 2017 90 67047778 000 e n. 097 2016 90 49891020 000, l' aveva depositato unicamente la notifica Parte_1 negativa, in quanto effettuata presso un indirizzo pec non valido.
5.2.1. Inoltre, in allegato al ricorso in appello, la parte appellante principale produce - tardivamente - soltanto taluni atti che dovrebbero dimostrare la regolare notifica di tali due precedenti intimazioni, ma non anche le intimazioni stesse.
5.3. Ne consegue, pertanto, che non risultano in atti elementi tali da rendere i suddetti atti di intimazione riconducibili alle cartelle esattoriali emesse dall' ovvero ai crediti da esse portati, non essendo tali atti prodotti per CP_4 intero, né potendosi rinvenire ulteriori documenti che consentano di
4 ricondurre le cartelle/avvisi oggetto di causa a queste due intimazioni del
2016 e del 2017.
5.4. Per tale ragione, non trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione, deve ritenersi inammissibile la produzione ad opera dell'
[...]
degli atti sopra dettagliatamente indicati, in Parte_1 quanto depositati tardivamente soltanto con l'atto di appello (Cass. n.
24813/2022, Cass. 28439/2019).
5.5. Tuttavia, l'impugnazione proposta dall' Controparte_6
risulta fondata nella parte in cui lamenta l'errata affermazione
[...] del decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento del 10/04/2018 ma con riguardo alla sola cartella n. 097 2014 010885255500, in quanto originariamente notificata in data 25/07/2014. Non risulta, difatti, decorso il termine quinquennale tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, prodotta ritualmente nel presente giudizio.
5.6. Nè l'eccezione di prescrizione potrebbe essere respinta, contrariamente a quanto affermato da in ragione della mancata tempestiva CP_7 impugnazione della intimazione di pagamento, atto quest'ultimo relativamente al quale non può reputarsi applicabile il termine di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999. A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente (a prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di estendere la preclusione eventualmente maturata a fatti estintivi, quali la prescrizione verificatisi in data successiva alla notifica delle cartelle), che non possono ritenersi applicabili, nella presente fattispecie, i principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento (alla cui stregua nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata, cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016 e giurisprudenza in esso richiamata). Trattasi, infatti, di principi giurisprudenziali affermati in caso di nullità della notifica della cartella prodromica e che risultano invece insuscettibili di applicazione alla diversa ipotesi (ricorrente invece nel presente caso di specie) in cui la cartella risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente (il quale era quindi presumibilmente a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'ente impositore relativamente al quale non aveva presentato tempestiva opposizione) e relativamente alla quale non si pone alcuna esigenza
“recuperatoria” dell'impugnazione non potuta esercitare (e dell'individuazione, a garanzia del destinatario della data di decorrenza del termine per impugnare) tanto più in relazione a fatti sopravvenuti quali l'estinzione per prescrizione maturata successivamente alla notifica della
5 cartella (cfr. sul punto sentenza della Corte di appello di Roma n. 1025/2023 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.7. In materia di riscossione di contributi previdenziali, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione quella con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale (in funzione del recupero della impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella), deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, ovvero si invochi la estinzione del rapporto obbligatorio previdenziale per fatti successivi alla notifica (“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della
l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, conforme Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4901 del 23/02/2021). Inoltre, avendo l'originario ricorrente eccepito altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'agente della riscossione, la domanda è qualificabile come opposizione alla esecuzione, laddove il “petitum” è di accertamento dell'infondatezza, nel merito, della pretesa esecutiva da parte degli enti impositori, cioè della insussistenza in capo a questi ultimi del diritto di procedere alla riscossione coattiva.
6. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, la riforma della sentenza di prime cure nei termini di cui in dispositivo.
7. L'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da e, in parziale Controparte_8 accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dichiara dovute da Controparte_8 anche le somme di cui alla cartella n. 097 2014
[...]
010885255500. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 23/11/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est.
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 23/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 3382 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
in persona del Responsabile Atti Parte_1
Successivi del Giudizio Lazio, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Cirillo e domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli via Arte della Lana n. 17
Appellante/Appellata
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Serena Lancia e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Genzano di Roma (RM) via Seneca n. 11
Appellata/Appellante
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario di CP_3
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv.
[...]
Daniela Maria Giuseppina Adimari e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma via Cesare Beccaria n. 29
Appellato
Controparte_4
in persona del Lazio,
[...] Controparte_5 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Luca
1 Capilupi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale dell'Istituto per il Lazio in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8624/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 21/10/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 23/11/2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. premesso di aver ricevuto in data Controparte_1
10/10/2019 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019
9080595824 000 relativa alle cartelle esattoriali nn. 097 2011 0250061079 000, 097 2012 0322906952 000, 097 2013 0345405655 000, 097 2014
0108852555 000, 397 2011 2000883219 000, 397 2011 2004147418 000,
397 2012 0001930985 000, 397 2012 0016213765 000, 397 2012 0017864014 000, 397 2013 0007755192 000, 397 2013 0016264700 000,
397 2013 0023895750 000, 397 2013 0024030503 000, delle quali peraltro CP_ non aveva mai ricevuto regolare notifica, ha agito in giudizio contro l'
l' e l' rassegnando le seguenti CP_4 Parte_1 conclusioni: “1) Annullare l'intimazione di pagamento n. 097 2019 9080595824/000 in conseguenza della nullità delle cartelle esattoriali in materia di crediti previdenziali e contributivi, per prescrizione quinquennale del credito portato dalle medesime in assenza di notifica e/o di successivi atti idonei all'interruzione della prescrizione. 2) Dichiarare la nullità/annullabilità delle cartelle indicate in epigrafe per prescrizione breve quinquennale del credito sotteso alle medesime”. CP_ 2. Nella resistenza dell' dell' e dell' CP_4 Controparte_6
, il Tribunale di Roma ha così statuito: “Rigetta il ricorso proposto
[...] CP_ avverso gli avvisi di addebito e indicati ai punti da 5 a 13 di pagina 1 del ricorso;
annulla le cartelle esattoriali di cui ai punti da 1 a 4 di pagina CP_4
1 del ricorso;
compensa le spese”.
2.1. Il primo giudice ha ritenuto la proposta domanda fondata unicamente con riferimento alle cartelle emesse dall' osservando, in particolare, CP_4 CP_ quando segue: a) avendo l' dimostrato l'avvenuta notifica di tutti gli avvisi di addebito elencati nell'impugnata intimazione, e indicati in ricorso dal punto 5 al punto 13 di pagina 1 in data idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale (10/04/2018), l'opposizione deve ritenersi tardiva poiché proposta oltre il termine decadenziale di 40 giorni successivi all'avvenuta notifica degli avvisi di addebito oggetto dell'impugnata intimazione di pagamento e, dunque, inammissibile, essendo le difese inerenti il merito della pretesa contributiva;
b) quanto alle pretese contributive dell' l'eccezione di inammissibilità dell' non coglie CP_4 CP_2 nel segno, avendo la parte opponente fatto valere fatti estintivi successivi
2 alla notifica delle cartelle, quale il decorso del termine prescrizionale, e come tale non è soggetto a termine decadenziale: l' ha depositato CP_2 atti inerenti le notifiche delle cartelle, ma non anche atti interruttivi del termine prescrizionale decorso alla data di notifica dell'intimazione.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l'
[...]
, lamentando, con un unico ed articolato motivo, Parte_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha dichiarato prescritti i crediti contributivi dell senza tener conto degli atti interruttivi CP_4 ritualmente e tempestivamente notificati alla società originaria ricorrente.
3.1. Si è costituito in giudizio l' aderendo al gravame. CP_4 CP_
3.2. Si è costituito in giudizio l' aderendo al gravame e chiedendo una decisione in conformità alla legge.
3.3. Si è costituita in giudizio Controparte_1 resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
3.3.1. La ha proposto altresì appello Controparte_1 incidentale, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'intimazione di CP_ pagamento con riguardo alle cartelle trattandosi di opposizione all'esecuzione per la quale non vi è alcun termine decadenziale e dovendosi considerare prescritte le pretese contributive, in assenza di regolare notifica di atti interruttivi successiva alla notifica degli avvisi di addebito.
3.4. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
4. In via preliminare, ritiene la Corte che sia improcedibile l'appello incidentale proposto da non avendo Controparte_1 provveduto quest'ultima - non comparsa all'odierna udienza - al deposito della notifica dell'impugnazione incidentale alla parte appellante ed alle altre parti appellate, e, pertanto, non avendo fornito prova documentale in ordine a tale doveroso adempimento.
4.1. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, alla omissione della attività di notifica è collegata la sanzione di improcedibilità dell'impugnazione incidentale, pur tempestivamente proposta, non potendo il giudice, in attuazione del principio della ragionevole durata del processo, assegnare all'appellante incidentale un termine per provvedere a nuova notifica, e la suddetta improcedibilità è rilevabile d'ufficio trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. ex multiis Cass. Sez. L,
Sentenza n. 837 del 19/01/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 24742 del 19/10/2017, Cass. Sez. L, Sentenza n. 837 del 19/01/2016).
4.2. Dalla dichiarata improcedibilità dell'appello incidentale consegue che è precluso l'esame delle censure mosse dalla Controparte_1 avverso la sentenza di primo grado, ossia, in particolare, avverso la
[...] statuizione di rigetto della domanda con riguardo agli avvisi di addebito CP_ emessi dall' 5. Nel merito, ritiene la Corte che sia parzialmente fondato l'appello principale proposto dall . Parte_1
3 5.1. Con un unico motivo di gravame la predetta Agenzia sostiene che: i) era stata depositata in primo grado l'intimazione di pagamento n. 097 2018 90
22722244 000, notificata in data 10/04/2018 a mezzo PEC, con le relative ricevute di ricezione ed avvenuta consegna, relativa alle indicate cartelle oggetto di giudizio, con effetto interruttivo del termine di prescrizione;
ii) tale intimazione di pagamento era stata preceduta da ulteriori atti interruttivi, ed in particolare dall'intimazione di pagamento n. 097 201790
67047778 000 in data 19/09/2017 a mezzo PEC (indirizzo non valido), per la Orga quale era stata depositata la ricevuta di mancata consegna in formato .
e dall'intimazione di pagamento n. 097 2016 90 49891020 000 in data
28/10/2016 a mezzo PEC (indirizzo non valido), per la quale era stata depositata la ricevuta di mancata consegna in formato .eml; iii) per tali notifiche, tenuto conto della mancata consegna delle relative PEC ad indirizzo pur regolarmente censito, occorre considerare i documenti che si producono, in questo grado, ai fini della indispensabile dimostrazione del perfezionamento della loro notifica, e cioè: a) la visura storica della Camera di Commercio in ordine all'indirizzo PEC come depositato;
b) n. 2 attestazioni di deposito telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi dell'art. 7 quater del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con legge 1 dicembre 2016, n. 225, relative alle indicate intimazioni;
c) la raccomandata a.r. n. 67218940603-9 relativa alla comunicazione di avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, DPR n. 60271973, relativa alla intimazione n. 097 2016 90
49891020 000; d) la raccomandata a.r. n. 61454242075-3 relativa alla comunicazione di avviso di deposito della intimazione di pagamento n. 097
2017 90 67047778 000 presso con attestazione Organizzazione_2 recapito del 06/10/2017, tutti atti di cui si chiede l'acquisizione trattandosi di prove nuove ma indispensabili ai fini della decisione.
5.2. Osserva la Corte, in primo luogo, che l'intimazione di pagamento n. 097 2018 90227222 44000, pacificamente notificata in data 10/04/2018, risulta depositata in atti dall' in allegato alla Parte_1 memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e contiene un espresso e specifico riferimento a tutte le cartelle e avvisi di addebito oggetto del ricorso di primo grado;
diversamente, con riguardo alle intimazioni di pagamento n. 097 2017 90 67047778 000 e n. 097 2016 90 49891020 000, l' aveva depositato unicamente la notifica Parte_1 negativa, in quanto effettuata presso un indirizzo pec non valido.
5.2.1. Inoltre, in allegato al ricorso in appello, la parte appellante principale produce - tardivamente - soltanto taluni atti che dovrebbero dimostrare la regolare notifica di tali due precedenti intimazioni, ma non anche le intimazioni stesse.
5.3. Ne consegue, pertanto, che non risultano in atti elementi tali da rendere i suddetti atti di intimazione riconducibili alle cartelle esattoriali emesse dall' ovvero ai crediti da esse portati, non essendo tali atti prodotti per CP_4 intero, né potendosi rinvenire ulteriori documenti che consentano di
4 ricondurre le cartelle/avvisi oggetto di causa a queste due intimazioni del
2016 e del 2017.
5.4. Per tale ragione, non trattandosi di documenti indispensabili ai fini della decisione, deve ritenersi inammissibile la produzione ad opera dell'
[...]
degli atti sopra dettagliatamente indicati, in Parte_1 quanto depositati tardivamente soltanto con l'atto di appello (Cass. n.
24813/2022, Cass. 28439/2019).
5.5. Tuttavia, l'impugnazione proposta dall' Controparte_6
risulta fondata nella parte in cui lamenta l'errata affermazione
[...] del decorso del termine di prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'intimazione di pagamento del 10/04/2018 ma con riguardo alla sola cartella n. 097 2014 010885255500, in quanto originariamente notificata in data 25/07/2014. Non risulta, difatti, decorso il termine quinquennale tra la data della notifica della cartella e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, prodotta ritualmente nel presente giudizio.
5.6. Nè l'eccezione di prescrizione potrebbe essere respinta, contrariamente a quanto affermato da in ragione della mancata tempestiva CP_7 impugnazione della intimazione di pagamento, atto quest'ultimo relativamente al quale non può reputarsi applicabile il termine di cui all'art. 24, comma 5 d.lgs. 46/1999. A tale proposito è sufficiente osservare, con rilievo pienamente assorbente (a prescindere da ogni valutazione in ordine alla possibilità di estendere la preclusione eventualmente maturata a fatti estintivi, quali la prescrizione verificatisi in data successiva alla notifica delle cartelle), che non possono ritenersi applicabili, nella presente fattispecie, i principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla “funzione recuperatoria” della notifica dell'intimazione di pagamento (alla cui stregua nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata, cfr. Cass. n. 24506 del 30/11/2016 e giurisprudenza in esso richiamata). Trattasi, infatti, di principi giurisprudenziali affermati in caso di nullità della notifica della cartella prodromica e che risultano invece insuscettibili di applicazione alla diversa ipotesi (ricorrente invece nel presente caso di specie) in cui la cartella risulta essere stata regolarmente notificata al contribuente (il quale era quindi presumibilmente a conoscenza della esistenza del credito vantato dall'ente impositore relativamente al quale non aveva presentato tempestiva opposizione) e relativamente alla quale non si pone alcuna esigenza
“recuperatoria” dell'impugnazione non potuta esercitare (e dell'individuazione, a garanzia del destinatario della data di decorrenza del termine per impugnare) tanto più in relazione a fatti sopravvenuti quali l'estinzione per prescrizione maturata successivamente alla notifica della
5 cartella (cfr. sul punto sentenza della Corte di appello di Roma n. 1025/2023 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
5.7. In materia di riscossione di contributi previdenziali, deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione quella con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale (in funzione del recupero della impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella), deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo, ovvero si invochi la estinzione del rapporto obbligatorio previdenziale per fatti successivi alla notifica (“In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso
l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della
l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi” Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, conforme Cass. Sez. L,
Sentenza n. 4901 del 23/02/2021). Inoltre, avendo l'originario ricorrente eccepito altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati dall'agente della riscossione, la domanda è qualificabile come opposizione alla esecuzione, laddove il “petitum” è di accertamento dell'infondatezza, nel merito, della pretesa esecutiva da parte degli enti impositori, cioè della insussistenza in capo a questi ultimi del diritto di procedere alla riscossione coattiva.
6. Le considerazioni svolte comportano, dunque, il rigetto dell'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale, la riforma della sentenza di prime cure nei termini di cui in dispositivo.
7. L'esito complessivo della lite e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, dichiara improcedibile l'appello incidentale proposto da e, in parziale Controparte_8 accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, dichiara dovute da Controparte_8 anche le somme di cui alla cartella n. 097 2014
[...]
010885255500. Compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 23/11/2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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