Articolo 25 della Legge 23 novembre 1971, n. 1100
Articolo 24Articolo 26
Versione
7 gennaio 1972
Art. 25. (Prestazioni sanitarie)

L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo e' obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.
Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.
Entrata in vigore il 7 gennaio 1972