Art. 25. (Prestazioni sanitarie)
L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo e' obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.
Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.
L'iscrizione alla gestione prevista dal precedente articolo e' obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i familiari a carico indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 21 che non sono assistiti da altra forma obbligatoria di assicurazione o assistenza di malattia.
Le prestazioni spettano, nei casi di malattia od infortunio, quando l'iscritto e' in regola con il versamento dei contributi.