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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 03/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1953/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 1953/2022 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Di Parte_1 P.IVA_1
Giacomo, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di CP_1 C.F._1
Marco, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 16 L'APPELLANTE: “[…] si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e torna a contestare l'avversa comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle cui conclusioni ivi rassegnate. Eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte in violazione del divieto di ius novorum e torna altresì a contestare le deduzioni svolte da controparte all'udienza del 17 aprile 2023. Riserva in ogni caso di meglio controdedurre in sede di comparsa conclusionale”.
L'APPELLATA: “[…] Piaccia all'ill.mo Tribunale di Chieti, quale giudice dell'appello: 1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per tutti i motivi come riportati nella comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2023 che sono da ritenersi come integralmente richiamate e riprodotte, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Nel merito: rigettare l'appello siccome infondato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. La mattina del 18.9.19, alle ore 9:10 circa, si verificò a Ortona - nei pressi di una intersezione tra la strada comunale Torre Pizzis e l'area privata antistante il Residence “Cuore” - un incidente stradale tra una vettura Range Rover, di proprietà di , dalla stessa nell'occasione condotta ed CP_1
assicurata per la RCA dalla di seguito, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 ed una autovettura NA WI, di proprietà di , condotta nell'occasione da CP_2
. CP_3
2. Con citazione del gennaio 2021, la convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Chieti, , e e – dopo aver dedotto che la CP_2 CP_3 Parte_1
responsabilità del sinistro doveva ascriversi a colpa esclusiva della (per avere questa CP_3
travolto con il proprio veicolo, in ragione della velocità di guida non commisurata allo stato dei luoghi, la propria autovettura, la quale, nell'occasione, si trovava ferma, in posizione perpendicolare alla strada comunale Torre Pizzis, all'interno dell'area privata di pertinenza del Residence “Cuore”, ove l'esponente si era fermata sia per terminare le operazioni di sistemazione della cintura di sicurezza, sia per immettersi in sicurezza sulla richiamata strada comunale) – chiese la condanna di , Parte_1
pagina 2 di 16 ai sensi dell'art. 149, ult. comma, D.lgs. n. 209/2005, a risarcirle i danni patrimoniali subiti al mezzo
(pari ad €. 5.974,00 Iva compresa) e non patrimoniali alla salute (pari ad €. 300,00).
3. La il rimasero contumaci nel processo, in cui si costituì la , la CP_3 CP_2 Parte_1 quale – per quanto d'interesse – eccepì l'esistenza di una colpa esclusiva della nella CP_1
causazione del sinistro, per essersi la stessa immessa sulla strada comunale Torre Pizzis senza concedere la precedenza spettante alla vettura condotta dalla (come emergente – a dire CP_3
della convenuta – dai danni riportati da entrambe le autovetture) e, in subordine, il difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dalla controparte.
4. All'esito del processo (articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria, nel cui ambito furono escussi i testimoni indicati da parte attrice e venne espletata una CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro), il Giudice di Pace, con sentenza n. 293/2022, accolse integralmente la domanda risarcitoria della;
egli ritenne che dal processo fosse emersa la responsabilità esclusiva del CP_1
sinistro in capo alla la quale – nel percorrere il tratto rettilineo della strada comunale di CP_3
Ortona, con direzione di marcia nord-sud – aveva colpevolmente attinto la parte anteriore sinistra della vettura della , nell'occasione posta in stato di quiete sull'area privata antistante il Residence CP_1
“Cuore” e perpendicolarmente alla corsia di percorrenza della CP_3
5. La – nel proporre appello avverso la citata sentenza – ha denunciato: la erroneità Parte_1
della valutazione, operata dal Giudice di Pace, dei fatti dedotti e dei principi regolatori della disciplina dell'onus probandi; la natura esplorativa la CTU cinematica espletata in prime cure e la erroneità delle risultanze di quest'ultima nella ricostruzione della dinamica del sinistro;
la violazione dei principi di diritto in materia di procedura di indennizzo diretto;
la violazione dell'art. 2054 c.c., essendo certo che la proveniva da area privata per immettersi sulla strada pubblica e non avendo la stessa CP_1
fornito la prova di trovarsi in posizione di quiete al momento della collisione;
il difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso dalla controparte.
6. La – nel costituirsi nel giudizio di II grado – ha chiesto il rigetto del gravame (con CP_1
vittoria delle spese di lite), eccependo - in via preliminare - la inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi ed assumendo - nel merito - che il Giudice di Pace aveva correttamente accertato la ricorrenza di una responsabilità esclusiva della per la causazione del sinistro CP_3 oggetto di causa e che l'accertamento tecnico-peritale espletato dal Giudice, lungi dall'essere pagina 3 di 16 esplorativo, era stato necessario per dirimere le questioni “tecniche” (in contestazione tra le parti) attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
7. Il giudizio, articolatosi nella prima udienza e nella udienza di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello proposto da deve ritenersi ammissibile e fondato, in ragione delle Parte_1
considerazioni di seguito esposte.
A. La infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 342 c.p.c.
1. Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare della di inammissibilità CP_1 dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per asserito difetto di specificità dei motivi del gravame.
2. Infatti, l'atto di impugnazione contiene la denunzia, da parte della , di specifiche Parte_1 censure alla sentenza di I grado, (“[…] I Erronea valutazione dei fatti dedotti, dei principi di diritto derivanti e delle risultanze istruttorie: infondatezza della domanda risarcitoria […] II Erroneità della
CTU in punto di ricostruzione del sinistro […] III Violazione dei principi in materia di procedura di indennizzo diretto […] IV In subordine: violazione dell'art. 2054 cc […] V Sul quantum debeatur
[…]”), censure ciascuna delle quali motivata su argomentazioni fattuali e giuridiche (cfr. l'atto di appello).
3. A fronte di tali doglianze dell'appellante, la ha potuto articolare – nelle proprie difese di CP_1
II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto rispetto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
4. Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
pagina 4 di 16 seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 11/10/2006, n. 21745; Cass. civ.,
Sez. III, 18/09/2015, n. 18307; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2023, n. 2320; Cass. civ., Sez. III, 08/04/2024,
n. 9378).
B. L'oggetto della cognizione di merito del Giudice di seconde cure
1. Per effetto delle specifiche censure mosse dalla alla ricostruzione della dinamica del sinistro e Pt_1 delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti, a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità dell'incidente.
2. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
3. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
pagina 5 di 16 C. La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori da sinistro stradale
1. In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. ha - come è noto – “funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020).
2. Inoltre, “in tema di azione diretta nei confronti della propria Compagnia assicurativa ex art. 149,
D.lgs. n. 209/2005, è onere del danneggiato allegare e provare il fatto storico “sinistro stradale”, la esistenza del nesso eziologico tra l'evento (fatto illecito imputabile alla responsabilità esclusiva dell'altro conducente ovvero la corresponsabilità di entrambi ex art. 2043 e 2054 c.c.) ed il danno conseguenza lamentato, mentre grava sull'Ente assicurativo del vettore danneggiato la prova del
“caso fortuito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 14.3.13, n. 6559; Cass. civ., Sez. III, 12.6.12, n.
9528; Cass. civ., Sez. III, 9.12.10, n. 24860).
3. Del resto, facendo applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
“costituisce regola immanente nel nostro ordinamento processuale quella secondo cui chi propone la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento, sicché nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda va rigettata” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14.3.13, n. 6559; Cass. civ., Sez. III, 12.6.12, n. 9528; Cass. civ., Sez. III,
2.8.01, n. 10609).
D. La ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa
Fatte le summenzionate premesse, deve a questo punto procedersi alla ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto, alla luce delle risultanze processuali acquisite in prime cure.
D.1 La non rispondenza al vero dell'assunto della della verificazione del sinistro CP_1 all'interno dell'area privata del Parte_2
1. E' risultato non veritiero l'assunto in oggetto, con cui la – nella citazione e nel thema
[...] CP_1
decidendum di I grado – aveva perentoriamente sostenuto che la propria vettura si trovava “ferma,
pagina 6 di 16 all'interno dello spazio dell'area privata tra il cancello del Parte_3 all'interno dell'area di pertinenza della proprietà dell'intero e non stava effettuando Parte_4 alcuna operazione di immissione” nella adiacente strada comunale, quando ivi venne urtata dalla vettura NA WI della (cfr. pag 1, 3 e 6 della citazione). CP_3
2. Infatti, al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, come le fotografie (scattate dalla Polizia
Municipale intervenuta) della (pacifica) posizione di quiete assunta dai due veicoli dopo il sinistro dimostrano oggettivamente come la vettura AN Rover della avesse invero occupato, con CP_1
una porzione della propria parte anteriore, il tratto della strada comunale immediatamente adiacente alla citata area privata (cfr., in particolare, le quattro fotografie di pag. 56 delle numerazioni del fascicolo d'ufficio di I grado, che rivelano inequivocabilmente come la vettura AN Rover – al momento dell'impatto con la WI – avesse occupato la carreggiata della citata strada comunale sia con i pneumatici anteriori, risultanti, infatti, al di qua del cordolo in cemento armato posto a confine con detta strada, sia e di conseguenza con almeno due terzi della sagoma della parte anteriore della vettura, ossia con il paraurti anteriore, con i pneumatici anteriori e con buona parte del cofano anteriore;
per la conferma della circostanza per cui dette fotografie raffigurano la posizione dopo l'urto dei veicoli, che non vennero spostati in attesa dell'arrivo della Polizia Municipale, cfr. la testimonianza dell'AG ). Testimone_1
3. In secondo luogo, ulteriore conferma del fatto (già consacrato dalle summenzionate fotografie) che l'impatto tra i due veicoli avvenne non già “all'interno dello spazio dell'area privata tra il cancello del
Residence Cuore” (come sostenuto dall'attrice), bensì all'interno della carreggiata della adiacente strada comunale si rinviene nella testimonianza resa dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti relativamente allo stato dei luoghi e al posizionamento dei veicoli al momento del loro arrivo in loco
(cfr. la testimonianza dell'AG : “[…] Dalle fotografie che mi sono mostrate n. 11 e 12 la Tes_1
parte anteriore del mezzo era posizionata su un tratto di strada comunale… per la conferma del fatto che l'area privata terminava in corrispondenza del muro di cemento posto al fianco della carreggiata, cfr. la testimonianza di . Tes_2
4. In terzo luogo, la stessa , nel rendere, pochi minuti dopo il sinistro, alla Polizia CP_1
Municipale intervenuta in loco sommarie informazioni testimoniali, dichiarò: “[…] Preciso di essermi fermata su un'area privata evidenziata dalla pavimentazione in mattoni con la parte anteriore sulla
pagina 7 di 16 pubblica via per poter vedere meglio la strada per uscire in sicurezza… appena ferma sul bordo mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra...”
D.2 La conseguente violazione da parte della vettura della del diritto di precedenza della CP_1
vettura della CP_3
1. Dall'avvenuto accertamento del fatto (diverso da quello narrato dall'attrice in citazione) che l'impatto tra i due veicoli avvenne all'interno della carreggiata della strada comunale, coinvolgendo la vettura WI della che stava percorrendo detta strada) e la vettura della CP_3 CP_1
(la quale si era parzialmente immessa in essa, con la propria parte anteriore, provenendo dall' adiacente cortile privato, posto a confine con detta strada e alla destra rispetto alla vettura della CP_3 discende la conclusione per cui quest'ultima automobile era nell'occasione minuta del diritto di precedenza rispetto al veicolo della . CP_1
2. E 'infatti noto che, a norma dell'art. 145 (“Precedenza”), comma VI, del Codice della Strada, “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada […]”.
3. E' parimenti noto che, secondo il successivo art. 154 (“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre “) del Codice della Strada: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e devono cessare allorche' essa e' stata completata […]”).
4. Da quanto sopra consegue che, “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità
pagina 8 di 16 dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2864 del 06/02/2020).
In altri termini, “la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli" (Cass. civ., z. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del
20/06/2013; Cass, Pen., Sez. 4, 15 marzo 1995 n. 2648).
5. Nella specie, la imprudenza ed imperizia della – nell'occupare, con parte della propria CP_1
vettura, una porzione rilevante della carreggiata della strada comunale - è tanto più grave se si tiene conto del fatto che ella, nel compiere tale manovra, non aveva acquisito previamente alcuna visuale di detta carreggiata, in quanto visuale impedita dalla sagoma di un muretto in cemento adiacente all'area privata, posto alla sua sinistra, a pochi metri di distanza (cfr. le fotografie dello stato dei luoghi;
cfr. la
CTU cinematica espletata in I grado), tanto da accorgersi del sopraggiungere su detta strada della vettura WI soltanto a seguito dell'impatto tra i due veicoli (cfr. le Sit rese dall'attrice alla Polizia
Municipale: “[…] Mi fermavo sul bordo strada per poter impegnare la strada in direzione Ortona…
Appena ferma sul bordo, mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra e l'impatto inevitabile…; cfr. la
CTU cinematica espletata in I grado: “[…] È altresì possibile riferire che il reale campo visivo del conducente della AN Rover era completamente occultato (Vedasi foto n. 8) e che pertanto non vi era alcuna possibilità, per il conducente, di poter scorgere l'arrivo della NA WI”;
D.3 La responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla Pt_5
1. In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, “l'accertamento della colpa
[...]
esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”, sicchè “la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale può essere superato anche dall'accertamento in concreto che la condotta
pagina 9 di 16 di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013; Cass. n. 9550/2009).
Da quanto detto deriva che “la colpa esclusiva dell'automobilista per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene (come nella specie: ndr) nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra"
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 19/02/2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n.
3804).
2. Nella specie, come visto, è stata acquisita la prova del fatto che la – nell'immettersi da CP_1
una area privata nella adiacente strada comunale, così occupando con il proprio veicolo parte della relativa carreggiata - lo fece non solo non rispettando il diritto di precedenza dei veicoli (quale quello della che stavano marciando in detta carreggiata, ma lo fece altresì “alla cieca”, ossia CP_3 senza avere alcuna previa visuale di quella carreggiata (a causa della sagoma dell'adiacente muretto)
e, dunque, accorgendosi del sopraggiungere dell'altra vettura soltanto al momento dello scontro tra i due mezzi.
3. Ed al riguardo, come statuito dalla Suprema Corte, “l'affermazione dell'inesigibilità dall'autore dell'immissione su strada favorita di una previsione della condotta, quand'anche scorretta, di altri potenziali utenti di quest'ultima in ipotesi di visuale non libera è, infatti, errata in diritto: dovendo ribadirsi che una tale manovra deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa. In altri termini, se non è certo esigibile dal guidatore che sta svoltando a sinistra la condotta di vedere ciò che gli è precluso dalla visuale non libera, è invece del tutto esigibile che, proprio perché egli non è in grado, mancando di visuale libera, di acquisire certezza della circostanza che il tratto da impegnare sia libero, egli non si determini a compiere una manovra che, in tali circostanze, è massimamente imprudente” (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024).
Da quanto detto consegue che, “in tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante
pagina 10 di 16 e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).
4. Nel contempo, non è stata acquisita alcuna prova di una concomitante, colpevole, condotta di guida della CP_3
4.1 Infatti, l'assunto della per cui quella sopraggiunse “a una velocità non commisurata” CP_1
(cfr. pag. 2 della citazione in I grado), oltre ad essere generico (per mancata identificazione di cosa si intenda, in concreto, per “non commisurazione” della velocità), è rimasto privo di qualsivoglia elemento probatorio di sostegno ed anzi risulta smentito dal limitatissimo spazio di arresto della
WI, la quale – come dimostrano le fotografie dei veicoli in posizione di quiete post urto - si fermò dopo l'impatto sul margine sinistro della carreggiata (verso cui la aveva sterzato nel CP_3
tentativo di evitare lo scontro: cfr. la CTU), a circa due metri di distanza dal luogo del sinistro.
3.2 Inoltre, non sussiste - diversamente da quanto rilevato dal CTU - alcun elemento dal quale poter inferire che la presenza sulla carreggiata dell'ingombro pericolosamente creato dalla parte anteriore della vettura della fosse visibile dalla n tempo utile per evitare l'impatto con CP_1 CP_3
detto veicolo.
Infatti, va al riguardo rilevato, in primo luogo, come la stessa non abbia mai sostenuto né CP_1
di avere occupato, con la propria vettura, la carreggiata con un anticipo tale – rispetto al sopraggiungere in essa della vettura della da far risultare la presenza del proprio veicolo agli occhi degli CP_3
automobilisti che stessero percorrendo quella careggiata, né, di conseguenza, di avere potuto fare nella specie affidamento sulla cd. precedenza di fatto (per il principio per cui “la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo (del quale nella specie non vi è prova) da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della
pagina 11 di 16 precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8526 del
05/05/2004).
Per contro, la stessa – in occasione delle SIT rese, subito dopo il sinistro, agli Agenti della CP_1
Polizia Municipale – ha dichiarato che lo scontro tra le due vetture avvenne “appena” ella si era fermata sul bordo della strada (“Appena ferma sul bordo, mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra e
l'impatto inevitabile…”). Ella, quindi, non solo non ha mai sostenuto (né tanto meno ha provato) di avere occupato parte della carreggiata della strada comunale soltanto dopo essersi assicurata che sulla stessa non stessero sopraggiungendo altre vetture (si è visto infatti che la attrice ha infondatamente sostenuto che il sinistro si verificò all'interno dell'area privata ove ella sarebbe stata ferma a bordo del suo veicolo), ma ha espressamente riconosciuto di non avere mai visto che la vettura della CP_3
stesse percorrendo la strada comunale, fino al momento del sinistro tra le due vetture (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000; per il corollario per cui “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, cfr. Cass.
N. 4392/2000; Cass. N. 7878/2000).
3.3 Quanto appena rilevato comprova ulteriormente la assenza di colpa della per la CP_3 imprevedibilità ed inevitabilità, da parte della stessa, dell'ostacolo (porzione della parte anteriore della vettura della ) improvvisamente frappostosi sulla sua traiettoria di marcia: infatti, una volta CP_1 accertato (vd. dietro) che la vettura della (lungi dall'essersi arrestata all'interno della area CP_1
privata ovvero sul bordo della stessa) in realtà aveva già occupato, con buona parte della sua parte anteriore, la carreggiata della strada comunale (cfr. le fotografie prima indicate) ed essendo emerso dallo stesso racconto della che lo scontro tra i due veicoli avvenne appena quest'ultima CP_1
pagina 12 di 16 aveva fermato (su parte della carreggiata: ndr) la propria vettura, è evidente come la invasione della carreggiata da parte della vettura dell'attrice avvenne proprio mentre in essa stava sopraggiungendo la vettura della , sì da rendere impossibile per la stessa di evitare quel repentino ostacolo CP_4
sopraggiunto sulla sua traiettoria.
3.4 Da quanto sopra emerge, altresì, la assoluta erroneità del giudizio espresso dal CTU con le seguenti considerazioni: “[…] A seguito del riposizionamento della AN Rover è stato possibile desumere che
l'autovettura NA WI …nel percorrere via Torre Pizzis, nella direzione di marcia nord-sud, a circa 20,30 mt aveva sufficiente campo visivo per poter scorgere l'autovettura AN Rover targata
FM521AP, come desumibile dai rilievi peritali e documentabile dalla ritrazione fotografica n.
6-7 che seguono […] il conducente della NA WI poteva scorgere la presenza della parte anteriore dell'autovettura AN Rover già da una distanza di oltre 20 mt circa. In virtù di quanto sopra esposto è possibile presumere che il conducente della NA WI ha avuto modo di poter scorgere in lontananza la presenza della macchina;
pertanto, una condotta di guida più prudente avrebbe permesso di arrestare il mezzo in sicurezza poiché, come precedentemente detto, aveva la possibilità di avvistare da lontano (Vedasi foto n. 6) la presenza della AN Rover […]”.
Infatti, una tale conclusione (che il CTU ha tratto posizionando la vettura della nella stessa CP_1
posizione di quiete post urto di cui alle menzionate fotografie e una altra vettura sulla strada comunale,
a 20 metri di distanza da quella vettura: cfr. le fotografie dell' “esperimento tecnico” espletato) avrebbe avuto una qualche valenza tecnica ai fini di causa soltanto se in questa fosse stata acquisita la prova del fatto (nella specie, come visto, non solo non provato, ma neanche mai allegato dalla attrice) che la prima vettura occupò parte della carreggiata, per immettersi in essa, con un tempo di anticipo rilevante rispetto a quello in cui ivi sarebbe sopraggiunta la vettura della infatti, soltanto a fronte CP_3 della prova di una tale circostanza, potrebbe muoversi a quest'ultima un rimprovero di colpa per non avere rispettato la precedenza di fatto “azionata” dalla conducente del veicolo antagonista e, più in generale, per non avere evitato un ostacolo previsto ed evitabile.
Ma nella specie, come visto, non solo non vi è alcuna prova di quanto sopra, ma dalla stessa descrizione dei fatti resa nelle Sit dalla è emerso il fatto contrario, ossia che l'impatto tra i CP_1
due veicoli avvenne appena il veicolo della predetta si era fermato sulla carreggiata (vd. dietro), a dimostrazione, quindi, della circostanza che la immissione di quel veicolo nella traiettoria di marcia pagina 13 di 16 della vettura della fu repentino ed avvenne nello stesso istante in cui quest'ultima stava CP_4
sopraggiungendo su quel tratto di strada.
3.5 La CTU è risultata – al pari della sentenza del Giudice di Pace che l'ha “passivamente” recepita – totalmente contraddittoria (oltre che “eccentrica” rispetto ai fatti giuridicamente rilevanti ai fini di causa) anche nella parte in cui ha ritenuto che, al momento dello scontro tra i due veicoli, quello condotto dalla fosse fermo e non in movimento (“[…] le accentuate deformazioni CP_1
riportate sul parafango anteriore destro della NA WI, sicuramente maggiori per profondità rispetto alle deformazioni relative alla restante fiancata destra della WI, inducono a presumere che il conducente della AN Rover era molto probabilmente fermo;
[…] oltre alla evidente deformazione del parafango anteriore destro [della NA WI] risultano danni anche alla parte spigolare inferiore del cofano anteriore nonché delle strisciature alla parte laterale destra del paraurti anteriore le cui deformazioni vanno scemando verso la porta anteriore destra, e che l'anzidetto stato di fatto non può essere compatibile con un avanzamento dell'autovettura AN Rover la quale ha riportato solo un danno alla parte anteriore spigolare sinistra”; […] l'urto trasversale ed il relativo spostamento trasversale, di cui fa riferimento il consulente della parte convenuta, non può essere indice di un avanzamento dovuto all'autovettura AN Rover altrimenti la fiancata destra della WI avrebbe dovuto riportare ben più marcate deformazioni simili a quelle del parafango anteriore destro”; il danno al pneumatico anteriore sinistro [della NA WI] è riconducibile all'urto che la ruota anteriore destra ha subito urtando la parte spigolare del paraurti anteriore sinistro e che la repentina manovra di sterzata, unitamente alla trasmissione dell'urto sviluppatosi in modo assiale ha provocato il manifestato 'stallonamento' [dedotto dal CTP di ] proprio in virtù della Parte_1
circostanza che siamo in presenza di un urto spigolare concentrato su una superficie ristretta e non avvenuta sull'intera fiancata destra della WI che si sarebbe potuta manifestare solo in caso di un avanzamento della Range Rover, che di fatti non si è verificata”.
Infatti, deve al riguardo osservarsi, in primo luogo, che – una volta accertato (come nella specie) sia che la vettura della si immise “alla cieca”, con una porzione estesa della sua parte CP_1
anteriore, nel tratto di carreggiata della strada comunale, senza previamente verificare che detta carreggiata fosse libera, sia che, nel momento stesso di detta immissione, avvenne l'impatto tra le due vetture (a conferma della repentinità e pericolosità di quella occupazione di carreggiata, in quanto avvenuta proprio quando stava sopraggiungendo la vettura della – accertare CP_3
pagina 14 di 16 specificamente se – al momento dell'urto – il veicolo della (dopo aver occupato parte CP_1
della carreggiata) si fosse fermato o meno non ha alcun rilievo ai fini di causa: infatti, anche a voler ritenere che nella specie di fosse verificata la prima ipotesi, la colpa esclusiva della per il CP_1
sinistro permarrebbe, per avere quella comunque tenuto una condotta pericolosa, imperita e vietata
(occupazione improvvisa e alla cieca di parte della carreggiata della adiacente strada comunale, senza previamente verificare che detta carreggiata fosse libera, violando il diritto di precedenza dei veicoli transitanti su di essa, proprio al momento del passaggio di questi ultimi in quel tratto stradale).
Deve in secondo luogo osservarsi – ad abundantiam - come dall'esame oggettivo delle fotografie delle parti incidentate è oltremodo ragionevole trarre la conclusione che, in realtà, la vettura della
, al momento dell'impatto con la vettura della stesse in movimento: infatti, la CP_1 CP_3
evidente introflessione della parte anteriore della fiancata sinistra della (in particolare, CP_5
in corrispondenza del parafango anteriore sinistro e della parte della carrozzeria ad esso sovrastante) è indicativa (come motivatamente evidenziato in prime cure dal CTP della convenuta) di una forza d'urto proveniente da sinistra (lo spigolo anteriore sinistro della AN Rover) ed in movimento, sì da introflettere l'ostacolo da essa attinto.
*****
E) Conclusioni e disciplina delle spese di lite del giudizio di II grado
1. In conclusione, la valutazione congiunta di tutte le considerazioni sino ad ora espresse porta alla ascrizione della responsabilità del sinistro a colpa esclusiva della . CP_1
2. Pertanto, la sentenza di I grado va integralmente riformata, con rigetto delle domande di parte attrice.
3. La disciplina delle spese processuali del doppio grado di giudizio e delle spese di CTU segue, ex lege, la soccombenza della , con liquidazione come da dispositivo, applicando, quanto ai CP_1
compensi, per il giudizio di I grado (connotato dallo svolgimento di una complessa istruttoria) i parametri tabellari medi – all'epoca vigenti - delle cause di valore pari a quello di causa e – per il presente giudizio ( articolatosi in due sole udienza, senza attività istruttoria) nei parametri tabellari minimi.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al n. 1953/2022 R.G. avverso la sentenza n. 293/2022 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
In accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza di I grado
ACCERTA la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a . CP_1
Per l'effetto
ANNULLA la sentenza di I grado.
CONDANNA
al rimborso delle spese processuali del doppio grado di giudizio sostenute dalla CP_1
, che liquida – per il giudizio di I grado – in €. 1990,00 Controparte_6
per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 355,00 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
PONE le spese della CTU espletata in primo grado a carico di . CP_1
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 16 di 16
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. 1953/2022 R.G., promossa da:
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Remo Di Parte_1 P.IVA_1
Giacomo, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Di CP_1 C.F._1
Marco, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.2.25, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
pagina 1 di 16 L'APPELLANTE: “[…] si riporta all'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e torna a contestare l'avversa comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle cui conclusioni ivi rassegnate. Eccepisce l'inammissibilità della documentazione prodotta da controparte in violazione del divieto di ius novorum e torna altresì a contestare le deduzioni svolte da controparte all'udienza del 17 aprile 2023. Riserva in ogni caso di meglio controdedurre in sede di comparsa conclusionale”.
L'APPELLATA: “[…] Piaccia all'ill.mo Tribunale di Chieti, quale giudice dell'appello: 1) In via preliminare: dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per tutti i motivi come riportati nella comparsa di costituzione e risposta del 22.03.2023 che sono da ritenersi come integralmente richiamate e riprodotte, confermando la sentenza impugnata e condannando l'appellante al pagamento delle spese di giudizio. Nel merito: rigettare l'appello siccome infondato, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante al pagamento delle spese del giudizio. […]”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. La mattina del 18.9.19, alle ore 9:10 circa, si verificò a Ortona - nei pressi di una intersezione tra la strada comunale Torre Pizzis e l'area privata antistante il Residence “Cuore” - un incidente stradale tra una vettura Range Rover, di proprietà di , dalla stessa nell'occasione condotta ed CP_1
assicurata per la RCA dalla di seguito, per brevità, ) Parte_1 Parte_1 ed una autovettura NA WI, di proprietà di , condotta nell'occasione da CP_2
. CP_3
2. Con citazione del gennaio 2021, la convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di CP_1
Chieti, , e e – dopo aver dedotto che la CP_2 CP_3 Parte_1
responsabilità del sinistro doveva ascriversi a colpa esclusiva della (per avere questa CP_3
travolto con il proprio veicolo, in ragione della velocità di guida non commisurata allo stato dei luoghi, la propria autovettura, la quale, nell'occasione, si trovava ferma, in posizione perpendicolare alla strada comunale Torre Pizzis, all'interno dell'area privata di pertinenza del Residence “Cuore”, ove l'esponente si era fermata sia per terminare le operazioni di sistemazione della cintura di sicurezza, sia per immettersi in sicurezza sulla richiamata strada comunale) – chiese la condanna di , Parte_1
pagina 2 di 16 ai sensi dell'art. 149, ult. comma, D.lgs. n. 209/2005, a risarcirle i danni patrimoniali subiti al mezzo
(pari ad €. 5.974,00 Iva compresa) e non patrimoniali alla salute (pari ad €. 300,00).
3. La il rimasero contumaci nel processo, in cui si costituì la , la CP_3 CP_2 Parte_1 quale – per quanto d'interesse – eccepì l'esistenza di una colpa esclusiva della nella CP_1
causazione del sinistro, per essersi la stessa immessa sulla strada comunale Torre Pizzis senza concedere la precedenza spettante alla vettura condotta dalla (come emergente – a dire CP_3
della convenuta – dai danni riportati da entrambe le autovetture) e, in subordine, il difetto di prova dei danni patrimoniali e non patrimoniali pretesi dalla controparte.
4. All'esito del processo (articolatosi nelle fasi di trattazione e di istruttoria, nel cui ambito furono escussi i testimoni indicati da parte attrice e venne espletata una CTU per la ricostruzione della dinamica del sinistro), il Giudice di Pace, con sentenza n. 293/2022, accolse integralmente la domanda risarcitoria della;
egli ritenne che dal processo fosse emersa la responsabilità esclusiva del CP_1
sinistro in capo alla la quale – nel percorrere il tratto rettilineo della strada comunale di CP_3
Ortona, con direzione di marcia nord-sud – aveva colpevolmente attinto la parte anteriore sinistra della vettura della , nell'occasione posta in stato di quiete sull'area privata antistante il Residence CP_1
“Cuore” e perpendicolarmente alla corsia di percorrenza della CP_3
5. La – nel proporre appello avverso la citata sentenza – ha denunciato: la erroneità Parte_1
della valutazione, operata dal Giudice di Pace, dei fatti dedotti e dei principi regolatori della disciplina dell'onus probandi; la natura esplorativa la CTU cinematica espletata in prime cure e la erroneità delle risultanze di quest'ultima nella ricostruzione della dinamica del sinistro;
la violazione dei principi di diritto in materia di procedura di indennizzo diretto;
la violazione dell'art. 2054 c.c., essendo certo che la proveniva da area privata per immettersi sulla strada pubblica e non avendo la stessa CP_1
fornito la prova di trovarsi in posizione di quiete al momento della collisione;
il difetto di prova del danno patrimoniale e non patrimoniale preteso dalla controparte.
6. La – nel costituirsi nel giudizio di II grado – ha chiesto il rigetto del gravame (con CP_1
vittoria delle spese di lite), eccependo - in via preliminare - la inammissibilità dell'appello, per difetto di specificità dei motivi ed assumendo - nel merito - che il Giudice di Pace aveva correttamente accertato la ricorrenza di una responsabilità esclusiva della per la causazione del sinistro CP_3 oggetto di causa e che l'accertamento tecnico-peritale espletato dal Giudice, lungi dall'essere pagina 3 di 16 esplorativo, era stato necessario per dirimere le questioni “tecniche” (in contestazione tra le parti) attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
7. Il giudizio, articolatosi nella prima udienza e nella udienza di precisazione delle conclusioni, giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. L'appello proposto da deve ritenersi ammissibile e fondato, in ragione delle Parte_1
considerazioni di seguito esposte.
A. La infondatezza della eccezione preliminare della di inammissibilità dell'appello CP_1
ex art. 342 c.p.c.
1. Innanzitutto, deve essere rigettata la eccezione preliminare della di inammissibilità CP_1 dell'appello – ex art. 342 c.p.c. – per asserito difetto di specificità dei motivi del gravame.
2. Infatti, l'atto di impugnazione contiene la denunzia, da parte della , di specifiche Parte_1 censure alla sentenza di I grado, (“[…] I Erronea valutazione dei fatti dedotti, dei principi di diritto derivanti e delle risultanze istruttorie: infondatezza della domanda risarcitoria […] II Erroneità della
CTU in punto di ricostruzione del sinistro […] III Violazione dei principi in materia di procedura di indennizzo diretto […] IV In subordine: violazione dell'art. 2054 cc […] V Sul quantum debeatur
[…]”), censure ciascuna delle quali motivata su argomentazioni fattuali e giuridiche (cfr. l'atto di appello).
3. A fronte di tali doglianze dell'appellante, la ha potuto articolare – nelle proprie difese di CP_1
II grado – controdeduzioni in fatto ed in diritto rispetto a ciascuno degli assunti della controparte, così dimostrando di avere avuto piena contezza del thema decidendum del giudizio di gravame.
4. Ed è noto che, “essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte (come nella specie: ndr), anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche,
pagina 4 di 16 seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 11/10/2006, n. 21745; Cass. civ.,
Sez. III, 18/09/2015, n. 18307; Cass. civ., Sez. II, 25/01/2023, n. 2320; Cass. civ., Sez. III, 08/04/2024,
n. 9378).
B. L'oggetto della cognizione di merito del Giudice di seconde cure
1. Per effetto delle specifiche censure mosse dalla alla ricostruzione della dinamica del sinistro e Pt_1 delle relative responsabilità, operata dal Giudice di Pace, il Tribunale è chiamato all'esame delle risultanze processuali acquisite in prime cure, ai fini della verifica della correttezza o meno di quella ricostruzione e – in quest'ambito – ai fini della individuazione del soggetto, ovvero dei soggetti, a cui debba ascriversi la responsabilità, ovvero la corresponsabilità dell'incidente.
2. Al riguardo, è noto che “il Giudice di appello, pur in mancanza di specifiche deduzioni sul punto, deve valutare tutti gli elementi di prova acquisiti, quand'anche non presi in considerazione dal Giudice di primo grado, poiché in materia di prova vige il principio di acquisizione processuale, secondo il quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del
Giudice” (Cass. civ., Sez. II, 12.7.11, n. 15300; Cass. civ., 16.4.08, n. 9917; Cass. civ., 12.9.03, n.
13430; Cass. civ., 25.9.98, n. 9592), con conseguente “impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ormai assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte” (Cass. civ., Sez. VI-II, 14.9.12, n. 15480; Cass. civ., Sez.
L., 25.9.13, n. 21909).
3. E' parimenti noto che “il Giudice di secondo grado, per decidere la controversia sottoposta al suo riesame, può agire con piena libertà senza essere tenuto a seguire criticamente, punto per punto, la sentenza impugnata e quindi egli può, senza essere soggetto ad alcun vincolo, salva l'ipotesi che su taluni punti della controversia la sua indagine sia preclusa per essersi formata la cosa giudicata, non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche giungere alla medesima soluzione in forza di motivi e di considerazioni che il primo Giudice aveva trascurato e così sostituire totalmente la propria motivazione a quella della Sentenza di primo grado, pur confermandone il contenuto decisorio” (Cass. civ., Sez. V, 19.1.18, n. 1323).
pagina 5 di 16 C. La distribuzione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori da sinistro stradale
1. In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, cod. civ. ha - come è noto – “funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro”
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26004 del 05/12/2011; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7061 del 12/03/2020).
2. Inoltre, “in tema di azione diretta nei confronti della propria Compagnia assicurativa ex art. 149,
D.lgs. n. 209/2005, è onere del danneggiato allegare e provare il fatto storico “sinistro stradale”, la esistenza del nesso eziologico tra l'evento (fatto illecito imputabile alla responsabilità esclusiva dell'altro conducente ovvero la corresponsabilità di entrambi ex art. 2043 e 2054 c.c.) ed il danno conseguenza lamentato, mentre grava sull'Ente assicurativo del vettore danneggiato la prova del
“caso fortuito” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 14.3.13, n. 6559; Cass. civ., Sez. III, 12.6.12, n.
9528; Cass. civ., Sez. III, 9.12.10, n. 24860).
3. Del resto, facendo applicazione dei principi concernenti l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.,
“costituisce regola immanente nel nostro ordinamento processuale quella secondo cui chi propone la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un sinistro stradale, dei quali afferma essere responsabile il convenuto, deve dare prova del fatto storico, dell'evento dannoso e del nesso di causalità fra il fatto e l'evento, sicché nel caso di mancato assolvimento da parte del danneggiato del relativo onere probatorio la domanda va rigettata” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. III, 14.3.13, n. 6559; Cass. civ., Sez. III, 12.6.12, n. 9528; Cass. civ., Sez. III,
2.8.01, n. 10609).
D. La ricostruzione della dinamica del sinistro oggetto di causa
Fatte le summenzionate premesse, deve a questo punto procedersi alla ricostruzione della dinamica del sinistro in oggetto, alla luce delle risultanze processuali acquisite in prime cure.
D.1 La non rispondenza al vero dell'assunto della della verificazione del sinistro CP_1 all'interno dell'area privata del Parte_2
1. E' risultato non veritiero l'assunto in oggetto, con cui la – nella citazione e nel thema
[...] CP_1
decidendum di I grado – aveva perentoriamente sostenuto che la propria vettura si trovava “ferma,
pagina 6 di 16 all'interno dello spazio dell'area privata tra il cancello del Parte_3 all'interno dell'area di pertinenza della proprietà dell'intero e non stava effettuando Parte_4 alcuna operazione di immissione” nella adiacente strada comunale, quando ivi venne urtata dalla vettura NA WI della (cfr. pag 1, 3 e 6 della citazione). CP_3
2. Infatti, al riguardo deve rilevarsi, in primo luogo, come le fotografie (scattate dalla Polizia
Municipale intervenuta) della (pacifica) posizione di quiete assunta dai due veicoli dopo il sinistro dimostrano oggettivamente come la vettura AN Rover della avesse invero occupato, con CP_1
una porzione della propria parte anteriore, il tratto della strada comunale immediatamente adiacente alla citata area privata (cfr., in particolare, le quattro fotografie di pag. 56 delle numerazioni del fascicolo d'ufficio di I grado, che rivelano inequivocabilmente come la vettura AN Rover – al momento dell'impatto con la WI – avesse occupato la carreggiata della citata strada comunale sia con i pneumatici anteriori, risultanti, infatti, al di qua del cordolo in cemento armato posto a confine con detta strada, sia e di conseguenza con almeno due terzi della sagoma della parte anteriore della vettura, ossia con il paraurti anteriore, con i pneumatici anteriori e con buona parte del cofano anteriore;
per la conferma della circostanza per cui dette fotografie raffigurano la posizione dopo l'urto dei veicoli, che non vennero spostati in attesa dell'arrivo della Polizia Municipale, cfr. la testimonianza dell'AG ). Testimone_1
3. In secondo luogo, ulteriore conferma del fatto (già consacrato dalle summenzionate fotografie) che l'impatto tra i due veicoli avvenne non già “all'interno dello spazio dell'area privata tra il cancello del
Residence Cuore” (come sostenuto dall'attrice), bensì all'interno della carreggiata della adiacente strada comunale si rinviene nella testimonianza resa dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti relativamente allo stato dei luoghi e al posizionamento dei veicoli al momento del loro arrivo in loco
(cfr. la testimonianza dell'AG : “[…] Dalle fotografie che mi sono mostrate n. 11 e 12 la Tes_1
parte anteriore del mezzo era posizionata su un tratto di strada comunale… per la conferma del fatto che l'area privata terminava in corrispondenza del muro di cemento posto al fianco della carreggiata, cfr. la testimonianza di . Tes_2
4. In terzo luogo, la stessa , nel rendere, pochi minuti dopo il sinistro, alla Polizia CP_1
Municipale intervenuta in loco sommarie informazioni testimoniali, dichiarò: “[…] Preciso di essermi fermata su un'area privata evidenziata dalla pavimentazione in mattoni con la parte anteriore sulla
pagina 7 di 16 pubblica via per poter vedere meglio la strada per uscire in sicurezza… appena ferma sul bordo mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra...”
D.2 La conseguente violazione da parte della vettura della del diritto di precedenza della CP_1
vettura della CP_3
1. Dall'avvenuto accertamento del fatto (diverso da quello narrato dall'attrice in citazione) che l'impatto tra i due veicoli avvenne all'interno della carreggiata della strada comunale, coinvolgendo la vettura WI della che stava percorrendo detta strada) e la vettura della CP_3 CP_1
(la quale si era parzialmente immessa in essa, con la propria parte anteriore, provenendo dall' adiacente cortile privato, posto a confine con detta strada e alla destra rispetto alla vettura della CP_3 discende la conclusione per cui quest'ultima automobile era nell'occasione minuta del diritto di precedenza rispetto al veicolo della . CP_1
2. E 'infatti noto che, a norma dell'art. 145 (“Precedenza”), comma VI, del Codice della Strada, “Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada […]”.
3. E' parimenti noto che, secondo il successivo art. 154 (“Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre “) del Codice della Strada: “1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e devono cessare allorche' essa e' stata completata […]”).
4. Da quanto sopra consegue che, “in tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta la manovra di immissione (e non soltanto in prossimità
pagina 8 di 16 dell'incrocio), astenendosi dal compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli” (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2864 del 06/02/2020).
In altri termini, “la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si porgano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela e avvedutezza, affinché non vi siano collisioni tra veicoli" (Cass. civ., z. 6 - 3, Ordinanza n. 15504 del
20/06/2013; Cass, Pen., Sez. 4, 15 marzo 1995 n. 2648).
5. Nella specie, la imprudenza ed imperizia della – nell'occupare, con parte della propria CP_1
vettura, una porzione rilevante della carreggiata della strada comunale - è tanto più grave se si tiene conto del fatto che ella, nel compiere tale manovra, non aveva acquisito previamente alcuna visuale di detta carreggiata, in quanto visuale impedita dalla sagoma di un muretto in cemento adiacente all'area privata, posto alla sua sinistra, a pochi metri di distanza (cfr. le fotografie dello stato dei luoghi;
cfr. la
CTU cinematica espletata in I grado), tanto da accorgersi del sopraggiungere su detta strada della vettura WI soltanto a seguito dell'impatto tra i due veicoli (cfr. le Sit rese dall'attrice alla Polizia
Municipale: “[…] Mi fermavo sul bordo strada per poter impegnare la strada in direzione Ortona…
Appena ferma sul bordo, mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra e l'impatto inevitabile…; cfr. la
CTU cinematica espletata in I grado: “[…] È altresì possibile riferire che il reale campo visivo del conducente della AN Rover era completamente occultato (Vedasi foto n. 8) e che pertanto non vi era alcuna possibilità, per il conducente, di poter scorgere l'arrivo della NA WI”;
D.3 La responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla Pt_5
1. In tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, “l'accertamento della colpa
[...]
esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione dell'incidente - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente”, sicchè “la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti costituisce criterio di distribuzione della responsabilità, il quale può essere superato anche dall'accertamento in concreto che la condotta
pagina 9 di 16 di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorbente nella produzione dell'evento dannoso”
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21130 del 16/09/2013; Cass. n. 9550/2009).
Da quanto detto deriva che “la colpa esclusiva dell'automobilista per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene (come nella specie: ndr) nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra"
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4055 del 19/02/2009; Cass. 18/02/1998, n. 1724; Cass. 11/11/1975, n.
3804).
2. Nella specie, come visto, è stata acquisita la prova del fatto che la – nell'immettersi da CP_1
una area privata nella adiacente strada comunale, così occupando con il proprio veicolo parte della relativa carreggiata - lo fece non solo non rispettando il diritto di precedenza dei veicoli (quale quello della che stavano marciando in detta carreggiata, ma lo fece altresì “alla cieca”, ossia CP_3 senza avere alcuna previa visuale di quella carreggiata (a causa della sagoma dell'adiacente muretto)
e, dunque, accorgendosi del sopraggiungere dell'altra vettura soltanto al momento dello scontro tra i due mezzi.
3. Ed al riguardo, come statuito dalla Suprema Corte, “l'affermazione dell'inesigibilità dall'autore dell'immissione su strada favorita di una previsione della condotta, quand'anche scorretta, di altri potenziali utenti di quest'ultima in ipotesi di visuale non libera è, infatti, errata in diritto: dovendo ribadirsi che una tale manovra deve aver luogo solo quando, oltre ad ogni cautela imposta dalle circostanze, sia libera la visuale di tutto il tratto di strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale che gli consenta di accertare in tempo utile l'eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita e comunque necessaria per completare la manovra stessa. In altri termini, se non è certo esigibile dal guidatore che sta svoltando a sinistra la condotta di vedere ciò che gli è precluso dalla visuale non libera, è invece del tutto esigibile che, proprio perché egli non è in grado, mancando di visuale libera, di acquisire certezza della circostanza che il tratto da impegnare sia libero, egli non si determini a compiere una manovra che, in tali circostanze, è massimamente imprudente” (Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 1992 del 18/01/2024).
Da quanto detto consegue che, “in tema di circolazione stradale, il conducente che intende eseguire una svolta a sinistra deve astenersi dall'iniziarla, se non ha una chiara visione della strada retrostante
pagina 10 di 16 e non riesce ad accertarsi della possibilità di eseguire la manovra senza pericolo o intralcio” (Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 14791 del 27/05/2024: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso la responsabilità, per il decesso di un motociclista, del conducente di un'autovettura, inserita in una colonna di veicoli, che, nell'eseguire una manovra di svolta a sinistra, aveva tagliato la strada al ciclomotore in fase di sorpasso, non avendolo potuto vedere sopraggiungere perché la visuale retrostante era ostruita dalla sagoma del furgone che la seguiva).
4. Nel contempo, non è stata acquisita alcuna prova di una concomitante, colpevole, condotta di guida della CP_3
4.1 Infatti, l'assunto della per cui quella sopraggiunse “a una velocità non commisurata” CP_1
(cfr. pag. 2 della citazione in I grado), oltre ad essere generico (per mancata identificazione di cosa si intenda, in concreto, per “non commisurazione” della velocità), è rimasto privo di qualsivoglia elemento probatorio di sostegno ed anzi risulta smentito dal limitatissimo spazio di arresto della
WI, la quale – come dimostrano le fotografie dei veicoli in posizione di quiete post urto - si fermò dopo l'impatto sul margine sinistro della carreggiata (verso cui la aveva sterzato nel CP_3
tentativo di evitare lo scontro: cfr. la CTU), a circa due metri di distanza dal luogo del sinistro.
3.2 Inoltre, non sussiste - diversamente da quanto rilevato dal CTU - alcun elemento dal quale poter inferire che la presenza sulla carreggiata dell'ingombro pericolosamente creato dalla parte anteriore della vettura della fosse visibile dalla n tempo utile per evitare l'impatto con CP_1 CP_3
detto veicolo.
Infatti, va al riguardo rilevato, in primo luogo, come la stessa non abbia mai sostenuto né CP_1
di avere occupato, con la propria vettura, la carreggiata con un anticipo tale – rispetto al sopraggiungere in essa della vettura della da far risultare la presenza del proprio veicolo agli occhi degli CP_3
automobilisti che stessero percorrendo quella careggiata, né, di conseguenza, di avere potuto fare nella specie affidamento sulla cd. precedenza di fatto (per il principio per cui “la precedenza di fatto può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tale anticipo (del quale nella specie non vi è prova) da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Ne consegue che l'onere di provare la sussistenza della
pagina 11 di 16 precedenza di fatto incombe su chi se ne giova” (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8526 del
05/05/2004).
Per contro, la stessa – in occasione delle SIT rese, subito dopo il sinistro, agli Agenti della CP_1
Polizia Municipale – ha dichiarato che lo scontro tra le due vetture avvenne “appena” ella si era fermata sul bordo della strada (“Appena ferma sul bordo, mi sono vista arrivare un veicolo da sinistra e
l'impatto inevitabile…”). Ella, quindi, non solo non ha mai sostenuto (né tanto meno ha provato) di avere occupato parte della carreggiata della strada comunale soltanto dopo essersi assicurata che sulla stessa non stessero sopraggiungendo altre vetture (si è visto infatti che la attrice ha infondatamente sostenuto che il sinistro si verificò all'interno dell'area privata ove ella sarebbe stata ferma a bordo del suo veicolo), ma ha espressamente riconosciuto di non avere mai visto che la vettura della CP_3
stesse percorrendo la strada comunale, fino al momento del sinistro tra le due vetture (per il generale principio per cui “il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare”, cfr. Cass. N. 15142/2003; Cass. Sezioni Unite: N. 1099 del 1998); per il principio per cui
“l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta
l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000; per il corollario per cui “poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato”, cfr. Cass.
N. 4392/2000; Cass. N. 7878/2000).
3.3 Quanto appena rilevato comprova ulteriormente la assenza di colpa della per la CP_3 imprevedibilità ed inevitabilità, da parte della stessa, dell'ostacolo (porzione della parte anteriore della vettura della ) improvvisamente frappostosi sulla sua traiettoria di marcia: infatti, una volta CP_1 accertato (vd. dietro) che la vettura della (lungi dall'essersi arrestata all'interno della area CP_1
privata ovvero sul bordo della stessa) in realtà aveva già occupato, con buona parte della sua parte anteriore, la carreggiata della strada comunale (cfr. le fotografie prima indicate) ed essendo emerso dallo stesso racconto della che lo scontro tra i due veicoli avvenne appena quest'ultima CP_1
pagina 12 di 16 aveva fermato (su parte della carreggiata: ndr) la propria vettura, è evidente come la invasione della carreggiata da parte della vettura dell'attrice avvenne proprio mentre in essa stava sopraggiungendo la vettura della , sì da rendere impossibile per la stessa di evitare quel repentino ostacolo CP_4
sopraggiunto sulla sua traiettoria.
3.4 Da quanto sopra emerge, altresì, la assoluta erroneità del giudizio espresso dal CTU con le seguenti considerazioni: “[…] A seguito del riposizionamento della AN Rover è stato possibile desumere che
l'autovettura NA WI …nel percorrere via Torre Pizzis, nella direzione di marcia nord-sud, a circa 20,30 mt aveva sufficiente campo visivo per poter scorgere l'autovettura AN Rover targata
FM521AP, come desumibile dai rilievi peritali e documentabile dalla ritrazione fotografica n.
6-7 che seguono […] il conducente della NA WI poteva scorgere la presenza della parte anteriore dell'autovettura AN Rover già da una distanza di oltre 20 mt circa. In virtù di quanto sopra esposto è possibile presumere che il conducente della NA WI ha avuto modo di poter scorgere in lontananza la presenza della macchina;
pertanto, una condotta di guida più prudente avrebbe permesso di arrestare il mezzo in sicurezza poiché, come precedentemente detto, aveva la possibilità di avvistare da lontano (Vedasi foto n. 6) la presenza della AN Rover […]”.
Infatti, una tale conclusione (che il CTU ha tratto posizionando la vettura della nella stessa CP_1
posizione di quiete post urto di cui alle menzionate fotografie e una altra vettura sulla strada comunale,
a 20 metri di distanza da quella vettura: cfr. le fotografie dell' “esperimento tecnico” espletato) avrebbe avuto una qualche valenza tecnica ai fini di causa soltanto se in questa fosse stata acquisita la prova del fatto (nella specie, come visto, non solo non provato, ma neanche mai allegato dalla attrice) che la prima vettura occupò parte della carreggiata, per immettersi in essa, con un tempo di anticipo rilevante rispetto a quello in cui ivi sarebbe sopraggiunta la vettura della infatti, soltanto a fronte CP_3 della prova di una tale circostanza, potrebbe muoversi a quest'ultima un rimprovero di colpa per non avere rispettato la precedenza di fatto “azionata” dalla conducente del veicolo antagonista e, più in generale, per non avere evitato un ostacolo previsto ed evitabile.
Ma nella specie, come visto, non solo non vi è alcuna prova di quanto sopra, ma dalla stessa descrizione dei fatti resa nelle Sit dalla è emerso il fatto contrario, ossia che l'impatto tra i CP_1
due veicoli avvenne appena il veicolo della predetta si era fermato sulla carreggiata (vd. dietro), a dimostrazione, quindi, della circostanza che la immissione di quel veicolo nella traiettoria di marcia pagina 13 di 16 della vettura della fu repentino ed avvenne nello stesso istante in cui quest'ultima stava CP_4
sopraggiungendo su quel tratto di strada.
3.5 La CTU è risultata – al pari della sentenza del Giudice di Pace che l'ha “passivamente” recepita – totalmente contraddittoria (oltre che “eccentrica” rispetto ai fatti giuridicamente rilevanti ai fini di causa) anche nella parte in cui ha ritenuto che, al momento dello scontro tra i due veicoli, quello condotto dalla fosse fermo e non in movimento (“[…] le accentuate deformazioni CP_1
riportate sul parafango anteriore destro della NA WI, sicuramente maggiori per profondità rispetto alle deformazioni relative alla restante fiancata destra della WI, inducono a presumere che il conducente della AN Rover era molto probabilmente fermo;
[…] oltre alla evidente deformazione del parafango anteriore destro [della NA WI] risultano danni anche alla parte spigolare inferiore del cofano anteriore nonché delle strisciature alla parte laterale destra del paraurti anteriore le cui deformazioni vanno scemando verso la porta anteriore destra, e che l'anzidetto stato di fatto non può essere compatibile con un avanzamento dell'autovettura AN Rover la quale ha riportato solo un danno alla parte anteriore spigolare sinistra”; […] l'urto trasversale ed il relativo spostamento trasversale, di cui fa riferimento il consulente della parte convenuta, non può essere indice di un avanzamento dovuto all'autovettura AN Rover altrimenti la fiancata destra della WI avrebbe dovuto riportare ben più marcate deformazioni simili a quelle del parafango anteriore destro”; il danno al pneumatico anteriore sinistro [della NA WI] è riconducibile all'urto che la ruota anteriore destra ha subito urtando la parte spigolare del paraurti anteriore sinistro e che la repentina manovra di sterzata, unitamente alla trasmissione dell'urto sviluppatosi in modo assiale ha provocato il manifestato 'stallonamento' [dedotto dal CTP di ] proprio in virtù della Parte_1
circostanza che siamo in presenza di un urto spigolare concentrato su una superficie ristretta e non avvenuta sull'intera fiancata destra della WI che si sarebbe potuta manifestare solo in caso di un avanzamento della Range Rover, che di fatti non si è verificata”.
Infatti, deve al riguardo osservarsi, in primo luogo, che – una volta accertato (come nella specie) sia che la vettura della si immise “alla cieca”, con una porzione estesa della sua parte CP_1
anteriore, nel tratto di carreggiata della strada comunale, senza previamente verificare che detta carreggiata fosse libera, sia che, nel momento stesso di detta immissione, avvenne l'impatto tra le due vetture (a conferma della repentinità e pericolosità di quella occupazione di carreggiata, in quanto avvenuta proprio quando stava sopraggiungendo la vettura della – accertare CP_3
pagina 14 di 16 specificamente se – al momento dell'urto – il veicolo della (dopo aver occupato parte CP_1
della carreggiata) si fosse fermato o meno non ha alcun rilievo ai fini di causa: infatti, anche a voler ritenere che nella specie di fosse verificata la prima ipotesi, la colpa esclusiva della per il CP_1
sinistro permarrebbe, per avere quella comunque tenuto una condotta pericolosa, imperita e vietata
(occupazione improvvisa e alla cieca di parte della carreggiata della adiacente strada comunale, senza previamente verificare che detta carreggiata fosse libera, violando il diritto di precedenza dei veicoli transitanti su di essa, proprio al momento del passaggio di questi ultimi in quel tratto stradale).
Deve in secondo luogo osservarsi – ad abundantiam - come dall'esame oggettivo delle fotografie delle parti incidentate è oltremodo ragionevole trarre la conclusione che, in realtà, la vettura della
, al momento dell'impatto con la vettura della stesse in movimento: infatti, la CP_1 CP_3
evidente introflessione della parte anteriore della fiancata sinistra della (in particolare, CP_5
in corrispondenza del parafango anteriore sinistro e della parte della carrozzeria ad esso sovrastante) è indicativa (come motivatamente evidenziato in prime cure dal CTP della convenuta) di una forza d'urto proveniente da sinistra (lo spigolo anteriore sinistro della AN Rover) ed in movimento, sì da introflettere l'ostacolo da essa attinto.
*****
E) Conclusioni e disciplina delle spese di lite del giudizio di II grado
1. In conclusione, la valutazione congiunta di tutte le considerazioni sino ad ora espresse porta alla ascrizione della responsabilità del sinistro a colpa esclusiva della . CP_1
2. Pertanto, la sentenza di I grado va integralmente riformata, con rigetto delle domande di parte attrice.
3. La disciplina delle spese processuali del doppio grado di giudizio e delle spese di CTU segue, ex lege, la soccombenza della , con liquidazione come da dispositivo, applicando, quanto ai CP_1
compensi, per il giudizio di I grado (connotato dallo svolgimento di una complessa istruttoria) i parametri tabellari medi – all'epoca vigenti - delle cause di valore pari a quello di causa e – per il presente giudizio ( articolatosi in due sole udienza, senza attività istruttoria) nei parametri tabellari minimi.
pagina 15 di 16
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado, iscritta al n. 1953/2022 R.G. avverso la sentenza n. 293/2022 del Giudice di Pace di Chieti, ogni contraria istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così decide:
In accoglimento dell'appello ed in riforma integrale della sentenza di I grado
ACCERTA la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a . CP_1
Per l'effetto
ANNULLA la sentenza di I grado.
CONDANNA
al rimborso delle spese processuali del doppio grado di giudizio sostenute dalla CP_1
, che liquida – per il giudizio di I grado – in €. 1990,00 Controparte_6
per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge e – per il presente giudizio – in €. 355,00 per esborsi ed €. 2.540,00 per compensi, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese, oltre altri accessori di legge.
PONE le spese della CTU espletata in primo grado a carico di . CP_1
RIGETTA tutte le altre domande ed eccezioni.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 3.6.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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