TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/11/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3970/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Matraini,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Mascini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 29.7-23.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 12.6.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagna (GE) il 23.7.2015, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 3.10.2017) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, ubicata in Casarza Ligure (GE), Via Bruschi 7, di proprietà esclusiva della
Signora resterà assegnata a quest'ultima con gli arredi e corredi che la CP_1
compongono;
III. Il Signor si trasferirà a vivere nell'immobile recentemente acquistato in Parte_1
Casarza Ligure (GE), Via Verici 4/B, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso, prelevando dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli ulteriori beni di sua spettanza;
IV. Le parti dichiarano di non avere nulla da richiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altra essendo entrambe autosufficienti sotto il profilo logistico ed economico e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o a qualsivoglia altra contribuzione economica;
V. Il figlio minorenne (c.f. ), è affidato in via condivisa ai Persona_2 C.F._3
genitori con residenza anagrafica presso la casa materna, e regime di frequentazione paritario, come infra disciplinato;
VI. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché il figlio stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le informazioni che riguardano la vita del figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di quest'ultimo; le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio (ad esempio orientamento religioso, scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con il minore in quel momento.
VII. Il regime di frequentazione sarà regolato come segue, fatti salvi diversi accordi in base alle rispettive esigenze di lavoro e/o alle esigenze del figlio:
3 a. a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola (o al consueto orario di uscita d scuola in caso di sospensione dell'attività didattica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio del genitore di spettanza al consueto orario di ingresso scolastico;
b. il lunedì dall'uscita da scuola (o al consueto orario di uscita da scuola) sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (o presso il domicilio del genitore di spettanza) con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il precedente fine settimana;
c. il mercoledì dall'uscita da scuola (o al consueto orario di uscita da scuola) sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio del genitore di spettanza con il genitore con il quale il figlio ha trascorso il precedente week-end;
d. Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio almeno due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo varrà il regime ordinario come sopra dettagliato;
e. Nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, e salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, per il resto varrà il regime ordinario;
f. ad anni alterni, le festività pasquali o la settimana bianca;
g. Tutte le altre festività civili e religiose sempre in base al criterio dell'alternanza;
h. Il compleanno del figlio, salvo diversi accordi tra i genitori, verrà festeggiato con entrambi i genitori, diversamente varrà il criterio dell'alternanza annuale;
i. Il padre e la madre trascorreranno con il figlio il giorno del loro compleanno, nonché, rispettivamente, la Festa del Papà e la Festa della Mamma;
j. Nel caso in cui i giorni di festività (Natale e/o S. Stefano, ulteriori festività civili o religiose, compleanni), nonché le festività pasquali e/o la settimana bianca, ricadano in giorni di competenza dell'altro genitore, non si farà luogo a recupero, salvi diversi accordi;
k. I genitori si impegnano a comunicarsi località e recapiti ove condurranno il figlio nei rispettivi tempi di vacanza;
4 l. Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con il figlio contattandolo telefonicamente e/o con videochiamata almeno una volta al giorno (tra le 19 e le 20);
m. Entrami i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita del figlio, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, recite, saggi, gare sportive, primo giorno di asilo e/o scuola, visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini;
n. In ipotesi di assenza e/o di impossibilità e/o impedimento di un genitore di occuparsi del minore nei tempi di relativa spettanza (per trasferte lavorative e/o malattia e/o altre ragioni), l'altro genitore avrà diritto (ove disponibile) ad occuparsi in via esclusiva del figlio in sostituzione del genitore assente e/o impedito;
VIII. Ciascun genitore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, provvederà al mantenimento diretto del figlio stesso, per quanto attiene le spese di vitto e la quota parte di spese abitative;
IX. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, come previste nel verbale ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, Sez.
IV civile in data 15.09.16 che sottoscritto da entrambe le parti si allega al presente ricorso affinché ne formi parte integrante ed essenziale (doc. n. 7) ed al quale le parti stesse faranno riferimento anche per l'individuazione delle categorie di spese che richiedono il preventivo accordo e di quelle che ne prescindono;
essi, inoltre, ripartiranno nella misura del 50% tutte le ulteriori spese relative al mantenimento ordinario (ivi compresa la mensa scolastica), con la sola esclusione delle spese indicate alla precedente clausola VIII alle quali ciascuna parte provvederà direttamente;
X. A tal fine i coniugi verseranno mensilmente, entro i primi 5 giorni di ogni mese, su un conto corrente cointestato (ed esclusivamente destinato all'assolvimento delle spese indicate alla precedente clausola IX) l'importo di euro 250,00 ciascuno, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_ XI. L'assegno Unico per il figlio erogato dall' sarà ripartito come per legge;
XII. Spese compensate”;
5 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 10, parte II, serie A, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paola Matraini,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Mascini;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 29.7-23.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.7.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto, depositato il 12.6.2025, con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1 rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Lavagna (GE) il 23.7.2015, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore
(nato dall'unione coniugale il 3.10.2017) e non ponendosi in contrasto con norme Per_1
imperative o di ordine pubblico;
3. rilevato che i ricorrenti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente (secondo l'interpretazione di essa fornita dalla prevalente giurisprudenza [cfr. Cass., sez. I, 16.10.2023, n. 28727], cui questo collegio intende dare continuità) – hanno congiuntamente richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisca il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale
- pronuncia la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
2 - omologa (nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati:
“I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
II. La casa coniugale, ubicata in Casarza Ligure (GE), Via Bruschi 7, di proprietà esclusiva della
Signora resterà assegnata a quest'ultima con gli arredi e corredi che la CP_1
compongono;
III. Il Signor si trasferirà a vivere nell'immobile recentemente acquistato in Parte_1
Casarza Ligure (GE), Via Verici 4/B, entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione del presente ricorso, prelevando dalla casa coniugale i propri effetti personali e gli ulteriori beni di sua spettanza;
IV. Le parti dichiarano di non avere nulla da richiedere e/o pretendere l'una nei confronti dell'altra essendo entrambe autosufficienti sotto il profilo logistico ed economico e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e/o a qualsivoglia altra contribuzione economica;
V. Il figlio minorenne (c.f. ), è affidato in via condivisa ai Persona_2 C.F._3
genitori con residenza anagrafica presso la casa materna, e regime di frequentazione paritario, come infra disciplinato;
VI. I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché ciascuno possa mantenere con il figlio un rapporto equilibrato e continuativo ad affinché il figlio stesso possa ricevere da ciascun genitore cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, i genitori si obbligano ed impegnano al dialogo, alla massima collaborazione ed alla condivisione di tutte le informazioni che riguardano la vita del figlio (es. scuola, insegnanti, attività, amici ecc.) nell'interesse di quest'ultimo; le decisioni di maggiore importanza che riguardano il figlio (ad esempio orientamento religioso, scelta della scuola e/o dell'indirizzo scolastico, attività sportive ecc.) verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del figlio stesso. Le decisioni di mera quotidianità verranno assunte dal genitore che si trova con il minore in quel momento.
VII. Il regime di frequentazione sarà regolato come segue, fatti salvi diversi accordi in base alle rispettive esigenze di lavoro e/o alle esigenze del figlio:
3 a. a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita della scuola (o al consueto orario di uscita d scuola in caso di sospensione dell'attività didattica) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio del genitore di spettanza al consueto orario di ingresso scolastico;
b. il lunedì dall'uscita da scuola (o al consueto orario di uscita da scuola) sino al mercoledì mattina con accompagnamento a scuola (o presso il domicilio del genitore di spettanza) con il genitore con il quale il figlio non ha trascorso il precedente fine settimana;
c. il mercoledì dall'uscita da scuola (o al consueto orario di uscita da scuola) sino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o presso il domicilio del genitore di spettanza con il genitore con il quale il figlio ha trascorso il precedente week-end;
d. Durante le vacanze estive, ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio almeno due settimane consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
per il restante periodo varrà il regime ordinario come sopra dettagliato;
e. Nelle vacanze natalizie, secondo il principio dell'alternanza, e salvo diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore ed il giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, per il resto varrà il regime ordinario;
f. ad anni alterni, le festività pasquali o la settimana bianca;
g. Tutte le altre festività civili e religiose sempre in base al criterio dell'alternanza;
h. Il compleanno del figlio, salvo diversi accordi tra i genitori, verrà festeggiato con entrambi i genitori, diversamente varrà il criterio dell'alternanza annuale;
i. Il padre e la madre trascorreranno con il figlio il giorno del loro compleanno, nonché, rispettivamente, la Festa del Papà e la Festa della Mamma;
j. Nel caso in cui i giorni di festività (Natale e/o S. Stefano, ulteriori festività civili o religiose, compleanni), nonché le festività pasquali e/o la settimana bianca, ricadano in giorni di competenza dell'altro genitore, non si farà luogo a recupero, salvi diversi accordi;
k. I genitori si impegnano a comunicarsi località e recapiti ove condurranno il figlio nei rispettivi tempi di vacanza;
4 l. Ciascun genitore avrà diritto, anche durante i periodi di vacanza, a mantenere rapporti quotidiani con il figlio contattandolo telefonicamente e/o con videochiamata almeno una volta al giorno (tra le 19 e le 20);
m. Entrami i genitori avranno diritto a partecipare ad eventi e/o momenti significativi nella vita del figlio, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, recite, saggi, gare sportive, primo giorno di asilo e/o scuola, visite mediche e/o medico-specialistiche, somministrazione di vaccini;
n. In ipotesi di assenza e/o di impossibilità e/o impedimento di un genitore di occuparsi del minore nei tempi di relativa spettanza (per trasferte lavorative e/o malattia e/o altre ragioni), l'altro genitore avrà diritto (ove disponibile) ad occuparsi in via esclusiva del figlio in sostituzione del genitore assente e/o impedito;
VIII. Ciascun genitore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, provvederà al mantenimento diretto del figlio stesso, per quanto attiene le spese di vitto e la quota parte di spese abitative;
IX. I genitori sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie del figlio, come previste nel verbale ex art. 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, Sez.
IV civile in data 15.09.16 che sottoscritto da entrambe le parti si allega al presente ricorso affinché ne formi parte integrante ed essenziale (doc. n. 7) ed al quale le parti stesse faranno riferimento anche per l'individuazione delle categorie di spese che richiedono il preventivo accordo e di quelle che ne prescindono;
essi, inoltre, ripartiranno nella misura del 50% tutte le ulteriori spese relative al mantenimento ordinario (ivi compresa la mensa scolastica), con la sola esclusione delle spese indicate alla precedente clausola VIII alle quali ciascuna parte provvederà direttamente;
X. A tal fine i coniugi verseranno mensilmente, entro i primi 5 giorni di ogni mese, su un conto corrente cointestato (ed esclusivamente destinato all'assolvimento delle spese indicate alla precedente clausola IX) l'importo di euro 250,00 ciascuno, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
CP_ XI. L'assegno Unico per il figlio erogato dall' sarà ripartito come per legge;
XII. Spese compensate”;
5 - ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 10, parte II, serie A, anno 2015), e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza;
- spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
6