Sentenza 15 maggio 2023
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2023
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00914/2025REG.PROV.COLL.
N. 07907/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2023, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il dottor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Schettino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Condotti, 9,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 8262/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del dottor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il dott. -OMISSIS- ha partecipato al concorso a n. 200 posti di notaio indetto con D.D. 20 dicembre 2002, riportando, all’esito della correzione degli elaborati scritti, un punteggio complessivo pari a 92 punti, così distribuiti: 30 punti per l’atto tra vivi, 30 punti per l’atto di ultima volontà e 32 punti per l’atto di volontaria giurisdizione.
Stante la votazione ottenuta, il dott. -OMISSIS- è stato escluso dall’ammissione alle prove orali del predetto concorso notarile, in quanto lo stesso ha riportato una votazione inferiore alla soglia minima di 105 punti necessari per l’accesso agli orali, nonostante il raggiungimento della mera sufficienza in tutti e tre gli elaborati.
1.2. Il dottor -OMISSIS-ha quindi impugnato l’esclusione dinnanzi al T.A.R. per il Lazio, lamentando l’assenza di predeterminati criteri di giudizio per l’assegnazione del punteggio aggiuntivo alla mera sufficienza (dal quale dipendeva la ammissione agli orali) e la contemporanea assenza di una pur sintetica motivazione del giudizio di inidoneità. Il T.A.R., con sentenza n. 438/2007, ha rigettato il ricorso.
1.3. Il dottor -OMISSIS-ha quindi appellato la sentenza di rigetto del T.A.R. per il Lazio ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3754/2013, ha respinto l’appello sulla considerazione del “ carattere latamente discrezionale ” delle valutazioni delle Commissioni esaminatrici sulle quali “ non incombe alcun onere di fissazione di criteri specifici sul punto ”.
1.4. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 3754/2013 il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso per revocazione deducendo che un’altra concorrente, che aveva impugnato dinnanzi al T.A.R. per il Lazio gli esiti della valutazione dei propri scritti, era infine stata ammessa agli orali dopo una lunga vicenda giudiziaria e una quarta correzione degli scritti senza che il Ministero della Giustizia avesse appellato l’ultima sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 11237/2015. Deduceva quindi l’esistenza di un fatto nuovo e il contrasto tra giudicati.
1.5. In data 8 giugno 2017 – ancora pendente dinnanzi al Consiglio di Stato il ricorso per revocazione - il dott. -OMISSIS- ha presentato al Ministero della Giustizia un’istanza di autotutela deducendo che una volta passata in giudicato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 11237/2015 - che su ricorso di altro concorrente ha accertato l’illegittimità dei criteri concorsuali - dovrebbe valere il principio della c.d. inscindibilità del giudicato in relazione ai criteri generali di un medesimo concorso. Chiedeva quindi di riconvocare la originaria Commissione o investire una nuova Commissione ad hoc per sottoporre alla stessa, in quanto “ organo al quale competono in via esclusiva le determinazioni in ordine allo svolgimento delle prove concorsuali (così Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8213/2003; TAR Lazio Sez. III, n. 711/2004) ” l’esame dell’istanza ed il conseguente riesame degli elaborati da lui consegnati nel concorso notarile del 2002 a 200 posti.
1.6. Con provvedimento del 13 giugno 2017 (prot.m_dgn. 114116) il Ministero archiviava l’istanza con la seguente motivazione: “ Nel caso della dott.ssa -OMISSIS- l’amministrazione ha prestato ottemperanza ad una sentenza a lei favorevole al fine di non dover ulteriormente prolungare la controversia giudiziale. Nel caso del dott. -OMISSIS-, invece, le sentenze che hanno giudicato la sua posizione sono entrambe favorevoli all’Amministrazione. L’istante, in altri termini, pretende che l’amministrazione gli estenda gli effetti ipoteticamente favorevoli di un processo al quale è stato del tutto estraneo nonostante i giudicati a lui sfavorevoli. È evidente che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, ove l’amministrazione disattendesse il giudicato amministrativo formatosi sulla posizione del dott. -OMISSIS-incorrerebbe in una violazione di legge ”.
1.7. Con ricorso notificato in data 8 agosto 2017, il dott. -OMISSIS-impugnava dinnanzi al T.A.R. per il Lazio il provvedimento di archiviazione per incompetenza; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere per violazione dei principi espressi dall’art. 21 nonies della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; violazione del giudicato inscindibile contenuto nella sentenza del T.A.R. Lazio n. 11237/2015.
1.8. Ancora pendente il ricorso dinnanzi al T.A.R. per il Lazio sul rigetto della istanza per l’autotutela, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2444/2020 del 17 aprile 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.
1.9. Infine con sentenza n. 8262 del 15 maggio 2023 il Tar per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dal dott. -OMISSIS-ritenendo illegittimo il rifiuto opposto dall’Amministrazione al riesame delle prove concorsuali del 2012, statuendo che “ 8. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento gravato, con obbligo per l’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno 2017 formulata dal ricorrente, procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovvero indicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela (che non possono, come visto, esaurirsi nella menzione dell’esistenza del giudicato favorevole) ”.
2.1. Con atto notificato il 30 settembre 2023 il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso la sentenza n. 8262 del 15 maggio 2023 del Tar per il Lazio.
Il gravame è affidato ad un unico motivo di appello così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 e 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166; violazione e/o falsa applicazione artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. – travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
2.2. Si è costituito per resistere all’appello il dott. -OMISSIS- il quale ha peraltro rilevato che “ Nella fattispecie, il provvedimento, secondo la tesi condivisa dalle entrambe le parti, va innanzitutto annullato per incompetenza, poiché l’organo deputato alle valutazioni ed eventuali rivalutazioni degli elaborati è solo la commissione che, di norma, viene riconvocata oppure nominata tra quelle al momento insediate per altri concorsi. In secondo luogo, il provvedimento va annullato perché errato in punto di diritto, in quanto non esiste nel nostro ordinamento, vieppiù per la pubblica amministrazione, l’obbligo inderogabile a dare attuazione, sempre e a qualsiasi condizione, ad un giudicato favorevole”.
Per i superiori motivi ha chiesto a questo Consiglio “ di emendare la sentenza solo per quanto riguarda il capo relativo alla competenza, ma, per il resto, di confermarla in toto ”.
2.3. Con ordinanza n. 4445 del 27 ottobre 2024 questa Sezione ha accolto l’appello cautelare proposto dal Ministero, sospendendo l’efficacia della sentenza appellata.
2.4. In vista dell’udienza pubblica, soltanto l’appellato ha depositato una memoria difensiva.
2.5. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. Con una prima censura il Ministero contesta il capo della sentenza con il quale il giudice di prime cure ha affermato che “ 8. L’accoglimento del ricorso determina l’annullamento del provvedimento gravato, con obbligo per l’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza dell’8 giugno 2017 formulata dal ricorrente, procedendo ad una nuova valutazione delle prove scritte, ovvero indicando le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela (che non possono, come visto, esaurirsi nella menzione dell’esistenza del giudicato favorevole) ”.
Deduce che il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che l’Amministrazione - e specificatamente l’Ufficio per il notariato presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia che ha riesaminato in autotutela la posizione del candidato -OMISSIS- – ha il potere di operare un controllo sul giudizio effettuato dalla commissione d’esame in merito all’inidoneità del candidato a proseguire la prova concorsuale; potere che esula, invece, dalle competenze dell’Amministrazione, essendo prerogativa della sola Commissione d’esame.
3.1 La censura è infondata poiché basata su una errata percezione della motivazione indotta dall’atomistica lettura del capo n. 8) della sentenza il quale, in realtà, deve essere raccordato con quanto esposto nel precedente punto 6.1) dal quale si ricava che il T.A.R., nel respingere la censura di incompetenza con la quale il ricorrente -OMISSIS- aveva gravato il provvedimento di archiviazione, ha statuito che “ 6.1. Invero, appare evidente come l’organo competente a correggere gli elaborati sia la commissione; nondimeno, la decisione sull’an del riesame spetta inevitabilmente alla struttura ministeriale, rappresentata, nel caso in esame, dall’ufficio per il notariato che adottava la nota gravata ”.
Sicché, si evince dal contenuto complessivo della sentenza che il giudice di prime cure ha correttamente riservato all’Amministrazione la decisione in ordine all’ an - ossia se far luogo al riesame nei sensi richiesti dall’odierno istante, ovvero di indicare le ragioni ostative all’esercizio dell’autotutela - mentre ha altrettanto chiaramente riservato alla Commissione la eventuale nuova valutazione delle prove d’esame del ricorrente, ove appunto disposta dall’Amministrazione.
3.2. In questo senso, non colgono nel segno nemmeno le deduzioni difensive con cui l’appellato ribadisce la censura di incompetenza articolata in primo grado, chiedendo che della sua istanza sia investita direttamente la Commissione: tale domanda non è coerente con il contenuto dispositivo e conformativo della sentenza (pur di accoglimento) resa dal giudice di primo grado quanto alla competenza a decidere in prima battuta sull’istanza de qua, contenuto che in difetto di impugnazione incidentale sul punto non può qui essere rimesso in discussione.
4. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
In particolare, con il secondo motivo il Ministero contesta la decisione del T.A.R. di accogliere il ricorso in termini di “obbligo di provvedere” sull’istanza di riesame in autotutela presentata dell’appellato, mentre sarebbe principio generalmente riconosciuto quello secondo cui la richiesta di riesame non ingenera alcun obbligo di provvedere in ordine alla stessa in capo all’ente destinatario, non potendosi configurare nessun obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi (peraltro il potere di annullamento in autotutela sarebbe esercitato dopo 20 anni nonostante il disposto dell’art. 21 nonies ).
Con una terza censura il Ministero deduce che il T.A.R. avrebbe erroneamente affermato che non basterebbe invocare il giudicato formatosi nei confronti del ricorrente per negare nei suoi confronti l’accoglimento dell’istanza di autotutela; il che contrasterebbe con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 13332 del 28 aprile 2022) la quale ha chiarito i limiti dell’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione, precisando che “ è pacifico per questa Corte che l’Amministrazione possa esercitare il proprio potere di autotutela in favore del contribuente, con il solo limite dell'esistenza del giudicato …. ”.
4.1. Le censure proposte sono fondate per le ragioni di seguito esposte.
Ad avviso del Collegio non è infatti condivisibile la decisione del giudice di prime cure il quale ha fondato il proprio convincimento ritenendo, erroneamente, che l’unica motivazione che l’Amministrazione ha posto a base del diniego di intervento in autotutela, fosse il dato “formale” dell’esistenza di un giudicato sfavorevole al richiedente.
In realtà, da un approfondito esame del provvedimento impugnato in primo grado, emerge con evidenza che alla base del diniego sono state poste, sia pure in modo sintetico, anche valutazioni di opportunità e convenienza tipicamente rientranti nella discrezionalità che connota le scelte della p.a. in ordine all’ an dell’esercizio del potere di autotutela, con i conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale.
In particolare, pur con tutti i temperamenti introdotti negli ultimi anni, resta pacifico il principio che la valutazione circa l’attivazione del potere di autotutela ex articolo 21- nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, resta connotata da ampia discrezionalità, al punto che l’Amministrazione non è neanche tenuta a esprimersi sulle istanze a tal fine presentate dagli interessati, che hanno valore di mere sollecitazioni; peraltro, l’illegittimità del provvedimento di cui si chiede la rimozione in autotutela, costituisce solo uno dei presupposti della valutazione, la quale involge anche la considerazione dell’interesse pubblico attuale e dell’eventuale affidamento medio tempore maturato dai suoi destinatari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2024, n. 4060; id., sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855; id., sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10186; id., sez. III, 30 agosto 2022, n. 7561).
Con riguardo al caso di specie va in particolare rilevato:
- che, se tali sono i principi affermati con riguardo a fattispecie in cui è addirittura certa l’illegittimità originaria del provvedimento amministrativo, a fortiori essi devono valere per un caso, come quello qui in esame, in cui questa condizione pacificamente non sussiste (è vero che, come assume la giurisprudenza, la sentenza di rigetto del ricorso non accerta l’assoluta legittimità del provvedimento impugnato ma soltanto l’insussistenza dei vizi denunciati, non precludendo un successivo intervento in autotutela della stessa p.a.; ma certamente, nella specie, non esiste una decisione che positivamente accerti l’illegittimità del giudizio operato dalla Commissione sugli elaborati dall’odierno appellato);
- il diniego censurato in prime cure, lungi dall’essere ancorato unicamente a un dato formale (l’esistenza di un pregresso giudicato sfavorevole al richiedente), è certamente espressione anche di un giudizio di opportunità, evidente laddove si evidenzia che il riesame della posizione del ricorrente creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle posizioni di altri candidati del pari risultati idonei ma non ammessi, i quali a questo punto potrebbero ritenersi legittimati a sollecitare a loro volta l’esercizio del potere di autotutela;
- che, a fronte di tale valutazione di opportunità, per un verso il sindacato giudiziale incontra i suindicati limiti connessi al non irragionevole esercizio della discrezionalità amministrativa, e per altro verso non colgono nel segno le osservazioni dell’appellato laddove sembra assumere di essere titolare di una posizione “differenziata” rispetto a quella degli altri soggetti de quibus , determinata proprio dal pregresso giudizio da lui instaurato, dovendo al contrario rimarcarsi che l’esito negativo di detto giudizio comporta che l’istante si trova esattamente nella stessa posizione di chi, avendo riportato il medesimo punteggio, aveva omesso del tutto di proporre impugnazione;
- che, ancora, non è condivisibile l’assunto di parte appellata laddove sembra sostenere che l’Amministrazione avrebbe consumato la propria discrezionalità, determinando l’inconferenza degli indirizzi giurisprudenziali più sopra richiamati, per il solo fatto di aver risposto all’istanza di riesame da egli formulata (essendo, in tesi, ormai ineluttabile la rimessione alla Commissione delle determinazioni di sua competenza), essendo del tutto evidente che sotto il profilo che qui rileva una risposta negativa, per di più sub specie di “ archiviazione ” dell’istanza, è del tutto assimilabile a una mancata risposta (non incombendo all’Amministrazione, per le medesime ragioni dianzi richiamate, l’onere di motivare il proprio eventuale diniego espresso di intervenire in autotutela).
6. Infine, con il quarto motivo, il Ministero appellante deduce che avrebbe errato, il T.A.R., nel ritenere che “ un’eventuale rivalutazione delle prove non darebbe luogo ad un illegittimo favoritismo nei confronti del ricorrente ”. Sostiene, il Ministero appellante, che nel caso in cui l’Amministrazione disponesse la ricorrezione degli elaborati del dott. -OMISSIS- – alla luce dei principi fissati nel giudizio reso nei confronti di un altro candidato e conclusosi con la sentenza n. 3754/2013 TAR del Lazio - si verrebbe a determinare una disparità di trattamento rispetto agli altri concorsisti non ricorrenti, i quali sono stati ritenuti inidonei dalla medesima commissione esaminatrice trovandosi in condizioni analoghe a quelle dell’odierno ricorrente.
6.1. La censura è fondata.
Rileva infatti, il Collegio, che a fronte di quella che potrebbe anche essere considerata una “ingiustizia” sostanziale, quale è l’esistenza di due giudicati opposti a fronte di fattispecie identiche - ed ammesso, in tesi, che lo fossero in concreto - resta impregiudicata la discrezionalità dell’Amministrazione in ordine al possibile esercizio dell’autotutela, tenuto conto di tutte le condizioni di legge, non potendo essere forzate le sue determinazioni nel senso di adeguarsi per tutte le fattispecie analoghe nell’uno o nell’altro senso.
7. Conclusivamente, per tutti i surriferiti motivi, l’appello proposto dal Ministero della Giustizia è fondato e va accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado proposto dal dottor -OMISSIS-.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della complessiva risalenza della vicenda oggetto di controversia e della peculiarità della questione qui esaminata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso del giudizio di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.