Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 6091 del ruolo generale dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo Parte_1
studio dell'Avv. PODDA MARIA ILARIA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...] CP_1
-RESISTENTE CONTUMACE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni:
per il ricorrente: “affidare ad entrambi i genitori il figlio minorenne , il quale dovrà continuare a Per_1
ricevere da entrambi cura, educazione e istruzione, mantenere con ciascun di essi rapporti equilibrati
continuativi e conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti
significativi; • disporre che i genitori, i quali continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottino sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore relative
all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
1
• stabilire che il minore sia collocato prevalentemente presso la madre e indicare quale luogo di residenza del minore quello della madre;
• disporre che contribuisca al mantenimento del figlio mediante il versamento Parte_1
della somma di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza, oltre al 50% delle
spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate;
-°- in caso di opposizione, con vittoria
di spese e compensi professionali del presente giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.09.2021, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento Parte_1
del matrimonio contratto con in data 28 settembre 2009. CP_1
Ha precisato che dal matrimonio era nato il figlio (3 gennaio 2006) e che i coniugi si erano Per_1
separati a seguito di sentenza non definitiva pronunciata il l 6 novembre 2014.
Ha allegato, inoltre, di essere disoccupato e di percepire il reddito di cittadinanza (€ 465,00 circa al mese), mentre la resistente svolgeva regolare attività lavorativa.
Ha domandato, dunque, l'affido congiunto del minore con collocamento presso la madre e la riduzione ad € 200,00 dell'importo da lui dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
non è comparsa all'udienza presidenziale. CP_1
Con ordinanza dell'11.05.2022, il presidente ha affidato il minore ad entrambi i genitori, confermando l'obbligo del di corrispondere alla la somma di € 350,00 a titolo di contributo al Pt_1 CP_1
mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Anche a seguito della regolare notifica dell'ordinanza presidenziale, la resistente non si è costituita in giudizio.
Con sentenza del 24.11.2022, il Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 24.08.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Deve anzitutto dichiararsi non luogo a provvedere in ordine alla domanda volta ad ottenere l'affidamento congiunto del figlio, avendo lo stesso raggiunto la maggiore età.
2 Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio, non avendo il dimostrato il peggioramento della Pt_1
propria condizione economica.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte resistente.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
• Nulla per le spese.
Cosi deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
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