Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 00191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto dalla sig.ra PP DO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Farrace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asrem – Azienda Sanitaria Regionale del IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Scarano, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via Umberto I n. 43;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Lavoro, n. 98/2023 dell’11.10.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asrem – Azienda Sanitaria Regionale del IS;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato promosso dalla sig.ra DO PP per ottenere l’ottemperanza, da parte della debitrice Asrem, della sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 98/2023 del 11 ottobre 2023.
2. Con la suddetta sentenza la Corte di Appello ha condannato la “ ASREM a corrispondere a DO PP, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, la somma di €17.611,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo ”.
3. Gli atti di causa confermano che, come rappresentato dalla ricorrente, la sentenza è stata notificata all’Amministrazione anche, in copia conforme, al debito indirizzo pec già in data 3.7.2024.
4. La stessa sentenza è stata dichiarata definitiva con attestazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio il 5 luglio 2024.
5. La ricorrente espone che “ la A.S.RE.M., che pure aveva dichiarato di voler ottemperare con urgenza, non lo ha tuttavia fatto, poiché, contravvenendo palesemente alla decisione, ha corrisposto alla RD, con bonifico pervenuto il 28.5.2024, una somma minore e a un diverso titolo, cioè €16.193,85 con causale “mand.0022973 pagamento stipendi del 05/2024 CRDGPP54L56G6310/5000030” (all.4) avendo con provvedimento dirigenziale n.245 del 15.5.2024 liquidato e ordinato il pagamento della “complessiva somma lorda di €21.030,97 di cui €17.611,02 per sorte capitale ed €3.419,95 per rivalutazione” a titolo di “differenze retributive” (cfr. ricorso, pag. 2).
6. La ricorrente lamenta pertanto una “ pregiudizievole inottemperanza al giudicato ”, atteso che l’Asrem:
“ 1) ha corrisposto un importo minore di quello oggetto di condanna e nulla più;
2) lo ha corrisposto a un titolo diverso, come “differenze retributive” anziché risarcitorio puro come previsto in sentenza;
3) ha in tal modo illegittimamente sottoposto a trattenute, nonché reso soggetti a tassazione IRPEF sia la sorte capitale che la rivalutazione monetaria dovute, con la conseguenza che, non solo la RD ha avuto meno del ristoro che le spettava, ma su quel “meno” dovrà anche pagare l’IRPEF (essendo costretta, in base al CUD, a dichiarare l’importo di €16.193,85 pagatole per “stipendi 05/2024” come -ulteriore e però inesistente- reddito da lavoro del 2024): e ciò laddove l’importo risarcitorio dovutole da sentenza, al pari della sua rivalutazione e degli interessi -per di più omessi- non sono per la natura del titolo debitorio soggetti a trattenute o tassazione, per cui l’Azienda li doveva al netto e per intero;
4) l’errata imputazione del pagamento ha inoltre accresciuto la base imponibile 2024 della lavoratrice oltre lo scaglione effettivo di pertinenza, assoggettando gli interi suoi redditi del 2024 a tassazione più alta secondo l’aliquota maggiore che, così le cose, risulta applicabile, esponendo la ricorrente a ulteriore ingiusto danno economico;
5) la A.S.RE.M. ha poi omesso il versamento degli interessi sulla sorte capitale sebbene espressamente previsti in sentenza ”.
7. Da qui la proposizione del presente ricorso, con il quale la ricorrente ha adito questo Tribunale introducendo l’odierno giudizio di ottemperanza ai fini della integrale esecuzione dell’anzidetta sentenza n. 98/2023, domandando quindi al T.A.R. ( cfr. ricorso, pag. 4):
a) di “ ordinare alla A.S.RE.M., in pers. del leg. rappr. p.t., l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato della Corte di Appello di Campobasso, Sez. Lavoro n.98/2023 dell’11.10.2023, pubblicata l’11.01.2024, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione disponendo che la stessa effettui in favore della ricorrente RD PP il pagamento secondo le modalità previste dal titolo esecutivo della somma netta di €17.611,02, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza stessa e fino al soddisfo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della ricorrente, dichiarando altresì nulli gli atti in violazione o elusione del giudicato ”;
b) di “ nominare, ove occorra e per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva ”;
c) di condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) del cod. proc. amm.;
d) di condannare l’Asrem al pagamento delle ulteriori spese e compensi della presente procedura.
8. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e ha opposto l’infondatezza del ricorso.
La difesa pubblica ha, in particolare, evidenziato che “ la presupposta controversia si iscrive pur sempre nell’ambito del rapporto di lavoro corrente tra le parti e le somme richieste sono state reclamate a titolo di turni di reperibilità in eccesso rispetto al numero ordinario. Dunque, si tratta di somme la cui spettanza è pur sempre riconosciuta nell’ambito di una prestazione lavorativa eccedente quella ritenuta “ordinaria” : da qui la legittimità dell’assoggettamento a tassazione della somma liquidata alla ricorrente.
9. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso n. 98 del 11.10.2023 (come da attestazione della cancelleria del 5.7.2024), e, altresì, al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, a far data dalla notifica, a mezzo della PEC del 3.7.2024 inoltrata all’indirizzo asrem@pec.it, del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale (a tale ultimo riguardo, va precisato che in base alle modifiche introdotte all’art. 475 del cod. proc. civ. dalle disposizioni del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla Legge 29 dicembre 2022 n. 197, a decorrere dal 28.02.2023 per portare ad esecuzione le sentenze del Giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, risultando allo scopo dell’ottemperanza sufficiente la notifica del titolo munito dell’attestazione di conformità all’originale) (cfr. gli allegati agli atti del giudizio).
Nessun dubbio può poi nutrirsi sulla ricomprensione del provvedimento azionato nell’ambito della procedura di ottemperanza, atteso che le sentenze di condanna del giudice ordinario passate in giudicato e rimaste ineseguite possono pacificamente trovare attuazione con il rimedio processuale dell’azione di ottemperanza ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 112, comma 1, lett. c) e 114 del cod. proc. amm..
11. Nel merito, il ricorso è fondato per le ragioni che saranno di seguito illustrate.
12. Il Collegio rileva infatti che alcun dubbio si pone sul fatto che il credito riconosciuto in favore della ricorrente dalla sentenza ottemperanda abbia natura risarcitoria: la Corte di Appello (cfr. pagg. 6-7 della sentenza n. 98/2023) ha invero precisato che lo svolgimento di turni di reperibilità secondo modalità e termini esorbitanti rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva ha cagionato alla ricorrente un danno per la “ evidente lesione del diritto al riposo e alla personalità della lavoratrice ”, determinando un “ condizionamento illecito della vita personale del medico ”.
In ragione della natura risarcitoria del credito così riconosciuto in favore della ricorrente l’Amministrazione, per dare integrale esecuzione al decisum in epigrafe, avrebbe pertanto dovuto liquidarle l’intero importo assegnatole dal Giudice del Lavoro - pari ad euro 17.611,62 -, oltre ad interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. Non avrebbe dovuto essere invece applicata, in considerazione, appunto, della natura risarcitoria del credito, la tassazione IRPEF, né operata trattenuta contributiva sulla somma liquidata.
Sul punto vanno richiamati, mutatis mutandis , i principi elaborati dalla consolidata giurisprudenza proprio sul tema delle trattenute I.R.P.E.F., in relazione alle quali è stato osservato quanto segue. " Con riferimento all'imponibilità fiscale del risarcimento la Corte di Cassazione ha chiarito che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi della mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa" (Cass. sez. 5§ n. 12789 del 2003). In definitiva, con riferimento alle indennità risarcitorie si deve ritenere che esse siano assoggettate a tassazione solo se dirette a sostituire un reddito non conseguito e quindi a risarcire il cosiddetto lucro cessante, mentre non lo siano se sono volte a risarcite altre forme di danno di carattere emergente. " (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2367/2021).
Ebbene, nel caso di specie la Corte di Appello ha testualmente riconosciuto le suddette somme non con una finalità di integrazione della retribuzione non percepita (lucro cessante), bensì a titolo di risarcimento del danno (emergente) che era stato cagionato, come si è già detto, per la lesione del diritto al riposo e dunque della personalità della lavoratrice.
Il pagamento finora effettuato dalla debitrice – pari ad euro 16.193,85 – deve pertanto considerarsi solo parziale.
Dal che ulteriormente consegue che rispetto ad esso deve trovare applicazione il criterio legale di imputazione del pagamento agli interessi di cui all'art. 1194 cod. civ.: « Infatti, nell'ipotesi di pagamento parziale, il versamento va imputato agli interessi e non al debito capitale, tale criterio legale di imputazione posto dall'art. 1194 cod. civ. non costituisce fatto che debba essere specificamente dedotto in funzione del raggiungimento di un determinato effetto giuridico e si risolve in una conseguenza automatica di ogni pagamento (Cass. Sez. 3 9-10-2003 n. 15053 Rv. 567351, Cass. Sez. 1 20-5-2005 n. 10692 Rv. 580901-01) » (cfr. Cassazione civile, Sez. II, 16/05/2024, n. 13567).
Una volta precisato, dunque, che il pagamento già versato dalla debitrice va imputato prima agli interessi ai sensi dell’art. 1194 del cod.civ., al Collegio non resta che ribadire che l’A.S.RE.M. non risulta ancora aver provveduto all’integrale pagamento di quanto dovuto in forza del titolo in questa sede azionato.
13. Tutto ciò posto, e appurata la perduranza dell’inadempimento della debitrice nei termini sopra precisati, all’A.S.RE.M. va pertanto ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, e, quindi, di provvedere al pagamento delle somme ancora dovute in favore dell’odierna parte ricorrente.
Il complessivo pagamento dovuto dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
14. Per l’eventuale persistere dell’inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta , ratione muneris , il Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., senza compenso e con facoltà di delega ad un funzionario di adeguata professionalità del suo Ufficio, il quale dovrà attivarsi per l’esecuzione del giudicato, dietro apposita istanza di parte, qualora l’A.S.RE.M. non abbia ancora adempiuto alla scadenza del termine qui fissato per il pagamento ancora insoluto.
Il commissario dovrà pertanto attivarsi, dietro apposita istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni.
15. Il Tribunale, infine, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del cod. proc. amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Amministrazione debitrice all’attività del nominato commissario ad acta .
16. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IS (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione resistente di provvedere al pagamento delle somme indicate nella sentenza della Corte di Appello di Campobasso, Sezione Lavoro, n. 98/2023 dell’11 ottobre 2023, nella misura e secondo le modalità previste dalla precedente motivazione e dal titolo esecutivo in questa sede azionato;
- nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine ultimativo assegnato, un commissario ad acta , in persona del Direttore del Dipartimento Amministrativo - Unità Organizzativa Complessa Contabilità e Bilancio dell’A.S.RE.M., che a sua volta provvederà con le modalità di cui in motivazione;
- condanna, infine, l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese della presente lite, che liquida nella misura di euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
Sergio Occhionero, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Occhionero | Nicola Gaviano |
IL SEGRETARIO